Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 settembre 2008
Proroga dei termini per la presentazione dei programmi operativi e delle relative modifiche da parte delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, integrato, con regolamento (CE) n. 361/2008 del 14 aprile 2008, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 con effetto a decorrere dal 1° luglio 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1182/2007;
Visti gli articoli 64 e 66 del citato regolamento (CE) n. 1580/2007 che stabiliscono che entro il 15 settembre di ogni anno le organizzazioni di produttori presentano per l'approvazione, rispettivamente, i programmi operativi e le modifiche ai programmi operativi per gli anni successivi;
Visto l'art. 57 del citato regolamento (CE) n. 1580/2007 che impone dal 1° gennaio 2009 l'elaborazione e l'adozione di una Strategia nazionale anteriormente alla presentazione dei medesimi programmi operativi;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Vista la circolare ministeriale n. 11380 del 25 giugno 2008 recante «Attuazione della nuova OCM ortofrutta. Disposizioni nazionali relative al periodo transitorio» , con la quale e' stato disposto, tra l'altro, che per il 2008, le modifiche in corso di opera, previste dall'art. 67 del regolamento (CE) n. 1580/2007, nonche' quelle finalizzate ad adeguare i programmi operativi alla nuova normativa comunitaria, devono essere presentate entro il 15 settembre 2008.
Considerato che la richiamata Strategia nazionale, applicabile dal 1° gennaio 2009, che deve contenere, tra l'altro, le disposizioni nazionali necessarie alla stesura dei programmi operativi per il 2009, non e' stata ancora adottata;
Ritenuto, pertanto, necessario, concedere alle organizzazioni di produttori, un ulteriore margine di tempo, prorogando dal 15 settembre al 20 ottobre 2008, il termine per la presentazione dei programmi operativi per il 2009, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 1580/2007, nonche' delle modifiche dei programmi operativi per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 66 del medesimo regolamento, o per l'annualita' in corso di realizzazione nel 2008, ai sensi dell'art. 67 dello stesso regolamento, atteso che i citati articoli consentono agli Stati membri di differire la data del 15 settembre;
Considerato che la proroga al 20 ottobre del termine del 15 settembre, comporta una riduzione del tempo a disposizione per gli adempimenti di competenza delle regioni e delle province autonome e, pertanto, e' opportuno che le organizzazioni di produttori non ancora riconosciute, che intendano realizzare un programma operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009, presentino la domanda di riconoscimento, completa di tutta la documentazione prevista dalle disposizioni nazionali e regionali, al piu' tardi entro il 15 settembre 2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008;
Decreta:

Art. 1.
Termini per la presentazione dei programmi operativi
e delle relative modifiche

1. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute, che intendono realizzare un programma operativo pluriennale a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'art. 64 del regolamento (CE) n. 1580/2007, presentano, per l'approvazione, il suddetto programma operativo, completo e conforme, alle Regioni e alle Province autonome competenti, entro il 20 ottobre 2008.
2. Le organizzazioni di produttori ortofrutticoli riconosciute, che intendono modificare un programma operativo per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 66 del regolamento (CE) n. 1580/2007, o apportare una modifica all'annualita' in corso di realizzazione nel 2008, ai sensi dell'art. 67 del medesimo regolamento, presentano, per l'approvazione, i suddetti programmi modificati, completi e conformi, alle Regioni e alle Province autonome competenti, entro il 20 ottobre 2008.
3. Le organizzazioni di produttori non ancora riconosciute, che intendono realizzare un programma operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009, presentano la domanda di riconoscimento, completa di tutta la documentazione prevista dalle disposizioni nazionali e regionali, entro il 15 settembre 2008. Il relativo programma operativo, completo e conforme, e presentato entro il 20 ottobre 2008.
4. Le Regioni e le Province autonome adottano una decisione sui programmi operativi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 entro il 20 gennaio 2009, ai sensi degli articoli 65, paragrafo 2 e 66 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1580/2007.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano limitatamente all'anno 2008 ed ogni riferimento fatto alle organizzazioni di produttori va inteso anche alle associazioni di organizzazioni di produttori.
Roma, 25 settembre 2008
Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 68
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone