Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 settembre 2008
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Cagliari il giorno 7 settembre 2008. (Ordinanza n. 3701).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita nella citta' di Cagliari di Papa Benedetto XVI;
Considerato che il giorno 7 settembre 2008, in conclusione della celebrazione per il Centenario della proclamazione della madonna di Bonaria a patrona massima della Sardegna, si svolgera' la visita del Papa Benedetto XVI a Cagliari, nel corso della quale saranno coinvolte tutte le parrocchie, le diocesi italiane, le regioni ecclesiastiche, nonche' associazioni, movimenti ed aggregazioni religiose;
Considerato, quindi, che la visita pastorale in rassegna richiamera' nei predetti territori una notevole affluenza di pellegrini e che si rendera' necessario adottare specifici interventi volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell'area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza;
Ravvisata, quindi, la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per il regolare svolgimento della visita pastorale, nonche' di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;
Acquisita l'intesa della Regione Autonoma della Sardegna;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco di Cagliari e' nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione della visita pastorale che si terra' nella citta' di Cagliari, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti all'evento, nei giorni del suo svolgimento.
2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, puo' avvalersi di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal Commissario medesimo.
 
Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 3.

1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194.
 
Art. 4.

1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con uno stanziamento pari a 100.000,00 euro disposto con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo di protezione civile, nonche' con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio del comune di Cagliari.
2. Sono inoltre ammissibili a rimborso le spese effettuate dai soggetti attuatori e debitamente autorizzate dal Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al sindaco del comune di Cagliari - Commissario delegato.
 
Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 settembre 2008
Il Presidente: Berlusconi
 
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