Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 agosto 2008
Riconoscimento, al sig. Belviso Luciano, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione n. 2005/36/CE del 7 settembre, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;
Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Belviso Luciano, nato a Bari il 18 agosto 1983, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo svizzero di «Mechanical Engineering» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che l'istante ha conseguito la laurea di tre anni nella classe ingegneria industriale, presso il «Politecnico di Torino» in data 22 dicembre 2004, e il «Master of Science MSc en Genie mecanique» conseguito presso l'«Ecole Polytechnique Federale de Lausanne» in data 31 agosto 2006;
Rilevato che da informazioni assunte presso la competente Autorita' svizzera nel caso del sig. Belviso Luciano, si configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b della direttiva 2001/19/CE;
Visto il conforme parere delle conferenze di servizi del 14 marzo 2008 e del 23 maggio 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza di cui sopra;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere sezione A settore industriale - e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie (scritte e orali): 1) Impianti termoidraulici, 2) Impianti chimici, 3) Impianti industriali, 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale, oppure, a scelta dell'istante nel superamento di un tirocinio di diciotto mesi;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/92 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/03 di cui sopra;
Decreta:

Art. 1.
Al sig. Belviso Luciano, nato a Bari il 18 agosto 1983, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A-settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle seguenti materie: 1) impianti termoidraulici, 2) impianti chimici, 3) impianti industriali, 4) (solo orale) deontologia e ordinamento professionale oppure al compimento di un tirocinio pratico, per un periodo di 18 mesi (diciotto mesi); le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Roma, 28 agosto 2008

p. Il direttore generale: Laudati
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
b) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri - sez. A-settore industriale.
a) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale
 
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