Gazzetta n. 199 del 26 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 aprile 2008
Inclusione della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/41/CE della Commissione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visto i regolamenti della Commissione n. 451/2000 e n. 1490/2002 che fissano le disposizioni per l'attuazione della terza fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, e stabiliscono l'elenco delle sostanze attive in cui figura anche la sostanza attiva cloridazon, da valutare al fine della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
Visto che i suddetti regolamenti hanno designato la Germania quale Stato membro relatore della sostanza attiva cloridazon;
Considerato che la relazione di valutazione della sostanza attiva cloridazon e' stata esaminata dagli Stati Membri e successivamente dalla Commissione nell'ambito del Comitato Permanente per la Catena Alimentare sotto forma di rapporto di riesame;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon, soddisfano in linea di massima le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/41/CE della Commissione, con l'inserimento della sostanza attiva cloridazon nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2008/41/CE si deve tenere conto delle limitazioni e delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva cloridazon nei relativi rapporti di riesame, messi a disposizione degli interessati, secondo i tempi e le modalita' riportati nelle parti A e B dell'allegato al presente decreto;
Considerato che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari, contenenti tale sostanza attiva, deve tener conto anche delle disposizioni indicate agli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che stabilisce norme in materia ambientale ed in particolare per la tutela di aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento;
Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon deve essere effettuata in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva cloridazon e' iscritta, fino al 31 dicembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 30 giugno 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto,
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon, presentano al Ministero della salute, entro il 31 dicembre 2008:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 o in alternativa l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;
b) la proposta di etichetta adeguata a quanto stabilito nella parte A dell'allegato al presente decreto.
In entrambi i casi previsti i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari devono indicare il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata nei tempi stabiliti, per permettere al Ministero della salute di procedere con le verifiche previste dalle procedure comunitarie.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2 si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2009; il Ministero della salute provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2009; il Ministero della salute provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva cloridazon come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2010. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2012 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2008, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2010, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2011; il Ministero della salute provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2013; il Ministero della salute provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 5.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2009.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente decreto e' consentita fino al 30 giugno 2010.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4 del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2011.
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5 del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2013.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva cloridazon sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per la sostanza attiva cloridazon a seguito della sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 29 aprile 2008
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 308
 
Allegato

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