Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 luglio 2008
Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo delle Bocche di Bonifacio ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di La Maddalena.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1998 concernente «Disposizioni relative all'organizzazione del traffico nelle Bocche di Bonifacio»;
Visto l'art. 5 della legge 7 marzo 2001 n. 51, concernente l'attuazione di un sistema nazionale di controllo del traffico marittimo denominato Vessel traffic services (VTS);
Visto il decreto interministeriale 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2004, n. 30, recante disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato VTS (Vessel traffic services) ed in particolare l'art. 5, in tema di attivazione dei servizi erogati da ciascun centro VTS e l'art. 6 in tema di definizione delle aree VTS, regime di partecipazione delle unita' navali e di altri elementi pertinenti;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, concernente «Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale»;
Visto l'assenso espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota prot. n. UL/2008/6926 del 22 luglio 2008, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto interministeriale 28 gennaio 2004;
Considerato che e' gia' operante un sistema di monitoraggio del traffico in transito attraverso le Bocche di Bonifacio, denominato «Bonifacio traffic», sulla base di pertinenti risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale e di discendenti accordi tra lo Stato francese e lo Stato italiano tendenti a disciplinare il servizio, secondo criteri uniformi ed in condizioni di reciprocita', su un tratto di mare che comprende porzioni di mare territoriale dei due Stati;
Ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alle successive norme in materia di monitoraggio del traffico navale per la parte soggetta alla giurisdizione italiana, collocare l'organizzazione del sistema di monitoraggio del traffico gia' sancito dal decreto ministeriale 27 novembre 1998 nel piu' ampio contesto dell'organizzazione nazionale deputata al controllo del traffico marittimo (VTS);

Decreta:

Art. 1.

Attivazione del sistema VTS

1. E' attivato il centro VTS delle Bocche di Bonifacio che esercita l'attivita' di controllo del traffico marittimo in transito nell'area individuata dal successivo art. 2.
2. Per gli effetti del decreto ministeriale 27 novembre 1998, il centro VTS delle Bocche di Bonifacio conserva la denominazione internazionale di servizio di «Bonifacio traffic».
3. La Capitaneria di porto di La Maddalena e' l'autorita' VTS delle Bocche di Bonifacio e presso di essa (comprensorio di Guardia vecchia) ha la sede il centro VTS «Bonifacio traffic».
 
Art. 2.

Area VTS

L'area VTS delle Bocche di Bonifacio e' definita dall'insieme dei seguenti tre settori:
a) settore alfa: area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41° 22'.05 N - 009° 22.85 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti A e B del settore bravo, rispettivamente con i punti: 41° 26'.9 N - 009° 24'.5 E e 41° 19'.31 N - 009° 28'.40 E;
b) settore bravo: canale di transito delimitato dai seguenti punti geografici:
A 41° 22'.55 N - 009° - 22'.38 E D 41° 16'.75 N - 009° 06'.18 E
B 41° 21'.58 N - 009° 23'.30 E E 41° 19'.18 N - 009° 06'.51 E
C 41° 16'.75 N - 009° 15'.75 E F 41° 18'.00 N - 009° 15'.25 E
c) settore charlie: area circolare, di 5 miglia nautiche di raggio, con centro nel punto 41° 17'.96 N - 009° 06'.33 E, delimitata dalle linee congiungenti i punti E e D del settore bravo, rispettivamente con i punti: 41° 21'.37 N - 009° 01'.47 E e 41° 13'.57 N - 009° 03.15 E.
L'area VTS complessiva e' quella graficamente riportata nell'allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 3.

Regime di partecipazione

1. Sono soggette al regime di partecipazione al sistema di monitoraggio del traffico navale in transito all'interno dell'area VTS delle Bocche di Bonifacio le unita' da passeggeri e da carico di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate.
2. Dall'obbligo di partecipazione di cui al comma 1 sono esentate le seguenti tipologie di unita':
a) navi da guerra o adibite ai trasporti di truppe o navi in uso governativo non commerciale;
b) navi senza propulsione meccanica;
c) navi in legno di costruzione primitiva;
d) unita' da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri fuori tutto;
e) unita' da pesca.
3. Quale sostanziale ausilio alla sicurezza della navigazione che si svolge nell'area delle Bocche di Bonifacio, e' ammessa la partecipazione, su base volontaria, anche di unita' non soggette all'obbligo di partecipazione.
 
Art. 4.

Obbligo di rapportazione

Le navi che intendano transitare l'area VTS delle Bocche di Bonifacio, con direttrice est-ovest e viceversa, inoltrano preventiva comunicazione al centro VTS «Bonifacio Traffic» seguendo le procedure e le modalita' stabilite dall'art. 6 del decreto ministeriale 27 novembre 1998 riportate in seno all'allegato 2 del presente decreto.
 
Art. 5.

Servizi erogati dal VTS

L'autorita' VTS delle Bocche di Bonifacio, in conformita' alle linee guida emanate dall'IMO ed alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, eroga:
a) il servizio informazioni, che si estrinseca nell'informare tutte le unita' in transito dallo stretto delle condizioni di navigazione e dei pericoli esistenti;
b) il servizio di assistenza, su richiesta dell'unita' navale o quando ritenuto necessario dall'autorita' VTS, in presenza di circostanze che costituiscono pericolo per la sicurezza della navigazione, per la salvaguardia della vita umana in mare o per l'ambiente marino e costiero.
 
Art. 6.

Ulteriori prescrizioni

1. Ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dalla legge, le navi che navighino nelle Bocche di Bonifacio sono tenute ad osservare, durante la navigazione, le seguenti prescrizioni:
a) assicurare l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;
b) effettuare la navigazione con l'adozione di particolare cautela;
c) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta di «Bonifacio traffic»;
d) comunicare immediatamente a «Bonifacio Traffic» ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo che, qualora si tratti di unita' soggetta al regime di partecipazione all'area VTS delle Bocche di Bonifacio, intervenga successivamente all'invio del rapporto di cui al precedente art. 4.
2. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate dal presente decreto non esime la nave in navigazione nelle Bocche di Bonifacio dal conformarsi alle norme della Convenzione sulla prevenzione delle collisioni in mare del 1972 (COLREG 1972) ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: Matteoli
 
Allegato 1

AREA VTS DELLE BOCCHE DI BONIFACIO
(Stralcio cartografico di cui all'art. 2 ultimo comma)

----> Vedere Allegato a pag. 17 <----
 
Allegato 2

Procedura per l'inoltro della comunicazione prevista dall'art. 4
(in applicazione dell'art. 6 del decreto 27 novembre 1998)

Le navi che intendano transitare nelle Bocche di Bonifacio in direzione est-ovest e viceversa, ovvero in direzione nord-sud e viceversa comunicano la loro intenzione con la seguente procedura:
1) inoltro di messaggio in radiofonia (VHF can. 10, riserva can. 16) a «Bonifacio Traffic» contenente i seguenti dati:
nome della nave, indicativo di chiamata o numero IMO;
gruppo data orario in UTC e posizione;
rotta e velocita';
pescaggio;
tipo di carico, solo nel caso si tratti di prodotti petroliferi, sostanze pericolose o inquinanti, comunque trasportate;
avarie, qualora presenti, agli apparati di bordo che possano inficiare le condizioni di navigabilita' o la sicurezza della nave;
2) il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave entra nelle aree precauzionali di cui all'art. 2, ovvero quando oltrepassi le seguenti linee:
congiungente il beacon di Capo de Feno (Corsica) con il punto 4119'.18N 009° 06'.51 E, ovvero il beacon di Capo Testa (Sardegna) con il punto 41° 16'.75 N - 009° 06'.18 E, per navi con rotta Est-Ovest;
congiungente Punta Rondinara (Corsica) con il punto 41° 22'.55 N - 009° 22'.38 E, ovvero Punta Galera (Sardegna) con il punto 41° 21.58 N - 009° 23'.30 E, per navi con rotta Ovest-Est.
 
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