Gazzetta n. 211 del 9 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 21 agosto 2008
Riconoscimento, al sig. Vitale Ascanio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Vitale Ascanio nato a Napoli il 27 gennaio 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Engineer», conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico triennale «Bachelor of Engineering» conseguito presso l'«University of London» nel 2001, e che inoltre, come dallo stesso dichiarato, ha superato alcuni esami presso il «Politecnico di Napoli»;
Considerato che l'istante risulta essere in possesso di una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, pa. 1, lettera c) come da attestazione dell'Autorita' competente;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;
Considerato che le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sez. A - settore industriale e quelle in possesso dell'istante, sono tali che non possono essere colmante nemmeno con misure compensative, in quanto lo stesso e' in possesso di un titolo accademico triennale conseguito nel Regno Unito ed inoltre non ha completato il percorso richiesto in quel Paese per ottenere il titolo di «charetered engineer» la domanda per la sezione A settore industriale viene rigettata;
Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez. B, settore industriale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;
Decreta:

Al sig. Vitale Ascanio, nato a Napoli il 27 gennaio 1975, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia. La domanda per la sez. A, settore industriale e' rigettata.
Roma, 21 agosto 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
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