Gazzetta n. 196 del 22 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 agosto 2008
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Recioto di Gambellara» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Gambellara» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Veneto in data 28 marzo 2007, su istanza del Consorzio di tutela vini di Gambellara, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Recioto di Gambellara», per le tipologie di vino Recioto di Gambellara classico e Recioto di Gambellara spumante gia' previste nella denominazione di origine controllata dei vini «Gambellara»;
Visto il parere favorevole della Regione stessa sulla richiesta di che trattasi;
Visti i lavori e la documentazione della Commissione delegata per la regione Veneto per l'accertamento del «particolare pregio»;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 134 del 10 giugno 2008;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;
Ritenuto pertanto di dover procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione del vino in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.
1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008.
3. Le tipologie dei vini a DOC «Gambellara» Recioto classico e «Gambellara» Recioto spumante, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche, devono intendersi revocate a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire gia' dalla vendemmia 2008, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato Regioni e Province autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Recioto di Gambellara» DOCG.
 
Art. 3.
1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o atti a divenire a denominazione di origine controllata «Gambellara» Recioto classico e «Gambellara» Recioto spumante, ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 e successive modifiche, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto trovansi gia' confezionati, in corso di confezionamento o in fase di elaborazione, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la D.O.C., a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.
All'allegato «A» sono riportati i codici di tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara», a titolo di aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008

Il Capo dipartimento: Ambrosio
 
Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Recioto di Gambellara»
Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare:
«Recioto di Gambellara» classico;
«Recioto di Gambellara» spumante.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, per il 100% dal vitigno Garganega.
I vigneti gia' iscritti al relativo albo alla data dell'approvazione del presente disciplinare sono idonei alla produzione dei vini Gambellara.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' cosi' delimitata: partendo dall'estremo limite nord-ovest di zona nel punto di incontro del confine provinciale Vicenza-Verona con la Val Busarello, la linea di delimitazione procede in senso orario lungo la carrareccia che porta al bivio per Ca' Menegoni a quota 220 e per la strada comunale che scende a Ponte Cocco, tocca le localita' di Ca' Bellimadore e Case Colombara; prosegue verso est lungo detta comunale fino al bivio che conduce a Montorso. Da qui continua lungo la strada comunale fino a giungere a Montorso, quindi prosegue per la strada comunale per Zermeghedo, che raggiunge. Da qui prosegue verso sud fino al bivio successivo a quota 69, prende verso est e lungo la carrareccia passa per le localita' Belloccheria e Perosa per immettersi quindi nella strada comunale per Montebello che raggiunge. Prosegue verso ovest lungo la strada comunale per Selva di Montebello, passando le localita' Castelleto e Mira, giungendo al bivio per Selva. Prosegue verso nord lungo la strada comunale per Selva fino a giungere a quota 51 in localita' Moregio, dove piega verso ovest e percorrendo la carrareccia giunge in localita' Ca' Brusegalla a quota 49 dove prosegue per Ca' Canton giungendo al bivio di Ca' Maraschin. Prosegue per breve tratto verso ovest, indi verso sud per la carrareccia fino all'abitato di Mason e quindi procede per strada provinciale in direzione Sorio-Gambellara fino a quota 48 alle porte del Comune di Gambellara. Da qui segue in direzione ovest e passando per quota 47 giunge sulla comunale per Terrossa quota 49. Indi si prosegue verso ovest sulla strada provinciale per Terrossa fino al confine provinciale Vicenza-Verona fino a Val Busarello da dove si e' partiti per la delimitazione della zona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Recioto di Gambellara» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, oppure a pergola trentina semplice o doppia od a pergoletta veronese mono o bilaterale aperta con fili trasversali di testata, con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.
Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese e' fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicura l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 40.000 gemme ettaro. E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, pari a 12,5 tonnellate, il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara», dopo aver operato la tradizionale cernita, non deve essere superiore a 6,25 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
I rimanenti quantitativi di uve, fino alla resa massima di 12,5 tonn/ha possono essere destinate alla produzione del vino denominazione di origine controllata «Gambellara» Classico, se ne hanno le caratteristiche.
Il presidente della Giunta regionale, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/1985, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate all'appassimento devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.
Le uve destinate alla vinificazione del «Recioto di Gambellara», dopo essere state sottoposte ad appassimento, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14,00% vol.

Art. 5.

Le operazioni di appassimento e vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3, lettera A del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Gambellara».
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che l'operazione di appassimento e vinificazione sia effettuata nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata nonche' nei comuni limitrofi.
L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale, purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico non deve essere superiore al 40%; la resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante, non deve essere superiore al 50% comprensivi dei prodotti utilizzati per l'elaborazione dello spumante.
Le operazioni di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Spumante devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'emissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Recioto di Gambellara» Classico:
colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso con eventuali sfumature ambrate;
odore: intenso, profumo di frutta matura con eventuali sfumature di vaniglia;
sapore: caratteristico, armonico, tipico, amabile o dolce, con leggero retrogusto amarognolo, anche vivace come da tradizione, con eventuale percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol. di cui almeno 11,30 % in alcool effettivo;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l;
«Recioto di Gambellara» Spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: da paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: intenso, profumo di fruttato;
sapore: caratteristico, vellutato, armonico, fruttato, tipico, con eventuali sfumature di vaniglia;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol di cui almeno 11,00% in alcool effettivo;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto minimo non riduttore dei vini di cui al presente disciplinare.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico e' obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve; esso non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, superiore, scelto, selezionato e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione elaborazione e conservazione del vino avvenga in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

Art. 8.

In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Recioto di Gambellara» Classico deve essere confezionato in bottiglie di vetro di capacita' massima di litri 1,5 chiusi con tappo, raso bocca, e con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.
Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del Consorzio di tutela, puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 3, 6, 9, 12 e 18.
 
Allegato A
----> Vedere Allegato a pag. 12 <----
 
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