Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2008 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 21 dicembre 2007
Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Autostrada A4 adeguamento quarta corsia tratta Novara-Milano. Approvazione progetto definitivo (CUP E24E04000110007). (Deliberazione n. 164/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', come modificato - da ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:
la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;
l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'attuazione della legge n. 443/2001, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando - tra l'altro - la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e visto in particolare l'art. 2 - commi 82 e seguenti, come modificati dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - che, con riferimento alle concessioni autostradali, prescrive la stipula di una convenzione unica, che sostituisce ad ogni effetto quella originaria, in occasione di eventi determinati (primo aggiornamento del piano finanziario costituente parte della convenzione accessiva a dette concessioni o prima revisione della convenzione medesima ovvero aggiornamenti periodici del citato piano o revisioni periodiche della convenzione);
Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'allegato 1, nella sezione «corridoio plurimodale padano - sistemi stradali ed autostradali», la voce «completamento stradale corridoio 5» con un costo di 136,86 milioni di euro»;
Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 3 (Gazzetta Ufficiale n. 207/05), con la quale questo Comitato ha integrato, secondo la procedura delineata dall'art. 1 della legge n. 443/2001, il Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla menzionata delibera n. 121/2001, prevedendo, tra l'altro, dieci «aggiornamenti» di opere gia' incluse nel Programma originario, tra i quali figura, sotto la voce «Corridoio 5 - Asse est-ovest Lisbona-Kiev», nell'ambito del citato sistema infrastrutturale «corridoio plurimodale padano», l'asse autostradale Milano-Torino, con un costo aggiuntivo di 1.120 milioni di euro;
Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (Gazzetta Ufficiale n. 199/2006 S.O.), che, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, all'allegato 2 conferma, tra le articolazioni della menzionata voce «corridoio plurimodale padano-sistemi stradali e autostradali», la «A4 Torino-Milano»;
Vista la delibera 29 novembre 2007, n. 133 (Gazzetta Ufficiale n. 72/2008 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso - ai sensi del citato art. 2, comma 82 e seguenti, del decreto-legge n. 262/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e con prescrizioni da ottemperare in sede di redazione della stesura definitiva e con raccomandazioni - valutazione positiva sullo schema di convenzione unica tra l'ANAS S.p.A. e Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. (di seguito SATAP S.p.A.) che disciplina la progettazione, la costruzione e l'esercizio della tratta autostradale A4 Torino-Milano e che e' corredato, tra l'altro, dal piano economico-finanziario riferito a tutti gli investimenti previsti in convenzione;
Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
Vista la sentenza 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilita' dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attivita' posta in essere non vincola la regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finche' l'intesa stessa non si perfezioni;
Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
Vista la nota 6 dicembre 2007, n. 531, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria concernente l'intervento «autostrada A4, adeguamento quarta corsia tratta Novara-Milano», che reca la proposta di approvazione, con prescrizioni, del relativo progetto definitivo;
Viste le note 10 dicembre 2007, n. 537, e 20 dicembre 2007, n. 558, con le quali il Ministero delle infrastrutture - rispettivamente - ha trasmesso documentazione integrativa ed ha comunicato chiarimenti in ordine al progetto in esame, con riferimento ad alcune osservazioni formulate nel corso della riunione preparatoria all'odierna seduta;
Vista la nota 20 dicembre 2007, n. 1940/U.C./TRP, con la quale il presidente della regione Piemonte conferma il parere espresso, in ordine al progetto all'esame, con le delibere di giunta citate nella «presa d'atto» di cui appresso;
Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, come aggiornato con delibera n. 130/2006, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, include - nella tabella B.4, relativa alle «opere da avviare entro il 2012» - l'intervento «autostrada A4 Torino-Milano: adeguamento Novara-Milano e variante di Bernate-Ticino», con un costo di 372,95 milioni di euro;
Considerato che l'adeguamento del tronco 2 Novara Est-Milano e' ricompreso nell'allegato K al citato schema di convenzione unica ANAS-SATAP, contenente l'«elenco e descrizione delle opere», con un costo di 459.716.000 euro, di cui 220.058.000 riferiti alla variante di Bernate non considerata nel progetto all'esame;
Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto n. 163/2006 attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (gia' Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
Su proposta del Ministro delle infrastrutture;
Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia delle finanze;

Prende atto:

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture ed in particolare: Sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
che il progetto, come evidenziato in premessa, si inquadra nell'ambito del Corridoio 5 Lisbona-Kiev e concerne lavori di adeguamento dell'autostrada A4 Torino-Milano nel tratto tra il nodo di Novara Est e Milano; lavori motivati con la consistente valenza paesistico-ambientale e con la straordinaria valenza commerciale del territorio attraversato in relazione alla presenza di vaste aree agricole a forte produttivita', nonche' con la conseguente entita' dei flussi di traffico - rispetto alle altre tratte autostradali dell'area - che porta, nelle ore di punta e soprattutto lungo la sottotratta Greggio-Boffalora, al superamento dei valori di massima portata per il livello di servizio connesso alle attuali tre corsie per senso di marcia;
che l'intervento e' suddiviso in tre lotti, in parte intervallati da tratte che, stante la necessita' di eseguire contestualmente opere interferenti con la linea ferroviaria A.C. Milano-Torino, sulla base di un accordo a suo tempo intercorso con la precedente concessionaria la TAV si e' impegnata a progettare e costruire direttamente ed a cedere a fine lavori alla concessionaria stessa;
che il tracciato interessa la regione Piemonte fino alla progressiva km 99+300 e la regione Lombardia fino alla progressiva km 127+000;
che i lavori sono principalmente di adeguamento di struttura esistente, anche se sono previsti varianti comportanti l'inserimento di opere di arte anche di notevole importanza;
che l'andamento planimetrico segue sostanzialmente quello attuale, discostandosene in corrispondenza con le interferenze con la citata linea A.C. Milano-Torino e con le varianti causate dalla presenza di detta linea;
che sono altresi' previsti lo spostamento e la riprogettazione delle strade che interferiscono con il progetto e che, in particolare, per la strada provinciale Rho-Figino e' stata prescelta una soluzione intermedia, rispetto all'adeguamento completo, con l'avvertenza che, qualora la provincia non ritenga di adottare i provvedimenti proposti per superare alcune difformita' residue rilevate, sara' possibile addivenire, in sede di redazione del progetto esecutivo, all'allargamento della sezione nei tratti indicati in relazione;
che il progetto preliminare dell'opera e' stato redatto tra il luglio 1997 ed il gennaio 1998 dalla concessionaria dell'epoca, l'Autostrada Torino-Milano S.p.A. (di seguito ASTM), ed e' stato allegato alla convenzione novativa stipulata il 28 luglio 1999 tra ANAS e ASTM;
che detto progetto e' stato approvato dal consiglio di amministrazione ANAS;
che il progetto definitivo, redatto nel 2003 e corredato dal SIA, e' stato approvato dal suddetto consiglio di amministrazione il 6 novembre 2003;
che l'ANAS, nella qualita' di soggetto aggiudicatore, con nota 30 aprile 2004, prot. n. 3771, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il citato progetto definitivo, corredato dal SIA, per l'avvio delle procedure della «legge obiettivo» ed ha demandato alla concessionaria di inoltrare il progetto stesso a tutte le altre amministrazioni ed enti interessati, al che la concessionaria medesima ha provveduto nel periodo tra il 28 aprile ed il 23 giugno 2004, procedendo altresi' a far pubblicare, in data 3 maggio 2004, l'avviso di avvio del procedimento su 2 quotidiani;
che, con l'atto convenzionale 3 dicembre 2004 intercorso tra ANAS S.p.A., la ASTM e la SATAP, quest'ultima e' subentrata, senza soluzione di continuita', alla ASTM nel rapporto di cui alla menzionata convenzione 28 luglio 1999 ed all'atto aggiuntivo 11 giugno 2003;
che la regione Lombardia, con delibera di giunta 5 agosto 2004, n. VII/18610, ha espresso parere favorevole sul progetto anche sotto il profilo della compatibilita' ambientale per il tronco II, condizionandolo al recepimento delle prescrizioni e condizioni esplicitate in allegati alla delibera stessa, ed ha manifestato favorevole volonta' di intesa in ordine alla localizzazione dell'opera;
che il Ministero istruttore ha indetto, il 30 giugno 2005, la Conferenza di servizi, i cui lavori si sono conclusi il 30 agosto successivo;
che la regione Piemonte, con delibera 3 aprile 2006, n. 63-2535, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto e poi, con delibera 2 ottobre 2006, n. 17-3930, ha formulato positiva volonta' d'intesa sulla localizzazione dell'opera, del pari con condizioni e prescrizioni;
che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 27 aprile 2006, n. GAB/2006/3426/B05, ha trasmesso il parere della Commissione speciale VIA, che si e' espressa favorevolmente, con prescrizioni e raccomandazioni, in ordine al progetto, con particolare riferimento al tronco II (dal km 105 + 522 al km 121 + 000), ove e' prevista la realizzazione della quarta corsia;
che il Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota 8 novembre 2006, n. BAP.S02/34.19.04/20411, si e' pronunziato positivamente, con prescrizioni, sul progetto, analogamente con specifico riferimento al tronco II;
che il Ministero istruttore specifica che la VIA si e' resa necessaria per i lotti non interessati dal quadruplicamento della corsia e non per gli altri per i quali sono previsti solo adeguamenti in sede;
che e' stato redatto il programma di risoluzione delle interferenze e che il Ministero delle infrastrutture, in apposito allegato alla relazione istruttoria, propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo in questione, ritenendo accoglibili quelle espresse nei pareri sopra citati e prevedendo tra l'altro - al fine di garantire la massima coerenza progettuale, realizzativa e gestionale tra l'opera all'esame e la citata tratta ferroviaria AC/AV della Milano/Torino - l'istituzione di un tavolo tecnico cui partecipino le regioni Lombardia e Piemonte, tutti gli enti territoriali e enti parchi interessati dall'affiancamento tra le due infrastrutture, SATAP e TAV; Sotto l'aspetto attuativo:
che, come sopra esposto, il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.A.;
che il cronoprogramma evidenzia - per le attivita' progettuali ed autorizzative residue, per l'espletamento della gara per l'appalto e per la realizzazione dei lavori sino alla messa in esercizio - 62,3 mesi per il lotto II.2 e 51,3 per i lotti II.1 e II.3; Sotto l'aspetto finanziario:
il costo del progetto, nella stesura originaria approvata dal consiglio di amministrazione dell'ANAS nella citata seduta del 6 novembre 2003, ammontava a 180.924.828,36 euro e corrisponde a quello riportato nel DPEF 2008-2012, considerato al netto del costo originario della variante di Bernate;
che, come si deduce dal quadro economico allegato alla citata nota del Ministero istruttore in data 20 dicembre 2007 ed in particolare dalla colonna A della parte contenente «elementi di variazione rispetto al progetto definitivo 2003», la quantificazione delle prescrizioni richieste da amministrazioni ed enti interessati nel corso dell'istruttoria ha comportato un onere aggiuntivo di circa 38 milioni di euro e che si e' registrato altresi' un incremento di euro 46.606.323,06 a seguito dell'aggiornamento dei prezzi del listino ANAS rispetto a quello relativo all'anno 1998 ed assunto a base del computo del costo originario;
che pertanto il costo e' lievitato a 265.319.000 euro, di cui euro 70.182.250 riferiti al lotto II.1; euro 155.387.500 riferiti al lotto II.2 ed euro 39.749.250 riferiti al lotto II.3;
che piu' specificatamente - secondo il nuovo quadro economico redatto in conformita' alle prescrizioni del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 163/2006 - il costo e' articolato in 184.450.000 euro quale importo a base d'appalto e in euro 80.869.000 per «somme a disposizione»;
che il costo stesso - computato al netto delle economie derivanti dai presumibili ribassi d'asta, stimate nella misura del 15%, come da citata convenzione ANAS-SATAP e come riportato nella scheda ex delibera n. 63/2003 - viene quantificato in complessivi euro 240.794.000, cosi' articolati:
lotto II.1 (da progr. km 91+000 a progr. km 98+000): euro 63.694.000;
lotto II.2 (da progr. km 105+522 a progr. km 121+000): euro 140.842.000;
lotto II.3 (da progr. km 121+000 a progr. km 127+000): euro 36.258.000;
che il costo viene assunto a proprio totale carico dalla concessionaria;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo
1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, e' approvato - con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture - anche ai fini dell'attestazione di compatibilita' ambientale, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto definitivo «Autostrada A4 - Adeguamento quarta corsia tratta Novara-Milano».
Si e' quindi perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra lo Stato e le regioni interessate sulla localizzazione dell'opera.
L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
1.2 L'importo di euro 240.794.000 - pari al costo aggiornato dell'opera, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto», e giusta quanto precisato nella nota 20 dicembre 2007 - costituisce il «limite di spesa» del progetto approvato al punto precedente e viene fronteggiato, in regime di autofinanziamento, dalla concessionaria.
Qualora, a seguito di ulteriori approfondimenti, la provincia di Milano non ritenga esauriente la soluzione prospettata nel progetto definitivo per l'adeguamento della strada provinciale Rho-Figino (km 120+782) e la progettazione esecutiva preveda quindi l'allargamento della sezione in corrispondenza delle curve planimetriche specificate nella relazione istruttoria in modo da garantire una visibilita' compatibile alla velocita' di 90 km/h, il soggetto aggiudicatore provvedera', d'intesa con la suddetta provincia e con gli altri enti interessati, a individuare le fonti di copertura dell'eventuale costo aggiuntivo, fermo restando che nessun onere al riguardo potra' essere imputato al bilancio dello Stato.
1.3 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.
Per quanto concerne le raccomandazioni, qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dar seguito ad alcune di esse, fornira' al riguardo puntuali motivazioni in modo da consentire al Ministero istruttore di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.
1.4 E' approvato, altresi', il Piano di risoluzione delle interferenze proposto dal Ministero delle infrastrutture del quale viene riportato, in apposito allegato alla relazione istruttoria, il cronoprogramma attuativo.
1.5 L'efficacia dell'approvazione del progetto di cui al precedente punto 1.1 e del programma di cui al punto 1.4 e' subordinata altresi' alla stipula di atti integrativi alle Intese generali quadro stipulate tra il Governo e, rispettivamente, la regione Lombardia e la regione Piemonte, atti che ricomprendano esplicitamente l'opera in questione nel novero delle infrastrutture oggetto di dette intese, come previsto nella citata sentenza n. 303/2003 della Corte costituzionale: copia di detti atti dovra' essere trasmessa alla segreteria di questo Comitato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
1.6 L'elenco degli elaborati progettuali contenenti gli estremi dei piani particellari di esproprio e' riportato nell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera. 2. Altre clausole
2.1 Il Ministero delle infrastrutture provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto approvato con la presente delibera.
2.2 Il Ministero delle infrastrutture provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
2.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni e raccomandazioni riportate nel menzionato allegato: il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
2.4 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'appalto dei lavori dovra' contenere una clausola che - fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3 che del pari forma parte integrante della presente delibera.
2.5 Ai sensi della delibera 20 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004) il CUP relativo a ciascuna opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.
Roma, 21 dicembre 2007
Il Presidente: Prodi

Registrata alla Corte dei conti il 27 agosto 2008 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 132
 
Allegato 1

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE

----> Vedere Allegato da pag. 30 a pag. 56 <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato a pag. 57 <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato da pag. 58 a pag. 59 <----
 
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