Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 ottobre 2008
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008 nel territorio della provincia di Cagliari. (Ordinanza n. 3711).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi il giorno 22 ottobre 2008;
Considerato che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici ha causato la perdita di vite umane, numerosi feriti, ingenti danni al tessuto sociale, economico e produttivo, nonche' una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita' e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione autonoma della Sardegna e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi, si avvale dell'opera di uno o piu' soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato in particolare provvede:
a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;
b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua ed alla stabilizzazione dei versanti, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;
c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 8.
4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza, da trasferire al Commissario delegato.
6. Il Commissario delegato provvede, altresi', al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dalle amministrazioni pubbliche e dal Centro operativo misto istituito presso il comune di Capoterra.
7. Al fine di assicurare una adeguata efficienza operativa del settore della protezione civile regionale il presidente della regione autonoma della Sardegna e' autorizzato a porre in essere i necessari adempimenti anche organizzativi.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 6.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, l'approvazione dei progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, e costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
3. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla giunta della regione autonoma della Sardegna, che si esprime inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo Commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3.
1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e' autorizzato ad erogare, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, ai soggetti interessati:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore al 50% del danno medesimo e fino ad un massimo di 200.000,00 euro;
b) un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili, per un importo non superiore a 60.000 euro;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi.
2. I danni sono attestati per importi fino a 25.000,00 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', per importi superiori a 25.000,00 euro con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. Il Commissario delegato definisce, in termini di rigorosa perequazione e sulla base dell'ordine di priorita' e delle risorse disponibili, le tipologie di intervento, la disciplina generale dell'assegnazione ed erogazione dei contributi e della rendicontazione delle spese con propri provvedimenti nel rispetto dei criteri generali della normativa comunitaria. I contributi costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze per i danni di cui al presente provvedimento a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato a concedere un contributo a favore dei proprietari, di beni mobili registrati distrutti o danneggiati, fino ad un massimo di 15.000,00 euro sulla base delle spese fatturate per la riparazione, o, in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti, e comunque per un importo non inferiore ad 3.500,00 euro, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dai Commissari delegati stessi con propri provvedimenti.
5. E' altresi' concesso un contributo a favore dei soggetti che abitano in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di 5.000,00 euro. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 
Art. 4.
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di 400,00 euro mensili, e, comunque, nel limite di 100,00 euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in 200,00 euro. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di 100,00 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
4. Il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, sulla base di apposita relazione tecnica all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie per la riparazione delle attivita' agricole e zootecniche nel limite massimo di spesa di 4.000,00 euro per ogni intervento richiesto, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovra' essere considerato una anticipazione.
5. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' irrigue, sono ammessi interventi urgenti di ripristino provvisorio delle derivazioni idrauliche e delle opere di captazione danneggiate ed asservite a tali attivita', avendo cura di assicurare comunque l'officiosita' idraulica dei corsi d'acqua interessati dagli interventi stessi.
 
Art. 5.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato e' autorizzato, nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, fino ad un massimo di 30.000,00 euro per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi franosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato ad anticipare la somma fino ad un massimo di 15.000,00 euro per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
 
Art. 6.
1. Ad eccezione di quanto previsto nell'art. 4, qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte risarciti con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.
2. I contributi costituiscono altresi' anticipazioni su eventuali future provvidenze per i danni di cui al presente provvedimento a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 7.
1. Al fine di assicurare, nell'ambito del territorio della regione autonoma della Sardegna, l'urgente ed indifferibile completamento e sviluppo delle reti per il monitoraggio meteo-pluvio-idrometrico, in particolare della rete radar nazionale, e della rete dei centri funzionali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e dal decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonche' dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la regione autonoma della Sardegna sono autorizzati ad avvalersi delle procedure di cui all'art. 2.
2. La regione autonoma della Sardegna e' altresi' autorizzata allo sviluppo ed al rafforzamento, anche con oneri a carico delle risorse di cui al Fondo regionale di protezione civile, del Centro funzionale regionale per i diversi settori di rischio e della Sala operativa integrata regionale di protezione civile.
 
Art. 8.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 36, 37, 42, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 132, 141 e 241, e successive modificazioni;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;
legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.
 
Art. 9.
1. Per i primi interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata la somma di 7.000.000,00 di euro da porre a carico del Fondo della protezione civile, che sara' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali, risorse finanziarie disponibili sul bilancio della regione autonoma della Sardegna, in deroga alle disposizioni normative regionali, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile che saranno individuate con apposito provvedimento del Commissario delegato e sottoposte all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Le risorse finanziarie di cui alla presente ordinanza sono trasferite al Commissario delegato che potra' chiedere l'istituzione di un'apposita contabilita' speciale.
5. Il Commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate per gli eventi di cui alla presente ordinanza, dandone comunicazione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 10.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 
Art. 11.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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