Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 luglio 2008
Concessione del trattamento di mobilita', in favore degli ex dipendenti delle societa' Elea ed Elea FP. (Decreto n. 43903).

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-quinquies della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'accordo intervenuto in data 15 aprile 2008, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza del Sottosegretario on.le Rosa Rinaldi, con la quale e' stata concordata la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita';
Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2007, cosi' come previsto dal citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 15 aprile 2008, in favore di un numero massimo di ventiquattro ex dipendenti della societa' ELEA S.p.A. con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 41154 dell'8 luglio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 352.895,04.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 15 aprile 2008, in favore di un numero massimo di due unita', ex dipendenti della societa' Elea FP, con sede in Settimo Milanese (Milano), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2007, ai sensi del decreto n. 41154 dell'8 luglio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 29.407,92,
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.
La societa' e' tenuta a versare, dalla decorrenza del trattamento concesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre .2008, la contribuzione prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 3.
L'onere complessivo pari ad euro 382.302,96, gravera' sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2008

p. Il Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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