Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 settembre 2008
Aggiornamento per il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 2008 delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela. (ARG/elt 137/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 29 settembre 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarita' delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della societa' Acquirente unico Spa e direttive alla medesima societa';
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007, recante determinazione delle modalita' per la vendita sul mercato, per l'anno 2008, dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, da parte del Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2007, recante determinazione delle modalita' e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2008 e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2008.
Visti:
- la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 16 ottobre 2003, n. 118/03 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 118/03);
- la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorita' 27 luglio 2006, n. 165/06;
- la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorita' 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2007, n. 237/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2007, n. 329/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2007, n. 331/07;
- le deliberazioni dell'Autorita' 29 dicembre 2007, n. 348/07, n. 350/07, n. 351/07 e n. 352/07;
- la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 37/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 21 aprile 2008, ARG/elt 48/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 48/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2008, ARG/elt 85/08;
- la deliberazione dell'Autorita' 11 settembre 2008, ARG/elt 122/08.
Viste:
- la comunicazione della societa' Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) del 12 settembre 2008, prot. Autorita' n. 28314 del 23 settembre 2008;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 12 settembre 2008, prot. Autorita' n. 28468 del 25 settembre 2008 (di seguito comunicazione 12 settembre 2008);
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 16 settembre 2008, prot. Autorita' n. 28315 del 23 settembre 2008;
- la comunicazione di Terna Spa del 22 settembre 2008, prot. Autorita' n. 28316 del 23 settembre 2008;
- la comunicazione di Terna Spa del 26 settembre 2008, prot. Autorita' n. 28601 del 26 settembre 2008;
- la nota della Direzione Mercati 5 agosto 2008, prot. 23763, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano piu' di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 17 settembre 2008, prot. 001848, ricevuta dall'Autorita' in data 26 settembre 2008, prot. generale n. 28579.
Considerato che:
- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela, tra l'altro, prevede l'applicazione di:
a) corrispettivo PED;
b) corrispettivo PPE;
c) componente UC1;
d) componente DISPBT e che i corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorita';
- il corrispettivo PED e' determinato coerentemente con la finalita' di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui e' effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente unico rispettivamente per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela;
- a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre 2008 (1 aprile - 30 giugno) l'Autorita' ha adottato una nuova metodologia di calcolo del recupero, determinato come differenza tra la stima dei costi annui di approvvigionamento dell'Acquirente unico e la stima del gettito del corrispettivo PED su base annua come rivalutata in occasione dei successivi aggiornamenti, tenuto conto degli importi derivanti dal conguaglio del load profiling, ai sensi della deliberazione n. 118/03 e del TILP;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE e PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorita' la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare, nonche' la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano piu' di 100.000 clienti finali che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero e' stimato pari a circa 278 milioni di euro, di cui 192 milioni di euro sono riconducibili ai costi di acquisto dell'energia elettrica e i rimanenti 86 milioni di euro sono riconducibili ai costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico;
- con comunicazione 12 settembre 2008 l'Acquirente unico ha reso disponibili i dati relativi ai prezzi di cessione per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata alla maggior tutela nel periodo gennaio - dicembre 2007 ricalcolati ai sensi delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 48/08; e che, sulla base di tali informazioni, il costo di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela nel medesimo anno risulta nel complesso inferiore di circa 53 milioni di euro rispetto a quanto stimato in occasione dell'aggiornamento per il terzo trimestre 2008;
- conseguentemente a quanto esposto nel precedente alinea, lo scostamento residuo tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata alla maggior tutela nel 2007 e ribaltati nei prezzi di cessione ed i costi stimati a partire dai dati a suo tempo comunicati dal medesimo soggetto, ai fini della determinazione della componente CCA per il primo semestre 2007 e del corrispettivo PED nel secondo semestre 2007, risulta ad oggi quantificabile in circa 32 milioni di euro;
- con riferimento al sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato/tutelato relativo all'anno 2007, i cui termini sono sospesi dalla deliberazione ARG/elt 78/08 fino a successivo provvedimento dell'Autorita', le prime informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici, ancorche' provvisorie, evidenziano che lo squilibrio di perequazione potrebbe essere superiore ai 32 milioni di euro di cui al precedente alinea;
- le prime stime relative al suddetto squilibrio di perequazione sono da intendersi provvisorie in quanto non inserite in un contesto sistematico di raccolta dati per la perequazione e poiche' non tengono conto dei conguagli quantificabili successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling;
- gli squilibri residui del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato relativi agli anni 2004 e 2005, nonche' gli squilibri residui del sistema di perequazione dei medesimi costi relativi all'anno 2006 sulla base dei dati fino ad ora disponibili, risultano interamente recuperati;
- il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante (effettuata dall'Autorita' nei trimestri precedenti) ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio - dicembre 2007 deve essere recuperato tramite la componente UC1 di cui comma 1.1 del TIV;
- le disponibilita' finanziarie complessive attualmente gestite dalla Cassa, ove necessario, paiono adeguate a gestire eventuali transitorie carenze del Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento di cui al comma 54.1, lettera g) del TIT, alimentato dalla componente UC1;
- tenuto conto delle informazioni rese disponibili dalla Cassa circa le disponibilita' del Conto oneri per la commercializzazione dell'energia, sembra emergere una necessita' di gettito e che tale necessita', tenuto anche conto delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio condotta dall'Autorita', e' principalmente riconducibile all'uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela, con particolare riferimento ai clienti non domestici.
Ritenuto opportuno:
- dimensionare le aliquote di recupero da applicare agli elementi PE e PD del corrispettivo PED in modo da recuperare gli importi nei successivi sei mesi;
- modificare in aumento la stima del costo medio annuo di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2008, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PE;
- modificare in aumento la stima del costo medio annuo di dispacciamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al terzo trimestre dell'anno 2008, adeguando conseguentemente il valore dell'elemento PD;
- fissare l'aliquota della componente UC1 ad un livello tale da consentire la copertura entro la fine dell'anno 2008 del differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno 2007 e che tenga conto sia della possibilita' di eventuali ulteriori esigenze di gettito che potrebbero derivare dell'applicazione del meccanismo di perequazione, sia delle disponibilita' finanziare complessive attualmente gestite dalla Cassa;
- adeguare il valore della componente DISPBT con riferimento ai clienti non domestici

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.
 
Articolo 2
Fissazione delle condizioni economiche
per il servizio di maggior tutela

1. I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre - 31 dicembre) sono fissati nelle tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 2.3 allegate al presente provvedimento.
2. I valori del corrispettivo PED per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre - 31 dicembre) sono fissati nelle tabelle 3.1, 3.2 e 3.3 allegate al presente provvedimento.
 
Articolo 3
Aggiornamento della componente UC1

1. I valori della componente UC1 per il quarto trimestre 2008 (1 ottobre - 31 dicembre) sono fissati nelle tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.
 
Articolo 4
Modifiche al TIV

1. Il TIV e' modificato nei termini di seguito indicati:
- al comma 7.3, lettere a) e b), al comma 7.4, lettere a) e b), al comma 7.4ter, lettere a) e b), al comma 18.1bis, lettere a) e b), al comma 27.1, al comma 27.4 e al comma 27.7, lettere b) e c), le parole "a 15 kW" sono sostituite dalle parole "a 16,5 kW";
- all'articolo 15ter, comma 15ter.2 dopo la parola "salvaguardia." sono aggiunte le seguenti parole "Ai fini di permettere detta inclusione, l'esercente la salvaguardia uscente e' tenuto a comunicare all'impresa distributrice, entro il 30 novembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, i seguenti dati con riferimento a ciascun punto di prelievo relativo a clienti serviti in salvaguardia:
a) POD identificativo;
b) codice fiscale e partita IVA del cliente finale."
- all'articolo 15ter, comma 15ter.7 le parole "La comunicazione di cui al comma 15ter.4 deve"sono sostituite dalle parole "Le comunicazioni di cui ai commi 15ter.2 e 15ter.4 devono";
- la tabella 3, lettera a) del TIV e' sostituita dalla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 59 <----
 
Articolo 5
Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dal 1 ottobre 2008.
2. Il TIV, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento e' pubblicato, successivamente all'1 ottobre 2008, sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Milano, 29 settembre 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato

----> Vedere da pag. 60 a pag. 64 <----
 
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