Gazzetta n. 209 del 6 settembre 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2008
Adozione del Progetto d'Innovazione Industriale Nuove Tecnologie per il Made in Italy.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE LOCALI
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 841, che prevede l'istituzione del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo presso il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il comma 842 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dal comma 184 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che prevede che a valere sulle risorse del predetto Fondo vengono finanziati i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita' sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita' culturali e turistiche;
Visto il comma 844 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006 che prevede le modalita' di adozione dei progetti di innovazione industriale;
Visto il comma 845 dello stesso art. 1 della citata legge n. 296/2006 che fissa il limite delle spese sostenute per la gestione di ciascun PII, al 5% dello stanziamento assegnato al singolo progetto;
Visto l'art. 1, comma 368 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha istituito l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 luglio 2007, con il quale, ai fini della programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, sono stati assegnati al finanziamento dei progetti di innovazione industriale 990 milioni di euro per il triennio 2007-2009;
Visto il decreto 8 febbraio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro per i diritti e le pari opportunita' e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 842 della citata legge n. 296/2007, che individua la quota di risorse da assegnare al finanziamento dei progetti di innovazione industriale nell'ambito di ciascuna delle aree tecnologiche sopra indicate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 febbraio 2007 che stabilisce le caratteristiche e le modalita' di attuazione dei progetti di innovazione industriale, nonche' i compiti del responsabile di progetto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2007 che nomina il dott. Alberto Piantoni responsabile del progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il made in Italy»;
Vista la proposta del progetto di innovazione industriale «Nuove tecnologie per il made in Italy» consegnata al Ministro dello sviluppo economico dal citato responsabile di progetto in data 7 febbraio 2008;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 14 febbraio 2008;
Decreta:

Art. 1. Adozione del Progetto d'Innovazione Industriale Nuove tecnologie per
il Made in Italy

1. E' adottato, sulla base della proposta presentata dal Responsabile di progetto citato in premessa, il Progetto di Innovazione Industriale «Nuove tecnologie per il Made in Italy», di seguito denominato PII MI, i cui contenuti e modalita' attuative sono indicati nel presente decreto.
 
Art. 2.
Articolazione del PII MI

1. Il PII MI e' articolato in due tipologie d'azioni:
a) Azione Strategica di Innovazione Industriale, di seguito ASII, finalizzata allo sviluppo di progetti, in forma congiunta da imprese ed altri soggetti, per la realizzazione di prodotti e/o servizi efficienti, sostenibili, economici, caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica e da un impatto di sistema e/o filiera che, nel loro insieme, siano determinanti per gli assetti competitivi del sistema produttivo italiano a livello internazionale;
b) Azioni connesse all'ASII, finalizzate alla realizzazione di infrastrutture scientifiche e tecnologiche di livello internazionale, all'introduzione di innovazioni e semplificazioni di tipo regolamentare e normativo che facilitino l'utilizzo delle nuove tecnologie, al sostegno della ricerca ed alla industrializzazione nel campo delle nuove tecnologie per il Made in Italy, allo sviluppo di filiere produttive sul territorio.
 
Art. 3.
Caratteristiche della ASII del PII MI

1. L'ASII del PII MI, indicata all'art. 2, lettera a), e' attuata dal Ministero dello sviluppo economico e si traduce in azioni a sostegno di progetti da realizzare nelle aree obiettivo di seguito indicate:
a) Rinnovo e capitalizzazione delle competenze distintive. In questa area si iscrivono le iniziative volte a migliorare la capacita' delle filiere produttive nel gestire in modo evoluto i processi di innovazione di prodotto:
1) prodotti innovativi realizzati attraverso metodologie, processi e strumenti di progettazione basati sui nuovi bisogni dei consumatori finali nel mercato mondiale;
2) materiali innovativi ed intelligenti;
3) soluzioni robomeccatroniche;
4) tecnologie e soluzioni impiantistiche per gli ambienti civili ed industriali;
5) tecnologie, sistemi di produzione e prodotti destinati al miglioramento della qualita' della vita (ambito chimico, biologico, nutrizionale;
6) tecnologie, materiali, processi e sistemi in grado di migliorare la performance ambientale, la conservazione e la durata di vita del prodotto;
b) Cooperazione produttiva. In questa area si iscrivono le iniziative finalizzate all'innovazione dei modelli, dei processi e degli strumenti a supporto della cooperazione tra imprese nella gestione dei cicli produttivi:
1) prodotti e processi innovativi ecocompatibili, focalizzati sull'utilizzo di materie prime rinnovabili, e, congiuntamente, ad alto valore aggiunto in termini di prestazioni per l'utente finale;
2) sviluppo di sistemi di filiera per la progettazione integrata su tutto il ciclo produttivo e la rappresentazione del prodotto;
3) progetti per l'organizzazione delle filiere;
c) Presidio strategico dei mercati. In questa area si iscrivono le iniziative finalizzate allo sviluppo sia di soluzioni distributive innovative servite da sistemi di logistica specializzata per le filiere del Made in Italy che di soluzioni di market intelligence, adatte alle PMI nell'ambito della conoscenza del cliente finale:
1) sviluppo di format distributivi innovativi per la commercializzazione sul mercato consumer internazionale;
2) progettazione di strumenti tecnologici innovativi per la commercializzazione sul mercato business internazionale;
3) soluzioni di e-commerce e di market intelligence;
4) soluzioni di logistica di filiera.
2. I progetti beneficiari di questa azione prevedono attivita' di ricerca industriale non prevalente, sviluppo sperimentale, innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi idonee a tradurre l'innovazione tecnologica in prodotti con effettive ricadute industriali entro, al massimo, cinque anni dall'avvio del progetto. Altre tipologie di attivita', compatibili con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione, verranno ammesse solo se strettamente funzionali alla logica dei progetti. La realizzazione e la qualifica di un prototipo del prodotto e/o servizio innovativo che consenta di valutarne la validita' industriale deve costituire l'obiettivo fondamentale dei progetti.
3. I progetti beneficiari delle agevolazioni devono essere caratterizzati dal coinvolgimento attivo di molteplici attori rappresentativi di filiere o sistemi produttivi, nonche' di universita' e centri di ricerca, ciascuno impegnato nella realizzazione di uno o piu' componenti innovativi che vadano a comporsi nel risultato finale del progetto.
4. L'ASII, attuata secondo quanto disposto all'art. 5, viene finanziata a valere sulle risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo assegnate al PII MI con il decreto citato in premessa, che possono essere integrate con risorse del Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca e Competitivita' 2007-2013 (asse 1 obiettivo operativo 4.1.1.2), da utilizzare per interventi riferibili alle aree Convergenza nel rispetto del principio di addizionalita' sancito dall'art. 15 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON stesso ai sensi dell'art. 63 del medesimo Regolamento, nonche' con risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Specifiche iniziative dell'ASII potranno essere oggetto di appositi accordi di programma con le regioni o con altre amministrazioni centrali.
 
Art. 4.
Caratteristiche delle azioni connesse alla ASII del PII MI

1. Le azioni connesse all'ASII del PII MI consistono in:
a) azioni infrastrutturali, da attuarsi attraverso la realizzazione o il potenziamento di strutture ed infrastrutture tecnologiche per la ricerca industriale e per il trasferimento tecnologico nell'area delle nuove tecnologie per il Made in Italy, funzionali alle iniziative previste;
b) azioni di regolamentazione e semplificazione amministrativa, da attuarsi sia a livello centrale che regionale;
c) azioni di contesto nelle aree tecnologiche indicate nel PII MI, da attuarsi attraverso il sostegno e la promozione di:
attivita' di ricerca fondamentale e/o industriale su temi potenzialmente in grado di produrre impatti sulle filiere del Made in Italy nel lungo periodo;
attivita' dimostrative e di qualificazione tecnologica ed organizzativa della domanda pubblica, anche per sviluppi che abbiano ricadute significative sulle filiere del Made in Italy;
attivita' d'industrializzazione dei prodotti e/o servizi innovativi promossi dall'ASII;
attivita' a supporto della creazione e dello sviluppo di nuove imprese high tech;
attivita' di sensibilizzazione ed animazione;
attivita' di formazione e di sviluppo del capitale umano;
altre attivita' per la messa in rete, il trasferimento e la diffusione dei risultati;
attivita' per lo sviluppo di filiere produttive sul territorio.
2. Le azioni connesse di cui al comma 1, definite ed attuate secondo quanto disposto all'art. 9, verranno finanziate utilizzando, coerentemente con i diversi obiettivi, risorse nazionali del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, nonche' risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) programmate a livello nazionale (PON), e, sulla base di intese con le amministrazioni responsabili, risorse FESR e FSE programmate a livello regionale ovvero altre risorse regionali.
3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 856, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una quota non superiore a 2 milioni di euro delle risorse assegnate al PII MI con il decreto citato in premessa e' destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi del PII MI nei limiti della dotazione finanziaria integrativa disposta dal medesimo citato comma 856. Con successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentita la sede stabile di cui al comma 846 della citata legge n. 296/2006 e d'intesa con le regioni, verranno stabiliti i criteri per il finanziamento dei predetti interventi regionali complementari o integrativi dei PII.
 
Art. 5.
Modalita' attuativa dell'ASII

1. Per l'attuazione dell'ASII il Ministero dello sviluppo economico provvede, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'indizione di una procedura valutativa a bando, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, per la selezione di progetti aventi le caratteristiche indicate all'art. 3 e l'assegnazione delle agevolazioni finanziarie nei limiti delle risorse disponibili e in conformita' ai regimi di aiuto appositamente istituiti ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 26 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dello sviluppo economico provvede altresi' alle successive fasi di gestione amministrativa e monitoraggio dei progetti beneficiari.
 
Art. 6.
Selezione dei progetti beneficiari dell'ASII

1. La selezione dei progetti e' effettuata mediante una valutazione comparativa basata sui seguenti criteri :
a) validita' e coerenza rispetto agli obiettivi del PII;
b) validita' tecnico scientifica e innovativita' rispetto allo stato dell'arte tecnologico a livello internazionale;
c) adeguatezza dell'organizzazione del progetto e dei soggetti partecipanti/ qualita' della collaborazione ricerca impresa;
d) piano di sviluppo industriale e valorizzazione della proprieta' intellettuale;
e) ricadute potenziali in termini economici, di competitivita' e tecnologici.
2. Il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'Istituto per la Promozione Industriale (IPI) per le attivita' relative all'emanazione del bando, all'istruttoria delle proposte progettuali e alle relative attivita' gestionali, nonche' per eventuali azioni di animazione a sostegno della creazione di partenariati.
3. L'attivita' di valutazione delle proposte progettuali e' svolta dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, citata nelle premesse, sulla base di procedure concordate con il Ministero dello sviluppo economico sentiti il Ministro per l'universita' e la ricerca, il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.
4. Fino alla data di piena operativita' dell'Agenzia le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, e sentita la sede stabile di concertazione di cui all'art. 1 comma 846 della citata legge n. 296/2006, nomina un comitato di esperti di chiara e comprovata competenza e che possono dimostrare esperienze anche in ambito internazionale.
5. Al finanziamento complessivo delle attivita' di cui ai commi 2, 3 e 4 si provvede con le risorse stanziate per il PII MI nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.
 
Art. 7.
Monitoraggio dei progetti beneficiari dell'ASII

1. Per il monitoraggio dei progetti beneficiari delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico si avvale del supporto dell'IPI, all'uopo utilizzando le risorse stanziate per il PII MI nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006. Le procedure di monitoraggio utilizzate nell'attuazione di quest'azione riguarderanno:
a) l'accompagnamento esterno alla gestione dei progetti per la verifica costante dello stato di avanzamento dei progetti stessi, da realizzarsi attraverso le prassi del project management;
b) la rilevazione dello stato di avanzamento delle attivita' svolte nell'esecuzione dei progetti, attraverso la raccolta di appositi indicatori (fisici, di risultato, ecc.) anche al fine di individuare e gestire accadimenti che possano inficiare lo svolgimento del progetto;
c) la produzione di reportistica e documenti di natura tecnica che rivestono un ruolo significativo per finalita' di monitoraggio dei progetti;
d) la promozione e diffusione di risultati ad elevato impatto scientifico/tecnologico e/o economico/sociale, soprattutto nei confronti del sistema delle PMI anche attraverso la realizzazione di una piattaforma tecnologica per lo scambio d'informazioni e delle migliori prassi sulle politiche per l'innovazione industriale.
 
Art. 8.
Controllo dei progetti beneficiari dell'ASII ed erogazione

1. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni il Ministero dello sviluppo economico dispone un sistema di controllo, basato su verifiche documentali ed in loco, da svolgersi secondo procedure che tengano conto di standard internazionalmente riconosciuti, anche al fine di assicurare la coerenza con il modello di gestione e controllo previsto dai regolamenti dei fondi strutturali che possono concorrere al cofinanziamento, cosi' articolato:
a) un'azione di verifica tecnico-scientifica svolta dall'Agenzia di cui all'art. 6, finalizzata a verificare la rispondenza dei risultati intermedi e finali rispetto alle specifiche del progetto, nonche' l'ammissibilita' delle attivita' rendicontate rispetto ai risultati raggiunti;
b) un'azione di verifica della regolarita' contabile ed amministrativa delle rendicontazioni presentate.
2. Al finanziamento delle predette attivita' si provvede con le risorse stanziate per il PII MI nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1, comma 845 della citata legge n. 296/2006.
 
Art. 9.
Modalita' attuative delle Azioni connesse

1. In relazione ai contenuti del PII MI adottato, ed ai risultati progressivamente raggiunti nell'attuazione dell'ASII, il Ministero dello sviluppo economico stipula appositi Accordi di Programma Quadro od altre intese con amministrazioni centrali o regionali, per la realizzazione delle Azioni connesse, anche sulla base di proposte provenienti dalle amministrazioni interessate.
2. Con successivi appositi atti del Ministero dello sviluppo economico verranno definite azioni di assistenza tecnica per il supporto all'attuazione delle Azioni connesse di volta in volta attivate.
 
Art. 10.
Coordinamento e monitoraggio dell'attuazione dei PII

1. Il Ministero dello sviluppo economico coordina l'attuazione del PII MI e degli altri Progetti di Innovazione Industriale (PII) previsti dall'art. 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne effettua il monitoraggio e definisce le eventuali azioni di rimodulazione che si rendessero necessarie.
2. Al fine di consentire il coordinamento tra le amministrazioni centrali e regionali, anche con riferimento alla definizione di eventuali cofinanziamenti, il Ministero dello sviluppo economico, con cadenza almeno semestrale, informa la sede stabile di concertazione di cui all'art. 1, comma 846 della citata legge n. 296/2006 in merito allo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale. La sede stabile di concertazione provvede a:
analizzare lo stato di avanzamento dei PII;
analizzare l'impatto dei PII;
elaborare proposte per l'integrazione e la coerenza di tutte le azioni dei PII;
proporre eventuali rimodulazioni delle azioni dei PII;
formulare proposte per la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate, da approvare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.
 
Art. 11.
Controllo di sistema dei PII

1. Il controllo di sistema dei Progetti di innovazione industriale e' effettuato dall'Unita' di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) istituita presso il Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2008
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani

Il Ministro dell'universita' e della ricerca
Mussi

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie locali
Lanzillotta

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 280
 
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