Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 3 settembre 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Barile Valentina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Barile Valentina, nata il 21 marzo 1974 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat», rilasciato nel maggio 2006 dal «Il.lustre Col.legi de Advocats» di Barcellona (Spagna), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» nel novembre 2002, omologato in Spagna nel febbraio 2006;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nel dicembre 2004;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 giugno 2008;
Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Barile Valentina, nata il 21 marzo 1974 a Roma (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 3 settembre 2008

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie: diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale;
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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