Gazzetta n. 262 del 8 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 ottobre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Paschoalick Chaves Adriana, di titolo professionale estero, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, recante a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Paschoalick Chaves Adriana, nata il 3 agosto 1972 a Ribeirao Preto (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modifiche, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Brasile, come attestato dal «Conselho regional de Psicologia» di Minas Gerais, cui la richiedente risulta iscritta dal maggio 1999, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo - Sezione A dell'albo e per l'attivita' di psicoterapeuta;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Psicologa» conseguito presso la «Universidade Federal de Uberlandia» nel febbraio 1999;
Considerato altresi' che ha documentato di avere conseguito formazione e di avere svolto attivita' professionale pluriennale nell'ambito della psicoterapia;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 18 aprile 2008;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «psicoterapeuta» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 19 maggio 2008 dalla questura di Teramo a tempo indeterminato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Paschoalick Chaves Adriana, nata il 3 agosto 1972 a Ribeirao Preto (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di psicologo e dell'attivita' di psicoterapeuta in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento ai fini dell'attivita' di psicoterapeuta, di cui al precedente articolo, e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla seguente materia: 1) psicologia sociale e di comunita'.
 
Art. 4.
La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 ottobre 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'annotazione sull'albo degli psicologi, per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica.
 
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