Gazzetta n. 197 del 23 agosto 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 29 luglio 2008
Modifiche al regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla deliberazione n. 173/07/CONS. (Deliberazione 502/08/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione del Consiglio del 29 luglio 2008;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, commi 6, lettera a), n. 14, 11, 12 e 13;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» ed in particolare l'art. 2, comma 24, lettera b);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 84 e 98;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la delibera n. 173/07/CONS del 22 maggio 2007, recante «Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti», ed i relativi allegati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2007;
Vista la raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001, n. 2001/310/CE, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materie di consumo;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
Ritenuto necessario semplificare la definizione delle controversie di modesta entita' economica nel rispetto del principio di economicita', di efficacia e di proporzionalita' dell'azione amministrativa, principio quest'ultimo che impone un giusto equilibrio tra i costi amministrativi di gestione del contenzioso ed il valore spesso modesto delle liti, anche a favore dell'esigenza di una maggiore celerita' dei procedimenti in materia;
Considerata la necessita', ai fini appena indicati, di fissare un importo monetario al di sotto del quale le controversie possano essere decise con procedura semplificata;
Considerato ragionevole fissare il predetto limite in 500,00 euro, esclusi eventuali diritti, spese ed interessi, tenendo conto del valore delle controversie sottoposte a questa Autorita';
Ritenuto opportuno che la definizione di tali controversie sia di norma delegata al direttore della Direzione tutela dei consumatori;
Considerata, altresi', la necessita' che la motivazione della decisione delle controversie di cui si tratta sia particolarmente succinta e si concentri sulle questioni di diritto sostanziale che costituiscono l'oggetto principale della controversia;
Ritenuto, infine, opportuno prevedere un piu' congruo termine per la conclusione del provvedimento di definizione della controversia, che tenga conto anche dell'inevitabile presenza di tempi di inattivita' non imputabili all'azione amministrativa;
Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori, d'intesa con il servizio giuridico;
Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1. Modifiche al regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori e utenti di cui alla deliberazione n.
173/07/CONS
1. Il comma 1 dell'art. 16 del Regolamento e' sostituito dal seguente:
«1. Il termine ordinatorio per la conclusione del procedimento e' di centocinquanta giorni, decorrenti dalla data di deposito dell'istanza».
2. Il comma 3 dell'art. 19 del Regolamento e' sostituito dal seguente:
«3. Il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorita' ai sensi dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Esso deve essere prontamente comunicato alle parti e pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita».
3. All'art. 19 del Regolamento, dopo il comma 6, e' introdotto il seguente comma:
«7. La definizione delle controversie di modesta entita', che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 euro alla data in cui l'Autorita' riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, e' delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo collegiale. La motivazione della decisione deve essere particolarmente sintetica e concentrarsi sulle questioni di diritto sostanziale che costituiscono l'oggetto principale della controversia.».
4. L'art. 20 del Regolamento e' cosi' modificato:
a) Nella rubrica l'inciso «a seguito di rinuncia» e' eliminato;
b) al comma 1, dopo la parola «istanza» e' introdotto il seguente testo: «ovvero risulti che la richiesta dell'utente sia stata pienamente soddisfatta».
 
Art. 2.
Entrata in vigore e disposizioni transitorie
1. La presente delibera entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente delibera, risultino gia' avviati con atto di convocazione inviato alle parti.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'
Roma, 29 luglio 2008
Il presidente: Calabro' I commissari relatori: D'Angelo - Napoli
 
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