Gazzetta n. 201 del 28 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO
DECRETO 5 agosto 2008
Conferimento dei distintivi d'onore per i feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio e dei distintivi di specialita' da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998 e successive modificazioni ed integrazioni recante le nuove disposizioni sulle uniformi del Corpo forestale dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36 recante il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201 con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli articoli 5 e 6, che stabiliscono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, vanno definite le caratteristiche e i criteri di attribuzione dei distintivi d'onore per meriti di servizio, per anzianita' di servizio ed i distintivi di specialita' destinati al personale del Corpo forestale dello Stato;
Ritenuto opportuno stabilire nell'occasione anche le fogge delle suddette distinzioni sulle uniformi del personale del Corpo forestale dello Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 444/298 del 27 luglio 2006 con il quale sono stati disciplinati i riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Generalita'

1. Il presente decreto disciplina il conferimento dei distintivi d'onore per i feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio e dei distintivi di specialita' da attribuire al personale del Corpo forestale dello Stato.
 
Art. 2.

Distintivi d'onore per i feriti, mutilati o deceduti per causa di
servizio

1. Sono istituiti i distintivi d'onore per i feriti, mutilati o deceduti per causa di servizio, appartenenti al personale del Corpo.
2. Il distintivo «ferito in servizio», spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari. Consiste, a seconda del numero delle ferite, in uno o piu' galloncini in filo di metallo argentato. Si applica, con un'inclinazione di 45° in avanti e in basso, sulla manica destra della giubba.
3. Il distintivo «mutilato in servizio» spetta a coloro che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti. Il distintivo e' uno spillo di metallo argentato, a forma di scudo gotico antico, rappresentante un'aquila con ala spezzata contornata da due serti di olivo, recante la dicitura «mutilato in servizio». Ha le dimensioni di millimetri 15x20.
4. Il distintivo «alla memoria» e' concesso ai familiari del personale deceduto a seguito di ferite o lesioni riportate in servizio e per causa di servizio. Il distintivo e' uno spillo di metallo dorato, a forma di scudetto, recante la dicitura «alla memoria». Viene indossato sull'abito civile con un nastrino tricolore assicurato all'attaccatura.
5. L'Amministrazione, avvalendosi dell'apposita commissione indicata all'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale n. 444/298 del 27 luglio 2006, valuta d'ufficio i presupposti per la concessione del riconoscimento e, previa iscrizione a matricola, rilascia il distintivo d'onore e l'attestato della concessione dello speciale riconoscimento.
6. Il distintivo di cui al comma 3 va indossato sulla giubba dell'uniforme al di sopra dei nastrini delle decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, con precedenza su ogni altro distintivo che vada portato in tale posizione.
7. Tutti i distintivi indicati nel presente articolo sono descritti all'allegato 1.
 
Art. 3.

Distintivi di specialita'

1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1999, n. 201, sono istituiti per gli appartenenti al Corpo i seguenti distintivi di specialita':
a) di reparto: indicano l'impiego presso reparti che espletano particolari attivita' istituzionali, coordinate a livello centrale, caratterizzate da uno specifico assetto organizzativo;
b) di merito: indicano il possesso di particolari titoli, conseguiti con la frequenza di determinati corsi, o di particolari abilitazioni, ovvero la promozione per merito straordinario;
c) di incarico: indicano lo svolgimento di una particolare mansione temporanea;
d) di specializzazione: indicano l'acquisizione di un particolare brevetto o lo svolgimento di mansioni che richiedono il possesso di specifici diplomi o particolari attitudini;
e) di ricordo: indicano la frequenza di particolari corsi di ingresso o l'appartenenza ad unita' o reparti che hanno preso parte ad operazioni particolari.
 
Art. 4.

Distintivi di reparto

1. I distintivi di reparto costituiscono segno di identificazione del personale del Corpo impiegato nelle particolari attivita' istituzionali, coordinate a livello centrale ed individuate dall'Amministrazione, di cui al successivo comma 2.
2. Le attivita' istituzionali per le quali sono previsti appositi distintivi di reparto sono:
a) la scuola del Corpo;
b) il gruppo sportivo del Corpo;
c) il Nucleo investigativo antincendi boschivo (N.I.A.B.);
d) il Nucleo investigativo centrale di polizia ambientale e forestale (N.I.C.A.F.);
e) i Nuclei investigativi di polizia ambientale e forestale (N.I.P.A.F.);
f) il Nucleo agro alimentare e forestale (N.A.F.);
g) il Nucleo operativo antibracconaggio (N.O.A.);
h) il servizio a cavallo;
i) il servizio cinofilo;
j) il servizio CITES;
k) i Nuclei operativi CITES (N.O.C.);
l) il servizio nautico;
m) il servizio aereo;
n) il servizio meteomont;
o) il Soccorso alpino forestale (S.A.F.);
p) le centrali operative;
q) il servizio CON.ECO.FOR.;
r) gli uffici territoriali per la biodiversita';
s) il Nucleo tenuta presidenziale di Castelporziano.
3. I distintivi di reparto sono in metallo dorato e smalto a forma di scudo gotico antico, delle dimensioni di millimetri 30x40, con la sola eccezione di quello indicato alla lettera s) (Nucleo tenuta presidenziale di Castelporziano) che e' a forma di spillo costituito dalle lettere iniziali della Repubblica italiana, intrecciate in colore dorato e sormontate da corona turrita in colore dorato, poggianti su scudo argentato, con dimensioni di millimetri 15x10.
4. Il personale del Corpo, assegnato ai centri, nuclei e servizi a seguito del provvedimento formale dell'Amministrazione, e' obbligato a indossare il distintivo di reparto durante il periodo di impiego effettivo in una delle particolari attivita' istituzionali indicate al precedente comma 2.
5. Al termine del periodo di impiego effettivo nei centri, nuclei e servizi di cui al precedente comma 2 non e' piu' consentito applicare sull'uniforme il relativo distintivo di reparto.
6. Le caratteristiche dei distintivi di reparto sono riportate nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto.
7. I distintivi di reparto sono applicati, di norma, per mezzo di uno spillo, al centro del taschino sinistro della giubba dell'uniforme. Qualora il personale del Corpo dovesse fregiarsi di un secondo distintivo di reparto, questo andra' applicato al centro del taschino destro dell'uniforme. Non sono ammessi piu' di due distintivi di reparto.
8. Lo spillo del Nucleo tenuta presidenziale di Castelporziano viene indossato sulla giubba dell'uniforme, al di sopra dei nastrini delle decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, seguendo i distintivi d'onore e con precedenza su ogni altro distintivo che vada portato in tale posizione. Tale distintivo puo' essere indossato anche dal personale del Corpo che abbia prestato servizio presso la tenuta presidenziale di Castelporziano con lodevole comportamento per l'intero periodo di assegnazione e per almeno dodici mesi.
 
Art. 5.

Distintivi di merito

1. I distintivi di merito costituiscono segno di identificazione del personale del Corpo in possesso di particolari titoli, conseguiti con la frequenza di determinati corsi, o di particolari abilitazioni, riconosciuti dall'Amministrazione.
2. I distintivi di merito sono realizzati:
a) in seta, di forma rettangolare, delle dimensioni di millimetri 37x10.
b) in metallo, di caratteristiche e dimensioni variabili.
3. I titoli per i quali sono previsti appositi distintivi di merito in seta sono:
1) commissario perito in merceologia e chimica applicata;
2) perito selettore attitudinale;
3) ufficiale d'armamento;
4)coordinatore nautico;
5)docente;
6)formatore di 2° livello;
7)formatore di 1° livello;
8)direttore di tiro
9)istruttore di tiro di 2° livello;
10)istruttore di tiro di 1° livello;
11)istruttore cinofilo;
12)istruttore di difesa personale;
13)istruttore di educazione fisica;
14)istruttore di equitazione;
15)istruttore di scuola guida;
16)istruttore di tecniche operative di polizia;
17)istruttore di salvamento;
18)interprete naturalistico;
19)coordinatore inventario forestale (I.N.F.C);
20)esperto inventario forestale (I.N.F.C);
21)comandante di unita' navale;
22)motorista nautico;
23)capo armaiolo;
24)armaiolo;
25)tiratore scelto;
26)cavaliere;
27)conduttore di unita' cinofile;
28)nocchiero;
29)previsore neve e valanghe;
30)esperto neve e valanghe;
31)osservatore meteonivometrico;
32)soccorritore sulle piste da sci;
33)soccorritore alpino;
34)rilevatore CON.ECO.FOR.
4. I distintivi di merito in seta, sottopannati in verde, succedono nell'ordine di precedenza ai nastrini delle onorificenze, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie.
5. L'ordine di precedenza fra distintivi di merito in seta e' quello previsto dall'ordine delle lettere di cui al comma 3 del presente articolo e, per i distintivi successivamente istituiti, dalla data del decreto istitutivo. Le caratteristiche dei distintivi sono riportate nell'allegato 3, parte integrante del presente decreto.
6. I titoli per i quali sono previsti appositi distintivi di merito in metallo sono:
a) frequenza del corso di formazione dirigenziale;
b) frequenza del corso vice ispettori del Corpo (accesso interno);
c) frequenza del corso vice sovrintendenti;
d) conseguita promozione per merito straordinario.
7. I distintivi di merito in metallo si applicano sul lato sinistro del petto al di sopra dei nastrini delle decorazioni, dalla sinistra verso destra di chi guarda, nell'ordine di successione di cui alle lettere del comma precedente. Il distintivo di ruolo superiore sostituisce quello di ruolo inferiore.
8. Le caratteristiche dei distintivi di merito in metallo sono riportate nell'allegato 3-a, parte integrante del presente decreto.
9. L'autorizzazione a fregiarsi dei distintivi di merito e' da considerarsi permanente, dal momento in cui l'Amministrazione provvede al rilascio del relativo attestato.
 
Art. 6.

Distintivi di incarico

1. I distintivi di incarico costituiscono segno di identificazione del personale del Corpo che espleta una particolare mansione temporanea riconosciuta dall'Amministrazione.
2. I distintivi di incarico sono realizzati in tessuto.
3. Le funzioni per le quali sono previsti appositi distintivi di incarico sono:
a) aiutante del capo del Corpo, tratto dal ruolo dirigenti o direttivi;
b) aiutante del vice capo del Corpo, tratto dal ruolo direttivi;
c) aiutante del comandante la scuola, tratto dal ruolo ispettori;
d) aiutante del comandante regionale, tratto, ordinariamente, dal ruolo ispettori;
e)comandante di stazione.
4. Il distintivo di incarico di aiutante del capo del Corpo e' formato dalle cordelline e dall'emblema repubblicano. L'emblema repubblicano, sottopannato in verde, e' ricamato in argento ed e' posto in posizione centrale su ambedue le maniche della giubba o cappotto di dimensioni di millimetri 15x15, a circa 15 cm dall'attaccatura alla spalla.
5. Il distintivo di incarico di aiutante del vice capo del Corpo, del comandante la scuola e del comandante regionale e' formato dalle sole cordelline.
6. Le cordelline sono dorate e con puntali dorati per l'aiutante del capo del Corpo e con puntali argentati per l'aiutante del vice capo del Corpo; di colore verde con puntali argentati per l'aiutante del comandante la scuola e per l'aiutante del comandante regionale.
7. Gli aiutanti portano le cordelline unicamente quando accompagnano le autorita' cui sono addetti.
8. Il distintivo di incarico di comandante di stazione, portato unicamente dal comandante titolare sino a quando mantiene l'incarico, e' in panno colore grigio/verde uniforme, sottopannato di verde, con ricami bianchi. Si applica sulla manica sinistra dell'uniforme ordinaria, a 7 cm dall'attaccatura della spalla, dell'uniforme ordinaria ridotta estiva, a 3 cm dall'attaccatura della spalla.
Per l'uniforme da campagna, viene adottato il distintivo di cui all'allegato 4, lettera c) con fondo verde, sottopannato in oro e ricami color oro. Per tale uniforme viene applicato a 2 cm dall'attaccatura della spalla.
9. Le caratteristiche dei distintivi di incarico sono riportate nell'allegato 4, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 7.

Distintivi di specializzazione

1. I distintivi di specializzazione costituiscono segno di identificazione del personale che ha acquisito un particolare brevetto o svolge funzioni che richiedono il possesso di specifici diplomi o particolari doti attitudinali.
2. I titoli per i quali sono previsti appositi distintivi di specializzazione a seguito di acquisizione di brevetto sono:
a) istruttore di volo;
b) pilota di aereo;
c) pilota di elicotteri;
d) specialista di aereo;
e) specialista di elicotteri.
3. I titoli per i quali sono previsti appositi distintivi di specializzazione per l'esercizio di funzioni che richiedono il possesso di specifici diplomi o particolari doti attitudinali, riconosciuti dall'Amministrazione, sono:
a) componente del reparto d'onore a cavallo;
b) componente della banda;
c) componente del coro.
4. I distintivi di specializzazione sopra elencati, eccettuato quello di cui al comma 2, lettera a), si applicano sul lato sinistro del petto, nello spazio compreso tra il risvolto del bavero e l'attaccatura della manica al di sopra degli eventuali nastrini, da sinistra a destra per chi guarda, nell'ordine di successione di cui alle lettere del comma precedente.
5. Il distintivo di istruttore di volo va applicato, con le stesse modalita' dei distintivi di cui al comma precedente, sul lato destro del petto.
6. I distintivi di specializzazione di cui al precedente comma 2 sono delle dimensioni e fattura stabiliti dalle norme nazionali ed internazionali.
7. Le caratteristiche dei distintivi di specializzazione di cui al precedente comma 3 sono riportate negli allegati 5 e 5a, parte integrante del presente decreto.
8. L'autorizzazione a fregiarsi dei distintivi di specializzazione e' da considerarsi permanente.
 
Art. 8.

Distintivi di ricordo

1. I distintivi di ricordo costituiscono segno di identificazione del personale del Corpo che ha frequentato particolari corsi di ingresso o ha preso parte a particolari operazioni disposte dall'Amministrazione o da altre amministrazioni, civili o militari, alle quali abbia partecipato personale del Corpo.
2. I titoli per i quali sono previsti appositi distintivi di ricordo sono:
a) frequenza del corso di formazione iniziale per commissari;
b) frequenza del corso vice ispettori del Corpo (accesso esterno);
c) frequenza del corso allievi agenti del Corpo;
d) partecipazione alla missione di soccorso umanitario «Arcobaleno»;
e) partecipazione alle operazioni antibracconaggio formalmente disposte dall'Amministrazione;
f) partecipazione alle «campagne A.I.B. in Sardegna - anni dal 1983 al 1994»;
g) partecipazione alle «operazioni di soccorso a seguito degli eventi alluvionali in Piemonte e Lombardia - anno 1994»;
h) partecipazione alle «operazioni di protezione civile a seguito degli eventi alluvionali interessanti il territorio di Sarno, Cervinara e comuni limitrofi anni - 1998-1999-2000»;
i) partecipazione ai «XX Giochi olimpici invernali - Torino 2006».
3. I distintivi di ricordo in metallo sopra elencati vanno applicati sulla pattina del taschino sinistro, da sinistra a destra per chi guarda, se necessario su piu' righe dall'alto verso il basso, fino ad un massimo di tre.
4. Limitatamente ai distintivi ricordo di frequenza di corsi, che ne riportano la numerazione, il distintivo di ruolo superiore sostituisce quello di ruolo inferiore.
5. L'uso sull'uniforme dei distintivi di ricordo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, contrariamente agli altri distintivi di specialita', e' facoltativo.
6. Le caratteristiche dei distintivi di ricordo sono riportate nell'allegato 6, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 9.

Uso dei distintivi sull'uniforme

1. L'uso sull'uniforme dei distintivi d'onore e dei distintivi di specialita', attribuiti al personale del Corpo e' obbligatorio, salvo quanto previsto al comma 5 del precedente art. 8.
2. I distintivi di cui al precedente comma 1 si applicano sulle uniformi di seguito elencate:
a) uniforme ordinaria invernale;
b) uniforme ordinaria estiva;
c) uniforme ordinaria ridotta estiva;
d) uniforme per servizi di parata;
e) uniforme per servizi d'onore.
3. L'uso di altri distintivi nazionali e non nazionali e' autorizzato dall'Amministrazione, su istanza degli interessati. Detti distintivi si applicano a seguire quelli nazionali della medesima categoria.
4. Qualora per l'apposizione dei distintivi d'onore e di specialita' si faccia riferimento ai taschini, per le uniformi che ne sono prive, si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.
5. Sull'uniforme ordinaria ridotta estiva i nastrini sono di dimensioni ridotte.
6. Per quanto attiene alla disposizione dei distintivi d'onore e dei distintivi di specialita' sull'uniforme si applica, altresi', quanto disposto dall'art. 10 del decreto ministeriale n. 444/298 del 27 luglio 2006.
 
Art. 10.

Uniforme da campagna

1. Sull'uniforme da campagna possono applicarsi esclusivamente, oltre alle mostrine, il distintivo di qualifica e il distintivo in stoffa circolare «Corpo forestale dello Stato». Sopra il distintivo in stoffa circolare, i comandanti di stazione dovranno apporre il relativo distintivo in stoffa, analogo a quello indicato al comma 8 dell'art. 6.
 
Art. 11.

Oneri, integrazioni e disposizioni finali

1. Gli oneri necessari alla fornitura al personale del Corpo dei distintivi d'onore e dei distintivi di specialita', nonche' dei relativi diplomi e attestati sono a carico dell'Amministrazione.
2. Con successivi provvedimenti del Capo del Corpo, in relazione agli obiettivi fissati dall'Amministrazione, si possono istituire ulteriori distintivi di specialita' od apportare modifiche a quelli individuati, nonche' prevedere integrazioni alle disposizioni sull'uso degli stessi distintivi.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Corpo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 agosto 2008
Il Ministro: Zaia
 
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