Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 luglio 2008
Determinazione delle retribuzioni convenzionali per gli anni 1999/2005 per la liquidazione delle rendite INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei tecnici sanitari di radiologia, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2005 che ha fissato la retribuzione convenzionale annua, ai fini del sopra citato art. 6 della legge n. 25/1983, per gli anni 1996 e precedenti, 1997, 1998, e 1° semestre 2005;
Considerato che negli anni dal 1996 al 2001 le retribuzioni accertate sono variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del SSN, in misura pari all'11,97 per cento, e che quindi occorre rideterminare le retribuzioni convenzionali dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Considerato che negli anni 2001 al 2005 le retribuzioni accertate sono ulteriormente variate, per effetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del SSN, in misura pari all'11,04 per cento, e che quindi occorre rideterminare le retribuzioni dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, da assumersi a base della liquidazione delle rendite a decorrere dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Viste le variazioni effettive dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004, calcolata dall'ISTAT, pari all'1,7 per cento;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del 12 dicembre 2007, n. 407 e le allegate note tecniche della Consulenza statistico attuariale;
Visto il parere favorevole espresso dalla Federazione nazionale collegi professionali TSRM, espresso con nota del 2 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
La retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite nei confronti dei tecnici sanitari di radiologia medica e' fissata nelle seguenti misure:
anno 1999 euro 19.083,64
anno 2000 euro 19.389,65
anno 2001 euro 19.925,48
anno 2002 euro 20.433,88
anno 2003 euro 20.992,88
anno 2004 euro 21.508,53
anno 2005 euro 22.124,36
 
Art. 2.
A norma dell'art. 11 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, la retribuzione al 1° gennaio 2001, pari a euro 19.925,48, riassorbe l'incremento operato con effetto dal 1° luglio 2000; la retribuzione al 1° gennaio 2005, pari ad euro 22.124,36, riassorbe gli incrementi operati con effetto dal 1° luglio 2002, dal 1° luglio 2003 e dal 1° luglio 2004.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2008
Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 223
 
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