Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2008
Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Palermo ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Palermo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);
Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) e, in particolare, l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6, in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e di altri elementi pertinenti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;
Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. E' attivato il Centro VTS di Palermo che ha la sede presso la Capitaneria di porto di Palermo.
2. La Capitaneria di porto di Palermo e' l'autorita' VTS di Palermo.
 
Art. 2.

Limiti dell'area VTS

1. L'area VTS di Palermo e' definita dall'insieme dei seguenti punti:
a) lat. 38° 07'.7 N - long. 013° 22'.6 E (racon Palermo;
b) lat. 38° 24'.7 N - long. 013° 22'.6 E;
c) lat. 38° 16'.3 N - long. 013° 41'.5 E;
d) lat. 38° 07'.6 N - long. 013° 41'.5 E:
e) lat. 38° 07'.5 N - long. 013° 30'.7 E (capo Mongerbino).
2. L'area precauzionale nella quale devono essere stabiliti i primi contatti tra il Centro VTS di Palermo e la nave e' la zona di mare adiacente l'area VTS ed e' ampia 3 miglia.
3. L'area VTS complessiva e' quella graficamente riportata nell'allegato 1 al decreto.
 
Art. 3.

Obbligo di rapportazione

1. Le navi soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, che intendano transitare nell'area VTS di Palermo prevista dall'art. 2 del presente decreto, devono inoltrare preventiva comunicazione al Centro VTS di Palermo, seguendo le procedure e le modalita' riportate nell'allegato 2 al decreto.
 
Art. 4.

Servizi erogati dal VTS

1. L'autorita' VTS di Palermo, in conformita' alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:
a) il servizio informazioni;
b) il servizio di assistenza alla navigazione;
c) il servizio di organizzazione del traffico.
 
Art. 5.

Ulteriori prescrizioni

1. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, tutte le navi che navighino nell'area VTS di Palermo sono tenute ad osservare, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni:
a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;
b) effettuare la navigazione con particolare cautela;
c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta del Centro VTS di Palermo;
d) comunicare immediatamente alla Capitaneria di porto di Palermo ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo, che intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui all'allegato 2.
2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure di cui al comma 1 non esime la nave in navigazione nell'area VTS di Palermo dall'osservanza delle norme della COLREG 1972, ratificata con legge 27.12.1977, n. 1085.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato 1

AREA VTS DI PALERMO

----> Vedere Allegato a pag. 19 <----
 
Allegato 2

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 3

Le navi che intendano transitare nell'area VTS di Palermo comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:
1) inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) al Centro VTS di Palermo contenente i seguenti dati:
nome della nave, indicativo di chiamata o numero IMO;
gruppo data orario in UTC e posizione;
rotta e velocita';
pescaggio;
tipo di carico, solo nel caso si tratti di prodotti petroliferi, sostanze pericolose o inquinanti, comunque trasportate;
difetti o danni, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilita' o la sicurezza della nave.
2) Il rapporto, conforme allo standard di rapportazione stabilito dalla Risoluzione IMO A.851 (20), deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, comma 2.
 
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