Gazzetta n. 192 del 18 agosto 2008 (vai al sommario)
LEGGE 4 agosto 2008, n. 132
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)
1. E' istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
d) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;
e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati
alla gestione di nuove forme di attivita' illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprieta' intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonche' approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;
f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politicomafioso;
g) accertare le modalita' di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attivita' delle organizzazioni criminali;
h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attivita' delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di liberta' della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di liberta' di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;
i) verificare la congruita' della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilita' che rappresentino il provento della criminalita' organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonche' l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle piu' efficaci;
m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonche' al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che piu' significativamente operano nel settore del contrasto alle attivita' delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;
n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 82 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 82. - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell'Autorita' giudiziaria».
- La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca
«Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31
maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia» ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 14 settembre 1982.
- Il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, reca: «Nuove norme in materia di sequestri di
persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64
del 16 marzo 1991.
- Il decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119,
reca: «Disciplina del cambiamento delle generalita' per la
protezione di coloro che collaborano con la giustizia» ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile
1993.
- La legge 13 febbraio 2001, n. 45, reca: «Modifica
della disciplina della protezione e del trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
nonche' disposizioni a favore delle persone che prestano
testimonianza» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
58 del 10 marzo 2001.
- Il decreto del Ministro dell'interno 23 aprile
2004, n. 161, reca: «Regolamento ministeriale concernente
le speciali misure di protezione previste per i
collaboratori di giustizia e i testimoni, ai sensi
dell'art. 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge 13 febbraio
2001, n. 45» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
147 del 25 giugno 2004.
- La legge 23 dicembre 2002, n. 279, reca: «Modifica
degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di trattamento penitenziario» ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre
2002.
- Il testo dell'art. 41-bis, della legge 26 luglio
1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della
liberta) e' il seguente:
«Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, in relazione ai
quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica
o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e
degli istituti previsti dalla presente legge che possano
porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni
necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e
per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al
periodo precedente.
2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2
sono adottati con decreto motivato del Ministro della
giustizia, sentito l'ufficio del pubblico ministero che
procede alle indagini preliminari ovvero quello presso il
giudice che procede ed acquisita ogni altra necessaria
informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli
organi di polizia centrali e quelli specializzati
nell'azione di contrasto alla criminalita' organizzata,
terroristica o eversiva, nell'ambito delle rispettive
competenze. I provvedimenti medesimi hanno durata non
inferiore ad un anno e non superiore a due e sono
prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi,
ciascuno pari ad un anno, purche' non risulti che la
capacita' del detenuto o dell'internato di mantenere
contatti con associazioni criminali, terroristiche o
eversive sia venuta meno.
2-ter. Se anche prima della scadenza risultano
venute meno le condizioni che hanno determinato l'adozione
o la proroga del provvedimento di cui al comma 2, il
Ministro della giustizia procede, anche d'ufficio, alla
revoca con decreto motivato. Il provvedimento che non
accoglie l'istanza presentata dal detenuto, dall'internato
o dal difensore e' reclamabile ai sensi dei commi
2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adozione del
provvedimento a seguito di istanza del detenuto,
dell'internato o del difensore, la stessa si intende non
accolta decorsi trenta giorni dalla sua presentazione.
2-quater. La sospensione delle regole di trattamento
e degli istituti di cui al comma 2 puo' comportare:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza
interna ed esterna, con riguardo principalmente alla
necessita' di prevenire contatti con l'organizzazione
criminale di appartenenza o di attuale riferimento,
contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte,
interazione con altri detenuti o internati appartenenti
alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa
alleate;
b) la determinazione dei colloqui in un numero non
inferiore a uno e non superiore a due al mese da svolgersi
ad intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in
modo da impedire il passaggio di oggetti. Sono vietati i
colloqui con persone diverse dai familiari e conviventi,
salvo casi eccezionali determinati volta per volta dal
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita'
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel
secondo comma dell'art. 11. I colloqui possono essere
sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione, previa
motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art.
11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del
direttore dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
pronuncia della sentenza di primo grado, dall'autorita'
giudiziaria competente ai sensi di quanto stabilito nel
secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di
applicazione, un colloquio telefonico mensile con i
familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti
sottoposto, comunque, a registrazione. Le disposizioni
della presente lettera non si applicano ai colloqui con i
difensori;
e) la limitazione delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti
e degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non puo' svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad
una durata non superiore a quattro ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art.
10.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
del quale e' stata disposta o confermata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza che ha
giurisdizione sull'istituto al quale il detenuto o
l'internato e' assegnato. Il reclamo non sospende
l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto o
dell'internato non modifica la competenza territoriale a
decidere.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla
congruita' del contenuto dello stesso rispetto alle
esigenze di cui al comma 2. Il procuratore generale presso
la corte d'appello il detenuto, l'internato o il difensore
possono proporre, entro dieci giorni dalla sua
comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento e va trasmesso
senza ritardo alla Corte di cassazione. Qualora il reclamo
sia stato accolto con la revoca della misura, il Ministro
della giustizia, ove intenda disporre un nuovo
provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto
della decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare
elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo. Con le
medesime modalita' il Ministro deve procedere, ove il
reclamo sia stato accolto parzialmente, per la parte
accolta».
- Il testo dell'art. 133 del codice di procedura
penale e' il seguente:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre
persone). - 1. Se il testimone, il perito, il consulente
tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate,
regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento
coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a
pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la
mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132».
- Il testo dell'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n.
146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei
Protocolli delle Nazioni unite contro il crimine
organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) e' il
seguente:
«Art. 3 (Definizione di reato transnazionale). - 1.
Ai fini della presente legge si considera reato
transnazionale il reato punito con la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia
coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonche':
a) sia commesso in piu' di uno Stato;
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte
sostanziale della sua preparazione, pianificazione,
direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso
sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in
attivita' criminali in piu' di uno Stato;
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia
effetti sostanziali in un altro Stato».
- Il testo dell'art. 416-bis del codice penale e' il
seguente:
«Art. 416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche
straniere.
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso
formata da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da nove a quattordici anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione
del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omerta' che ne deriva per commettere
delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la
gestione o comunque il controllo di attivita' economiche,
di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi
pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per
se' o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare
il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad
altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal
primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i
partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento
della finalita' dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, anche straniere, che valendosi della
forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono
scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo
mafioso».



 
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione e' composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificita' dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.
2. La Commissione e' rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio iI piu' anziano di eta'.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.



Note all'art. 2.
- La legge 27 ottobre 2006, n. 277, reca:
«Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o
similare» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261
del 9 novembre 2006.



 
Art. 3.
(Comitati)
1. La Commissione puo' organizzare i suoi lavori attraverso uno o piu' comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.
 
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme le competenze dell' autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, puo' essere opposto il segreto di ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.



Note all'art. 4:
- Il testo degli articoli 366 e 372 del codice
penale sono i seguenti:
«Art. 366. - Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito
[c.p.c. 61; c.p.p. 221], interprete [c.p.c. 122; c.p.p.
143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal
giudice penale [c.p.c. 259], ottiene con mezzi fraudolenti
l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita'
[c.p. 495], ovvero di prestare il giuramento richiesto,
ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita'
giudiziaria [c.p.c. 244; c.p.p. 196] e ad ogni altra
persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria
[c.p.c. 256; c.p.p. 4, 97].
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte [c.p. 30]».
«Art. 372. - Falsa testimonianza.
Chiunque, deponendo come testimone [c.p.c. 244;
c.p.c. 194] innanzi all'autorita' giudiziaria, afferma il
falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e'
punito con la reclusione da due a sei anni [c.c. 463, n. 3;
c.p.c. 256; c.p.p. 499]».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124, reca: «Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto» ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.



 
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione puo' ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. La Commissione puo' ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalita' della presente legge.
4. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
 
Art. 6.
(Segreto)
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 326 del codice penale e' il
seguente:
«Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti
di ufficio.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie d'ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni».



 
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attivita' propria e delle analoghe Commissioni precedenti.
 
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 agosto 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 265):
Presentato dal Sen. Lumia ed altri il 29 aprile
2008;
Assegnato alla commissione 1ª (Affari
costituzionali), in sede deliberante, il 27 maggio 2008,
con pareri delle commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 13ª e 14ª;
Esaminato dalla commissione il 4, 5, 10, 17, 18, 19
giugno 2008 ed approvato in un Testo Unificato con atti
Senato nn. 693 (Sen. Gasparri ed altri) 730 (Sen. D'Alia) e
734 (Sen. Bricolo ed altri) il 25 giugno 2008.
Camera dei deputati (atto n. 1406):
Assegnato alle commissioni I (Affari
costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2008, con
pareri delle commissioni II e V;
Esaminato dalla I commissione in sede referente, il
3, 8, 9, 10, 16, 22 e 23 luglio 2008;
Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede
legislativa, il 24 luglio 2008, con il parere delle
commissioni II e V;
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, e
approvato con modificazioni, il 24 luglio 2008.
Senato della Repubblica (atto n. 265, 693, 730 e 734B):
Assegnato alla 1ª commissione Affari costituzionali,
in sede deliberante, il 28 luglio 2008, con pareri della
commissione 2ª;
Esaminato dalla commissione il 29 luglio 2008 e
approvato il 30 luglio 2008.
 
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