Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 luglio 2008
Approvazione delle modifiche al testo integrato della disciplina del mercato elettrico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che la disciplina del mercato elettrico sia approvata dal Ministro delle attivita' produttive, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita);
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2003, recante «Approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: Disciplina del mercato). Assunzione della responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: GME) relativamente al mercato elettrico», come successivamente modificato;
Visto il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico ed in particolare l'art. 3, comma 3.4, secondo cui il GME predispone proposte di modifica della Disciplina e le rende note, mediante pubblicazione, ai soggetti interessati e, tenuto conto delle osservazioni pervenute, le trasmette, adeguatamente motivate, al Ministro dello sviluppo economico per l'approvazione, sentita l'Autorita';
Vista la proposta di modifica alla Disciplina del mercato elettrico pubblicata sul sito Internet del GME e, in esito alla consultazione, trasmessa al Ministro dello sviluppo economico in data 30 maggio 2008, prot. 4121-02;
Vista la deliberazione 24 giugno 2008 - PAS 2/08, con cui l'Autorita' ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, di cui al punto precedente, a condizione che il nuovo testo sia riformulato secondo l'allegato A della medesima deliberazione, limitatamente ai commi ivi inclusi;
Considerato che la proposta di modifica alla Disciplina del mercato introduce elementi di flessibilita' nella prestazione delle garanzie fideiussorie da parte degli operatori che partecipano al mercato elettrico perseguita attraverso una modifica procedurale;
Ritenuto che la riformulazione proposta dall'Autorita' consenta il superamento di dubbi interpretativi che potrebbero altrimenti emergere;

Decreta:

Art. 1.
1. Le modifiche al testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse dal Gestore del mercato elettrico S.p.a. al Ministro dello sviluppo economico in data 30 maggio 2008, come modificate dall'allegato A della deliberazione 24 giugno 2008 - PAS 2/08, con cui l'Autorita' ha espresso il proprio parere, sono approvate, ai sensi dell'art. 3, comma 3.4, del testo integrato della medesima Disciplina. Si allegano al presente decreto i commi dell'art. 17 del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico modificati.
2. Il GME provvede a pubblicare, sul proprio sito Internet, il testo integrato della Disciplina del mercato elettrico aggiornato con le modifiche di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2008

Il Ministro: Scajola
 
Allegato

1. La rubrica dell'art. 17 e' abrogata e sostituita dalla seguente: «Dati e informazioni per la partecipazione al mercato».
2. I commi 17.3, 17.3.bis, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7 sono soppressi e sostituiti dai seguenti commi:
17.3. Ai fini della presentazione di offerte sul mercato elettrico ciascun operatore puo' richiedere l'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Art. 16, comma 16.2, lettera e), allegando una dichiarazione, resa dall'utente del dispacciamento del punto di offerta, attestante che l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relativamente a detto punto di offerta.
17.4. La dichiarazione di cui al comma 17.3, puo' essere resa anche da un operatore, autorizzato a presentare offerte presso il punto di offerta, che sia stato altresi' delegato, dal rispettivo utente del dispacciamento ad autorizzare altro operatore a presentare offerte per il medesimo punto. In tale caso, la dichiarazione deve essere corredata da copia della delega.
17.5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti commi 17.3 e 17.4 riportano, almeno, l'indicazione di :
a) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della richiesta di inserimento;
b) data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta;
c) data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.
17.6. Qualora uno o entrambi i termini di cui al comma 17.5, lettere b) e c), siano successivamente modificati, l'operatore richiedente presenta al GME una dichiarazione contenente i nuovi termini. Tale dichiarazione riporta l'indicazione di:
d) codice di identificazione del punto di offerta oggetto della modifica;
e) nuova data a partire dalla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta, e/o
f) nuova data fino alla quale l'operatore richiedente ha titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta; ovvero
g) data a partire dalla quale l'operatore richiedente non ha piu' titolo a presentare offerte relative a tale punto di offerta.
17.6.bis. Qualora le modifiche di cui al comma 17.6 siano comunicate al GME dall'utente del dispacciamento, o dall'operatore delegato ai sensi del comma 17.4, il GME da seguito alla comunicazione anche in assenza della dichiarazione dell'operatore richiedente.
17.7. Successivamente alla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 17.1, l'elenco degli operatori ammessi al mercato viene aggiornato dal GME. Ai fini delle verifiche di validita' di cui al successivo art. 28 tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME. Per le richieste di cui ai precedenti commi 17.3, 17.4, 17.6 e la comunicazione di cui al comma 17.6.bis, gli effetti si producono entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento delle stesse e comunque non prima della data di cui ai precedenti commi 17.5, lettera b), e 17.6, lettera b).
 
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