Gazzetta n. 217 del 16 settembre 2008 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143
Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalita' del sistema giudiziario con particolare riguardo alla esigenza di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel titolo le parole: "o destinati" sono soppresse; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente
legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento
dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda
dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la
disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi
disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai
100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La
presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei
magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui
all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai
trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
febbraio 2006, n. 109.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il
quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima
pubblicazione;
b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della
scopertura.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su
proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le
sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra
le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a
dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di
aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio
magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano
conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in
numero non superiore a cento unita'.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il
consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con
priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi
disagiate."; c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura
immediata). - 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti
per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute
dichiarazioni di disponibilita' o manifestazioni di consenso al
trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede,
anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con
il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre
dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa
posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito
delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di
permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra
funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio
ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano
successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e
successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni
giudicanti a quelle requirenti e viceversa.
2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso
uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per
cento dell'organico. Non possono essere altresi' trasferiti i
magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.
3. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata per eccesso o per
difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore
allo 0,5; se lo scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento
avviene per difetto.
4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere
alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1,
comma 3.
5. Il trasferimento di ufficio e' disposto nei confronti dei
magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto
nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio' non e'
possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari
si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma,
Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di
Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli
di Messina e Catania.
6. Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima
preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore
distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il
capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve
avere esecuzione.
7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i
trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore
percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari
percentuale, il trasferimento e' operato dall'ufficio con organico
piu' ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio e' trasferito il
magistrato con minore anzianita' nel ruolo."; d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al
magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis
e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi
disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile
determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio
tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di
anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo
straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione
facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio
per qualsiasi causa.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella
prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della
legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della
legge 19 febbraio 1981, n. 27.
3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e
1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della
legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte
l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento."; e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a
seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati
trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e
1-bis l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del
primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in
precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio
prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo
servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.
2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata
supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere
riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le
precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le
successive vacanze.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi
o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. La
disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che
prevedono il conferimento di incarichi direttivi o
semidirettivi."; f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi
disagiate a seguito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto
previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati
in sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli
fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta'
per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di
servizio inferiori al mese non sono considerate.".
2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza non opera, altresi', in relazione al posto eccedente il 50 per cento.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, cosi' come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianita' di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, cosi' come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.
8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e' soppresso.
 
Art. 1-bis (1)
(( Rideterminazione del ruolo organico
della magistratura ordinaria ))


(( 1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.
2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non puo' superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata e' prevista da specifiche disposizioni di legge.
4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "delle quali trecento da destinare" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando la adeguata destinazione di magistrati". ))
 
Art. 1-ter (1)
(( Pignoramenti sulla contabilita' ordinaria del
Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e
della Direzione nazionale antimafia ))


(( 1. L'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita' giudiziaria o penitenziaria, nonche' agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia. ))
 
Art. 2
Fondo unico giustizia

1. Il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato: "Fondo unico giustizia", e' gestito da Equitalia Giustizia S.p.A. con le modalita' stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.
2. Rientrano nel "Fondo unico giustizia", con i relativi interessi, le somme di denaro ovvero i proventi: a) di cui al medesimo articolo 61, comma 23; b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura
penale; c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo
Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti
pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai
libretti di deposito e ad ogni altra attivita' finanziaria a
contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di
sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione
di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, inclusi quelli di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonche' dei beni di cui al comma 2, intestano "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonche' le attivita' di cui alla lettera c) del comma 2. Entro lo stesso termine Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari trasmettono a Equitalia Giustizia S.p.A., con modalita' telematica e nel formato elettronico reso disponibile dalla medesima societa' sul proprio sito internet all'indirizzo www.equitaliagiustizia.it, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di intestazione di cui al primo periodo, Equitalia Giustizia S.p.A. provvede, se non gia' eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.A., dalle banche ovvero dagli altri operatori finanziari, alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.
4. Sono altresi' intestati "Fondo unico giustizia" tutti i conti correnti ed i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.A., successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, intrattiene per farvi affluire le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, i relativi utili di gestione, nonche' i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto articolo 61, comma 23.
5. Equitalia Giustizia S.p.A. versa in conto entrate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, e' stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
6. Con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' determinata altresi' la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A. per la gestione delle risorse intestate "Fondo unico giustizia". Con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23, sono inoltre stabilite le modalita' di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.A., nonche' la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7, i criteri e le modalita' da adottare nella gestione del Fondo in modo che venga garantita la pronta disponibilita' delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, puo' essere rideterminata annualmente la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.A.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto disposto dal comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonche' della compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria: a) da devolvere al Ministero dell'interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva
l'alimentazione del Fondo di solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c),
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per
la solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; b) da devolvere al potenziamento dei servizi istituzionali del
Ministero della giustizia; c) da acquisire all'entrata del bilancio dello Stato.
8. Il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' abrogato.
9. All'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2, comma 613, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262" sono soppresse.
10. Dalla gestione del "Fondo unico giustizia", non devono derivare oneri, ne' obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3
Norma di copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, si provvede: a) quanto a euro 5.137.296 per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; b) quanto a euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante
utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 settembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
ALLEGATO (1)
(Articolo 1-bis, comma 1)

(( TABELLA B

=====================================================================
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA --------------------------------------------------------------------- A. Magistrato con funzioni direttive |
apicali giudicanti di |
legittimita': Primo Presidente |
della Corte di cassazione | 1 --------------------------------------------------------------------- B. Magistrato con funzioni direttive |
apicali requirenti di |
legittimita': Procuratore generale|
presso la Corte di cassazione | 1 --------------------------------------------------------------------- C. Magistrati con funzioni direttive |
superiori di legittimita': |
Presidente aggiunto della Corte di|
cassazione | 1 ---------------------------------------------------------------------
Procuratore generale aggiunto |
presso la Corte di Cassazione | 1 ---------------------------------------------------------------------
Presidente del Tribunale superiore|
delle acque pubbliche | 1 --------------------------------------------------------------------- D. Magistrati con funzioni giudicanti|
e requirenti direttive di |
legittimita' | 60 --------------------------------------------------------------------- E. Magistrati con funzioni giudicanti|
e requirenti di legittimita' | 375 --------------------------------------------------------------------- F. Magistrato con funzioni direttive |
requirenti di coordinamento |
nazionale: Procuratore |
nazionale antimafia | 1 --------------------------------------------------------------------- G. Magistrati con funzioni direttive |
di merito di secondo grado, |
giudicanti, e requirenti | 52 --------------------------------------------------------------------- H. Magistrati con funzioni direttive |
di merito di primo grado elevate, |
giudicanti e requirenti | 53 --------------------------------------------------------------------- I. Magistrati con funzioni direttive |
di merito giudicanti e requirenti |
di primo grado | 366 --------------------------------------------------------------------- L. Magistrati con funzioni giudicanti|
e requirenti di merito di primo e |
di secondo grado, di magistrato |
distrettuale, di coordinamento |
nazionale presso la Direzione |
nazionale antimafia e |
semidirettive di primo grado, di |
primo grado elevate e di secondo |
grado | 9.039 --------------------------------------------------------------------- M. Magistrati destinati a funzioni |
non giudiziarie | 200 --------------------------------------------------------------------- N. Magistrati ordinari in tirocinio |(Numero pari a quello dei posti
| vacanti nell'organico) --------------------------------------------------------------------- TOTALE | 10.151 ))
 
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