Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008, n. 161
Regolamento concernente l'istituzione della Direzione marittima di Olbia e l'elevazione a Capitaneria di porto dell'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2006, n. 89;
Visto l'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Ritenuta la necessita', al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali, di modificare la circoscrizione territoriale dei compartimenti marittimi di Olbia e di Reggio Calabria;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 14 luglio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Uffici marittimi periferici
1. E' istituita la Direzione marittima di Olbia.
2. L'Ufficio circondariale marittimo di Corigliano Calabro e' elevato a Capitaneria di porto, assumendo la denominazione di Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
- L'art. 16 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
(Codice della navigazione), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec., e' il
seguente:
«Art. 16 (Circoscrizione del litorale della
Repubblica). - 1. Il litorale della Repubblica e' diviso in
zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e
questi in circondari.
2. Alla zona e' preposto un direttore marittimo, al
compartimento un capo del compartimento, al circondario un
capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui
ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore
marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito del
circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il
capo del compartimento e' anche capo del circondario.
3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non
hanno sede ne' l'ufficio del compartimento ne' l'ufficio
del circondario sono istituiti uffici locali di porto o
delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio
circondariale.
4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e
i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono
comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede.».
- Il testo degli articoli 1 e 2 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (parte
marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 1 (Circoscrizioni). - 1. La determinazione delle
circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e
della loro estensione territoriale lungo il litorale dello
Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica e'
altresi' stabilita, agli effetti previsti dal codice e da
altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio
interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni
marittime.».
«Art. 2 (Denominazione degli uffici marittimi). - 1.
L'ufficio della zona marittima e' denominato direzione
marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di
porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale
marittimo.
2. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di
maggiore importanza in cui non hanno sede ne' l'ufficio del
compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
2000, n. 135 (Regolamento concernente l'approvazione della
nuova tabella delle circoscrizioni territoriali marittime),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2000, n.
121. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20
agosto 2001, n. 365 (Regolamento concernente l'elevazione
degli uffici circondariali marittimi di Pozzallo e La
Maddalena a Capitaneria di porto), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2001, n. 233. - Il decreto
del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51
(Regolamento recante ridefinizione di uffici marittimi in
Abruzzo, Sicilia ed Emilia-Romagna), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2006, n. 89 (Regolamento recante ridefinizione di
uffici marittimi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 marzo 2006, n. 61.
- Si riporta il testo dei commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 1
del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 114:
«Art. 1. - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, il comma 1 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero del commercio internazionale;
8) Ministero delle comunicazioni;
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
11) Ministero delle infrastrutture;
12) Ministero dei trasporti;
13) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
14) Ministero della salute;
15) Ministero della pubblica istruzione;
16) Ministero dell'universita' e della ricerca;
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali;
18) Ministero della solidarieta' sociale.".
2.-2-quinquies (omissis).
3. E' istituito il Ministero del commercio
internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle attivita'
produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e comma
2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera
a), le competenze svolte in relazione al livello
internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
4. E' istituito il Ministero delle infrastrutture. A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere a), b), d-ter),
d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto
Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere c), d) e, per
quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei
trasporti propone, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della
logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di
competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli
interventi di competenza del Ministero delle
infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: ";
integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono
soppresse.».



 
Art. 2.
Circoscrizioni territoriali
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'articolo 1 sono individuati nella tabella allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce la corrispondente tabella delle circoscrizioni territoriali marittime limitatamente alle Direzioni marittime di Cagliari e Reggio Calabria, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2006, n. 89.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Alfano, Ministro della giustizia
La Russa, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2008
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 151
 
Allegato

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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