Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2008
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3704).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le note del 29 luglio e 4 settembre 2008 del Commissario delegato per tale emergenza e del 5 agosto 2008 della Direzione generale per la qualita' della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2007 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Piemonte e nella regione autonoma Valle d'Aosta a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;
Vista la nota del Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato del 21 luglio 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell'EXPO universale 2015 quale «grande evento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si e' proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumita', derivante da possibili azioni di natura terroristica;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 23 marzo 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;
Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008», l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del 22 agosto 2008 del comune di Varese;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008 recante la proroga, fino al 28 febbraio 2009, degli stati d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, nonche' la nota del 31 marzo 2008 della regione Emilia-Romagna;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, n. 3292 del 6 giugno 2003, n. 3579 del 30 marzo 2007, nonche' la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 1° agosto 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui e' stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari» e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', da ultimo, le ordinanze n. 3643 del 23 gennaio 2008 e n. 3691 del 10 luglio 2008;
Considerato che il molo sito in localita' Ginostra - isola di Stromboli riveste preminenti finalita' di protezione civile, di mobilita' e di servizio in favore dei cittadini ivi residenti o domiciliati ed il relativo utilizzo e' consentito unicamente a mezzi pubblici o di interesse pubblico;
Considerato, pertanto, che la realizzazione, la messa in sicurezza, la manutenzione nonche' ogni ulteriore intervento volto ad assicurare la piena operativita' della detta struttura portuale assolvono al precipuo scopo di salvaguardare gli aspetti socio-economico-ambientali del territorio sul quale l'opera in questione insiste;
Ritenuto che la realizzazione del molo in localita' Ginostra e' in corso di ultimazione e che l'approssimarsi della stagione invernale rende oltremodo necessario provvedere alla conclusione dei lavori nell'immediato;
Ritenuto che la celere conclusione dei lavori garantisce, altresi', che le mareggiate proprie del periodo invernale non precludano l'attracco dei mezzi di navigazione salvaguardando in tal modo la popolazione ivi esistente;
Considerato, pertanto, che il reperimento urgente delle risorse finanziarie atte ad assicurare il corretto proseguimento dei lavori in corso assuma, nel contesto emergenziale di cui trattasi, valenza assolutamente prioritaria;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonche' l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008 e n. 3669 del 17 aprile art. 1;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3622 del 2007;
Vista la nota n. 4730 del 29 agosto 2008 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' la nota del 9 settembre 2008 del sindaco di San Giuliano di Puglia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007 e n. 3669 del 17 aprile 2008, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della Provincia di Taranto, e la nota del 30 luglio 2008 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma nonche' il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'estensione, al territorio della regione Lazio, della predetta dichiarazione di grande evento;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. I materiali di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, classificati «oltre C Protocollo 1993», possono essere refluiti nella cassa di colmata denominata «Molo Sali», ad esclusione di quelli definiti pericolosi in quanto presentano valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio per il parametro «idrocarburi», si applicano i criteri indicati dall'Istituto superiore di sanita' nella nota n. 0036565 del 5 luglio 2006.
2. Agli effetti della classificazione del materiale di dragaggio di cui trattasi, fanno fede i risultati ottenuti a seguito della realizzazione del «Piano di caratterizzazione ambientale dei canali industriali inclusi nella perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera» predisposto dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e dal Magistrato alle acque di Venezia, approvato dalla Conferenza di servizi del 6 agosto 2004 e validati dall'Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale del Veneto.
3. Qualora al termine delle attivita' di refluimento in cassa di colmata i materiali di dragaggio presentino valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso della struttura di contenimento, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta, riconosciuta a livello internazionale, che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concorre al finanziamento degli interventi di competenza del Commissario delegato attraverso il trasferimento dell'importo di 13 milioni di euro, a valere sul capitolo 7503, esercizio finanziario anno 2008, da trasferire sulla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario delegato.
5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo «Il personale di cui sopra puo' essere reperito anche mediante contratti di collaborazione, il cui compenso viene determinato dal Commissario delegato, tenendo conto delle competenze professionali, nonche' della tipologia dell'attivita' da svolgersi».
6. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3.bis. Il Commissario delegato e' autorizzato a corrispondere al personale della propria struttura, incaricato a svolgere funzioni di responsabile del procedimento, redazione di progetti, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, collaudi od attivita' connesse, compensi in deroga all'art. 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni».
 
Art. 2.

1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza i contesti emergenziali citati in premessa, ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza, le regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a proprio carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali multi rischio mediante il potenziamento delle relative strutture operative, con particolare riguardo al collegamento con le sale operative regionali e con il Centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa vigente.
 
Art. 3.

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, le parole: «nonche' dei Presidenti delle province» sono sostituite dalle parole: «, dei Presidenti delle province e delle Comunita' montane nonche' dell'Agenzia interregionale per il fiume Po».
2 All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, dopo le parole: «delle province» sono aggiunte le parole: «delle Comunita' Montane e dell'Agenzia interregionale per il fiume Po».
3 All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 dopo la parola «fiduciario,» sono aggiunte le parole «in deroga all'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni,».
 
Art. 4.

1. Allo scopo di fronteggiare con la massima efficacia le molteplici emergenze in atto nei territori nel territorio nazionale, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a conferire, entro il limite dei posti disponibili nel ruolo dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al contingente ivi previsto. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile.
 
Art. 5.

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690 del 4 luglio 2008 dopo le parole «e' conferito» sono aggiunte le parole «, dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007,».
 
Art. 6.

1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3.bis La Commissione tecnico-scientifica di cui al comma 3, per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della consulenza del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita di cui all'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142».
2. Al fine di consentire il completamento della dotazione strumentale del laboratorio B.S.L. 4 della cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano, e' autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di acquisizione di beni relativi agli interventi di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, per l'importo di euro 400.000,00.
3. Agli adempimenti di cui al comma 2 provvede il soggetto attuatore di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3275 e n. 3285 del 2003, previa richiesta della direzione della cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.
4. Allo scopo di consentire la predisposizione di misure di risposta ad eventuali situazioni di emergenza sanitaria nazionale od internazionale, tenuto anche conto dei grandi eventi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, alla Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 e' affidato l'ulteriore compito di approntare le occorrenti iniziative per garantire piena funzionalita' al laboratorio B.S.L. 4. del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.
5. Per le finalita' di cui al comma 4 la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 e' integrata con il direttore della Cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.
 
Art. 7.

1. Per consentire l'espletamento delle iniziative da porre in essere per la realizzazione delle opere connesse al grande evento che si terra' nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del mondo di ciclismo su strada 2008», il sindaco del comune di Varese, puo' autorizzare il personale del comune ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, e all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali dal 1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio comunale.
 
Art. 8.

1. All'art. 3, comma 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, dopo le parole «del presente articolo», e' aggiunto il seguente periodo «nonche' a quelli necessari al mantenimento del personale della struttura commissariale presso la sede di lavoro di Catanzaro».
 
Art. 9.

1. In considerazione del residuo fabbisogno finanziario relativo alle attivita' ed agli interventi di superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, e successive modifiche, ed integrazioni ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, il Presidente della regione Emilia-Romagna e' autorizzato a trasferire alla contabilita' speciale n. 3020 di posizione, relativa agli eventi alluvionali suddetti, la somma pari ad euro 915.009,54, derivante dalle minori spese e dalle economie di piano di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3579 del 30 marzo 2007.
2. Il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede al versamento in conto entrate del bilancio dello Stato, delle residue disponibilita' finanziarie pari ad euro 650.000,00, relative alle minori spese ed alle economie di piano di cui al comma 1. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri le predette risorse sono successivamente riassegnate al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato per il completamento, in termini di somma urgenza, delle attivita' di messa in sicurezza relative ai contesti di criticita' di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3292/2003 e n. 3579/2007.
 
Art. 10.

1. Il Prefetto di Messina - Commissario delegato in relazione all'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie, allo scopo di provvedere al completamento urgente del molo in localita' Ginostra per le finalita' in premessa indicate, e' autorizzato ad anticipare fino ad euro 2.700.000,00 a valere sui fondi esistenti sulla contabilita' intestata al predetto Commissario delegato anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione delle risorse ivi esistenti.
 
Art. 11.

1. Il direttore dell'Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad utilizzare, in regime ordinario, e fino al 31 dicembre 2008, le risorse finanziarie giacenti sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007 al medesimo intestata, per il completamento delle attivita' connesse con la gestione commissariale.
 
Art. 12.

1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18 settembre 2007 e' prorogato al 31 marzo 2009.
 
Art. 13.

1. Al fine di consentire il rapido conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per il vertice G8 citate in premessa e di avviare una specifica azione di controllo nella realizzazione degli interventi, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3629 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nomina un apposito soggetto attuatore, che a tal fine e' posto in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile, con funzioni vicarie di supervisione degli interventi da realizzare nell'Isola della Maddalena e sul territorio nazionale. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede in particolare:
a) alla verifica della coerenza normativa e della tempestivita' delle procedure per l'affidamento delle progettazioni, dei lavori, dei servizi e delle forniture, per la stipula dei relativi contratti, nonche' della funzionalita' delle opere;
b) al monitoraggio dell'impiego delle risorse finanziarie confluite nella contabilita' speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e, in generale, all'utilizzo delle somme comunque assegnate per la realizzazione del vertice G8.
2. Per assicurare il compimento di tutte le urgenti attivita' finalizzate a predisporre l'ottimale organizzazione del vertice G8, ed assicurare adeguata accoglienza alle rappresentanze dei paesi partecipanti, nonche' ai Capi di Governo che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni, altresi' garantendo la logistica della mobilita' nell'ambito del territorio interessato e l'attuazione delle iniziative commissariali di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 3629 del 2007 il Commissario delegato nomina un apposito soggetto attuatore.
3. Ai predetti soggetti attuatori e' corrisposto il compenso di cui all'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007.
 
Art. 14.

1. Al fine di favorire il rapido rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni danneggiate o distrutte in conseguenza degli eventi sismici che il 29 ottobre del 2002 hanno colpito il territorio della regione Molise, il sindaco di San Giuliano di Puglia e' autorizzato, ove ritenuto necessario, a rilasciare il certificato di agibilita' degli edifici nelle more del perfezionamento delle procedure di accatastamento dei fabbricati medesimi in deroga all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 15.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «4. Le risorse finanziarie di pertinenza del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto sono trasferite alla regione Puglia, soggetto attuatore per gli interventi di cui al comma 1. La regione Puglia, sentita la Struttura tecnica provinciale di Taranto del settore regionale dei lavori pubblici, provvede all'erogazione delle predette risorse allo stesso Consorzio sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente sottoscritti dal direttore dei lavori e vistati dal responsabile unico del procedimento».
 
Art. 16.

1. In relazione alle mutate esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» ed alla necessita' di potenziamento del sistema nazionale di protezione civile, al fine di assicurare l'attivita' di coordinamento necessaria a garantire il collegamento con il partner tecnologico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito del «Sistema tecnologico integrato di previsione prevenzione e gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile» il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a conferire, per lo svolgimento della predetta attivita', un incarico dirigenziale di prima fascia ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti.
2. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 sono soppressi il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 ed i commi 3, 4 e 6 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per assicurare il necessario supporto alle attivita' da porre in essere ai sensi del comma 1 e per consentire un'adeguata integrazione dei servizi e delle forniture rese nell'ambito del predetto sistema integrato con il Servizio nazionale della protezione civile e' istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnica composta dal funzionario con incarico di prima fascia di cui al comma 1 che la presiede e da due soggetti di elevata e comprovata professionalita' a cui e' riconosciuto un compenso da determinarsi con il provvedimento di nomina.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilita'.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 settembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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