Gazzetta n. 185 del 8 agosto 2008 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL SANNIO DI BENEVENTO
DECRETO RETTORALE 25 luglio 2008
Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 4 luglio 2001, n. 615, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 2 agosto 2001, n. 178, ed, in particolare, l'art. 50;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, l'art. 6, commi 9 e 10;
Viste le delibere, assunte dal senato accademico, nelle sedute del 18 luglio 2007, del 27 novembre 2007, del 12 febbraio 2008 e del 19 marzo 2008;
Vista la delibera, assunta dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 6 marzo 2008;
Visto il decreto rettorale del 22 aprile 2008, n. 433, con il quale:
e' stata approvata la proposta di modifica dello Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, cosi' come deliberata dal senato accademico nella seduta del 19 marzo 2008;
e' stata disposta la trasmissione al Ministero dell'universita' e della ricerca della predetta proposta di modifica dello Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, per i controlli di competenza dello stesso;
Vista la nota del 30 giugno 2008, numero di protocollo 1664, trasmessa a mezzo fax e assunta al protocollo della Direzione amministrativa del 2 luglio 2008 con il numero progressivo 1201, con la quale la Direzione generale per la Universita', Ufficio I, del Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca ha formulato alcune osservazioni in ordine al testo proposto, riguardanti, in particolare, gli articoli 19, comma 1, e 41, comma 3, nonche' la esatta denominazione del Ministero medesimo;
Vista la delibera, assunta nella seduta del 16 luglio 2008, con la quale il Consiglio di amministrazione, ha espresso parere favorevole:
al recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca con la predetta nota;
alla conseguente modifica delle norme statutarie interessate dalle predette osservazioni;
alla approvazione del testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' degli sudi del Sannio, che recepisce le predette modifiche nonche' quelle riguardanti la attuale denominazione del Ministero;
Vista la delibera, assunta nella seduta del 17 luglio 2008, con la quale il senato accademico, ha:
recepito le osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca con la predetta nota;
approvato la conseguente modifica delle norme statutarie interessate dalle predette osservazioni;
approvato il testo definitivo del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, che recepisce le predette modifiche nonche' quelle riguardanti la attuale denominazione del Ministero;
autorizzato il rettore a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti, ivi compresi, in particolare:
il decreto rettorale di emanazione del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, come approvato con la medesima delibera;
la comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'avvenuto recepimento delle osservazioni formulate con nota del 30 giugno 2008, numero di protocollo 1664;
la trasmissione del predetto decreto rettorale alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione del testo del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio;
Attesa la necessita' di procedere all'emanazione del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio;

Decreta:

E' emanato il nuovo Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio, il cui testo si allega al presente decreto per formarne parte integrante.
Benevento, 25 luglio 2008
Il rettore: Bencardino
 
Allegato

Statuto dell'Universita' degli studi del Sannio
Titolo I
PRINCIPI E FONTI
Art. 1.
Natura e fini

1. L'Universita' degli studi del Sannio, di seguito denominata anche Universita' o Ateneo, ha piena autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, in armonia con i principi generali fissati dagli articoli 2, 3, 9, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana e di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario.
2. L'Universita' e' una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed e' fondata sulla accumulazione, implementazione e diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile unione della didattica e della ricerca scientifica.
3. L'Universita' ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella societa' civile della cultura e della innovazione scientifica e tecnologica. Inoltre, l'Universita' persegue e garantisce l'alta qualita' della propria attivita' formativa e scientifica, monitorando e valutando le proprie capacita' ed i risultati raggiunti ed impegnando le proprie risorse per il conseguimento permanente di tale obiettivo.
4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Universita': a) promuove e sviluppa la collaborazione con la regione e gli enti locali, con le istituzionali pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro; b) puo' partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro.
5. L'Universita' si riconosce, tra l'altro, come uno dei fattori primari dello sviluppo permanente sociale, economico e culturale del Sannio e delle aree interne della Campania.
6. In attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'Universita' promuove una periodica consultazione con il contesto politico, sociale, culturale ed economico, al fine di garantire una azione coordinata e convergente di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo.
7. L'Universita' intende affermare la propria vocazione internazionale attraverso la cooperazione didattica e scientifica, la propria presenza stabile nel sistema europeo dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, il potenziamento degli scambi culturali, la mobilita' di docenti e studenti ed il riconoscimento dei «curricula» didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche.

Art. 2.
Diritti fondamentali

1. L'Universita' e' una comunita' costituita dai docenti, dai ricercatori, dagli studenti e dal personale tecnico ed amministrativo che si ispira ai principi della democrazia, del rispetto delle liberta' personali e collettive e del diritto individuale al sapere.
2. L'Universita', in attuazione dei principi fissati nel comma 1, garantisce la liberta' inviolabile di insegnamento e di ricerca, il libero esercizio e lo sviluppo della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il pluralismo e il diritto di riunirsi in assemblea di ciascuna componente accademica, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.
3. L'Universita' promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare le esigenze degli studenti sia attraverso la promozione di iniziative autonome che mediante la cooperazione con soggetti pubblici e privati.
4. L'Universita' promuove tutte le iniziative dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualita' e di sicurezza della vita accademica di tutte le componenti che costituiscono la comunita' universitaria, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca.
5. L'Universita' promuove, mediante la formazione professionale continua, la crescita del personale tecnico ed amministrativo e, a tal fine, cura, in conformita' a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, la definizione e l'attuazione di piani pluriennali e di programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.
6. L'attivita' dell'Universita' si conforma ai principi di trasparenza, di imparzialita', di pubblicita' degli atti, di semplicita' e di snellimento delle procedure, del controllo della regolarita' degli atti, di accessibilita' ai propri atti e documenti e di verifica della efficienza, della efficacia e della economicita' della propria azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa. Per la attuazione di tali obiettivi, l'Universita' puo' dotarsi di un organismo di garanzia, con il compito di promuovere il buon funzionamento dell'azione di governo, ad ogni livello, e di assicurare adeguati flussi informativi.
7. Per una migliore definizione dei propri valori, l'Universita' puo' dotarsi di una propria carta dei principi etici, approvata dal senato accademico a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 3.
F o n t i

1. Le attivita' dell'Universita' degli studi del Sannio sono regolate, oltre che dalla legge e dal presente Statuto, dai Regolamenti di Ateneo e dai Regolamenti delle Strutture Didattiche e di Ricerca.
2. Sono Regolamenti di Ateneo: a) il Regolamento generale di Ateneo; b) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) il Regolamento didattico di Ateneo; d) il Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca; e) il Regolamento di Ateneo per il controllo di gestione; f) il Regolamento per la disciplina delle chiamate degli idonei, dei trasferimenti e della mobilita' interna dei docenti; g) tutti gli altri Regolamenti adottati in attuazione di disposizioni normative o statutarie.
3. I Regolamenti di cui al comma 2 vengono adottati secondo le procedure di seguito specificate: a) il Regolamento generale di ateneo viene approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di amministrazione; b) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' viene approvato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Senato accademico, le molta' e i dipartimenti; c) il Regolamento didattico di Ateneo viene approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta delle Strutture mdattiche; d) il Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca viene approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, sentiti le facolta', i dipartimenti e il Nucleo di valutazione di Ateneo; e) il Regolamento di Ateneo per il controllo di gestione viene approvato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e il senato accademico; f) il Regolamento per la disciplina delle chiamate degli idonei, dei trasferimenti e della mobilita' interna dei docenti viene approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive; g) fatte salve diverse previsioni normative, i Regolamenti di cui al comma 2, lettera g), vengono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I Regolamenti di cui al comma 3 sono emanati dal rettore dopo l'approvazione degli organi competenti.
5. Le attivita' delle Strutture didattiche e di ricerca previste dal presente Statuto e dotate di autonomia di gestione o di bilancio, sono disciplinate da un Regolamento, adottato in conformita' a quanto previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di Ateneo e in armonia con i principi generali stabiliti dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze. Fatte salve eventuali, specifiche disposizioni legislative o statutarie, di norma, i Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca vengono proposti, rispettivamente, dai Consigli di facolta' e dai Consigli di dipartimento, vengono approvati, nel rispetto delle loro specifiche competenze, dal Senato accademico o dal Consiglio di amministrazione e vengono emanati dal Rettore.
6. Al fine di assicurare la qualita' degli atti normativi, sotto il profilo tecnico-giuridico, e la chiarezza e la semplicita' delle disposizioni in essi contenute, e' costituita, con decreto del rettore, una Commissione tecnica consultiva per i Regolamenti, composta da tre dipendenti in servizio di ruolo, di cui due scelti tra i docenti e i ricercatori universitari ed uno scelto tra il personale dirigente, che dura in carica per tutta la durata del mandato del rettore. La Commissione tecnica consultiva e' chiamata ad esprimere il proprio parere sugli schemi di Regolamento prima della loro definitiva approvazione da parte degli organi competenti.

Titolo II
ATTIVITA' E STRUTTURE DIDATTICHE
Capo I
Attivita' didattica
Art. 4.
Principi ispiratori della didattica

1. L'Universita' degli studi del Sannio, sulla base dello stato e dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza con le esigenze di conoscenza e competenze degli individui e della societa', organizza attivita' e servizi didattici primariamente finalizzati alla acquisizione da parte degli studenti di una alta formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonche' dei titoli di studio universitari che la certificano.
2. La progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attivita' e dei servizi didattici sono ispirate: a) ai criteri ed ai piu' elevati livelli di qualita' nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria; b) al diritto di accesso e di frequenza degli studenti; c) alla mobilita' nazionale, europea ed internazionale degli studenti; d) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti con i tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio; e) all'orientamento e al tutorato finalizzati a ridurre il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi; f) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici.

Art. 5.
Sistema didattico e corsi di studio

1. L'Universita' persegue i propri obiettivi didattici organizzando un Sistema didattico fondato su una molteplicita' di cicli di corsi di studio, ciascuno caratterizzato da una definita durata temporale e, quando previsto, da un predefinito numero di Crediti Formativi Universitari (CFU), in armonia con la legislazione vigente.
2. I cicli di studio del Sistema didattico dell'Universita' degli studi del Sannio sono definiti nel rispetto delle norme e dei vincoli stabiliti in base a leggi, nonche' del Regolamento didattico di Ateneo.
3. In coerenza col proprio Sistema didattico, l'Universita' rilascia i titoli di studio e di ricerca previsti dalla legislazione vigente.
4. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, resa nell'ambito del Programma LLP/Erasmus, l'Universita' aderisce ai programmi di mobilita' studentesca riconosciuti dalle Universita' dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.

Art. 6.
Altre attivita' didattiche

1. L'Universita' puo' attivare, secondo la disciplina e con le modalita' previste dal Regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati: a) Servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi cicli di studio; b) Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente e ricorrente e corsi per i dipendenti; c) Cicli di studio in concorso con altre istituzioni universitarie italiane ed estere sulla base di convenzioni o a mezzo di consorzi.

Art. 7.

Regolamento didattico di Ateneo e Regolamenti delle strutture
didattiche

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina gli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio ed e' approvato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, lettera c), del presente Statuto. In applicazione dei principi di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), del presente Statuto, il Regolamento didattico di Ateneo deve definire i Servizi di Ateneo di coordinamento e di supporto alle attivita' di orientamento e tutorato.
2. I Regolamenti delle Strutture didattiche, redatti nel rispetto dei Regolamenti di Ateneo e delle altre Strutture didattiche cui afferiscono, specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e definiscono l'organizzazione e la disciplina delle attivita' di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici organizzati dall'Ateneo.
3. I Regolamenti di cui al comma 2 disciplinano, altresi', nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e la autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca, le attivita' di monitoraggio e di valutazione della didattica che vengono affidate alle Commissioni didattiche paritetiche, istituite in conformita' alla normativa vigente in materia e coordinate da una Commissione didattica paritetica di Ateneo appositamente istituita dal senato accademico, sentito il parere del Nucleo di valutazione di Ateneo, che ne fissa funzioni e composizione.

Capo II
Strutture didattiche
Art. 8.
Strutture Didattiche

1. Il Sistema didattico dell'Universita' e' fondato sulle facolta'. Il Regolamento didattico di Ateneo puo', peraltro, prevedere, altre Strutture didattiche per realizzare i servizi didattici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Sezione I
FACOLTA'
Art. 9.
Facolta': principi generali

1. La facolta' e' la struttura nella quale i professori e i ricercatori di ruolo svolgono la propria attivita' didattica.
2. Su iniziativa del senato accademico e nel rispetto della normativa vigente possono essere istituite nuove facolta'. Ad ogni facolta' deve afferire almeno un Corso di studio.
3. L'afferenza di una Classe o di un Corso di laurea di qualunque tipo ad una facolta' e' deliberata dal senato accademico, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo, in coerenza con il Regolamento didattico di Ateneo. I Corsi di laurea appartenenti ad una medesima Classe debbono afferire ad una sola facolta'.
4. Sono organi delle facolta': il Preside, il Consiglio di facolta', i Consigli di Corso di laurea e la Commissione didattica paritetica.

Art. 10.
P r e s i d e

1. Il Preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il Consiglio di facolta' e ne rende esecutive le deliberazioni, vigila sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta' e svolge le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente. Nei casi di necessita' e di urgenza, debitamente motivati, il Preside puo' adottare le decisioni di competenza del Consiglio di facolta', da sottoporre a ratifica del medesimo Consiglio nella prima adunanza successiva.
2. Il Preside viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno di ruolo e fuori ruolo della facolta' ed e' nominato con decreto del rettore.
3. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
4. Il Preside viene eletto dal Consiglio di facolta'. L'elezione avviene nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nelle votazioni successive a maggioranza relativa dei votanti. La convocazione del Consiglio di facolta' per l'elezione del Preside e' effettuata, sentito il Preside uscente, dal Decano della facolta' ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o di coincidenza della sua persona con quella del Preside, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo, almeno venti giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centocinquanta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato precedente, la convocazione del Consiglio deve aver luogo entro quaranta giorni dalla cessazione della carica e fino al rinnovo della stessa le funzioni di Preside sono esercitate, limitatamente all'ordinaria amministrazione, dal Decano, come sopra individuato. Il Consiglio di facolta' per l'elezione del Preside e' presieduto dal Decano che lo ha convocato.
5. Al Preside e' corrisposta un'indennita' di carica determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.
Consiglio di facolta'

1. Il Consiglio di facolta' e' costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, da una rappresentanza dei ricercatori, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo afferente alla facolta' e da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta'. I rappresentanti dei ricercatori sono pari ad 1/3 dei professori di ruolo. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari al 20 per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori presenti in Consiglio. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti durano in carica tre anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico per lo scorcio del triennio, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo. I rappresentanti degli studenti non concorrono alla determinazione del quorum strutturale richiesto per la validita' delle sedute.
2. I Consigli di facolta' adottano i provvedimenti necessari al funzionamento delle facolta', svolgono tutte le funzioni previste dal Regolamento didattico di Ateneo, in accordo con quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente, assicurano il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attivita' didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalle facolta' medesime e dagli Organi che ne fanno parte e deliberano in merito all'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica.
3. I Consigli di facolta', sentiti i Consigli dei corsi di laurea e valutate le esigenze di ricerca eventualmente espresse dai Dipartimenti interessati, provvedono: a) a formulare la definizione del fabbisogno finanziario da proporre agli organi di Ateneo; b) a definire e ad aggiornare l'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base delle risorse finanziarie disponibili delle facolta'; c) ad assegnare i posti di professore e di ricercatore di ruolo ai Settori Scientifico-Disciplinari e a individuare le conseguenti procedure di copertura dei posti. Le delibere relative al punto c) sono assunte a voto palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
4. I Consigli di facolta', sentiti i competenti Consigli di corso di laurea e il Consiglio del dipartimento di afferenza, autorizzano i congedi per motivi di studio dei docenti. D'intesa con i Consigli dei corsi di laurea e anche su proposta degli studenti, organizzano attivita' culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti.
5. I Consigli di facolta' esercitano tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Art. 12.
Commissione didattica

1. Presso ogni facolta' e' istituita una Commissione didattica paritetica presieduta dal Preside o da un suo delegato. Essa e' composta da un rappresentante dei docenti di ruolo e degli studenti per ogni Corso di laurea attivato e ha il compito di esprimere valutazioni sulla attivita' didattica e di avanzare proposte migliorative. Le modalita' per la nomina dei componenti e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di facolta', tenendo conto dei vari Corsi di studio attivati.

Sezione II
Corsi di studio
Art. 13.
Corsi di studio

1. I Corsi di studio sono i Corsi di laurea, di qualunque tipo, i Corsi di dottorato di ricerca, i Corsi di master universitario e i Corsi di specializzazione.
2. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei Corsi di Laurea sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi.

Art. 14.
Consigli di corso di laurea

1. I Consigli di uno o piu' Corsi di Laurea della medesima Classe sono costituiti dai professori di ruolo afferenti al Corso e dai ricercatori afferenti al Corso incaricati di un insegnamento che rientra nell'offerta didattica del Corso medesimo, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso e da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo, eletto tra il personale in servizio presso le facolta' cui afferiscono i Corsi. Quest'ultimo puo' fare parte di piu' di un Corso di laurea. I rappresentanti degli studenti sono in numero pari al 15 per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori presenti in Consiglio. Le rappresentanze degli studenti durano in carica tre anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico, secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo. Possono essere invitati alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione della attivita' didattica, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento.
2. Le modalita' di afferenza dei professori e dei ricercatori di ruolo a qualsiasi tipologia di Corso di laurea sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. I Consigli di Corso di Laurea svolgono le seguenti funzioni: a) adottano, in conformita' al Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, i Regolamenti Didattici dei Corsi; b) avanzano proposte sugli ordinamenti didattici dei Corsi e sulla copertura dei carichi didattici; c) organizzano e realizzano le attivita' didattiche dei Corsi assolvendo a tutti gli impegni e agli obblighi previsti dai suddetti Regolamenti; d) supportano l'attuazione delle procedure di valutazione della didattica; e) garantiscono il funzionamento delle Commissioni paritetiche dei Corsi e ne acquisiscono il parere sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative ed i relativi obiettivi formativi; f) approvano i piani di studio degli studenti; g) esprimono parere non vincolante in ordine alle chiamate dei professori di prima e di seconda fascia.
4. Sulle richieste di parere di cui al comma 3, lettera g), il Consiglio di laurea e' tenuto a pronunciarsi entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso tale termine senza che il parere venga reso, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 47 del presente Statuto.
5. I Consigli di corso di studio eleggono al loro interno un Presidente fra i professori di ruolo di prima fascia o, in caso di loro indisponibilita', fra i professori di ruolo di seconda fascia, che dura in carica tre anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. Le modalita' di elezione sono disciplinate dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 15.
Corsi di specializzazione

1. I Corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.
2. La istituzione di Corsi di specializzazione e' deliberata dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e il Nucleo di valutazione di Ateneo.
3. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei Corsi di specializzazione sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli morsi.

Art. 16.
Corsi e Scuole di ricerca

1. I Corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita' ed enti pubblici o privati, attivita' di ricerca e di alta qualificazione.
2. La istituzione dei Corsi di dottorato di ricerca e' deliberata dal Senato accademico su proposta di almeno dieci professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno tre debbono essere docenti di prima fascia, per un numero di docenti di prima o di seconda fascia complessivamente non inferiore a sette, sentito il Consiglio di amministrazione e il Nucleo di valutazione di Ateneo.
3. L'Universita' puo' costituire o partecipare a Corsi di dottorato di ricerca nazionali e internazionali.
4. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei Corsi di dottorato di ricerca sono contenute, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca. Tali regolamenti devono comunque prevedere e definire la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali dei Corsi di dottorato.
5. L'Universita' puo' inoltre istituire, nel rispetto della normativa vigente, le Scuole di dottorato di ricerca, connotate dal possesso dei requisiti propri dei Corsi di dottorato di ricerca, dalla afferenza di uno o piu' Corsi, anche di diverse macro-aree scientifico-disciplinari, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo e da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed Enti pubblici e privati, anche stranieri.
6. Le Scuole di dottorato di ricerca sono istituite con delibera del Senato accademico, su proposta dei competenti Consigli di facolta' e di Dipartimento e previo parere del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Consiglio di amministrazione, ed attivate con delibere dei Consigli di facolta' e di Dipartimento che ne hanno proposto l'istituzione.

Art. 17.
Master universitari

1. I Master universitari sono rilasciati alla conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale. Essi possono essere di primo e di secondo livello.
2. L'istituzione dei Corsi di Master universitario e' deliberata dal Senato accademico, su proposta dei Consigli di facolta', inclusiva del relativo ordinamento didattico, sentito il Consiglio di amministrazione e il Nucleo di valutazione di Ateneo.
3. Le modalita' di attivazione e di funzionamento dei Corsi di Master universitario sono disciplinate, per quanto non previsto dalla vigente normativa, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per la disciplina dei Corsi di Master universitario di primo e di secondo Livello e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Master universitario.

Titolo III
ATTIVITA' E STRUTTURE DI RICERCA
Capo I
Disposizioni preliminari
Art. 18.
Attivita' di ricerca

1. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore universitario.
2. L'Universita', riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca scientifica, sia di base che applicata.
3. L'Universita' programma, anche mediante piani di sviluppo, le attivita' di ricerca e ne valuta i risultati mediante appositi organismi.

Art. 19.
Strutture di Ricerca

1. Sono strutture di ricerca: a) i Dipartimenti; b) i Centri di ricerca interdipartimentali; c) i Centri di ricerca interuniversitari.

Capo II
Dipartimenti
Art. 20.
Dipartimenti: principi generali

1. L'Universita' si articola in Dipartimenti. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento. I Dipartimenti possono articolarsi in sezioni.
2. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e il Nucleo di valutazione di Ateneo. I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo. In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un Dipartimento e' di dodici tra professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno sette debbono essere professori di ruolo e, tra questi, non meno di tre di prima fascia.
3. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa e adottano, nel rispetto di uno Schema tipo di Regolamento approvato dal Senato accademico, appositi Regolamenti di funzionamento interno, approvati dai Consigli di dipartimento ed emanati con decreto del rettore. I Dipartimenti dispongono di spazi, strutture e personale tecnico-amministrativo e di una dotazione ordinaria, a valere sul bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal rettore, con proprio decreto, sulla base della ripartizione deliberata dal Senato accademico.
4. I Dipartimenti svolgono, in particolare, le seguenti funzioni: a) promuovono ed organizzano le attivita' di ricerca in uno o piu' settori scientifico-disciplinari omogenei per finalita' o metodi di ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore con il connesso diritto di accedere direttamente ai relativi fondi; b) elaborano piani annuali e pluriennali di ricerca; c) avanzano proposte alla facolta', nei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, sulla destinazione dei posti di professore e ricercatore di ruolo e, su richiesta delle facolta', possono concorrere con apposite relazioni sulle competenze scientifiche, alle procedure di chiamata dei professori; d) cooperano alle attivita' didattiche relative agli insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari di propria competenza, con riferimento ai corsi di studio, ai corsi di master universitario ed ai corsi di dottorato di ricerca; e) promuovono l'attivazione di scuole e corsi di dottorato di ricerca e concorrono ad organizzarne le attivita'; f) possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio; g) curano e gestiscono le biblioteche di propria afferenza e quelle interdipartimentali alle quali partecipano; h) esercitano tutte le altre attribuzioni loro demandate dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.
5. Il Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di funzionamento interno, puo' essere articolato in Sezioni di ricerca, le cui modalita' di organizzazione e di funzionamento sono disciplinate dallo Schema-Tipo di funzionamento interno dei Dipartimenti.
6. Sono organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta, quando prevista dal Regolamento di funzionamento interno del Dipartimento.

Art. 21.
Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e ne promuove e coordina le attivita'. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, curando l'esecuzione delle loro delibere. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.
2. E' responsabile in solido con il Segretario amministrativo della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Ha la responsabilita' dei beni e dei fondi per il funzionamento di cui dispone il Dipartimento. Qualora la Giunta di dipartimento non venga istituita, il Direttore, nei casi di necessita' e di urgenza, debitamente motivati, puo' adottare le decisioni di competenza del Consiglio di dipartimento, da sottoporre a ratifica del medesimo Consiglio nella prima adunanza successiva.
3. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno di prima fascia e, in caso di indisponibilita', tra i professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento. Nella prima votazione l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in quelle successive a maggioranza relativa dei votanti. Le procedure per l'elezione sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento Interno del Dipartimento.
4. Il Direttore e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. E' rieleggibile immediatamente una sola volta.
5. Il Direttore puo' designare un vicario, che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal Regolamento di funzionamento interno del Dipartimento. Il vicario e' nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il Direttore.
6. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di Direttore sono assunte dal Decano dei professori di ruolo afferenti al Dipartimento medesimo, che provvede a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal Regolamento di funzionamento interno del Dipartimento.
7. Al Direttore e' corrisposta, con oneri a carico dei fondi del Dipartimento, una indennita' di carica, nella misura massima determinata dal Consiglio di amministrazione.
8. I Direttori di dipartimento possono riunirsi in forma collegiale, oltre che per l'ipotesi disciplinata dall'art. 34, comma 3, del presente Statuto, ogni qualvolta ritengano opportuno discutere su esigenze di coordinamento, di collaborazione e di proposta.

Art. 22.
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio e' composto dai professori e dai ricercatori di ruolo, nonche' da un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo e da una rappresentanza dei titolari di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca pari complessivamente al 10 per cento dei professori e ricercatori di ruolo. Ne fa parte, altresi', il Segretario amministrativo, anche con funzioni di segretario verbalizzante. Il Regolamento di funzionamento interno del Dipartimento fissa le modalita' di designazione dei rappresentanti nel Consiglio, garantendo un'equilibrata rappresentanza delle diverse componenti.
2. La partecipazione delle componenti alle adunanze e alle deliberazioni del Consiglio di dipartimento e' regolata dalla normativa vigente.
3. Il Consiglio del dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare, il Consiglio svolge le seguenti attivita': a) approva il Regolamento di funzionamento interno entro tre mesi dalla costituzione del Dipartimento; b) promuove le attivita' del Dipartimento; c) decide le forme di partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca; d) approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo; e) fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili, per l'utilizzazione delle attrezzature e per la gestione del personale; f) approva annualmente il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento e la relazione sui risultati delle attivita' di ricerca; g) approva convenzioni e contratti, verificandone le possibilita' di attuazione e la congruenza con le finalita' istituzionali del Dipartimento; h) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Art. 23.
Giunta di dipartimento

1. La Giunta, se prevista dal Regolamento di funzionamento interno del Dipartimento, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio. Nei casi di necessita' e di urgenza, debitamente motivati, puo' adottare le decisioni di competenza del Consiglio di dipartimento, da sottoporre a ratifica del medesimo Consiglio nella prima adunanza successiva.
2. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta. La composizione, le modalita' di elezione, le competenze e le regole di funzionamento della Giunta sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento interno del Dipartimento.

Capo III
Altri centri di ricerca
Art. 24.
Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari

1. Il Senato accademico puo' istituire, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, Centri di ricerca interdipartimentali per la promozione e la realizzazione di ricerche interdisciplinari di rilevante interesse scientifico, che hanno autonomia gestionale e di bilancio, organizzativa e di spesa e possono stipulare contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio.
2. Le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di ricerca Interdipartimentali sono contenute nelle proposte istitutive approvate dal Senato accademico.
3. I Centri di cui al comma 1 possono coinvolgere anche piu' Dipartimenti di diversi Atenei ed hanno una durata limitata alla realizzazione delle ricerche per cui sono costituiti.
4. L'istituzione e il funzionamento dei Centri di ricerca interuniversitari sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalita' definite nell'art. 35, comma 2, lettera b), del presente Statuto.

Titolo IV
ALTRI CENTRI E STRUTTURE
Art. 25.
Centri di servizio

1. Il Senato accademico, su proposta dei Consigli delle facolta' interessate e previo parere del Consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di Centri di servizio per il supporto alla didattica, che possono essere di Ateneo o Interuniversitari.
2. Le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento dei Centri di Ateneo sono contenute in apposito Regolamento, approvato, unitamente alla proposta istitutiva, dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.
3. L'istituzione e il funzionamento dei Centri interuniversitari sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalita' definite nell'art. 35, comma 2, lettera b), del presente Statuto.

Art. 26.
Biblioteche

1. Il sistema Bibliotecario di Ateneo si configura come un insieme coordinato e integrato di servizi, funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche delle diverse aree disciplinari presenti nelle strutture didattiche e di ricerca, ed e' volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita'.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo e' costituito dalle biblioteche istituite presso l'Ateneo.
3. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, assegna ai dipartimenti spazi, strutture, personale tecnico ed amministrativo e risorse finanziarie per la organizzazione e la gestione delle biblioteche di dipartimento e di quelle interdipartimentali.
4. L'indirizzo didattico e scientifico delle biblioteche, sia dipartimentali che interdipartimentali, e la gestione di tutte le risorse che vengono assegnate dal Consiglio di amministrazione per la organizzazione e la gestione delle biblioteche competono all'organo collegiale della struttura di afferenza, che li esercita secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni legislative, statuarie e regolamentari.
5. L'Universita' puo' aderire a programmi di servizi bibliotecari interuniversitari.
6. I principi e gli indirizzi per la organizzazione ed il funzionamento del Sistema Bibliotecario sono stabiliti da un apposito Regolamento.

Titolo V
COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
Art. 27.
Persone giuridiche senza scopo di lucro

1. Il Senato accademico, di concerto con il Consiglio di amministrazione, puo' promuovere, nel rispetto della normativa vigente, la costituzione di apposite persone giuridiche senza scopo di lucro al fine di attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attivita' didattiche, di attivita' finalizzate alla ricerca applicata e di altre attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica, nonche' per acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.

Art. 28.
Forme associative di diritto privato

1. L'Universita' puo' partecipare a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante apporto finanziario, nel rispetto della disciplina contenuta in apposito Regolamento.

Titolo VI
ORGANI DI ATENEO
Capo I
Disposizioni preliminari
Art. 29.
Organi di Governo

1. Sono Organi di governo dell'Ateneo: a) il rettore; b) il Senato accademico; c) il Consiglio di amministrazione.

Art. 30.
Altri Organi di Ateneo

1. Gli altri Organi di Ateneo sono: a) il Nucleo di mtazione di Ateneo; b) il Collegio dei revisori dei conti; c) il Garante degli studenti.

Capo II
Rettore
Art. 31.
Funzioni e prerogative del Rettore

1. Il Rettore: a) rappresenta l'Universita'; b) esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia, assicurando, in particolare, che le azioni e le decisioni di tutti gli Organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente Statuto e ai Regolamenti; c) esercita le funzioni di indirizzo e di controllo strategico e programmatico, anche attraverso la creazione di apposite strutture; d) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione; e) nei casi di necessita' e di urgenza, debitamente motivati, adotta le decisioni di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; f) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei Rappresentanti di Ateneo in enti, aziende, istituzioni e persone giuridiche, pubbliche o private; g) esercita tutte le altre attribuzioni, comprese quelle disciplinari, che gli sono demandate dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.
2. Il Rettore ha, inoltre, potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del Direttore amministrativo e ne valuta l'attivita', mediante apposita procedura disciplinata nel Regolamento di funzionamento interno del Nucleo di valutazione di Ateneo. In caso di inerzia o di ritardo nella adozione di decisioni di competenza del Direttore amministrativo, il Rettore puo' fissare un termine perentorio entro il quale il Direttore amministrativo deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il rettore puo' nominare un Commissario «ad acta».
3. Il Rettore, sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione di un atto ritenuto illegittimo e tenendo, comunque, conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, esercita di ufficio o su denunzia, entro un termine ragionevole, il potere di annullamento, nel rispetto di condizioni e modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo.
4. Al Rettore e' corrisposta un'indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Rettore, su sua richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.

Art. 32.
Elezioni del Rettore

1. Il Rettore e' eletto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo a tempo pieno.
2. Il Rettore dura in carica quattro anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. L'elettorato attivo spetta: a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo; b) ai rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di facolta', in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione; c) ai rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e degli studenti in Senato accademico ed in Consiglio di amministrazione.
4. Il corpo elettorale e' convocato dal Decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il rettore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Il Decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio. Il predetto avviso deve contenere il calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni.
5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei votanti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' risulta eletto il candidato piu' anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parita', il candidato piu' anziano di eta'. Tale votazione e' valida qualunque sia il numero dei votanti.
6. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza e' proclamato eletto dal Decano, e' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
7. In caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte dal pro-rettore piu' anziano in ruolo. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione e' inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica e' assunta all'atto della nomina ed il Rettore resta in carica per l'anno in corso e per i tre anni accademici successivi.

Art. 33.
Pro-rettori e delegati

1. Il rettore puo' nominare fino a due pro-rettori tra i professori di prima fascia a tempo pieno, individuando quello con funzioni vicarie. In caso di assenza del rettore, il pro-rettore ne esercita le funzioni secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina.
2. Al pro-rettore e' corrisposta una indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.
3. Il pro-rettore, su richiesta, ha diritto ad una limitazione dell'attivita' didattica.
4. Il rettore puo', inoltre, delegare le proprie funzioni a professori e a ricercatori di ruolo dell'Universita'.

Capo III
Senato accademico
Art. 34.
Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico e' composto da: a) il rettore; b) i pro-rettori; c) i Presidi di facolta'; d) i Direttori di dipartimento, in numero non superiore al numero dei Presidi; e) un membro eletto dai professori di prima fascia; f) un membro eletto dai professori di seconda fascia; g) un membro eletto dai ricercatori; h) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo; i) due rappresentanti degli studenti.
2. Alle adunanze del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore amministrativo che svolge, altresi', le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Qualora il numero dei Direttori di dipartimento sia superiore a quello dei Presidi di facolta', spetta ai Direttori di dipartimento riuniti in apposita sessione di coordinamento designare i propri rappresentanti in Senato accademico.
4. I componenti di cui al comma 1, lettere e), f) e g) vengono eletti, per categorie corrispondenti, da tutti i docenti ed i ricercatori in servizio di ruolo, secondo le modalita' definite nel Regolamento Generale di Ateneo.
5. I rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo vengono eletti direttamente da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalita' definite dal Regolamento generale di Ateneo.
6. I rappresentanti degli studenti vengono eletti direttamente da tutti gli studenti iscritti all'Universita', secondo le modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo.
7. Il rettore puo' invitare il Presidente della Azienda per il Diritto allo studio universitario di Benevento a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico per tutte le questioni riguardanti il diritto allo studio e le problematiche ad esso connesse.
8. Dei due pro-rettori, il pro-rettore vicario partecipa alle sedute del Senato accademico con voto deliberativo, mentre l'altro pro-rettore partecipa alle medesime sedute con voto consultivo. l rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo non partecipano alle deliberazioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera g), del presente Statuto.
9. Il rappresentante degli studenti che abbia conseguito, nelle elezioni, il maggior numero di preferenze svolgera' le funzioni di coordinamento di tutte le rappresentanze degli studenti negli organi accademici e partecipera', con voto consultivo, alle riunioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo. Il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo cha abbia conseguito, nelle elezioni, il maggior numero di preferenze partecipera', con voto consultivo, alle riunioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
10. I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
11. Il Senato accademico disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento.

Art. 35.
Senato accademico: compiti e funzioni

1. Il Senato accademico e' l'organo di indirizzo, di coordinamento, di programmazione e di sviluppo dell'Universita' per tutto quel che concerne la didattica, l'alta formazione e la ricerca scientifica, ed esercita, sulle relative attivita', funzioni di vigilanza e di controllo.
2. In relazione alle proprie prerogative, il Senato accademico svolge le seguenti funzioni di carattere generale: a) elabora il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', sulla base delle proposte avanzate dalle Strutture didattiche e di ricerca, tenendo conto, altresi', di apposite relazioni del Nucleo di Valutazione di Ateneo, e lo approva, previo parere, per quanto di sua competenza, del Consiglio di amministrazione; b) approva protocolli di intesa, accordi di programma, accordi e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro atto convenzionale e/o contrattuale che abbia ad oggetto attivita' didattiche, formative e di ricerca; c) approva le convenzioni di Ateneo per lo svolgimento delle attivita' in conto terzi; d) delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare alle Strutture didattiche e di ricerca per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca; e) delibera sulla ripartizione delle risorse da destinare alle attivita' sociali, culturali, ricreative e sportive degli studenti; f) definisce, in conformita' agli indirizzi stabiliti nel programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', gli organici, distinti per facolta', di personale docente e ricercatore; g) approva, sulla base degli organici all'uopo definiti, la ripartizione tra le facolta' delle risorse finanziarie destinate alla copertura di posti di professori e di ricercatori di ruolo; h) formula proposte al Consiglio di amministrazione in ordine alla assegnazione ai dipartimenti di spazi, strutture, personale tecnico ed amministrativo e risorse finanziarie per la organizzazione e la gestione delle biblioteche di dipartimento e di quelle interdipartimentali; i) esprime parere sul Piano Edilizio di Ateneo; l) esprime parere sui criteri di funzionalita' complessiva della Struttura organizzativa dell'Ateneo e su criteri e parametri per la definizione degli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo; m) esprime parere sui documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro; n) definisce le linee programmatiche per la redazione del bilancio di previsione; o) esprime parere sul bilancio di previsione, al fine di verificarne la rispondenza con le linee programmatiche all'uopo definite; p) approva il Regolamento generale di Ateneo, il Regolamento didattico di Ateneo, il Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e la autovalutazione delle attivita' didattiche e di ricerca e il Regolamento per la disciplina delle chiamate degli idonei, dei trasferimenti e della mobilita' interna dei docenti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Statuto; q) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; r) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.
3. Nell'ambito specifico della ricerca scientifica il Senato accademico svolge le seguenti funzioni: a) promuove e coordina tutte le attivita' di ricerca dell'Universita'; b) delibera in merito alla costituzione, alla attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Dipartimenti e delle altre strutture di ricerca; c) dirime eventuali controversie in ordine alle richieste di «afferenza» dei docenti e dei ricercatori di ruolo, sentito il Consiglio del dipartimento interessato.
4. Nell'ambito specifico della didattica il Senato accademico svolge le seguenti funzioni: a) stabilisce il calendario accademico; b) sovrintende alle attivita' ed ai servizi didattici, disciplinandone la gestione da parte delle competenti strutture; c) sentite le Strutture Didattiche interessate, programma gli accessi ai corsi di studio; d) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico; e) delibera in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione delle Strutture didattiche nonche' dei corsi di studio, su proposta delle Strutture didattiche competenti; f) assegna le classi di corso di studio alle facolta'; g) delibera sulla ripartizione tra le facolta' delle risorse destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica; h) delibera sulla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione; i) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti.

Capo IV
Consiglio di amministrazione
Art. 36.
Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rettore; b) i pro-rettori; c) il Direttore amministrativo, che svolge altresi' le funzioni di segretario verbalizzante; d) quattro rappresentanti dei professori di prima fascia; e) quattro rappresentanti dei professori di seconda fascia; f) quattro rappresentanti dei ricercatori di ruolo; g) quattro rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo; h) sei studenti, eletti direttamente da tutti gli studenti iscritti all'Universita'; i) un membro designato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; l) un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato che, per la durata in carica del Consiglio, concorra alle spese di funzionamento dell'Universita' in misura annuale, fissata dallo stesso Consiglio di amministrazione, con fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita'.
2. Qualora i membri di cui alla lettera l) siano superiori a due, le rappresentanze dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori di ruolo saranno aumentate nell'ordine di una unita' per ogni rappresentante di ente.
3. I membri di cui alle lettere i) e l) non concorrono alla determinazione del numero legale per la validita' delle adunanze.
4. I membri di cui alle lettere d), e), f), g) e h) sono eletti dalle rispettive categorie.
5. Relativamente ai membri di cui alle lettere d), e) ed f), sono eleggibili tutti i docenti ed i ricercatori di ruolo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.
6. Le elezioni delle varie rappresentanze in seno al Consiglio di amministrazione sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.
8. I membri elettivi del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili immediatamente una sola volta.
9. Dei due pro-rettori, il pro-rettore vicario partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo, mentre l'altro mttore partecipa alle medesime sedute con voto consultivo.

Art. 37.
Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di indirizzo, di coordinamento, di programmazione e di sviluppo dell'Universita' per tutto quel che concerne la gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione: a) sulla base delle linee programmatiche definite dal Senato accademico ed in coerenza con i criteri fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva, previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione con la annessa documentazione; b) approva le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con l'annessa documentazione; c) sentito il Senato accademico e sulla base delle indicazioni contenute nel programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita', approva, nel rispetto della normativa vigente, il Piano edilizio di Ateneo, di durata triennale, ripartendo le risorse all'uopo stanziate tra gli interventi attuativi in esso previsti; d) delibera sulla assegnazione e sulla ripartizione delle risorse finanziarie stanziate in bilancio, fatte salve le specifiche competenze attribuite in materia al Senato accademico dall'art. 35, comma 2, lettere d), e), e g), e comma 4, lettere g) e h), del presente Statuto; e) approva, previo parere del Senato accademico e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, la Struttura organizzativa dell'Ateneo e gli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo; f) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro; g) approva il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita' ed il regolamento di Ateneo per il Controllo di gestione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente Statuto; h) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo; i) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita'; l) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni; m) su richiesta del Direttore amministrativo, puo' deliberare in ordine alle liti e alle transazioni, nominando, eventualmente, avvocati e difensori; n) determina, previo parere del Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti; o) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Capo V
Altri organi di ateneo
Art. 38.
Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' composto da cinque membri, di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico; inoltre, almeno quattro dei suoi membri devono essere scelti tra persone esterne all'Universita' degli studi del Sannio. Alle sedute del Nucleo di valutazione di Ateneo partecipano, con voto consultivo, anche i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo come individuati nell'art. 34, comma 9, del presente Statuto.
2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal rettore, sentito il Senato accademico.
3. Il Nucleo di valutazione di Ateneo svolge tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto e, in particolare, le funzioni di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il Nucleo di valutazione di Ateneo disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico. In particolare, nel predetto Regolamento debbono essere individuate le incompatibilita' con l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo e deve, altresi', essere definita la procedura di valutazione del Direttore Amministrativo, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del presente Statuto.
5. L'Universita' assicura al Nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
6. Il Nucleo di valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione agli organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. Il Nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti esterni non possono essere nominati consecutivamente per piu' di due quadrienni.
8. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Art. 39.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, di cui uno e' scelto tra i magistrati della giurisdizione amministrativa o di quella speciale ed assume le funzioni di Presidente, mentre gli altri due sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o del Ministero dell'economia e delle finanze o tra esperti di provata qualificazione in materia amministrativa e contabile o tra gli iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti o ad altro ruolo equivalente sostitutivo, che non abbiano rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Universita'.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti e' nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati.
4. Compiti e modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
5. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Art. 40.
Garante degli Studenti

1. Il Garante degli Studenti e' nominato dal rettore, sentito il Senato accademico, su una lista di personalita' accademiche, contenente almeno due nominativi, proposta, congiuntamente, dai Rappresentanti degli studenti in Senato accademico e in Consiglio di amministrazione. Modalita' di designazione, incompatibilita', compiti e funzioni del Garante degli studenti sono disciplinati da apposito Regolamento.
2. Il Garante degli Studenti dura in carica per tre anni accademici e non puo' essere rinnovato per piu' di due mandati successivi.
3. Il Garante degli studenti assiste il corpo studentesco nell'esercizio dei suoi diritti ed esamina eventuali reclami presentati dagli studenti.
4. Il Garante degli studenti, che nell'esercizio delle sue funzioni puo' eseguire tutti gli accertamenti ritenuti necessari, informa periodicamente il Rettore del suo operato e, investe delle singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi accademici competenti.
5. Gli studenti che presentano reclami al Garante degli studenti hanno diritto a mantenere l'anonimato.
6. Al Garante degli Studenti e' corrisposta una indennita' di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione e non modificabile per l'intero periodo di durata del suo incarico.

Titolo VII
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Art. 41.
Funzioni di amministrazione e di gestione

1. In conformita' al principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, da un lato, e quelle di amministrazione e di gestione, dall'altro, spetta ai dirigenti, in attuazione degli obiettivi fissati, dei programmi definiti e delle direttive impartite dal Rettore, dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito delle risorse disponibili, l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'Universita' verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati.
2. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 42.
Direttore Amministrativo

1. L'incarico di Direttore amministrativo, di durata biennale, rinnovabile, e' attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del Rettore, ad un Dirigente dell'Universita' degli studi del Sannio o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza.
2. L'incarico di Direttore amministrativo puo' essere revocato, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, con provvedimento motivato del rettore, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria, e su conforme parere del Consiglio di amministrazione, per i risultati negativi della attivita' amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli Organi di Governo dell'Universita', come individuati nell'art. 29, comma 1, del presente Statuto.
3. La valutazione del Direttore amministrativo, anche ai fini individuati nel comma 2, spetta al rettore, secondo le modalita' previste dall'art. 31, comma 2, del presente Statuto.
4. Il Direttore amministrativo: a) attua i piani, i programmi e le direttive definite dagli Organi di governo dell'Ateneo; b) sovrintende alla Struttura organizzativa dell'amministrazione, esercitando su di essa poteri di supervisione, di coordinamento e di controllo, ed e' responsabile della amministrazione e della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento; c) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi di Governo dell'Ateneo; d) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti; e) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi; f) adotta, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dalla normativa vigente in caso di accertamento di risultati negativi della attivita' amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa; g) svolge una generale attivita' di indirizzo, di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione; h) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro; i) promuove e resiste alle liti e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 37, comma 2, lettera m), del presente Statuto; l) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi formulati dagli organi di controllo sugli atti di propria competenza.

Art. 43.
Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'Universita', nella sua autonomia, definisce, con le modalita' previste dagli articoli 35, comma 2, lettera l), e 37, comma 2, lettera e), del presente Statuto, la dotazione organica del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo necessaria al perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformita' a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con provvedimento del Direttore amministrativo ai dirigenti in servizio di ruolo o in quiescenza dell'Universita' degli studi del Sannio o di altra sede universitaria.
3. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con provvedimento del Direttore amministrativo, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati negativi della attivita' amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonche' in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa.
4. La valutazione dei dirigenti spetta al Direttore amministrativo, secondo le modalita' definite dalla vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
5. I dirigenti: a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal Direttore amministrativo; b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al Direttore amministrativo, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) esercitano tutti i poteri ad essi delegati dal Direttore amministrativo; d) dirigono, coordinano e controllano le attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
6. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalita' stabilite delle vigenti disposizioni normative.
7. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali e' assegnato.

Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 44.
Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dai Consigli di facolta' e dai Consigli di Dipartimento con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti.
2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, con due deliberazioni, entrambe assunte a maggioranza assoluta dei loro componenti a distanza di non meno di quindici giorni l'una dall'altra. Non si fa luogo alla seconda votazione, e le modifiche dello Statuto sono immediatamente approvate, ove conseguano il consenso dei due terzi dei componenti di entrambi gli organi.
3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello Statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente.
4. In assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento dell'iter definito nel comma 3, le modifiche dello Statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 45.
Cariche elettive

1. Ai fini delle cariche elettive previste dal presente Statuto, i professori straordinari sono equiparati ai professori ordinari.
2. Fatte salve diverse previsioni statutarie e regolamentari, sono eleggibili alle cariche previste dal presente Statuto soltanto i professori e i ricercatori di ruolo a tempo pieno.
3. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
4. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e decadono, in ogni caso, con la iscrizione al terzo anno fuori corso o con la perdita della qualita' di studente dell'Universita'.
5. Ai fini dell'applicazione del presente Statuto eventuali arrotondamenti numerici sono effettuati per eccesso.

Art. 46.
Incompatibilita'

1. Le cariche di rettore, pro-rettore, preside e Direttore di dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva, ad eccezione di quelle riguardanti i Corsi di dottorato di ricerca, i Corsi di specializzazione e i Corsi di master universitario. Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del Senato accademico e di componente del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle di rettore, pro-rettore e Direttore amministrativo.
2. Le cariche di Garante degli studenti, di componente del Nucleo di valutazione di Ateneo e di componente del Collegio dei revisori dei conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica dell'Universita'.
3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda per il diritto allo studio Universitario, di Consorzi universitari tra enti locali e di fondazioni universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica dell'Universita'.

Art. 47.
Disciplina dell'attivita' consultiva

1. Fatte salve eventuali, diverse disposizioni statutarie, in tutti i casi in cui sia previsto il parere di un Organo dell'Ateneo, lo stesso deve essere obbligatoriamente reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'Organo adito abbia rappresentato la necessita', per esigenze istruttorie, di differire il termine entro il quale il parere doveva essere reso, e' possibile procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere.

Art. 48.
Mobilita' interna di docenti e ricercatori

1. La mobilita' interna dei professori e dei ricercatori di ruolo causata da modifiche dell'assetto delle Strutture didattiche e di ricerca e' disciplinata da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico ed emanato dal Rettore con proprio Decreto.

Art. 49.
Inizio dell'anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto in base alla normativa vigente, l'anno accademico dell'Universita' degli studi del Sannio ha inizio il 1° novembre.

Art. 50.
Dissenso

1. In caso di dissenso, qualora sia richiesto il concorso di piu' organi per l'assunzione di una delibera, decide l'organo della struttura gerarchicamente superiore in maniera vincolante. In particolare, in caso di dissenso tra Consigli di Corso di studio della stessa facolta', decide il Consiglio di facolta'. In caso di dissenso tra piu' Consigli di facolta' ovvero tra Consigli di facolta' e Consigli di dipartimento, decide il Senato accademico

Art. 51.
Termini

1. I termini per la presentazione di richieste, istanze e ricorsi, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo che intercorre tra il 1° e il 31 agosto compresi e tra il 20 dicembre e il 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche per i pareri, fatti salvi i casi di urgenza.

Art. 52.
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto e le sue eventuali, successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 53.
Norme transitorie

1. I mandati elettivi in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto cessano alla loro scadenza naturale.
2. Le incompatibilita' con i mandati in corso previste dal presente Statuto hanno effetto a partire dalla medesima scadenza.
3. Le limitazioni alla rieleggibilita' delle cariche elettive, quando non previste dalla legge, si applicano alle cariche assunte successivamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
4. L'adeguamento dell'ordinamento interno dell'Universita' degli studi del Sannio al presente Statuto o alle sue eventuali, successive modifiche sara' completato entro l'anno accademico successivo alla loro data di entrata in vigore, come disciplinata dall'art. 52.
 
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