Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 luglio 2008
Modifica degli oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento CEE n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, concernente disposizioni sull'accesso dei vettori aerei della comunita' alle rotte intracomunitarie ed in particolare l'art. 4;
Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione la competenza di disporre con proprio decreto, in conformita' alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/1992, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico agli scali nello stesso articoli contemplati;
Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha esteso le disposizioni dell'art. 36 della legge n. 144 del 17 maggio 1999 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;
Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006, avente per oggetto «Imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla tratte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa»;
Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 150/48 del 28 giugno 2006;
Visto il decreto ministeriale n. 42/2T del 31 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007 che ha modificato il decreto di imposizione del 28 marzo 2006 sopra citato;
Considerate le osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota n. TREN F1/FL/ bp/ D (2007) 319494 del 6 settembre 2007 sulle modifiche apportate dallo Stato italiano all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa;
Vista la nota n. TREN F1/FL/eb D (2007) 329392 dell'11 dicembre 2007 con la quale la Commissione europea comunica allo Stato italiano che le modifiche agli oneri di servizio pubblico sulle rotte Trapani-Roma e viceversa, Trapani-Cagliari e viceversa, Trapani-Bari e viceversa, Trapani-Milano e viceversa non sono compatibili con il diritto comunitario e inoltre richiamandosi a quanto gia' espresso nella decisione n. 1712 del 23 aprile 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 125 del 15 maggio 2007 relativa agli oneri di servizio pubblico della regione Sardegna, ritiene che l'applicazione degli oneri di servizio pubblico ai collegamenti tra Trapani e tutti gli scali del sistema aeroportuale di Roma e Milano sia sproporzionata a perseguire l'obiettivo di garantire la mobilita' verso il continente e la coesione territoriale;
Vista la nota ministeriale n. 462 del 29 gennaio 2008 inviata alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, con la quale le autorita' italiane prendono atto del contenuto delle note sopra citate e si impegnano ad adeguarsi a quanto espresso dalla Commissione europea;
Vista la comunicazione n. TREN/FI/ eb/D (2008) 405773 del 12 marzo 2008 con la quale la Comunita' assegna all'Italia un periodo di sei mesi, a far data dal 29 gennaio 2008, per regolarizzare gli oneri di servizio pubblico inerenti Trapani;
Vista la nota ministeriale n. 0000735 del 22 maggio 2008 inviata alla Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, con la quale le autorita' italiane comunicano le iniziative che lo Stato italiano intende porre in atto per modificare gli oneri di servizio pubblico sulle rotte onerate da e per Trapani;
Considerata la necessita' di continuare a garantire i collegamenti onerati tra lo scalo di Trapani e i principali aeroporti nazionali nel rispetto del parere espresso dalla Commissione europea;
Decreta:

Art. 1.
Gli oneri di servizio pubblico imposti con il decreto 28 marzo 2006 ai servizi aerei di linea sulla rotta Trapani-Cagliari e viceversa, modificata in Trapani-Roma-Cagliari con il decreto 42/2T del 31 marzo 2007, sono abrogati.
 
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 1 del decreto 28 marzo 2006 e' cosi' sostituito:
qualora, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, della comunicazione della commissione relativa alla imposizione dei citati oneri di servizio pubblico, nessun vettore accetti l'imposizione di detti oneri, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile procedera' ad esperire la gara secondo le modalita' previste dall'art. 4, punto 1, lettere d), e) f) h), i) del regolamento (CEE) n. 2408/92.
 
Art. 3.
L'allegato al decreto 28 marzo 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006 e successive modifiche, e' aggiornato come segue:
Il punto 1 e' cosi' sostituito:
«1. Rotte interessate:
Trapani-Roma e vv.;
Trapani-Bari e vv.;
Trapani-Milano e vv.
Per la destinazione Roma si intende Roma-Fiumicino, mentre per la destinazione Milano si intende Milano-Linate."».
Tutti i riferimenti alla rotta Trapani-Cagliari e vv. sono annullati.
 
Art. 4.
Il presente decreto entrera' in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 luglio 2008
Il Ministro: Matteoli
 
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