Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 agosto 2008
Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1993, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
Visto il programma nazionale di sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 2008, inviato alla Commissione dell'Unione europea il 30 giugno 2008;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
Ritenuta la necessita' di attuare le disposizioni comunitarie previste nei precitati regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;
Considerata la necessita' di avvalersi della facolta' concessa agli Stati membri dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 di attuare sotto la propria responsabilita' il programma di sostegno, dando attuazione agli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato regolamento;
Considerata l'opportunita' di prevedere che la concessione degli aiuti sia effettuata dagli organismi pagatori dopo che il programma e' entrato in applicazione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del citato regolamento (CE) n. 479/2008;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 31 luglio 2008;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'
1. In applicazione dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio dell'Unione europea e degli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione dell'Unione europea, con il presente decreto vengono stabilite le modalita' e le condizioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti inserita nel programma nazionale di sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/20013 e corrispondere gli aiuti previsti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano le determinazioni per applicare la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO II, di seguito denominato «Ministero», e ad Agea Coordinamento le schede allegate 1 e 2 a decorrere dalla data di adozione del presente decreto.
3. Il «Ministero», sulla base del parere del Comitato, costituito per verificare la conformita' alla normativa comunitaria delle disposizioni adottate per concedere gli aiuti, formula eventuali osservazioni sulle schede presentate dalle regioni e province autonome entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle stesse.
4. Le regioni e le province autonome, dopo aver inviato al «Ministero» le determinazioni previste al comma 2 del presente articolo, possono, sotto la propria responsabilita', dare applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione senza attendere il decorso del termine previsto al comma 3.
 
Art. 2.
Beneficiari
1. Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varieta' di uve da vino possono beneficiare del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto dall'art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ed agli articoli 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 della commissione. Possono, altresi', beneficiare del premio coloro che detengono diritti di reimpianto.
Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all'Organismo pagatore competente, secondo le modalita' stabilite da Agea Coordinamento. Tali modalita' consentono di disporre delle informazioni per inviare alla Commissione dell'Unione europea gli indici di valutazione dell'efficacia della misura come previsto nel piano di sostegno inviato alla Commissione dell'Unione europea.
Agea Coordinamento e gli Organismi pagatori definiscono d'intesa con le regioni e le province autonome le modalita' applicative, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni.
2. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente direttamente al singolo beneficiario, sia esso persona fisica o giuridica, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.
3. Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, allega alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.
 
Art. 3.
Presentazione delle domande
Le regioni e le province autonome individuano le categorie di soggetti autorizzati alla presentazione delle domande di riconversione e ristrutturazione tra:
gli imprenditori agricoli singoli e associati;
le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente;
le cooperative agricole;
le societa' di persone e di capitali esercitanti attivita' agricola;
i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica.
 
Art. 4.
Azioni ammissibili
1. Le azioni ammissibili per tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione riguardano:
a) la riconversione varietale che consiste nel:
reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varieta' di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
sovrainnesto su impianti ritenuti gia' razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono escludere il sovrainnesto;
b) la ristrutturazione che consiste:
nella diversa collocazione del vigneto: e' il reimpianto del vigneto in una posizione piu' favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
nel reimpianto di vigneto: e' l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
nel miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: e' la modifica delle forme di allevamento o delle strutture di sostegno di un vigneto gia' esistente, esclusa l'ordinaria manutenzione.
2. Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto lo stesso viene effettuato:
utilizzando un diritto di reimpianto in possesso del beneficiario,
con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie di suo possesso,
estirpando un vigneto ed acquisendo il relativo diritto.
In ogni caso si rispettano le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
3. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 555/2008, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il rimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varieta' secondo lo stesso sistema di allevamento della vite.
4. I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali, idonei alla meccanizzazione parziale o totale e rispettare i criteri previsti all'art. 20 del regolamento (CE) n. 479/2008 e, se adottati nella regione in causa, i principi della viticoltura sostenibile.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono adottare deroghe al comma 4 del presente articolo ed escludere, nell'ambito dei piani di ristrutturazione e riconversione, il passaggio a determinate forme di allevamento o a determinate varieta'. Le scelte sono opportunamente motivate e adottate secondo criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Le regioni e le province autonome stabiliscono il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate. Tale periodo, come previsto all'art. 7 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008, non puo' superare i cinque anni.
 
Art. 5.
Area dell'intervento
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, possono:
definire l'area o le aree dell'intervento;
limitare l'intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine o ad indicazione geografica.
 
Art. 6.
Modalita' tecniche
1. Le varieta' di uve da vino utilizzate nelle operazioni sono quelle comprese tra le varieta' riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in conformita' all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le regioni e le province autonome del 25 luglio 2002.
2. Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.
3. Il numero minimo di ceppi per ettaro e' determinato, in relazione alle diverse forme di allevamento, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 7.
Superficie minima
1. La superficie minima oggetto dell'operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell'intervento e' di 0,5 ettari. La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una Sau vitata di almeno un ettaro, e' di 0,3 ettari.
2. Le regioni e le province autonome possono derogare ai predetti limiti per le superfici:
aventi un'altitudine media di almeno 500 metri, con esclusione degli altipiani;
con una pendenza di almeno il 25%;
terrazzate;
aventi caratteristiche particolari, individuate in base a criteri oggettivi e non discriminatori (es. piccole isole).
3. Le regioni e le province autonome possono aumentare la superficie minima prevista al comma 1.
 
Art. 8.
Definizione del sostegno
1. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti puo' essere erogato soltanto nelle forme seguenti:
a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
2. La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) del comma 1) puo' ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:
l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni (l'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui e' stato fatto l'impianto), fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;
una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei prezzi di riferimento delle uve forniti annualmente da Ismea ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della legge n. 388 del 2000.
3. Non e' riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora sono utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione e' realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono l'ammontare del contributo per le spese di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti di cui all'art. 4 che in ogni caso non puo' superare il 50% dei costi effettivi. Nelle regioni classificate come regioni di convergenza a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, il contributo alle spese di ristrutturazione e di riconversione non puo' superare il 75% dei relativi costi.
5. L'importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna regione o provincia autonoma non puo' superare gli 8.600 euro ad ettaro. Nelle regioni di convergenza, l'importo medio e' pari a 9.500 euro ad ettaro.
6. Le regioni e le province autonome determinano l'aiuto da erogare in relazione a ciascuna azione di cui all'art. 4, utilizzando le voci di spesa previste dai prezziari regionali. Tali voci possono essere riconosciute nel limite massimo delle percentuali di cui al precedente comma 4.
7. Le regioni e le province autonome decidono se l'aiuto e' erogato in modo forfettario o sulla base della rendicontazione.
8. Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione anche provvisoria delle domande ammissibili a finanziamento.
Fanno eccezione le spese sostenute per l'acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti ecc.), la cui eleggibilita' decorre dalla data di presentazione delle domande.
9. Il sostegno e' pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformita' all'art. 75, paragrafo 1), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione.
 
Art. 9.
Procedure
1. Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente secondo modalita' e termini che saranno definite da Agea Coordinamento fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'art. 1 ed al comma 1 dell'art. 2.
2. Alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base delle priorita' scelte dalla stessa regione o provincia autonoma.
Le regioni e le province autonome nell'assegnazione dei punteggi privilegiano le domande di aiuto per la ristrutturazione e riconversione relative a superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime dell'estirpazione dei vigneti in conformita' all'art. 104 del Regolamento (CE) n. 479/2008.
Le regioni e le province autonome individuano i criteri di priorita' avendo riguardo delle tipologie dei beneficiari e delle caratteristiche dei vigneti, da comunicare al «Ministero» con l'allegato 1 previsto dall'art. 1 del presente decreto.
I requisiti valgono alla data di presentazione della domanda.
Saranno ammesse a contributo le richieste riportate nella graduatoria fino al raggiungimento delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma.
A parita' di punteggio si potra' scegliere di privilegiare i richiedenti piu' giovani.
Il contributo e' concesso attraverso il pagamento anticipato, prima della conclusione dei lavori, o a collaudo, secondo modalita' che saranno definite, in conformita' alle disposizioni comunitarie.
 
Art. 10.
Pagamento dell'aiuto
1. Gli organismi pagatori comunicano ad Agea Coordinamento entro il 31 gennaio di ciascun anno la somma complessiva degli aiuti oggetto delle domande presentate e, qualora possibile, anche quelle ritenute ammissibili. Agea Coordinamento comunica tempestivamente al «Ministero» ed a ciascuna regione e provincia autonoma l'importo totale e quello relativo a ciascuna regione e provincia autonoma.
2. Qualora i fondi assegnati per la campagna 2008/2009, di cui all'allegato n. 3 non siano sufficienti ad accogliere tutte le domande presentate l'Agea Coordinamento informa il «Ministero», le regioni e le province autonome interessate affinche', se del caso, assegnino ulteriori fondi alla misura in questione.
3. La regione comunica al «Ministero» ed all'Agea Coordinamento entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno spostamenti di fondi tra le misure per la notifica di modifica del piano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 555/2008. Tali trasferimenti di fondi sono efficaci solo subordinatamente all'applicazione dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 555/2008 e l'allegato 3 e' di conseguenza modificato dal «Ministero» senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
4. L'Organismo pagatore liquida entro il 15 giugno le domande accolte, se del caso secondo l'ordine delle graduatorie pervenute, rispettando per ciascuna regione o provincia autonoma gli importi assegnati.
5. La concessione degli aiuti e' subordinata all'entrata in applicazione del programma ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.
6. Qualora risultino dopo il 15 giugno importi non utilizzati ne' utilizzabili per altre misure previste dal programma nazionale Agea coordinamento informa il «Ministero», le regioni e le province autonome affinche' i fondi possano essere utilizzati per accogliere ulteriori domande.
L'eventuale ripartizione e' effettuata proporzionalmente alle domande liquidabili entro il 15 ottobre.
 
Art. 11.
Controlli e misure per l'attuazione del programma
1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore competente sulla base delle modalita' stabilite da Agea Coordinamento, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'art. 2.
2. Le procedure di autorizzazione dei pagamenti sono definite dagli Organismi pagatori secondo criteri indicati da Agea Coordinamento. Tuttavia, qualora sia stata costituita una polizza fideiussoria in favore dell'organismo pagatore competente, la polizza e' svincolata entro un tempo massimo che non puo' superare sette mesi che decorrono dalla data di presentazione della documentazione predisposta secondo le modalita' impartite da Agea Coordinamento.
3. Gli Organismi pagatori comunicano entro il 20 novembre di ogni anno, per il primo anno entro il 20 novembre 2009, ad Agea Coordinamento le operazioni di ristrutturazione e riconversione effettuate compilando l'allegato VIII-bis del regolamento (CE) n. 555/2008. Agea coordinamento trasmette tale comunicazione contestualmente al «Ministero» ed alle regioni e province autonome.
4. L'Agea comunica alla Commissione dell'Unione europea, entro il 1° dicembre di ogni anno, gli elementi previsti nel precitato allegato del regolamento (CE) applicativo n. 555/2008.
5. Al fine di agevolare l'attuazione della misura ed il pieno utilizzo delle risorse le date indicate nel presente decreto possono essere modificate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza acquisire l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa comunicazione alle amministrazioni regionali e delle province autonome.
Roma, 8 agosto 2008
Il Ministro: Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 foglio n. 397
 
----> Vedere da pag. 28 a pag. 35 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone