Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 settembre 2008
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3705).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3686 del 1° luglio 2008, n. 3693 del 16 luglio 2008, n. 3695 del 31 luglio 2008, n. 3697 del 29 agosto 2008 e n. 3699 del 4 settembre 2008;
Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate al fine di fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 e' sostituito dal seguente: «Ai fini del subentro dei capi missione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sono individuate le seguenti missioni:
a) coordinamento attivita' Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali;
b) tecnico-operativa;
c) comunicazione;
d) finanziaria;
e) amministrativo-legale;
f) aree, siti ed impianti.
 
Art. 2.
1. Dopo l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis. (Soggetto vicario del Sottosegretario di Stato). - 1. Al fine di assicurare in termini di massima efficacia e speditezza la realizzazione degli interventi funzionali alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, con proprio provvedimento, nomina il Soggetto vicario, avente funzioni di rappresentanza nonche' di gestione sulla base delle direttive e delle autorizzazioni impartite dal Sottosegretario medesimo.
2. Le determinazioni assunte dal Soggetto vicario in via di urgenza sono tempestivamente comunicate al Sottosegretario di Stato per le azioni di competenza.
3. Il Soggetto vicario assicura, altresi', il conseguimento dei risultati da parte della missione tecnico operativa e ne riferisce direttamente al Sottosegretario per le successive eventuali iniziative di coordinamento occorrenti.
4. Il Soggetto vicario cura l'acquisizione, da parte delle Strutture di missione, degli occorrenti elementi informativi circa le attivita' espletate e da espletarsi fornendo le indicazioni necessarie a garantire la sinergia delle azioni di competenza delle Missioni medesime.».
 
Art. 3.
1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Missione coordinamento attivita' Dipartimento protezione civile e rapporti Enti territoriali). - 1. La missione e' preposta al coordinamento delle attivita' del Dipartimento protezione civile connesse alla gestione dei rifiuti in Campania, e si articola nei seguenti settori di attivita', che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
coordinamento degli interventi funzionali alla progettazione e alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli;
coordinamento degli interventi di recupero e riqualificazione ambientale di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
coordinamento delle attivita' del Dipartimento protezione civile connesse all'emergenza dei rifiuti;
rapporti con i Ministeri interessati ed in particolare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con gli Enti territoriali;
segreteria e protocollo;
supporto logistico.».
 
Art. 4.
1. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Missione tecnico-operativa). - 1. La missione e' preposta a tutte le attivita' occorrenti per la rimozione dei rifiuti di qualsivoglia tipologia, anche in sostituzione dei soggetti pubblici e privati inadempienti, garantendo nella regione Campania adeguate condizioni igienico sanitarie per quanto concerne gli interventi di raccolta dei rifiuti stessi e si articola nei seguenti settori di attivita', che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
raccolta di rifiuti solidi urbani, della frazione organica, di rifiuti provenienti da raccolta differenziata e conseguenti conferimenti anche rispetto ai trasporti fuori regione;
coordinamento delle attivita' di raccolta differenziata dei rifiuti;
controllo del funzionamento degli impianti di trattamento e selezione relativamente ai conferimenti dei rifiuti presso gli stessi;
coordinamento delle azioni poste in essere dai Commissari ad acta di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008;
raccordo delle attivita' di vigilanza delle discariche, dei termovalorizzatori, dei siti, delle aree e degli impianti afferenti alla gestione dei rifiuti sulla base delle indicazioni fornite dal Sottosegretario di Stato a norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
gestione del personale utilizzato dalla missione;
supporto informatico;
gestione contabile e amministrativa delle attivita' affidate alla missione e tenuta della contabilita' speciale intestata al capo missione.».
 
Art. 5.
1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Missione amministrativo-legale). - 1. La missione e' preposta al coordinamento delle attivita' amministrative e legali attinenti alla gestione dei rifiuti in Campania, e si articola nei seguenti settori di attivita' che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
rapporti con gli Uffici territoriali di Governo, con particolare riferimento alle attivita' volte a garantire l'ordine e la sicurezza;
gestione amministrativa del personale delle Missioni, ad esclusione del personale del Dipartimento della protezione civile e del personale militare della Missione tecnico-operativa il cui coordinamento e' curato direttamente dalle Missioni di assegnazione;
affari legali;
attivita' relative alle espropriazioni per pubblica utilita';
coordinamento delle relazioni con le organizzazioni sindacali.».
 
Art. 6.
1. Dopo l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008 e' aggiunto il seguente art. 7-bis:
«Art. 7-bis (Missione aree, siti ed impianti). - 1. La missione e' preposta alla gestione tecnico amministrativa delle aree, dei siti e degli impianti comunque afferenti al ciclo dei rifiuti e si articola nei seguenti settori di attivita' che possono essere affidati a responsabili all'uopo nominati:
ricognizione e ricerca siti;
coordinamento e valutazione delle attivita' tecnico-scientifiche di indagine ed analisi nelle materie relative alla pianificazione, realizzazione e gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare all'identificazione e qualificazione dei siti, ivi compresi quelli destinati al compostaggio dei rifiuti, e della predisposizione degli stessi, nonche' degli impatti delle attivita' emergenziali poste in essere;
verifica sotto il profilo della tutela ambientale degli impianti realizzati e da realizzare ad esclusione degli impianti di termovalorizzazione;
progettazione, allestimento, realizzazione e gestione tecnico amministrativa degli impianti da realizzare ivi compresi quelli finanziati da fondi POR-APQ e da altri finanziamenti, con esclusione degli impianti di termovalorizzazione;
collaudi e controlli di garanzia e qualita' degli interventi afferenti alle aree, ai siti ed agli impianti;
attivita' negoziali inerenti alla gestione del ciclo dei rifiuti, con oneri da porre a carico della missione finanziaria.
2. Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato possono essere individuate le risorse umane e strumentali necessarie al funzionamento della Missione di cui al presente articolo anche attraverso l'impiego di personale appartenente alle altre missioni.».
 
Art. 7.
1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, dopo le parole «alla nomina di una» sono aggiunte le seguenti: «o piu».
 
Art. 8.
1. La missione tecnico operativa nell'ambito delle competenze attribuite dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, e' autorizzata allo svolgimento di attivita' solutorie dirette, a titolo di anticipazione sui crediti vantati dal Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dai Consorzi di bacino della Regione Campania, delle spese occorrenti ad assicurare la correttezza dell'attivita' gestoria di competenza, con riferimento ai siti di stoccaggio provvisorio di Ferrandelle e Maruzzella rispettivamente nei Comuni di S. Maria La Fossa e Santammaro, e in particolare delle spese relative al personale delle societa' affidatarie dei mezzi, delle attrezzature, nonche' della raccolta, trasporto e dello smaltimento del percolato.
2. Al fine di garantire il regolare svolgimento del ciclo di raccolta dei rifiuti nella regione Campania, sono prorogati fino al 31 ottobre 2008 i contratti afferenti alla gestione del sito di stoccaggio provvisorio «Ferrandelle» in S. Maria La Fossa.
 
Art. 9.
1. Per le esigenze operative, logistiche e di vigilanza delle discariche, dei termovalorizzatori, dei siti, delle aree e degli impianti afferenti alla gestione dei rifiuti, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Comandante del Settore d'intervento per l'emergenza rifiuti in Campania dell'Esercito Italiano.
2. La contabilita' speciale di cui al comma 1 e' alimentata dai trasferimenti provenienti dalla contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo della Missione tecnico operativa impiantistica in deroga alle vigenti norme in materia di contabilita' speciale, sulla base di richieste preventivamente approvate dal Sottosegretario di Stato.
 
Art. 10.
1. Nelle more della costituzione delle societa' provinciali di cui alla legge Regione Campania n. 4/2007, come modificata dalla legge Regione Campania n. 4/2008, i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si avvalgono del Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e degli altri Consorzi di bacino della Regione Campania per il ciclo integrato dei rifiuti, effettuano, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, la gestione della raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati per mezzo di impresa di servizio nonche' per mezzo di societa' a prevalente capitale pubblico, entrambe individuate o costituite nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
2. I Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono, previa costituzione di Unione di Comuni che comprenda il predetto limite di popolazione, avvalersi delle disposizioni previste dal comma precedente.
3. Il bando di gara per l'individuazione dell'impresa di gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, nonche' lo statuto della societa' a prevalente capitale pubblico, qualora costituita, prevede, a pena di nullita' e ferma restando la responsabilita' amministrativa, civile e contabile degli organi politici e dei dirigenti, l'applicazione dell'art. 6 del CCNL Federambiente, relativo al passaggio presso l'impresa aggiudicataria del personale del Consorzio Unico o dei Consorzi di bacino della Regione Campania impiegato alla data di adozione della presente ordinanza presso il Comune cui afferisce il servizio di raccolta svolta dal Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei Consorzi di bacino della Regione Campania.
4. Nelle more dell'operativita' della gestione diretta da parte dei comuni per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, i comuni continuano ad avvalersi del Consorzio Unico di bacino delle province di Napoli e Caserta e dei consorzi di bacino della Regione Campania.
5. Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla data della presente ordinanza, il Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti procede alla nomina di un commissario ad acta per l'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
6. E' consentita, entro sei mesi dalla data della presente ordinanza, la mobilita' con scambio del personale, trasferito ai sensi dell'art. 6 del CCNL Federambiente, tra le societa' affidatarie del servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.
7. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695, sono soppresse le parole «del servizio del ciclo integrato dei rifiuti e\o».
8. Il comune di Marano, nell'ambito del progetto sperimentale per l'incremento della raccolta differenziata, si avvale del Consorzio Unico delle province di Napoli e Caserta.
 
Art. 11.
1. Al fine di garantire la regolarita' dell'azione amministrativa del Consorzio Unico e, per esso, delle articolazioni territoriali, il Gestore Unico e' autorizzato a concordare con i Comuni debitori un piano di rientro del debito maturato nei confronti dei consorzi disciolti, prevedendo anche ipotesi di rinunzie e transazioni anche con riferimento agli interessi maturati.
 
Art. 12.
1. L'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3697, del 29 agosto 2008 e' cosi sostituito:
«2. - In relazione alla situazione di urgente necessita' inerente alla gestione del Consorzio unico di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando la validita' e la doverosita' delle attivita' solutorie gia' disposte dalla Missione tecnica operativa impiantistica in via di urgente anticipazione e al fine di consentire la regolare raccolta dei rifiuti ed il funzionamento del Consorzio unico, per l'erogazione del trattamento economico spettante ai dipendenti e per le prestazioni di lavoro comunque rese, compresi i contributi previdenziali e gli oneri riflessi, nonche' per il pagamento delle spese dei mezzi meccanici necessari per la raccolta dei rifiuti, la Struttura di missione gestione contenzioso e situazione creditoria e debitoria pregressa, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3686 del 1° luglio 2008, e' autorizzata a trasferire, a favore del consorzio predetto, la somma di 15 milioni di euro, a titolo di anticipazione sui crediti vantati nei confronti dell'ex Commissariato all'emergenza rifiuti della regione Campania alla data del 10 giugno 2008 dai disciolti Consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta».
 
Art. 13.
1. Al fine di garantire la piena operativita' dell'azione amministrativa del Consorzio Unico, e' approvata l'istituzione del servizio di tesoreria provvisoriamente affidato, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, ad un istituto bancario autorizzato a porre in essere le operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, attraverso gli istituti bancari fiduciari delle articolazioni territoriali.
2. Tenuto conto dell'esigenza di unificare il servizio di tesoreria, dalla data di adozione della presente ordinanza sono risolti di diritto i contratti di tesoreria stipulati dai consorzi disciolti.
 
Art. 14.
1. Al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti di selezione e trattamento rifiuti di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123, sono autorizzate le aperture di apposite contabilita' speciali, per ciascuno degli ambiti territoriali provinciali, intestate ai Commissari ad acta, istituiti con l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3693 del 16 luglio 2008.
2. In deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' speciale, le risorse necessarie al funzionamento degli impianti di cui al comma 1, sono trasferite dalla contabilita' speciale n. 5147 intestata al Capo della Missione tecnica operativa impiantistica, alle singole contabilita' speciali di cui al predetto comma 1.
 
Art. 15.
1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3687 del 2 luglio 2008, le parole «con oneri a carico del fondo di cui all'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90» sono sostituite con le seguenti: «con oneri a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita».
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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