Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 settembre 2008
Aggiornamento per il trimestre ottobre-dicembre 2008 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Integrazioni al Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 . (ARG/elt 138/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2008 Visti:
- il Trattato dell'Unione Europea, nella versione consolidata 2002/C325/01 (di seguito: il Trattato);
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- il regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalita' di applicazione dell'articolo 88 del Trattato (di seguito: regolamento n. 659/99)
- il regolamento (CE) n. 794/04 della Commissione europea (di seguito: la Commissione), del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/99;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25 (di seguito: legge n. 83/03);
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione, con modifiche, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (di seguito: legge n. 80/05);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- la decisione della Commissione Europea C (2006) 3225 def (di seguito: decisione C(2006) 3225 def);
- la decisione della Commissione Europea C (2007) 5400 del 20 novembre 2007(di seguito: C(2007) decisione 5400);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 dicembre 1995 (di seguito: decreto 19 dicembre 1995);
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 dicembre 2007 (di seguito: decreto 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarieta' sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 aprile 2008, recante "Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici" (di seguito: decreto 11 aprile 2008);
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 23 dicembre 2002, n. 227/02;
- la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03 (di seguito: deliberazione n. 168/03);
- la deliberazione dell'Autorita' 5 febbraio 2004, n. 8/04;
- la deliberazione dell'Autorita' 9 agosto 2004, n. 148/04;
- la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, 34/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorita' 30 marzo 2005, n. 54/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 144/05;
- la deliberazione dell'Autorita' 14 settembre 2005, n. 188/05 come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorita' 13 ottobre 2005, n. 217/05, come successivamente modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 286/05 e dalla deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 128/06;
- la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 281/05 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2006, n. 190/06, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 190/06);
- la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2006, n. 319/06 (di seguito: deliberazione n. 319/06);
- la deliberazione dell'Autorita' 25 giugno 2007, n. 145/07 (di seguito: deliberazione n. 145/07);
- la deliberazione dell'Autorita' 15 novembre 2006, n. 249/06;
- la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2006, n. 321/06;
- la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2007, n. 36/07 (di seguito: deliberazione n. 36/07);
- la deliberazione dell'Autorita' 11 aprile 2007, n. 89/07 (di seguito: deliberazione n. 89/07);
- la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2007, n. 266/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come modificato e integrato con deliberazione dell'Autorita' 13 marzo 2008, n. ARG/elt 30/08, (di seguito: Testo integrato);
- la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 352/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 353/07 (di seguito: deliberazione n. 353/07);
- la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2008, EEN 2/08 (di seguito: deliberazione EEN 2/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 38/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 21 aprile 2008, ARG/elt 47/08, come modificata e integrata con deliberazione dell'Autorita' 20 maggio 2008, ARG/elt 63/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 47/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 21 aprile 2008, ARG/elt 48/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 2008, ARG/elt 49/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2008, ARG/elt 55/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 29 maggio 2008, ARG/elt 71/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2008, ARG/elt 85/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2008, ARG/elt 86/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 86/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2008, ARG/elt 95/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 95/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08);
- il Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione, approvato con deliberazione ARG/elt 99/08 (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito, deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2008, ARG/elt 137/08;
- la comunicazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, prot. EF/M06/5639/ao;
- la comunicazione di Alcoa Trasformazioni S.r.l. (di seguito: Alcoa) del 14 dicembre 2006, prot. AL/mb nr 112-06, ricevuta dall'Autorita' in data 27 dicembre 2006, prot. generale n. 31563;
- la comunicazione congiunta del Gestore Servizi Elettrici S.p.A. (di seguito: GSE) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 10 settembre 2008, prot. P20080032233, ricevuta dall'Autorita' in data 26 settembre 2008, prot. generale 0028577;
- la comunicazione della Cassa del 17 settembre 2008, prot. n. 001848, ricevuta dall'Autorita' in data 26 settembre 2008, prot. generale 0028579;
- la comunicazione del GSE 22 settembre 2008, ricevuta dall'Autorita' in data 26 settembre 2008, prot. generale 0028580;
- la comunicazione della societa' Sogin S.p.A. (di seguito: la Sogin) del 21 maggio 2008, prot. generale n. 18426 del 23 giugno 2008 (di seguito: comunicazione 21 maggio 2008);
- la comunicazione della Sogin del 5 agosto 2008, prot. generale n. 25928 del 25 agosto 2008 (di seguito: comunicazione 5 agosto 2008);
- la comunicazione della Sogin del 24 settembre 2008, ricevuta dall'Autorita' in data 26 settembre 2008, prot. generale 0028578. Considerato che:
- con deliberazione n. 353/07 l'Autorita' ha dato disposizioni alla Cassa per l'erogazione di 100 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2008, a valere sul Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue;
- con successiva deliberazione ARG/elt 38/08, l'Autorita' ha dato disposizioni alla Cassa di provvedere all'erogazione di ulteriori 150 milioni di euro alla Sogin, a valere sul medesimo Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue;
- le erogazioni di cui ai precedenti alinea sono state disposte a fronte delle spese straordinarie previste nel corso del 2008 per il riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato;
- a fronte di tali spese straordinarie le disponibilita' finanziarie di competenza della commessa nucleare presso la Sogin non risultano adeguate a coprire i costi ordinari fino al 31 dicembre 2008, come confermato dalle previsioni contenute nelle comunicazioni del 21 maggio 2008 e 5 agosto 2008;
- con deliberazione ARG/elt 86/08, l'Autorita' ha dato disposizioni alla Cassa per l'erogazione di 150 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 31 luglio 2008, a valere sul Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue;
- con la comunicazione 5 agosto 2008 la Sogin ha notificato che sarebbe necessaria un'ulteriore erogazione di 50 milioni di euro nel prossimo mese di ottobre; e che i dati contenuti nella suddetta comunicazione sono coerenti con le previsioni elaborate dagli uffici dell'Autorita'. Considerato che:
- il "Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione" di cui al comma 54.1, lettera e), del Testo Integrato (di seguito: conto A6) alimentato dalla componente tariffaria A6, risulta creditore di oltre 600 milioni di euro nei confronti del "Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate" di cui al comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato (di seguito: conto A3), alimentato dalla componente tariffaria A3;
- tenuto conto delle stime fornite dal GSE in relazione alla posizione finanziaria connessa alla gestione delle incentivazioni delle fonti rinnovabili ed assimilate, nel corso del 2008 e del primo trimestre 2009 e' prevedibile il reintegro da parte del conto A3 al conto A6 di parte considerevole del suddetto credito;
- detto reintegro consente di far fronte agli ultimi oneri di cui all'articolo 1, lettera d) della legge n. 83/03 (stranded costs) anche in assenza di ulteriori gettiti tariffari della componente tariffaria A6 gia' a partire dal quarto trimestre 2008;
- non si rilevano variazioni di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione relativi agli oneri generali afferenti il sistema elettrico, salvo una possibile piccola eccedenza di gettito della componente A2 rispetto agli oneri previsti per i prossimi 24 mesi relativamente alle attivita' nucleari residue;
- in linea con quanto previsto con deliberazione n. 348/07, con deliberazione ARG/elt 38/08 l'Autorita' ha dato attuazione alla riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, prevedendo, per detti clienti, a tendere, che le aliquote espresse in centesimi di euro/kWh delle componenti A2, A3, A4 e A5 per prelievi mensili eccedenti i 4 GWh e fino a 12 GWh, siano pari al 50% dell'aliquota applicata ai prelievi mensili fino a 4 GWh e che l'esenzione completa dall'applicazione delle suddette aliquote espresse in centesimi di euro/kWh avvenga limitatamente ai prelievi eccedenti i 12 GWh/mese per punto di prelievo;
- la deliberazione ARG/elt 38/08 ha altresi' previsto un percorso di gradualita' nel passaggio dalle modalita' di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 preesistenti a quelle previste nel precedente alinea. Considerato che:
- con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorita' ha istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto 28 dicembre 2007, una nuova componente tariffaria A, denominata As, destinata alla copertura degli oneri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica da parte degli utenti domestici economicamente disagiati e/o in gravi condizioni di salute (di seguito: clienti del settore elettrico in stato di disagio);
- detti oneri sono posti a capo del "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio" di cui al comma 54.1. lettera u) del Testo Integrato, alimentato dalla componente tariffaria As;
- con la medesima deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorita' ha tra l'altro previsto che il sistema di compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio sia avviato a partire dal quarto trimestre 2008, prevedendo che: a) da tale data, venga avviata l'applicazione della componente tariffaria As; b) le compensazioni per le agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 28 febbraio 2009, siano riconosciute a valere dall'1 gennaio 2008;
- la nuova struttura tariffaria applicabile alla generalita' dell'utenza domestica, introdotta dalla deliberazione ARG/elt 117/08 entra in vigore a partire dall'1° gennaio 2009 e che, pertanto, anche nel quarto trimestre 2008, resta in vigore un sistema tariffario che prevede una tutela generalizzata delle utenze domestiche situate presso abitazioni di residenza, con potenza impegnata fino a 3 kW e consumi non superiori alla media; Considerato che:
- il comma 74.4 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali ai sensi delle disposizioni dei commi 74.1 e 74.2 del medesimo Testo integrato, sia versata una componente tariffaria compensativa calcolata ai sensi del medesimo comma 74.4 ed aggiornata in coerenza con le disposizioni di cui al comma 74.5 del Testo integrato;
- con deliberazione ARG/elt 47/08 l'Autorita' ha introdotto disposizioni specifiche per la societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. ai fini del calcolo e dell'aggiornamento della componente compensativa di cui al comma 74.4 del Testo integrato. Considerato che:
- la Commissione europea, con decisione C(2006) 3225 def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05;
- con la decisione C(2007) 5400, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la misura di proroga del regime tariffario speciale esistente per la societa' ex-Terni e sue aventi causa, di cui all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05 ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007;
- il Governo italiano ha impugnato innanzi agli organi di giustizia comunitaria la citata decisione C(2007) 5400;
- il riconoscimento delle condizioni tariffarie speciali ad Alcoa e l'erogazione della relativa componente compensativa deve essere subordinata alla presentazione di adeguata garanzia in coerenza quanto gia' previsto dalla deliberazione n. 190/06;
- il punto 3 della deliberazione n. 190/06 prevede che la garanzia di cui al precedente alinea e' tale da coprire le somme che verranno erogate a partire dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione fino al 31 dicembre 2006, termine successivamente prorogato con le deliberazioni n. 319/06, n. 145/07 e ARG/elt 38/08;
- la Commissione non ha ancora espresso il proprio orientamento definitivo circa il problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensita' energetica;
- sulla base della documentazione fornita da Alcoa, soggetto beneficiario del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995, risulta che negli anni 2004, 2005 e 2006 Enel, in qualita' di fornitore sul mercato libero dell'Alcoa, ha pagato, per conto della medesima societa', circa 3,3 milioni di euro relativamente al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03 (corrispondente alla componente tariffaria UC5 applicata sul mercato vincolato), procedendo solo in una fase successiva al ribaltamento di tale onere alla suddetta societa';
- detto onere deve essere considerato dalla Cassa ai fini del calcolo della componente compensativa dovuta ad Alcoa;
- il diritto alla compensazione del medesimo onere, con riferimento all'anno 2006, discende dagli effetti della legge n. 80/05; e che, pertanto, il suo riconoscimento deve essere subordinato alla presentazione delle garanzie di cui alla deliberazione n. 190/06, come successivamente modificata e prorogata; Considerato che:
- con la deliberazione EEN 2/08 l'Autorita' ha adeguato la deliberazione n. 36/07 al disposto dell'articolo 9 del decreto 21 dicembre 2007;
- l'articolo 11, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 95/08 prevede che gli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto 11 aprile 2008 sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato (di seguito: conto A3);
- l'articolo 11, comma 2, del medesimo allegato A prevede altresi' che i costi relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa, ai fini delle verifiche sugli impianti solari termodinamici in esercizio che percepiscono gli incentivi di cui al precedente alinea, sono posti a carico del Conto A3;
- il punto 2 della deliberazione ARG/elt 99/08 prevede che il TICA ha effetti a decorrere dall'1 gennaio 2009 e che, a decorrere dalla medesima data, le deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 continuano ad esplicare i loro effetti unicamente per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008;
- l'articolo 31, comma 3, del TICA prevede altresi' che il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25.1, 25.2, lettera a), 26.1 e 29.4 del medesimo provvedimento trova copertura, su base annuale, tramite il Conto A3. Ritenuto opportuno:
- dare mandato alla Cassa di provvedere, entro il 31 ottobre 2008, all'erogazione alla Sogin di 50 milioni di euro, a titolo di acconto, a valere sul Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato;
- prevedere che la Cassa sia autorizzata a riconoscere ad Alcoa la compensazione degli importi da questa sostenuti, limitatamente alla competenza degli anni 2004 e 2005, in relazione al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03;
- disporre che il riconoscimento ad Alcoa della compensazione degli importi da questa sostenuti in relazione al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03 di competenza dell'anno 2006, sia subordinato alla presentazione delle garanzie di cui alla deliberazione n. 190/06, come successivamente modificata e prorogata;
- avviare l'applicazione della componente tariffaria As, fissandone il valore per il quarto trimestre 2008 prudenzialmente ad un livello iniziale pari a 0,01 centesimi di euro/kWh per tutte le tipologie di utenza di cui al comma 2.2 del Testo Integrato;
- azzerare la componente tariffaria A6 a partire dal quarto trimestre 2008;
- rivedere in diminuzione la componente tariffaria A2, anche in considerazione delle disponibilita' finanziarie complessive attualmente gestite dalla Cassa che, ove necessario, paiono adeguate a gestire eventuali transitorie carenze di cassa del conto finanziato dalla componente A2;
- adeguare temporaneamente in diminuzione la componente tariffaria A4, nelle more della Decisione della Commissione Europea in merito al problema dei costi energetici delle industrie ad alta intensita' energetica ed in considerazione delle disponibilita' finanziarie complessive attualmente gestite dalla Cassa che, ove necessario, paiono adeguate a gestire eventuali transitorie carenze di cassa del conto finanziato dalla componente A4;
- prevedere che, in relazione all'attivazione della componente As e alla revisione delle aliquote delle componenti A2 e A4, venga applicata la differenziazione di aliquota prevista dal comma 73.1 del TIT, in coerenza con il percorso di gradualita' del processo di riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali avviato con la deliberazione ARG/elt 38/08;
- confermare per il quarto trimestre 2008 il valore delle altre componenti tariffarie A, UC, con l'esclusione di UC1, e MCT previsto per il terzo trimestre 2008, come definite nella deliberazione ARG/elt 86/08;
- prevedere che per il trimestre ottobre - dicembre 2008 gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita di cui al comma 74.4 del Testo integrato, salvo quanto previsto per le Ferrovie dello Stato S.p.A. dall'articolo 2 della deliberazione ARG/elt 47/08, siano aggiornati ai sensi del comma 74.5 del medesimo Testo integrato, con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela;
- differire ulteriormente il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 al 31 dicembre 2008;
- modificare il Testo integrato per tener conto delle disposizioni introdotte con le deliberazioni EEN 2/08, ARG/elt 95/08 e ARG/elt 99/08

DELIBERA

Articolo 1
Disposizioni alla Cassa conguaglio
per il settore elettrico

1.1 La Cassa, entro il 31 ottobre 2008, provvede all'erogazione di 50 milioni di euro alla Sogin a valere sul Conto per il finanziamento delle attivita' nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato. 1.2 La Cassa e' autorizzata a riconoscere al beneficiario del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995 la compensazione degli importi da questa sostenuti, limitatamente alla competenza degli anni 2004 e 2005, in relazione al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03. 1.3 Il riconoscimento al beneficiario del regime tariffario agevolato di cui al decreto 19 dicembre 1995 della compensazione degli importi da questa sostenuti in relazione al corrispettivo di cui all'articolo 37.2 della deliberazione n. 168/03 di competenza dell'anno 2006 e' subordinato alla presentazione delle garanzie di cui alla deliberazione n. 190/06, come successivamente modificata e prorogata.
 
Articolo 2
Differimento del termine di cui al punto 3
della deliberazione n. 190/06

2.1 Il termine di cui al punto 3 della deliberazione n. 190/06 e' differito al 31 dicembre 2008.
 
Articolo 3
Componenti tariffarie

3.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT, per il trimestre ottobre - dicembre 2008, sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.
 
Articolo 4
Disposizioni in materia di regimi tariffari speciali

4.1 Salvo quanto disposto con deliberazione ARG/elt 47/08, per il trimestre ottobre - dicembre 2008, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al medesimo comma 74.4 aggiornati ai sensi del comma 74.5, sono pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica e dei servizi di dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.
 
Articolo 5
Integrazioni del Testo integrato

5.1 Al comma 56.2, lettera e), dopo le parole "alla deliberazione n. 281/05" sono aggiunte le seguenti parole "per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008". 5.2 Al comma 56.2, lettera g), dopo le parole "alla deliberazione n. 89/07" sono aggiunte le seguenti parole "per le richieste di connessione presentate fino al 31 dicembre 2008". 5.3 Al comma 56.2 del Testo Integrato sono aggiunte le seguenti lettere:
"n) gli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto 11 aprile 2008, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 95/08;
o) i costi sostenuti dal GSE relativi all'avvalimento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, ai fini delle verifiche sugli impianti solari termodinamici in esercizio che percepiscono gli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto 11 aprile 2008, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 95/08;
p) il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25.1, 25.2, lettera a), 26.1 e 29.4 del Testo integrato per la connessione alle reti di cui alla deliberazione ARG/elt 99/08, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del medesimo provvedimento." 5.4 Al comma 60.1, lettera c), le parole "ai sensi del comma 2.4 della deliberazione n. 36/07" sono sostituite dalle seguenti parole "ai sensi del comma 2.14 della deliberazione n. 36/07, come modificata dalla deliberazione EEN 2/08".
 
Articolo 6
Disposizioni finali

6.1 Il presente provvedimento e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dal 1 ottobre 2008. 6.2 L'Allegato A della deliberazione n. 348/07 con le integrazioni di cui al presente provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'Autorita'.

Milano, 29 settembre 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato

----> Vedere da pag. 74 a pag. 78 <----
 
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