Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
PROVVEDIMENTO 16 giugno 2008
Modifica dei PPDG d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria».

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del 23 maggio 2008, pervenuta il 30 maggio 2008, con la quale l'avv. Corrado Conti nato a Citta' Sant'Angelo il 16 giugno 1933, in qualita' di legale rappresentante della associazione non riconosciuta «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», chiede che vengano inseriti ulteriori 8 conciliatori;
Visto il PDG 23 gennaio 2007 con il quale l'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», denominato «Organismo di conciliazione bancaria», e' stato iscritto, dalla data del provvedimento, al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
Visti i PPDG 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007 e 15 febbraio 2008 con i quali e' stato ampliato il numero dei conciliatori;
Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera e) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore e' la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;
che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera f) del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;
che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;
Verificato che i conciliatori nelle persone di:
avv. Alessandro Bonzo nato a Castelnuovo Belbo (Asti) il 13 febbraio 1943,
avv. Francesco Di Stefano nato a Palma di Campania (Napoli) il 21 marzo 1951,
prof. Andrea Calamanti nato a Montelupone (Macerata) il 9 settembre 1949,
prof.ssa Ilaria Pagni nata a Vinci il 25 luglio 1964,
avv. Laura Ristori nata a Firenze il 5 gennaio 1968,
avv. Daniele Sciarrillo nato a Bari il 6 agosto 1965,
avv. Giuseppe Taibi nato ad Agrigento il 3 maggio 1964,
avv. Pierluigi Tirale nato a Brescia il 7 giugno 1962,
sono in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettera a) e b) del citato decreto ministeriale n. 222/2004;
Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;
Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;
Dispone:
La modifica dei PPDG 23 gennaio 2007, 10 maggio 2007, 16 luglio 2007, 5 novembre 2007 e 15 febbraio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentavi di conci1iazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla associazione «Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR», con sede legale a Roma, via delle Botteghe Oscuren. 54 (codice fiscale e partita I.V.A.: 08934091003) denominato «Organismo di conciliazione bancaria», limitatamente alla parte relativa all'elenco dei conciliatori.
Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera a) i e b) i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di ulteriori 8 unita':
avv. Alessandro Bonzo,
avv. Francesco Di Stefano,
prof. Andrea Calamanti,
prof.ssa Ilaria Pagni,
avv. Laura Ristori,
avv. Daniele Sciarrillo,
avv. Giuseppe Taibi e avv. Pierluigi Tirale.
Resta ferma l'iscrizione al n. 3 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.
L'ente o l'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonche' l'attuazione degli impegni assunti.
Roma, 16 giugno 2008
p. Il direttore generale: Rettura
 
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