Gazzetta n. 222 del 22 settembre 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO
DELIBERAZIONE 29 luglio 2008
Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. (Deliberazione n. 275).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (TUB) e, in particolare:
a) l'art. 128-bis, in base al quale i soggetti di cui all'art. 115 TUB aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in possesso dei requisiti disciplinati dal CICR, su proposta della Banca d'Italia, in modo da assicurare che l'organo giudicante sia imparziale e rappresentativo e che le procedure assicurino rapidita', economicita' della risoluzione delle controversie ed effettivita' della tutela;
b) gli articoli 53, comma 1, lettera d), 107, comma 2, e 114-quater, secondo cui la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta» e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che dichiara applicabili a Poste Italiane S.p.A. talune disposizioni del TUB, ivi inclusi gli articoli 53 e 128-bis, in relazione all'attivita' di bancoposta;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Considerato che l'adesione degli operatori a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce un utile strumento per migliorare i rapporti con la clientela e la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi bancari e finanziari, con effetti positivi anche sul piano del contenimento dei rischi legali e reputazionali delle banche e degli intermediari finanziari;
Ritenuto che la rapidita', l'economicita' e l'effettivita' della tutela nei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie siano assicurate da regole procedimentali uniformi e che l'imparzialita' e la rappresentativita' degli organi decidenti richiedano una composizione dei medesimi rimessa a soggetti riconosciuti come effettivamente rappresentativi dei diversi interessi coinvolti;
Ritenuto che, ai predetti fini, siano attribuiti alla Banca d'Italia compiti regolamentari e organizzativi;
Vista la lettera della Consob n. 8018070 del 28 febbraio 2008;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia;
Delibera:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione, si intende per:
a) «cliente», il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari. Per le operazioni di factoring, si considera cliente il cedente, nonche' il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale l'attivita' di intermediazione nei settori bancario, finanziario, assicurativo e previdenziale;
b) «controversia», una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con l'esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (TUF);
c) «intermediari», le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attivita' di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB;
d) «sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie», l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolati dalla presente delibera.
 
Art. 2.
Disposizioni di carattere generale

1. Gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
2. Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente costituito secondo quanto previsto dall'art. 3. La Banca d'Italia puo' stabilire che l'organo decidente sia articolato in piu' collegi su base territoriale.
3. L'attivita' di segreteria tecnica per l'organo decidente e' svolta dalla Banca d'Italia.
4. Possono essere sottoposte alla cognizione dell'organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facolta', purche' l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro.
5. Sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonche' le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati.
6. Non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie gia' sottoposte all'autorita' giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge.
7. Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso.
8. Il diritto di ricorrere ai sistemi di cui al comma 1 non puo' formare oggetto di rinuncia da parte del cliente.
9. La Banca d'Italia determina il compenso spettante ai componenti dell'organo decidente, che e' posto a carico dei soggetti di cui all'art. 3, comma 2, per i membri da essi designati; gli intermediari che non aderiscono agli organismi associativi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, contribuiscono al pagamento del compenso dei componenti dell'organo decidente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
10. Il ricorso e' gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura, che viene rimborsato dall'intermediario qualora il ricorso sia accolto in tutto o in parte. La Banca d'Italia puo' rivedere la misura di detto importo alla luce dell'esperienza applicativa.
 
Art. 3.
Organo decidente

1. L'organo decidente, i cui componenti sono nominati con provvedimento della Banca d'Italia, e' costituito da:
a) il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;
b) un membro designato dagli intermediari;
c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.
2. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata secondo modalita', indicate dalla Banca d'Italia, che assicurano la rappresentativita' degli intermediari, anche attraverso il riconoscimento di organismi associativi di intermediari appartenenti alle diverse tipologie e distribuiti sull'intero territorio nazionale.
3. La designazione del componente di cui al comma 1, lettera c), e' effettuata secondo modalita' indicate dalla Banca d'Italia, la quale fa riferimento, per i consumatori, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 136 del decreto legislativo n. 206/2005 e, per le altre categorie di clienti, ad associazioni di categoria che raccolgano un significativo numero di aderenti, distribuiti sull'intero territorio nazionale, e che abbiano svolto attivita' continuativa nei tre anni precedenti.
4. La composizione dell'organo decidente, per quanto riguarda i membri designati ai sensi delle lettere b) e c), e' determinata in funzione della tipologia dell'intermediario interessato, dell'oggetto della controversia ovvero della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
5. Con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti, sono nominati uno o piu' componenti supplenti che possono essere chiamati a sostituire i corrispondenti componenti effettivi di cui al comma 1 in caso di assenza, impedimento o astensione.
6. In caso di assenza, impedimento o astensione del presidente, le relative funzioni sono svolte dal piu' anziano dei membri effettivi di cui al comma 1, lettera a), ovvero, in mancanza, dal piu' anziano dei corrispondenti membri supplenti.
7. Qualora i membri effettivi o supplenti dell'organo decidente di cui al comma 1, lettere b) e c), non siano designati entro trenta giorni dalla richiesta, la Banca d'Italia designa un membro provvisorio.
8. Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni; il mandato e' rinnovabile una sola volta.
9. La Banca d'Italia puo' dichiarare la decadenza dall'ufficio dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero revocare uno o piu' componenti per giusta causa. In caso di necessita', al fine di assicurare la continuita' di funzionamento dell'organo decidente, la Banca d'Italia puo' sostituire i componenti decaduti o revocati con membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con i componenti nominati ai sensi dei commi precedenti.
10. I componenti dell'organo decidente sono scelti tra persone di esperienza e professionalita', in particolare in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori. Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attivita' di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti.
 
Art. 4.
Reclamo all'intermediario

1. Il ricorso e' preceduto da un reclamo all'intermediario, anche qualora quest'ultimo abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori.
2. Presso l'intermediario opera un ufficio reclami ovvero viene individuato il responsabile della relativa funzione.
3. L'intermediario si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.
 
Art. 5.
Avvio del procedimento

1. Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di cui all'art. 4, comma 3, puo' presentare il ricorso, direttamente o attraverso la propria associazione di categoria, dandone tempestiva comunicazione all'intermediario, purche' non siano trascorsi piu' di dodici mesi dalla presentazione del reclamo.
2. Il ricorso e' indirizzato al collegio nella cui zona di competenza territoriale il cliente ha la propria sede o residenza presso la relativa segreteria tecnica, utilizzando la modulistica preventivamente pubblicata a tal fine. Il ricorso puo' inoltre essere presentato presso ogni filiale della Banca d'Italia, che provvede a inoltrarlo al collegio competente.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 gli intermediari trasmettono le proprie controdeduzioni, unitamente a tutta la documentazione relativa al reclamo, agli organismi associativi individuati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3, comma 2, ovvero, se non aderiscono ai medesimi, direttamente alla segreteria tecnica. Gli organismi associativi, verificata la completezza della documentazione e il rispetto delle norme procedurali, la inoltrano entro quindici giorni dalla ricezione della stessa alla segreteria tecnica.
 
Art. 6.
Procedimento dinanzi al collegio e decisione sul ricorso

1. Il collegio si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime da parte dell'intermediario o degli organismi associativi ai sensi dell'art. 5. La segreteria tecnica svolge un'istruttoria preliminare diretta a valutare la sussistenza dei presupposti per la sottoposizione del ricorso al collegio. Il termine di cui al presente comma puo' essere sospeso una o piu' volte per chiedere ulteriori elementi alle parti, fissando un termine massimo per la loro produzione.
2. Il collegio e' regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti. La decisione sul ricorso e' assunta a maggioranza.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, i componenti del collegio che si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia si astengono, previa segnalazione al collegio, dalla decisione sul ricorso; in luogo dei componenti astenuti, subentrano i rispettivi supplenti.
4. Il collegio, d'ufficio o su istanza di parte, dichiara l'interruzione del procedimento qualora consti l'avvio di un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso puo' essere riproposto senza necessita' di un nuovo reclamo all'intermediario. Qualora la controversia sia sottoposta all'autorita' giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, il collegio, verificato l'interesse del ricorrente alla conclusione di quest'ultimo, puo' dichiarame l'estinzione.
5. La decisione sul ricorso e' motivata e comunicata alle parti entro trenta giorni dalla pronuncia; essa e' assunta sulla base della documentazione raccolta e delle previsioni di legge e regolamentari in materia, nonche' dei codici di condotta cui l'intermediario aderisca. Essa puo' contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti.
6. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'intermediario adempie alla decisione entro trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, ovvero nel diverso termine previsto dalla medesima.
7. Nei casi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento della decisione ovvero nei casi di mancata cooperazione dell'intermediario, l'inadempienza e' resa pubblica secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
8. Resta ferma la facolta' per entrambe le parti di ricorrere all'autorita' giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
 
Art. 7.
Disposizioni finali

1. La Banca d'Italia emana le disposizioni applicative della presente delibera prevedendo, tra l'altro, caratteristiche e compiti della segreteria tecnica e degli organismi associativi individuati ai sensi dell'art. 3, comma 2, l'istituzione di specifici flussi informativi, l'utilizzo diffuso di strumenti di comunicazione elettronica, l'adesione dei sistemi alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione europea e i casi in cui gli intermediari aventi sede in altro Stato membro dell'Unione europea possono, in alternativa a quanto previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, aderire a un sistema per la risoluzione stragiudiziale delle controversie estero facente parte della stessa rete Fin.Net.
2. Gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia l'adesione di cui all'art. 2, comma 1, anche attraverso gli organismi associativi cui aderiscano, entro tre mesi dall'adozione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, secondo le modalita' individuate dalle medesime disposizioni.
3. Gli intermediari che, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, intendano svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari, effettuano la comunicazione di cui al comma 2 prima di iniziare tale attivita'.
4. La Banca d'Italia provvede alla pubblicazione di una relazione annuale concernente l'attivita' degli organi decidenti.
5. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2008
Il Presidente: Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone