Gazzetta n. 246 del 20 ottobre 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 settembre 2008
Modifiche all'Allegato A della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV) e alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 dicembre 2007, n. 337/07, in merito alle procedure concorsuali e alla prestazione del servizio di salvaguardia. (ARG/elt 122/08).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 settembre 2008
Visti:
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007 recante modalita' e criteri per assicurare il servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto 23 novembre 2007);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2007, n. 337/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 337/07);
- la deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorita' 5 agosto 2008, ARG/elt 116/08.
Considerato che:
- la deliberazione 337/07 definisce le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia (di seguito: procedure per la salvaguardia) stabilendo, tra l'altro, che l'Autorita', entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono tali procedure, possa modificare la composizione delle aree territoriali per l'erogazione del medesimo servizio;
- le procedure per la salvaguardia devono produrre esiti il piu' possibile concorrenziali e, pertanto, promuovere la piu' ampia partecipazione di soggetti in grado di assolvere agli obblighi di erogazione del servizio alle condizioni fissate dall'Autorita';
- tra gli elementi che concorrono a garantire le finalita' di cui al precedente alinea si possono annoverare:
- il numero e la composizione delle aree territoriali;
- la possibilita' per tutti i soggetti partecipanti di potere valutare con sufficiente grado di precisione il valore atteso del costo che l'assegnatario dovra' sostenere per erogare il servizio, rimuovendo anche, per quanto possibile, eventuali asimmetrie informative;
- i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure per la salvaguardia;
- l'ammontare delle garanzie prestate dai soggetti assegnatari;
- in particolare, un eccessivo dimensionamento delle aree territoriali potrebbe comportare una riduzione della concorrenzialita' delle procedure per la salvaguardia, a causa del rischio, posto su operatori di dimensioni medie e piccole, di dover servire un numero eccessivo di clienti;
- l'aumento della concorrenzialita' delle procedure per la salvaguardia si realizza altresi' permettendo ai partecipanti di definire il numero massimo di aree che intendono servire, indipendentemente dal numero di aree per le quali hanno presentato la migliore offerta;
- il passaggio dei clienti che usufruiscono del servizio di salvaguardia dall'esercente uscente al nuovo esercente puo' essere particolarmente critico e i relativi flussi informativi devono essere tali da consentire al nuovo esercente di essere messo rapidamente in condizioni di operare;
- gli obblighi legati all'erogazione del servizio e gli obblighi di comunicazione che gli esercenti la salvaguardia sono tenuti a rispettare sono definiti in parte nella deliberazione n. 337/07 e in parte nel TIV.
Ritenuto necessario:
- rivedere la composizione delle aree territoriali di cui della deliberazione n. 337/07, aumentandone il numero, nel rispetto dei requisiti di omogeneita' di cui al decreto 23 novembre 2007, al fine di diminuire il numero dei punti di prelievo potenzialmente da servire per ciascuna area in modo tale da consentire la piu' ampia partecipazione dei soggetti;
- modificare la procedura per la salvaguardia per consentire agli operatori di effettuare offerte su piu' aree territoriali e di definire nel contempo:
i. il numero massimo di aree territoriali per le quali i medesimi soggetti intendono prestare il servizio di salvaguardia;
ii. un numero progressivo indicante il grado di priorita' di scelta delle aree nel caso che il soggetto abbia presentato la migliore offerta per un numero di aree maggiore del numero massimo di cui al precedente punto i.;
- modificare le procedure per la salvaguardia prevedendo che il numero massimo di aree servibili sia proporzionale al numero di clienti serviti dal medesimo soggetto nell'anno precedente;
- rivedere l'ammontare delle garanzie da prestare ai fini del corretto adempimento degli obblighi degli assegnatari;
- includere l'indirizzo di esazione dei clienti finali serviti in salvaguardia nel passaggio di informazioni dall'esercente uscente al nuovo esercente, al fine di garantire una maggiore completezza delle medesime informazioni;
- prevedere che l'impresa distributrice confermi al nuovo esercente la salvaguardia che subentra nella fornitura del servizio, con le stesse tempistiche dello switching di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08, l'avvenuto passaggio dei punti di prelievo dei clienti in salvaguardia al suo punto di dispacciamento;
- prevedere che tutti gli obblighi di erogazione del servizio da parte degli esercenti la salvaguardia siano disciplinati nelle disposizioni del TIV, modificando a tal fine il TIV e la deliberazione n. 337/07

DELIBERA

1. di modificare il TIV nei termini sotto indicati:
a) al comma 1 e' aggiunta la seguente definizione:
- "deliberazione ARG/elt 42/08 e' la deliberazione dell'Autorita' 31 marzo 2008, ARG/elt 42/08"
b) al comma 4.3bis, alla lettera d) dopo le parole "cliente finale" sono aggiunte le parole "e indirizzo di esazione";
c) al comma 4.7, alla lettera c) dopo le parole "servizio di salvaguardia" sono aggiunte le parole "e le modalita' di aggiornamento";
d) il comma 15.1 e' sostituito dal seguente comma:
"15.1 L'esercente la salvaguardia eroga il servizio secondo le condizioni minime di cui al presente articolo."
e) dopo il comma 15.1 e' aggiunto il seguente comma:
"15.1bis Entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'inizio dell'erogazione del servizio di salvaguardia, il nuovo esercente la salvaguardia comunica a ciascun cliente finale servito:
a) di essere il nuovo esercente la salvaguardia individuato ai sensi delle procedure concorsuali di cui alla legge n. 125/07;
b) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalita' di aggiornamento;
c) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente puo' rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni."
f) al comma 15.2 le parole "del comma 6.6" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 5, comma 5.6,";
g) dopo il comma 15.5 sono aggiunti i seguenti commi:
"15.6 Gli esercenti la salvaguardia individuati tramite le procedure concorsuali applicano:
a) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera c) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99 e alla deliberazione n. 152/06;
b) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettera e) del TIT, le disposizioni di cui alla deliberazione n. 200/99;
c) per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2, lettere b), d), f) e g) del TIT le disposizioni al comma 15.7.
15.7 Le condizioni minime contrattuali per le tipologie contrattuali di cui al comma 15.6, lettera c) devono contenere le seguenti previsioni:
a) la fatturazione dei consumi avviene con periodicita' almeno mensile con riferimento ai consumi, effettivi o stimati, dei mesi precedenti. I documenti di fatturazione devono riportare almeno le seguenti informazioni:
i. tipologia del contratto e caratteristiche della fornitura;
ii. periodo di riferimento della fattura e consumi;
iii. modalita' di pagamento e di aggiornamento dei corrispettivi.
b) il termine di scadenza per il pagamento della fattura non puo' essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di emissione della fattura medesima;
c) il cliente e' tenuto al pagamento della fattura nel termine in essa indicato. Qualora il cliente non rispetti tale termine, l'esercente la salvaguardia puo' richiedere al cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5 %;
d) il pagamento della fattura, se avviene entro i termini di scadenza presso i soggetti autorizzati dall'esercente e con le modalita' da quest'ultimo indicate, libera il cliente dai suoi obblighi.
15.8 Con riferimento a tutte le tipologie contrattuali, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione n. 200/99, e' facolta' dell'esercente la salvaguardia richiedere al cliente, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 15.1bis o alla comunicazione di cui al comma 4.7, la prestazione di apposita garanzia finanziaria. In ogni caso, l'esercente non puo' richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
15.9 L'ammontare della garanzia di cui al precedente comma 15.8, e' determinato dall'esercente la salvaguardia in misura non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione (mese o bimestre) ed e' versato dal cliente contestualmente al pagamento della prima fattura. In caso di connessioni non permanenti alla rete (forniture straordinarie), e' facolta' dell'esercente la salvaguardia richiedere il deposito cauzionale al momento della stipula del contratto.
15.10 Fatte salve le disposizioni di cui al comma 15.7, lettera c), i corrispettivi applicati dall'esercente la salvaguardia con riferimento a ciascun punto di prelievo servito sono non superiori alla somma de:
a) i corrispettivi unitari di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
b) i corrispettivi applicati dall'impresa distributrice all'esercente la salvaguardia con riferimento al punto di prelievo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonche' per le aliquote A, UC e MCT e altri eventuali ulteriori oneri applicati dalla medesima impresa distributrice.
15.11 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al comma 15.10 per i punti di prelievo trattati monorari, i consumi vengono attribuiti a ciascuna fascia oraria utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui e' ubicato ciascun punto di prelievo corrispondente al periodo cui i medesimi consumi si riferiscono."
h) al comma 15-bis.2 la parola "valicare" e' sostituita dalla parola "validare";
i) al comma 15-bis.4, lettera b), le parole "indicati dall'esercente la salvaguardia entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali" sono soppresse;
j) il comma 15-bis.5 e' sostituito dal seguente comma:
"15-bis.5 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, ciascuna impresa distributrice comunica al nuovo esercente la salvaguardia il template di invio e il proprio formato elettronico dei dati di misura. Qualora l'impresa distributrice intende variare il proprio template e/o il formato elettronico deve comunicarlo con 60 (sessanta) giorni di anticipo all'esercente la salvaguardia indicando il nuovo template e/o il nuovo formato elettronico che intende adottare".
k) l'articolo 15-ter e' sostituito dal seguente articolo:
Articolo 15-ter
"Obblighi informativi per consentire l'operativita'
del nuovo esercente la salvaguardia

15-ter.1 Il nuovo esercente la salvaguardia comunica all'Acquirente Unico, entro il 29 novembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali i riferimenti dei contratti di dispacciamento in cui includere i punti di prelievo relativi ai clienti serviti in salvaguardia.
15-ter.2 L'Acquirente Unico comunica alle imprese distributrici, secondo le modalita' dal medesimo definite, i contratti di dispacciamento di cui al comma 15ter.1 affinche' le medesime imprese provvedano, secondo le tempistiche previste per la variazione degli utenti del dispacciamento, ad includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia.
15-ter.3 L'impresa distributrice e' tenuta a includere i punti di prelievo che saranno serviti dal nuovo esercente la salvaguardia nella comunicazione di cui al comma 3.7 della deliberazione ARG/elt 42/08.
15-ter.4 L'esercente la salvaguardia uscente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali, comunica al nuovo esercente la salvaguardia:
a) i medesimi elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativi ai clienti finali titolari di punti di prelievo serviti in salvaguardia nel mese di dicembre;
b) l'energia elettrica prelevata in ciascuna ora, comunicata da Terna ai fini del calcolo dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06 con riferimento agli ultimi 2 mesi disponibili;
c) gli elementi informativi di cui al comma 4.3bis relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta attivazione del servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo;
d) gli elementi informativi di cui al comma 4.3bis e i dati di cui alla lettera b), relativamente ai punti per i quali alla data della comunicazione sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.
15-ter.5 Nel caso in cui il punto di dispacciamento comprenda anche punti di prelievo relativi a clienti finali non serviti in salvaguardia, l'energia elettrica prelevata di cui al comma 15ter.4, lettera b), con riferimento ai punti di prelievo serviti in salvaguardia, e' pari alla miglior stima della somma de:
a) i CRPP di cui all'articolo 9 del TILP moltiplicati per il prelievo residuo d'area (PRA) con riferimento ai punti di prelievo non trattati orari;
b) il prelievo orario effettivo con riferimento ai punti di prelievo trattati orari.
15-ter.6 I medesimi criteri di cui al comma 15ter.5 si applicano ai fini della determinazione dell'energia elettrica prelevata relativamente ai punti di prelievo per i quali alla data della comunicazione di cui al comma 15ter.4 sia pervenuta una richiesta di recesso dal servizio di salvaguardia con efficacia dall'1 gennaio successivo.
15-ter.7 La comunicazione di cui al comma 15ter.4 deve avvenire:
a) attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca all'esercente la salvaguardia uscente, idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna;
b) utilizzando formati elettronici riconosciuti dai piu' diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilita' dei dati trasferiti.
15-ter.8 L'esercente la salvaguardia uscente comunica ai clienti finali serviti in salvaguardia, contestualmente alla fattura emessa nel periodo intercorrente tra la data di individuazione dei nuovi esercenti la salvaguardia di cui al comma 5.6 della deliberazione n. 337/07 e l'1 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle procedure concorsuali o, in assenza di fattura emessa in tale periodo, attraverso una comunicazione scritta:
a) i dati identificativi del nuovo esercente la salvaguardia per l'area territoriale di competenza;
b) la data a partire dalla quale il medesimo cliente verra' servito dal nuovo esercente la salvaguardia;
c) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, in caso di mancato assolvimento del servizio di salvaguardia da parte del soggetto aggiudicatario di cui alla precedente lettera a) il servizio di salvaguardia per i punti di prelievo appartenenti all'area territoriale di competenza del medesimo soggetto verra' svolto transitoriamente, secondo i criteri stabiliti dall'Autorita', dagli esercenti la maggior tutela.
15ter.9 L'impresa distributrice trasmette al nuovo esercente la salvaguardia copia del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per i punti di prelievo relativi ai clienti finali serviti in salvaguardia ubicati nell'ambito territoriale della medesima impresa:
a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'inizio del mese di dicembre dell'anno di effettuazione delle procedure concorsuali;
b) contestualmente alla comunicazione di cui al comma 4.3 qualora alla data di cui alla precedente lettera a) nell'ambito territoriale della medesima impresa non vi siano punti di prelievo forniti in salvaguardia.";
1) l'articolo 23 e' soppresso;
2. di sostituire, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Allegato A alla deliberazione n. 337/07 con l'Allegato A alla presente deliberazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e all'Acquirente Unico;
4. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;
5. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo del TIV come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.
Milano, 11 settembre 2008
Il presidente: Ortis
 
Allegato A
Disposizioni per l'erogazione del servizio di vendita dell'energia elettrica di salvaguardia di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 125/07, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 novembre 2007

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 e al TIV, nonche' le seguenti definizioni:
- la Cassa: e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
- procedure concorsuali: sono le procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07;
- periodo di esercizio del servizio di salvaguardia: e' il periodo di esercizio del servizio di salvaguardia da parte dei soggetti selezionati in esito alle procedure concorsuali, di durata pari a 2 (due) anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 23 novembre 2007;
- parametro ?: e' il parametro economico da sommare al valore della media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese, a fronte del quale i partecipanti alle procedure concorsuali si impegnano a erogare il servizio di salvaguardia nell'area territoriale indicata;
- Regolamento: e' il regolamento disciplinante le procedure concorsuali.

Articolo 2
Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri e le modalita' per l'organizzazione delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare i soggetti che erogano il servizio di salvaguardia ai clienti finali che ne hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 125/07.
2.2 I soggetti individuati in esito alle procedure qui definite sono tenuti ad erogare il servizio di salvaguardia a partire dall'1 gennaio dell'anno successivo all'anno di effettuazione delle procedure concorsuali continuativamente per una durata di 24 (ventiquattro) mesi e alle condizioni di cui alle disposizioni del TIV.

Articolo 3
Individuazione delle aree territoriali per l'erogazione
del servizio di salvaguardia

3.1 Sono individuate le seguenti 12 (dodici) aree territoriali per l'erogazione del servizio di salvaguardia:
1. Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;
2. Lombardia;
3. Trentino-Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia;
4. Emilia Romagna;
5. Toscana;
6. Umbria, Marche;
7. Sardegna;
8. Campania;
9. Lazio, Abruzzo e Molise;
10. Puglia, Basilicata;
11. Calabria;
12. Sicilia.
3.2 L'Autorita', tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonche' della numerosita' e della localizzazione dei clienti aventi diritto alla salvaguardia, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, la composizione delle aree territoriali di cui al comma 3.1.

TITOLO II
Criteri e modalita' per l'organizzazione
delle procedure concorsuali

Articolo 4
Obblighi informativi

4.1 Entro il 4 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, gli esercenti la salvaguardia trasmettono all'Acquirente Unico secondo le modalita' dal medesimo definite, distintamente per ogni tipologia contrattuale di cui al comma 2.2 del TIT e per ciascuna regione:
a) il numero dei punti di prelievo e l'energia mensile prelevata in ciascuna fascia oraria corrispondente ai clienti che abbiano, al 31 ottobre del medesimo anno, fatture del servizio di salvaguardia non pagate entro i termini di scadenza previsti, relativamente ad almeno 2 (due) mensilita' di consumi con riferimento ai medesimi punti di prelievo;
b) il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di ottobre e il numero dei punti di prelievo serviti nel mese di novembre;
c) la miglior stima del numero dei punti di prelievo che saranno serviti nel mese di dicembre.
4.2 Entro 2 (due) giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4.1, l'Acquirente Unico, pubblica sul proprio sito internet:
a) il numero totale dei punti di prelievo serviti in salvaguardia e l'energia elettrica prelevata comunicati dagli esercenti la salvaguardia ai sensi del comma 16.2, lettere b) e d), del TIV, con riferimento ai mesi del periodo di esercizio del servizio di salvaguardia vigente, ove disponibili;
b) i dati di cui al comma 4.1.

Articolo 5
Tempistiche di svolgimento delle procedure concorsuali

5.1 L'Acquirente Unico predispone lo schema di Regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
5.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali, l'Acquirente Unico trasmette lo schema di Regolamento all'Autorita' per l'approvazione.
5.3 L'Autorita' approva lo schema di Regolamento entro il 15 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali e qualora l'Autorita' non si pronunci entro tale termine, lo schema di Regolamento si intende approvato.
5.4 L'Acquirente Unico pubblica il Regolamento approvato dall'Autorita' sul proprio sito internet entro il 25 ottobre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali.
5.5 L'Acquirente Unico definisce il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle procedure concorsuali in modo che venga garantito un intervallo minimo di 4 giorni dal termine di cui al comma 4.2.
5.6 Entro il 25 novembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali l'Acquirente Unico, sulla base degli esiti delle procedure concorsuali e dopo avere verificato il rispetto delle condizioni di cui al comma 8.2 con riferimento a ciascuna area territoriale, individua l'esercente la salvaguardia per il successivo periodo di esercizio del servizio di salvaguardia e ne pubblica sul proprio sito internet il nominativo e il corrispondente valore del parametro ?.

Articolo 6
Criteri di selezione degli esercenti la salvaguardia
nelle procedure concorsuali

6.1 Le procedure concorsuali definite dall'Acquirente Unico prevedono che:
a) la selezione degli esercenti la salvaguardia in tutte le aree territoriali, di cui al comma 3.1, abbia luogo contestualmente;
b) ciascun partecipante e' tenuto a presentare la propria offerta irrevocabile in busta chiusa indicando:
i. il valore, senza possibilita' di modifica o rilancio, del parametro ? offerto con riferimento a ciascuna area territoriale per la quale si intenda partecipare;
ii. il numero massimo di aree per le quali si rende disponibile a fornire il servizio; tale numero non puo' essere superiore al numero di clienti finali non domestici serviti continuativamente in Italia dall'esercente negli ultimi 12 mesi, diviso per mille e arrotondato al valore intero per difetto;
iii. il grado di preferenza associato a ciascuna area territoriale per cui viene presentata l'offerta.
c) il valore vincolante del parametro ? offerto sia espresso in €/MWh, arrotondato alla seconda cifra decimale;
d) nessun partecipante possa risultare assegnatario per un numero di aree territoriali superiore al massimo indicato nell'offerta corrispondente, di cui alla lettera b), punto ii.
6.2 Per ciascuna area territoriale, ai fini dell'individuazione dell'esercente la salvaguardia le procedure concorsuali definite dall'Acquirente unico devono svolgersi secondo i seguenti criteri:
a) individuazione dei partecipanti che abbiano indicato, con riferimento all'area territoriale, il valore vincolante del parametro ? piu' basso; qualora due o piu' partecipanti abbiano indicato il medesimo valore vincolante del parametro ?, scelta di uno dei partecipanti tramite sorteggio;
b) verifica del rispetto del vincolo sul numero massimo di aree servibili dai singoli esercenti come da essi indicato in offerta;
c) assegnazione provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati ai sensi della precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di aree sia rispettato;
d) assegnazione provvisoria del servizio di salvaguardia ai partecipanti individuati alla precedente lettera a) per i quali il vincolo sul numero massimo di aree non sia rispettato limitatamente al numero massimo di aree indicato nell'offerta, con l'esclusione delle aree da essi indicate con grado di preferenza piu' bassa;
e) reiterazione della procedura escludendo i soggetti che sono gia' risultati assegnatari per un numero di aree pari al numero massimo da essi indicato nell'offerta ed escludendo le aree territoriali gia' oggetto di assegnazione nelle iterazioni precedenti.
f) assegnazione definitiva del servizio una volta verificato il versamento della garanzia di cui al comma 8.2
6.3 L'Autorita', tenuto conto del quadro concorrenziale della vendita al dettaglio di energia elettrica, dell'evoluzione dell'assetto di mercato, nonche' della numerosita' e della localizzazione dei clienti attesi in regime di salvaguardia, entro il 15 settembre di ciascun anno in cui si svolgono le procedure concorsuali verifica, ed eventualmente modifica, i criteri di selezione di cui al presente articolo.

Articolo 7
Requisiti minimi dei partecipanti
alle procedure concorsuali

7.1 Sono ammesse a partecipare alle procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti la salvaguardia le societa' di vendita di energia elettrica operanti nel mercato interno europeo aventi i seguenti requisiti:
a) costituzione in forma di societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), purche' tutti i partecipanti a tali raggruppamenti abbiano i requisiti di cui al presente articolo, societa' consortili costituite alternativamente in forma di societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' cooperative, consorzi con attivita' esterna, o forme equivalenti in caso di societa' estere;
b) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
c) aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale per un consumo annuo complessivo non inferiore a 500 GWh riferiti a clienti finali non domestici ovvero
aver fornito continuativamente negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti il mese di presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure concorsuali almeno 100.000 punti di prelievo di energia elettrica nel mercato interno europeo per un consumo annuo complessivo non inferiore a 10.000 GWh riferiti a clienti finali non domestici e almeno 1.000 punti di prelievo di energia elettrica sul territorio nazionale;
d) essere in possesso di un giudizio relativo alla rischiosita' futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Inverstor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) ovvero
qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosita' futura sia soddisfatto dalla societa' controllante il soggetto istante, quest'ultimo deve essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto istante ovvero
qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosita' futura non sia soddisfatto da tutte le societa' partecipanti al RTI, le societa' del medesimo raggruppamento che non lo soddisfano devono essere in possesso di una lettera di garanzia rilasciata da una delle societa' partecipanti al medesimo raggruppamento aventi il requisito; tale lettera di garanzia deve esprimere l'impegno a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto delle societa' non aventi il requisito.
e) aver prestato alla Cassa il deposito cauzionale di cui al comma 8.1.

Articolo 8
Garanzie

8.1 Le societa' di vendita interessate a partecipare alle procedure concorsuali devono costituire presso la Cassa, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilita' dell'offerta, pari a 30.000 (trentamila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera. L'Acquirente Unico stabilisce altresi' la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.
8.2 Gli esercenti la salvaguardia individuati provvisoriamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 6.2 lettere da a) a e), sono tenuti a costituire presso la Cassa, pena la non assegnazione dell'incarico o la decadenza dall'incarico, entro i termini stabiliti dall'Acquirente Unico, un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria pari a euro 1.000.000 (un milione) per ogni area territoriale per il quale risolta assegnatario. La garanzia deve essere emessa da istituto bancario italiano o filiale/succursale italiana di banca estera, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio di salvaguardia o di svolgimento dello stesso in difformita' delle disposizioni previste. L'Acquirente Unico specifica altresi' la durata del deposito e i termini per l'eventuale escussione.

Articolo 9
Definizione del corrispettivo per il servizio
di salvaguardia nel caso in cui il numero
di clienti serviti sia esiguo

9.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 novembre 2007, ciascun esercente la salvaguardia ha diritto a ricevere un corrispettivo, se positivo, pari alla differenza tra:
a) l'ammontare a copertura dei costi fissi commerciali, il cui valore e' fissato pari a 480.000 euro;
b) il prodotto tra:
i. il numero medio mensile dei punti di prelievo serviti nell'ambito della salvaguardia nel periodo di esercizio del servizio di salvaguardia moltiplicato per il numero di mesi compresi nel medesimo periodo;
ii. un ammontare corrispondente ad una stima della quota dei corrispettivi applicati e destinati alla copertura dei costi commerciali per ciascun punto di prelievo/mese, fissato pari a 20 euro.
 
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