Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 ottobre 2008
Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' dei servizi»;
Visto, in particolare, l'art. 12 del menzionato decreto legislativo, il quale dispone che l'Autorita' di regolamentazione del settore postale stabilisce, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio postale universale adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000 di conferma della concessione del servizio postale universale alla Societa' Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 maggio 2000, n. 102;
Vista la deliberazione del CIPE del 29 settembre 2003, n. 77, recante «Linee guida per la regolazione del settore postale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 febbraio 2004, n. 38;
Visto il decreto ministeriale 28 giugno 2007, concernente i nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del menzionato decreto legislativo le prestazioni del servizio postale universale sono fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane;
Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) del menzionato decreto legislativo, «la dizione "tutti i punti del territorio nazionale" trova specificazione secondo criteri di ragionevolezza attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso»;
Rilevata la necessita' di definire i menzionati criteri di ragionevolezza che presiedono all'identificazione del congruo numero di punti di accesso;
Sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,
Decreta:

Art. 1.
Scopo e campo di applicazione

1. Il presente provvedimento definisce i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
2. Ai fini del presente decreto, sono «punti di accesso» alla rete postale pubblica:
a) gli uffici postali;
b) le cassette postali.
3. I punti di accesso di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 esulano dal campo di applicazione del presente decreto.
4. E' fatta salva l'applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2007 citato in premessa.
 
Art. 2.
Criteri di distribuzione degli uffici postali

1. Il criterio di distribuzione degli uffici postali e' costituito dalla distanza massima di accessibilita' al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso piu' vicino, per popolazione residente.
2. Con riferimento all'intero territorio nazionale, il fornitore del servizio universale assicura:
un punto di accesso entro la distanza massima di 3 chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione;
un punto di accesso entro la distanza massima di 5 chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione;
un punto di accesso entro la distanza massima di 6 chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione.
3. Il fornitore del servizio universale assicura l'operativita' di almeno un ufficio postale nel 96% dei comuni italiani.
4. Nei comuni con unico presidio postale non e' consentito effettuare soppressioni di uffici postali.
5. Nei comuni di cui al comma 4 e' assicurata un'apertura non inferiore a tre giorni e a diciotto ore settimanali.
 
Art. 3.
Criteri di distribuzione alle cassette di impostazione

1. Il criterio di distribuzione delle cassette di impostazione e' rappresentato dal numero medio di residenti serviti da una cassetta postale nel cluster di riferimento, dove il cluster costituisce l'aggregazione dei comuni in considerazione della loro omogeneita' in termini di popolazione.
2. Il fornitore del servizio universale assicura la distribuzione dei punti di accesso come segue:

=====================================================================
Cluster popolazione | Numero medio abitanti per cassetta ===================================================================== oltre 500.000 | 1639 da 200.000 a 500.000 | 1384 da 100.000 a 200.000 | 1199 da 50.000 a 100.000 | 1299 da 20.000 a 50.000 | 1299 da 10.000 a 20.000 | 1002 da 5.000 a 10.000 | 854 da 2.000 a 5.000 | 613 da 1.000 a 2.000 | 433 inferiore a 1.000 | 243

3. Nei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti e' assicurata l'installazione di almeno una cassetta di impostazione.
4. Nei comuni con popolazione da 1000 a 5.000 abitanti e' assicurata l'installazione di almeno 3 cassette di impostazione.
5. E' garantita una cassetta d'impostazione presso ogni ufficio postale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2008
Il Ministro: Scajola
 
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