Gazzetta n. 180 del 2 agosto 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 giugno 2008, n. 97
Testo del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 2008), coordinato con la legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. (( (Soppresso). ))
 
Art. 2.

Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 449,6 milioni di europer l'anno 2009, di 725 milioni di euro per l'anno 2010, di 690 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 742 milioni di euro per l'anno 2014 e di 375 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' regolato come segue:
a) per i progetti di investimento che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano gia' avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della predetta Agenzia; l'inoltro del formulario vale come (( prenotazione dell'accesso )) alla fruizione del credito d'imposta;
b) per i progetti di investimento avviati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come (( prenotazione dell'accesso )) alla fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera a).
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati (( dai formulari )) pervenuti, esaminati rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta e' possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 1, lettera b), la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonche' nei successivi trenta giorni il nulla-osta di cui alla lettera a).
3. Per il credito di imposta di cui al comma 1, lettera b), i soggetti interessati espongono nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due anni successivi a quello di accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo periodo e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro tre giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata la procedura per la trasmissione del formulario.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dei commi da 271 a 279
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007):
«271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito
d'imposta automatico secondo le modalita' di cui ai
commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza
del credito d'imposta di cui al precedente periodo
eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al
comma 279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
massima consentita in applicazione delle intensita' di
aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con
il sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili
le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al
suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2
e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle
piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le
grandi imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili
nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente
gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi
alle medesime categorie dei beni d'investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica
ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori dell'industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il
credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo
ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al
quale il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del
presente comma e' versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il
periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi',
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata,
ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.».



 
Art. 3.

Disposizioni in materia fiscale

1. Per l'anno 2008, i CAF-dipendenti ovvero i professionisti abilitati nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 10 luglio 2008 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 23 gennaio 2008, pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.
2. Per l'anno 2008 il termine di trasmissione della dichiarazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' fissato al 10 luglio 2008.
3. I soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, scadono nel periodo dal 1° maggio 2008 al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
4. I soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, scadono fino al 29 settembre 2008, presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
5. Le persone fisiche presentano le dichiarazioni in via telematica, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell'anno 2008, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il 30 settembre 2008.
6. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, presentano in via telematica la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, redatta sul modello approvato nell'anno 2008, entro il 30 settembre 2008.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 140 e' inserito il seguente:
(( «140-bis. )) Al fine di consentire l'erogazione dei rimborsi arretrati di cui ai (( commi 139 e 140 )) e di accelerare l'erogazione delle richieste dei rimborsi correnti, su proposta dell'Agenzia delle entrate, quote parte delle risorse finanziarie disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio e' trasferita ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'erogazione:
a) di parte dei rimborsi di cui al comma 139;
b) dei rimborsi per i quali non e' maturato il termine di cui al comma 139.».
8. I commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74, sono abrogati.
(( 8-bis. All'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo la parola: «emessi» sono aggiunte le seguenti: «e ricevuti».
8-ter. Al comma 1 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: «di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4» sono inserite le seguenti: «, nonche' di combustibili sintetici purche' siano esclusivamente ricavati dalle biomasse».
8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 34 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«Art. 34 (Attivita). - 1. I centri costituiti dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l
dell'art. 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese.
Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute
alla nomina del collegio sindacale, nonche' quelle alle
quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli
studi di settore diverse dalle societa' cooperative e loro
consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento
alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) e f) del comma l dell'art. 32 prestano
l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non
titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui
agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti
che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni
tributarie, nonche' curano gli ulteriori adempimenti
tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformita' dei dati esposti nelle
dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della
dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione
delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato
finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a
credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'Amministrazione finanziaria le
dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della
destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi
dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 46 e 47, comma 1,
lettere a), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' dei redditi indicati all'art. 49, comma 2,
lettera a), del medesimo testo unico, i centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1
dell'art. 32, svolgono le attivita' di cui alle lettere
da c) a f) del comma 3.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13 del decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante
«Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa
dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai
sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241»:
«Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi
indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere
all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando
l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della
destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio
sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza
fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a
quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un
CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria
all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo
determinato, nell'anno di presentazione della
dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di
dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto
dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con
contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al
sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il
predetto contratto dura almeno dal mese di settembre
dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese
di giugno dell'anno successivo.
3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49,
comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla
lettera b) del comma 1, del presente articolo a condizione
che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione
della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta
che dovra' effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli
obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di
cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
redditi indicati nei commi 1 e 3.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi
annualmente individuati con il decreto direttoriale di
approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle
entrate.».
- Si riporta il testo vigente del comma 3-bis dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, recante «Regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 4 (Dichiarazione e certificazioni dei sostituti
d'imposta). - 1.-3. (omissis).
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600
del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui
all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i
dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta
certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per
l'attivita' di liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali
e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi',
trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via
telematica effettuate ai sensi del presente comma sono
equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei
medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 73 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', nonche' i trust, residenti nel territorio dello
Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5. Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi
conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione
individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato. Si considerano altresi' residenti nel
territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei
beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti
nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato
diverso da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art.
168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in
favore del trust un'attribuzione che importi il
trasferimento di proprieta' di beni immobili o la
costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di
destinazione sugli stessi.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto
nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente
residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente
nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di
societa' ed enti, che detengono partecipazioni di
controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di
amministrazione, o altro organo equivalente di gestione,
composto in prevalenza di consiglieri residenti nel
territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del
controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione
esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti
spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano
residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti che
detengano piu' del 50 per cento delle quote dei fondi di
investimento immobiliare chiusi di cui all'art. 37 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano
controllati direttamente o indirettamente, per il tramite
di societa' fiduciarie o per interposta persona, da
soggetti residenti in Italia. Il controllo e' individuato
ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del codice civile,
anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi
dalle societa'.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 2-bis e 3
dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 322 del 1998:
«Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1.-2. (omissis).
2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al
comma precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43-ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delledetrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a
tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi
locali»:
«Art. 3 (Soggetti passivi). - 1. Soggetti passivi
dell'imposta sono coloro che esercitano una o piu' delle
attivita' di cui all'art. 2. Pertanto sono soggetti
all'imposta:
a) le societa' e gli enti di cui all'art. 87,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5,
comma 3, del predetto testo unico, nonche' le persone
fisiche esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 51
del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le societa' semplici e quelle
ad esse equiparate a norma dell'art. 5, comma 3, del
predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui
all'art. 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario
di cui all'art. 32 del predetto testo unico, esclusi quelli
con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i
quali si avvalgono del regime previsto dall'art. 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del
quarto periodo del citato comma 6 dell'art. 34;
e) gli enti privati di cui all'art. 87, comma 1,
lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonche'
le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso
comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonche' le amministrazioni della Camera dei deputati, del
Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della
Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto
speciale.
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) i fondi comuni di investimento di cui alla legge
23 marzo 1983, n. 77, alla legge 14 agosto 1993, n. 344, e
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124 ;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di
cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, salvo
quanto disposto nell'art. 13.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
recante «Disciplina dell'imposta di bollo», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 15 (Pagamento in modo virtuale). - Per
determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza
puo', su richiesta degli interessati, consentire che il
pagamento dell'imposta anziche' in modo ordinario o
straordinario avvenga in modo virtuale.
Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata
l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare
la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di
pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa
autorizzazione.
Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma,
l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da
una dichiarazione da lui sottoscritta contenente
l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti
che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.
L'ufficio del registro competente per territorio,
ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza,
procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla
liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo
compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il
31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali
quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con
scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente
deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione
contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti
emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa,
nonche' degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri,
procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta
per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a
credito della rata bimestrale scadente a febbraio o,
occorrendo, in quella successiva.
Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio
in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o
della misura dell'imposta, viene assunta come base
provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in
corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a
liquidazione provvisoria gia' eseguita, l'ufficio effettua
la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con
avviso da notificare al contribuente entro il mese
successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento
che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla
prima rata oggetto della riliquidazione e' pagata
unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non
si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso
d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo
bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una
imposta di ammontare inferiore rispetto a quella
provvisoriamente liquidata, la riliquidazione e' effettuata
dall'Ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta
giorni dalla presentazione dell'istanza.
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende
concessa a tempo indeterminato e puo' essere revocata con
atto da notificarsi all'interessato.
L'interessato, che intenda rinunziare
all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta
all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la
dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo
compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la
rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla
liquidazione definitiva dovra' essere effettuato nei venti
giorni successivi alla notificazione della liquidazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2-quater
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante
«Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa», convertito con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2-quater (Interventi nel settore agroenergetico).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che
immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire
da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere
impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
consumo nel territorio nazionale una quota minima di
biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
esclusivamente ricavati dalle biomasse con le modalita' di
cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al
predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.



 
Art. 4.

Differimento e proroga di termini

1. Al fine di consentire da parte dell'amministrazione finanziaria l'efficace utilizzo delle risorse umane previste ai sensi dell'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (( da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti, )) tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle predette risorse in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica ivi previste, il termine del 30 giugno 2008, stabilito nel citato comma 359, e' prorogato al 31 ottobre 2008. (( Considerata l'impossibilita' di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attivita' di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalita' di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, nonche' delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, e' autorizzato, altresi', il completamento del programma di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))
2. Le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), e all'articolo 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
(( 2-bis. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2009». ))
3. Il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».
(( 4. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: «1° luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009». ))
5. All'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2009».
(( 6. All'articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2008», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». ))
7. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
8. All'articolo 354, comma 4, del (( codice delle assicurazioni private di cui )) al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355».
9. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.
(( 9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, puo' essere prorogato secondo le modalita' di conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: «una sola volta» sono soppresse.
9-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
9-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009».
9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.
9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente del comma 359, dell'art.
1, della citata legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria
2008):
«359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto
dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di
controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica,
possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008,
incarichi di livello dirigenziale generale a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale,
anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'art.
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, e comunque per un numero non
superiore a quattro unita'. Ove tale facolta' venga
esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale
conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal
presente comma, sono soppressi due posti di livello
dirigenziale non generale effettivamente coperti per
ciascun incarico conferito.».
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123
del 29 maggio 2008, reca «Indizione della procedura di
selezione e di reclutamento di professionalita' altamente
qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, come indicato
dall'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.».
- Si riporta il testo vigente dei commi 481 e 527
dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006:
«481. Per il potenziamento delle attivita' e degli
strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una
quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento e'
ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi
di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno
2007 e' altresi' autorizzata la spesa di 600.000 euro in
favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il
collegamento delle strutture di supporto del Parlamento,
anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e
di istituti di ricerca. In relazione alle finalita' di cui
al presente comma, una quota, stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse
attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e' destinata ad un programma straordinario di
reclutamento di personale con elevata professionalita'. Le
relative modalita' di reclutamento sono definite, anche in
deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi
dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.».
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro»:
«Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del
dirigente). - 1. Il datore di lavoro, che esercita le
attivita' di cui all'art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attivita' secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono:
a) - q) omissis;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione
alle rispettive competenze, a fini statistici e
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno,
escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le
informazioni relative agli infortuni sul lavoro che
comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) - bb) omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 41 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008:
«Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
sanitaria e' effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle
direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all'art. 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla
mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato
di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali
accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.
Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita
dal medico competente in funzione della valutazione del
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza
sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico
competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta,
al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione
specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di
lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono
essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese
del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle
condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al
comma 2, lettere a), b) e d) sono altresi' finalizzate alla
verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25,
comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti
nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o
informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei
seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneita';
b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con
prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneita' temporanea;
d) inidoneita' permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneita'
temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 306 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 306 (Disposizioni finali). - 1. omissis.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1,
lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese
le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal
presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal
1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a trovare
applicazione le disposizioni previgenti.
- Si riporta il testo vigente del comma 634 dell'art. 2
della citata legge n. 244 del 2007:
«634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il
termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione e del Ministro per l'attuazione del
programma di Governo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i
Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
in relazione alla destinazione del personale, sono
riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, recante «Disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione», convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di limitazioni alla
guida). - 1. All'art. 117 del decreto legislativo n. 285
del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di
patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni
dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di
patenti.";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B,
per il primo anno dal rilascio non e' consentita la guida
di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al
presente comma non si applica ai veicoli adibiti al
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell'art. 188, purche' la persona invalida sia presente sul
veicolo.";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1
e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e
2-bis";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque
prima di aver raggiunto l'eta' di venti anni," sono
soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 117 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal
comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a
fare data dal 1° gennaio 2009.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il
trasporto di minori di anni cinque.";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148 a euro 594.".
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni di
cui all'art. 256, comma 4, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352,
353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,
allegato F, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.».
- Si riporta il testo del comma 102 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
come modificato dalla presente legge:
«Per l'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1,
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno
2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Norme per la riduzione dei costi degli
apparati pubblici regionali e locali e a tutela della
concorrenza). - 1. Al fine di evitare alterazioni o
distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
la parita' degli operatori, le societa', a capitale
interamente pubblico o misto, costituite o partecipate
dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la
produzione di beni e servizi strumentali all'attivita' di
tali enti in funzione della loro attivita', con esclusione
dei servizi pubblici locali, nonche', nei casi consentiti
dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o
affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di
altri soggetti pubblici o privati, ne' in affidamento
diretto ne' con gara, e non possono partecipare ad altre
societa' o enti. Le societa' che svolgono l'attivita' di
intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono
escluse dal divieto di partecipazione ad altre societa' o
enti.
2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto
sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle
regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle
precedenti disposizioni, le societa' di cui al comma 1
cessano entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le attivita' non consentite. A tale
fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad
evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi
ovvero scorporarle, anche costituendo una separata
societa'. I contratti relativi alle attivita' non cedute o
scorporate ai sensi del periodo precedente perdono
efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo
periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, in violazione delle
prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi,
fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti
conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite
prima della predetta data.».
- Si riporta il testo dell'art. 354 del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 354 (Norme espressamente abrogate). - 1. Fermo
quanto disposto dall'art. 20, comma 3, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'art.
1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono o restano
abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7,
7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n.
576;
la legge 28 novembre 1984, n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 11 novembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio
1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del
2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385;
l'art. 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad
eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l'art. 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'art. 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'art. 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n.
488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'art. 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo
2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge
12 dicembre 2002, n. 273;
l'art. 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del
presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle
opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione
della normativa comunitaria.
3. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni
abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si
intende riferito alle corrispondenti disposizioni del
presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate
in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano
a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque
non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2
dell'art. 355. In caso di violazione si applicano, con la
procedura sanzionatoria prevista dall'art. 326, gli
articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in
relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono
luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel
presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno
1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi
dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto ministeriale 3 luglio 2003 del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro delle attivita'
produttive pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211
dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'art. 5 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'art. 23,
comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di
semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229,
adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le
disposizioni previste dal presente codice con unico
regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente
ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti gia' conclusi alla data di entrata in
vigore del presente codice restano regolati dalle norme
anteriori.».
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, recante «Norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione
ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di
cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge
11 gennaio 2007, n. 1»:
«Art. 4 (Valorizzazione della qualita' dei risultati
scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea
universitari di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999,
n. 264). - 1. Il punteggio massimo degli esami di
ammissione ai corsi universitari, di cui all'art. 1 della
legge 2 agosto 1999, n. 264, e' di 105 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono
assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e
25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano
conseguito risultati scolastici di particolare valore,
appositamente certificati ai sensi dell'art. 5, nell'ultimo
triennio continuativo e nell'esame di Stato.
3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel
percorso scolastico sono determinati sulla base dei
seguenti elementi:
a) la media complessiva, non inferiore a sette
decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno
degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria
superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo
anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso
di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di
Stato al termine del quarto anno - per merito o per
frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende
in considerazione l'ultimo biennio;
b) la valutazione finale conseguita nell'esame di
Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal
20 per cento degli studenti con la votazione piu' alta
attribuita dalle singole commissioni, e comunque non
inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente
lettera puo' essere assegnato anche per scaglioni, in
relazione alla valutazione finale conseguita dallo
studente;
c) la lode ottenuta nella valutazione finale
dell'esame di Stato;
d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi,
conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi
tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a
corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano
comunque significative per il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi
di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto
1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
stessa legge, e, per i corsi di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli
atenei nei relativi bandi.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la
fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna
commissione di esame finale di Stato che abbia operato
nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per
fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli
studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che
rientrano nella condizione indicata nel comma 3,
lettera b).».
«Art. 5 (Certificazioni). - 1. Le certificazioni
relative alle valutazioni di qualita' ottenute dagli
studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni
del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di
Stato, di cui all'art. 4, sono rilasciate dal dirigente
scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria
frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame
di Stato a livelli valutativi di qualita' cosi' come
previsto dall'art. 4, comma 3, lettere b) e c), la
certificazione e' relativa soltanto a detto esame e viene
rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di
esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
rilasciate a richiesta dell'interessato.».
- La legge 15 marzo 1999, n. 62, reca «Trasformazione
dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico
della fisica e Centro di studi e ricerche.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 5 gennaio
2000, n. 59, recante «Regolamento recante istituzione del
Museo della fisica e Centro studi e ricerche, in Roma»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Presidente). - 1. Il presidente e' nominato
fra personalita' di alta qualificazione scientifica nel
settore della fisica con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente,
sovrintende alle attivita' del Centro studi e ricerche,
convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne
stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle
delibere.
2. Il presidente dura in carica quattro anni e puo'
essere confermato. Se dipendente pubblico, con esclusione
dei ricercatori e dei professori universitari, e' collocato
nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
se ricercatore o professore universitario, e' collocato in
aspettativa, a domanda, ai sensi dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in
materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione
e di procedure di contabilita», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Riapertura di termini in materia di
rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione dei
valori di acquisto). - 1. Le disposizioni dell'art. 3,
commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, si applicano anche alle
assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere
successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile
2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 10 del citato art. 3 della legge n. 448 del 2001
sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003,
il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 31 ottobre 2008; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 31 ottobre 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante «Attuazione
della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle
emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso
di solventi in talune pitture e vernici, nonche' in
prodotti per la carrozzeria», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di
COV superiore ai valori limite previsti nell'allegato II
possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi
successivi alla data di applicazione del valore limite
superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti
prima di tale data.
1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei
magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore
della presente disposizione possono continuare ad essere
venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009.
2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre
anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai
prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto
di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto
di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati
non appartenenti all'Unione europea.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
della salute e con il Ministro delle attivita' produttive,
ai sensi dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
si provvede alla modifica degli allegati del presente
decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive
comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
della direttiva comunitaria recepita con il presente
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 3 della
citata legge n. 244 del 2007:
«24. I commi 28 e 29 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono
abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e,
conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i
quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i
relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici
beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di
assunzioni di responsabilita' di cui al comma 29 dell'art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei
soggetti beneficiari non di diritto pubblico.».
- La Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio e' pubblicata nella G.U.U.E. serie L n. 275
del 25 ottobre 2003.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, reca
«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile
2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE
e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra nella Comunita', con riferimento ai
meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 216 del 2006:
«Art. 8 (Autorita' nazionale competente). - 1. E'
istituito il Comitato nazionale per la gestione della
direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attivita' di
progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'art. 3.
Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare che ne assicura
l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione
di Autorita' nazionale competente ed e' designato Punto di
contatto per le attivita' JI e Autorita' nazionale
designata per le attivita' CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato
presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente.
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione,
presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo
all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di
assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e dal Ministro delle attivita'
produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle
quote di emissione sulla base del PNA e del parere della
Commissione europea di cui all'art. 9, comma 3, della
direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per
consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle attivita' produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti
nuovi entranti sulla base delle modalita' definite
nell'ambito del PNA;
e) definire le modalita' di presentazione da parte
del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al
presente comma, lettere a) e c), nonche' i criteri e le
modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in
considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra, di cui all'art. 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a
effetto serra ai sensi dell'art. 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote
assegnate;
i) approvare ai sensi dell'art. 19 i raggruppamenti
di impianti che svolgono un'attivita' elencata
nell'allegato A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del
registro di cui all'art. 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il
controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'art. 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attivita'
di verifica e di predisposizione del relativo attestato
conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla
decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'art. 20 e rendere
pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti
per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'art.
16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in
materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei
principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla
decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalita' e le forme di presentazione
della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto
serra e della richiesta di aggiornamento di tale
autorizzazione;
r) definire le modalita' per la predisposizione e
l'invio della dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5,
sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo
quanto previsto dall'art. 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea
la relazione di cui all'art. 23;
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo
del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di
quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del
Registro nazionale delle emissioni e delle quote di
emissione di cui all'art. 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti
scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle
riunioni del Comitato di cui all'art. 23 della direttiva
2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o
internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di
Kyoto.
2-bis. Il Comitato svolge, altresi', attivita' di
indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attivita' progettuali legate ai
meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la
promozione e l'orientamento con riferimento al settore
privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete
diplomatica italiana e le strutture internazionali
dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire
adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed
imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione
concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attivita'
pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di
programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto
del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari
delle attivita' progettuali per lo svolgimento di attivita'
di formazione, per l'assistenza nella creazione delle
necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di
procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per
la semplificazione dei percorsi amministrativi
autorizzatori e per ogni altra necessaria attivita'
funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione
di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di
sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori
tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti
internazionali per la riduzione delle emissioni.
3. Il Comitato e' composto da un Consiglio direttivo e
da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al
Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non
nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio
medesimo.
3-bis. Il Consiglio direttivo e' composto da otto
membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro
dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive,
rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per
l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera
t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo e'
integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari
esteri.
3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono
membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti
membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater. La Segreteria tecnica e' composta da
quattordici membri di elevata qualifica professionale, con
comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori
interessati dal presente decreto. Il coordinatore della
Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello
sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi
elettrici, di seguito: «GSE».
4. Le modalita' di funzionamento del Comitato saranno
definite in un apposito regolamento da approvarsi con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministero delle attivita'
produttive; il regolamento dovra' assicurare la costante
operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione agli
atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi
del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con
proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei
componenti, di cui viene data adeguata informazione ai
soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, le
deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a),
comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla
lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla
lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del
pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla
lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e dal Ministro delle
attivita' produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle
lettere p), q) e r) del comma 2;
e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter.
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in
situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni
del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale
conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi
sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o
all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di
conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il
Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del
Comitato e' determinato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato puo' istituire, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di
lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in
rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali
maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attivita' di cui al comma 2-bis, il
Consiglio direttivo si puo' avvalere, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un
gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il
gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano
di lavoro programmatico da approvarsi da parte del
Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione
annuale dell'attivita' svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per
l'espletamento di attivita' non riconducibili a quelle di
cui all'art. 26, comma 1, non deve comportare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti
del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al
comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
6-7. Abrogati.».



 
(( Art. 4-bis.

Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse

1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2008.
3. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. I termini di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all'articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all'articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, concernente i provvedimenti necessari per l'istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.
5. All'articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».
6. All'articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».
7. All'articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»;
b) le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».
8. Considerata l'impossibilita' di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passivita' nei confronti delle societa' a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, e' erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell'anno 2008, 30 milioni nell'anno 2009 e 20 milioni nell'anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano gia' goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma e' escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilita'. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono in suscettibili di pignoramento o sequestro.
9. Per far fronte all'intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;
b) il comma 2-bis e' abrogato.
11. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».
12. I termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
13. All'articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
14. All'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
15. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
16. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
17. Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse gia' utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle universita' ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e' abrogato.
18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per le attivita' di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 164 del 2007, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 19 (Disposizioni finali e transitorie). - 1. Le
disposizioni del presente decreto entrano in vigore il
1° novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui
all'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere
delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla
prestazione dei servizi e delle attivita' di cui all'art.
1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti
finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in
Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del
servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o
acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in
Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del
servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o
acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione
del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di
ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si
intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui
all'art. 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla
prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data
del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla
prestazione del servizio di cui all'art. 1, comma 5,
lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del
31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione
del servizio di cui all'art. 1, comma 5, lettera f), del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia
alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita'
competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il
30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della
disposizione di cui al comma 9.
11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si
intendono autorizzate all'esercizio dei mercati
regolamentati di cui all'art. 63, commi 1 e 3, e all'art.
66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati
che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali
alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate
all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno
2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.
14. Fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui all'art. 18-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008, la riserva di attivita' di cui
all'art. 18 del medesimo decreto non pregiudica la
possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre
2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di
continuare a svolgere il servizio di cui all'art. 1,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei clienti.».
- Si riporta il testo dei commi 518 e 523 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006:
«518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga
all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili,
di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di
spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla
ripartizione delle predette assunzioni, si provvede
mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.».
«523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le
agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli
articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono procedere, per il
medesimo anno, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. Il limite di cui al presente comma si applica
anche alle assunzioni del personale di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non
si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette e a quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge
14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 25 della medesima legge n.
226 del 2004.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione Tributaria»:
«Art. 66 (Turn over) - 1. - 2. (omissis).
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'art.
1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella
relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In
ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere
non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
4. - 14. (omissis).».
- Si riporta il testo vigente del comma 527 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006:
«527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al
comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di
personale a tempo indeterminato, previo effettivo
svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
fine e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad
assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 11 giugno
2004, n. 146, recante «Istituzione della provincia di Monza
e della Brianza»:
«Art. 4. - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art.
21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'art. 2,
comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per
l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza
degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle
risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo
conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1 sono altresi' individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'art. 2 delle risorse rese disponibili dalla presente
legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici
delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello
Stato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge
11 giugno 2004, n. 148, recante «Istituzione della
provincia di Barletta-Andria-Trani»:
«Art. 4. - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art.
21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'art. 2,
comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per
l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani
degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle
risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo
conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1 sono altresi' individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'art. 2 delle risorse rese disponibili dalla presente
legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici
delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e dei servizi
provinciali, nell'ambito delle citta' capoluogo, e'
disposta con deliberazione del consiglio provinciale in
base ai criteri stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresi', le sedi e le
modalita' di riunione degli organi di governo della
provincia.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della legge
11 giugno 2004, n. 147, recante «Istituzione della
provincia di Fermo»:
«Art 5. - 1. Fermo restando quanto disposto dall'art.
21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'art. 3,
comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per
l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici
periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese
disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro
dislocazione delle vocazioni territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 1 sono altresi' individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'art. 3, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici
periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i
Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere alle
occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione
degli uffici dell'amministrazione provinciale nel
capoluogo.».
- Si riporta il testo dei commi 17 e 21 dell'art. 2
della citata legge n. 244 del 2007:
«17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi
di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre
2008 provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle
autonomie locali, al riordino della disciplina delle
comunita' montane, ad integrazione di quanto previsto
dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente
per il funzionamento delle comunita' montane stesse per un
importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo
ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007
all'insieme delle comunita' montane presenti nella
regione.».
«21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa
di cui al comma 17 e' accertato, entro il 31 ottobre 2008,
sulla base delle leggi regionali promulgate e delle
relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le
singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20
si producono dalla data di pubblicazione del predetto
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 137 dell'art. 2 della
citata legge n. 244 del 2007:
«137. La procedura del riconoscimento in deroga del
diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1
della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti
autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via
prioritaria, per quelli in costruzione, con riferimento
alla parte organica dei rifiuti, e' completata dal Ministro
dello sviluppo economico, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, inderogabilmente entro il
31 dicembre 2008.».
- Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999 e' pubblicato nella G.U.U.E. serie L n.
210 del 31 luglio 2006.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003»:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, recante «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Proroga dei termini in materia di prevenzione
incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere). -
1. Il termine stabilito dall'art. 3, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per
completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con
oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro dell'interno in data
9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116
del 20 maggio 1994, e' prorogato al 30 giugno 2009.
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica
alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato,
entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili
del fuoco competente per territorio, il progetto di
adeguamento per l'acquisizione del parere di conformita'
previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
2-bis. (abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del citato
decreto-legge n. 248 del 2007 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 8-bis (Disposizioni inerenti alla conservazione
di cellule staminali del cordone ombelicale). - 1. E'
prorogato al 28 febbraio 2008 il termine di cui all'art.
10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la
predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di
una rete nazionale di banche per la conservazione di
cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la
disponibilita' di cellule staminali del cordone ombelicale
ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta
autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone
ombelicale da parte di strutture pubbliche e private
autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti
e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza
oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso
alla donazione per uso allogenico in caso di necessita' per
paziente compatibile. In relazione alle attivita' di cui al
presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto
di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di
coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale
trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive
competenze.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 15 del citato
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008:
«Art. 15 (Disposizioni in materia di arbitrati). - 1.
Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle
sezioni specializzate di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine
del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo
periodo, e' differito al 30 giugno 2008. Al comma 21,
secondo periodo, dell'art. 3 della citata legge n. 244 del
2007, le parole: "al 30 settembre e fino alla data di
entrata in vigore della presente legge" sono soppresse.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 26 del
citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di
agricoltura). - 1. 5. (omissis).
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'art. 1,
comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008
per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo
conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi
alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad
opera del Comitato di cui all'accordo di programma
sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e
Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine
suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei
successivi quindici giorni. Il Commissario e' altresi'
autorizzato a prorogare i contratti in essere per la
gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione
dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle
risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008
effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti
finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o
siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare
l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari
per il completamento delle opere medesime. Tale importo e'
versato alle entrate diverse dello Stato per essere
riassegnato al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, che e' autorizzato ad attribuire
all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle
suddette disponibilita', per concorrere al risanamento
dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il
risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056
della medesima legge, in relazione agli interessi maturati
sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del
quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le
regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalita' e
caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo
del comma 1055 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e successive modificazioni.
7. - 7-bis. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato
decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 27 (Disposizioni in materia di riordino di
consorzi di bonifica). - 1. Entro il termine del
31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino,
anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di
singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di
miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive
modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le
funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi
consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma
di contribuzione di carattere statale o regionale; i
contributi consortili devono essere contenuti nei limiti
dei costi sostenuti per l'attivita' istituzionale. La
riduzione prevista dal comma 35 dell'art. 2 della legge
24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti
dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo
gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 28 del
citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 28 (Proroga dei termini per il riordino ed il
riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A.). - 1. Il termine per l'attuazione del
piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo
periodo dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2008 in
riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa S.p.A., per consentire il completamento delle
attivita' connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine
di salvaguardare il loro equilibrio economico e
finanziario, le societa' regionali continuano a svolgere le
attivita' previste dai contratti di servizio con l'Agenzia,
relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento
alle regioni, fino al subentro di queste ultime
nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia
in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per
garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il
Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definisce le modalita', i termini e
le procedure per il graduale subentro delle regioni, da
completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di
cui al secondo periodo, le attivita' che, in via
transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale
subentro, nonche' le misure e le modalita' del
cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano
l'attuazione dell'art. 1, comma 461, della citata legge n.
296 del 2006, dei progetti regionali in materia di
autoimprenditorialita' e autoimpiego, a valere sulle
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate
al Ministero dello sviluppo economico.
1-bis. - 1-ter. (omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
citato decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 12 (Disposizioni in materia di universita' ed
enti di ricerca). - 1. (omissis).
2. In attesa della definizione ed attuazione della
disciplina delle procedure di reclutamento dei professori
universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre
2009 continuano ad applicarsi, relativamente a tale
reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n.
210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117; gli organi accademici delle universita',
nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire,
entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di
valutazione comparativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43,:
«Art. 1 (Disposizioni per l'universita). - 1. Per
l'anno 2005, i programmi di cui all'art. 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle
universita' ed inviati per la valutazione di compatibilita'
finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca entro il 31 marzo 2005.
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al
giudizio di conferma, il trattamento economico dei
ricercatori universitari e' pari al 70 per cento di quello
previsto per il professore universitario di seconda fascia
a tempo pieno di pari anzianita'.
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di
reclutamento dei professori universitari, per le procedure
di valutazione comparativa relative alla copertura di posti
di professore ordinario e associato, di cui alla legge
3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data
del 15 maggio 2005, la proposta della commissione
giudicatrice e' limitata ad un solo idoneo per ogni posto
bandito, individuato nel candidato giudicato piu'
meritevole.».
- Si riporta il testo dei commi 648, 650, 651 e 652
dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006:
«648. Al fine di consentire il reclutamento
straordinario di ricercatori, il decreto di cui al
comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di
ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con
concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645,
entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati,
bandisce un piano straordinario di assunzioni di
ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
definendone il numero complessivo e le modalita'
procedimentali con particolare riferimento ai criteri di
valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli
scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.
652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e'
autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007
e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».
-- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 7,
della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove
disposizioni concernenti i professori e i ricercatori
universitari e delega al Governo per il riordino del
reclutamento dei professori universitari»:
«Art. 1 - 1. 6. (omissis).
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono
bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono
valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca
e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e
contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai
sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di
contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo.
L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
del presente comma e' subordinata ai medesimi limiti e
procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti
di professore ordinario e associato.
8. - 25. (omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni
per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica
e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»:
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal
1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.
186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 e'
sostituita dalle seguenti: «b) valorizza e sostiene, anche
con adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle
universita' e negli enti di ricerca, nel rispetto delle
autonomie previste dalla presente legge e definite nei
rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni
e sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore
privato, favorendone lo sviluppo nei settori di rilevanza
strategica;
b-bis) sovrintende al monitoraggio del PNR, con
riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i
piani e i programmi delle amministrazioni dello Stato e
degli enti da esse vigilati; riferisce al CIPE
sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della
ricerca nazionale;
b-ter) approva i programmi pluriennali degli enti di
ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito
Fondo istituito nel proprio stato di previsione, verifica
il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno
di personale, approva statuti e regolamenti di enti
strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le
funzioni di cui all'art. 8 nei confronti degli enti non
strumentali, con esclusione di ogni altro atto di controllo
o di approvazione di determinazioni di enti o agenzie, i
quali sono comunque tenuti a comunicare al Ministero i
bilanci;»;
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 e'
sostituita dalla seguente: «d) riferisce al Parlamento ogni
anno in apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo
stato della ricerca nazionale;
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) la lettera g) del comma 1 dell'art. 2 e'
sostituita dalla seguente: «g) coordina le funzioni
relative all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita
ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ridefinendone con
apposito decreto ministeriale finalita' ed organizzazione,
ed esercita altresi', nell'ambito di attivita' di ricerca
scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al
monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonche' di
previsione tecnologica e di analisi di impatto delle
tecnologie;»;
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio
1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il
31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni,
alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266
del 1997.».
- Si riporta il testo del comma 643 dell'art. 1 della
citata legge n. 296 del 2006:
«643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca
pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite
dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato complessivamente intervenute nel precedente
anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi
per ricercatori universitari», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Disposizioni urgenti per l'assunzione di
ricercatori). - 1. (abrogato).
1-bis. La qualita' dell'attivita' scientifica e
didattica dei ricercatori assunti dalle universita' a
seguito di concorsi banditi successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e' sottoposta, dopo tre anni dalla data di
assunzione, alla valutazione dell'Agenzia nazionale di
valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), di cui all'art. 2, comma 138, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di
valutazione negativa il Ministero dell'universita' e della
ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il
finanziamento ordinario delle universita' per gli anni
successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante
all'universita' interessata una quota pari al trattamento
economico complessivo medio dei ricercatori universitari.
La valutazione e' ripetuta dopo ulteriori tre anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, recante «Disposizioni in materia
di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»:
«Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti in una pluralita' di settori metodologici e
disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
Ministro, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo
principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli
atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle
attivita' delle universita' previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI),
del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove
costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la
diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle
informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni
dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
esterne delle universita' o di singole strutture
didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie,
sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in
materia di garanzia della qualita' nell'istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle
attivita' di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa
vigente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori
attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle
universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui
all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per
l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla
base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario e' soppresso
l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2
miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono
abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- Si riporta il testo dei commi da 138 a 142, dell'art.
2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006:
«138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla
effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), istituito dall'art. 5 del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il
Comitato di valutazione di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di
valutazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da
138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui,
si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti
il funzionamento del soppresso CNVSU nonche', per la quota
rimanente, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



 
(( Art. 4-ter.

Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione
guadagni straordinaria nel settore della pesca.

1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, e' concesso, per impresa, l'arresto temporaneo delle attivita' di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. In conseguenza del fermo d'emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione e' rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, e' autorizzata l'erogazione di una indennita' giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 5, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all'evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalita' di cui al comma 5, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere sulle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilita' finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013, il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell'Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l'intero periodo di programmazione.
5. Le modalita' di attuazione del fermo temporaneo, l'entita' del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche nonche' le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, nonche' le competenti Commissioni parlamentari.
6. Le modalita' di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi compreso il regime di alternativita' rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalita' di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.
7. All'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «di cui 20 milioni per il settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e 10 milioni per il comparto della pesca» e le parole: «460 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».
8. Per l'attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.
9. All'onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1-4. (omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente.
6-9. (omissis).».
- Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del
27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e'
pubblicato nella G.U.U.E serie «L», n. 223 del 15 agosto
2006.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione
del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»:
«Art. 13 (Misure di sostegno creditizio e
assicurativo). - 1. Le regioni possono promuovere,
nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di aiuti di stato,
innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito,
ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore
della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere
destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle
disponibilita' del Fondo centrale per il credito
peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.».
- Si riporta il testo del comma 121 dell'art. 2 della
citata legge n. 244 del 2007:
«121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al
mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilita'
del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui
all'art. 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di
cui all'art. 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio»:
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
1-6. (omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
468 del 1978:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa.
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
- Il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del
27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e'
pubblicato nella G.U.U.E serie «L», n. 223 del 15 agosto
2006.
- Si riporta il testo del comma 521 dell'art. 2 della
citata legge n. 244 del 2007, come modificato dalla
presente legge:
«521. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 470 milioni di
euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo e 10
milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' disporre, entro il
31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale,
anche con riferimento a settori produttivi e ad aree
regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori
coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi
in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che
recepiscono le intese gia' stipulate in sede territoriale
ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i
piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in
specifici accordi in sede governativa abbiano comportato
una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del
numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il
31 dicembre 2007.».



 
(( Art. 4-quater.

Differimento dell'efficacia di disposizioni relative a personale a
carico della finanza pubblica

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 52, e' inserito il seguente:
«52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:
a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonche' del trattamento di pensione;
b) non applicabilita' della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonche' agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
c) obbligo per la singola amministrazione o societa', che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicita' all'incarico medesimo;
d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicita';
e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalita' applicative della presente disciplina». ))
 
(( Art. 4-quinquies.

Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni.

1. L'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2 e 4.
6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.
8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell'articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il potere di annullamento, puo' esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l'autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all'Autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza». ))
 
(( Art. 4-sexies.

Eventi alluvionali del maggio 2008

1. E' autorizzata la spesa di 18.910.000 euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unita' abitative o per le aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al relativo onere, pari a 18.910.000 euro per l'anno 2008 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale. ))
 
(( Art. 4-septies.

Disposizioni relative alla Scuola superiore dell'economia e delle
finanze

1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere la partecipazione a societa' e consorzi ne' partecipare a societa' e consorzi gia' costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.
2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e' soppresso. L'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' i commi 4-bis e 5-bis dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.
3. All'articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: «previa autorizzazione,» sono inserite le seguenti: «per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,».
4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell'economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze all'amministrazione interessata.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, e' adeguato alle disposizioni del presente articolo. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, recante
«Regolamento recante norme per il riordino della Scuola
superiore dell'economia e delle finanze», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Incarichi). - 1. La Scuola puo' avvalersi di
consulenti esterni, di soggetti con professionalita' e
competenze utili allo svolgimento delle proprie attivita'
istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla
ricerca, di personale docente di comprovata
professionalita' collocato, ove occorra e se non
inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o
aspettativa, se l'incarico non consente il normale
espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di
appartenenza. Puo', inoltre, avvalersi di docenti
incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attivita'
di insegnamento.
2. Il personale docente di cui al comma 1 e', comunque,
scelto tra professori universitari in posizione di
aspettativa senza assegni vincitori di concorso a
professore universitario in attesa di chiamata, magistrati,
avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni
pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono
essere altresi' scelti tra esperti, italiani o stranieri,
di comprovata professionalita'.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati
dal rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo,
con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6,
salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i
quali sono attribuiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono,
ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di
professori ordinari con salvezza delle procedure di
avanzamento di carriera.
4-bis. (Abrogato).
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
temporanei di cui ai commi 3 e 4 non puo' superare le
trenta unita'.
5-bis. (Abrogato).».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18
ottobre 2001, n. 383 recante «Primi interventi per il
rilancio dell'economia», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta
sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo
VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, per un periodo non superiore a due anni
suscettibile di rinnovo, di personale docente
universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori
ruolo.
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.».



 
(( Art. 4-octies.

Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania

1. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, e' vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, recante «Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei
rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta
differenziata», convertito, con modificazioni, dalla legge
6 dicembre 2006, n. 290:
«Art. 5 (Bonifica, messa in sicurezza e apertura
discariche). 1 - 2-quater (omissis).
3. Il commissario delegato puo' disporre, d'intesa con
le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori
regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di
una parte dei rifiuti prodotti.».



 
(( Art. 4-novies.

Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di
impianti di termovalorizzazione

1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (Napoli), Tufino (Napoli), Giugliano (Napoli), Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Avellino - localita' Pianodardine, Battipaglia (Salerno) e Casalduni (Benevento), ai fini delle successive fasi di gestione nell'ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.
2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalita' per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante «Misure
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore
dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile», convertito,
con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123:
«Art. 1 (Nomina del Sottosegretario di Stato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri). - 1. (Omissis).
2. In deroga all'art. 1, commi 376 e 377, all'art. 3,
comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli
articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilita' e
straordinarieta' per far fronte alla gravissima situazione
in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania e'
preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il
Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via
eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1
e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo' essere
nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile,
di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale
veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' alla materia
di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7
settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli
indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
- La deliberazione del Comitato interministeriale dei
prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, «Prezzi dell'energia
elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione
per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e
condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte
rinnovabile» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109
del 12 maggio 1992.



 
(( Art. 4-decies.

Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, 123

Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole: «, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18» sono soppresse;
b) all'articolo 10, comma 2, le parole: «In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18,» sono soppresse;
c) all'articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso e' soppresso;
d) all'articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole: «articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;
e) all'articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale"» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»; dopo la parola: «182» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai commi 4 e 5»; dopo la parola: «193» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai rifiuti non pericolosi»; le parole: «194, limitatamente ai commi 5 e 6,» sono soppresse; dopo la parola: «208» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei commi 1 e 11»; dopo la parola: «212» le parole: «limitatamente ai commi da 5 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle Forze armate»;
f) all'articolo 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorita' competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste"». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 18 del
citato decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 123 del 2008: come modificati
dalla presente legge:
«Art. 9 (Discariche). - (Omissis).
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo
smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici
CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12;
19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto
previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti e' inoltre
autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie
di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di
settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai
seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*,
nonche' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi
totali», provenienti dagli impianti di selezione e
trattamento dei rifiuti urbani.
(Omissis).».
Art. 10 (Impianti di depurazione) - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 9, comma 4, sono autorizzate
presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti
nella regione Campania, le attivita' di pretrattamento,
trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle
discariche regionali.
2. E' autorizzata, per il periodo di tempo strettamente
necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2009,
l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi
provenienti dagli impianti di depurazione, in una misura
che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito
gruppo di lavoro, istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, dal Sottosegretario di Stato
e composto da esperti individuati nell'ambito delle
amministrazioni statali e regionali competenti per materia,
cui non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese,
avente il compito di valutare, in relazione agli obiettivi
di qualita' previsti dalle direttive 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e
2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di
monitoraggi continui, la presunta entita' e durata degli
effetti in relazione alle specifiche caratteristiche
ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i
predetti impianti, nonche' di proporre agli enti
territorialmente competenti le eventuali misure di
salvaguardia.
Art. 18 (Deroghe) - 1. Per le finalita' di cui al
presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi
dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in
materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro,
dell'ambiente e del patrimonio culturale, il
Sottosegretario di Stato e i capi missione sono
autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della
salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a
garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle
seguenti disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e
217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui
lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI,
articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, recante «Nuove disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3,
5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante
«Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante
«Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato» e successive
modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42,
119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in
legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il
riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28
agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22
maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che
proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22
maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928,
n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge
17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli
I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante
«Definitivita' dei provvedimenti adottati dai prefetti, in
base all'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»
art. 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali»; art. 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per
l'edificabilita' dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni
amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita'
montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e
successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli
2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale»;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro
sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione
delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e
per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del
Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita» art. 2, comma 12 e articolo 3,
commi 1 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16,
art. 10 e 11;
decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla
revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro
rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica», art. 3, comma 12 e
art. 15;
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di
lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e
12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile
2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.
3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ;e
successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali», articoli 50 e 54;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita», come modificato e integrato dal
decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)», art. 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti», art. 5; articoli 8, 9 e 10,
limitatamente alla tempistica e alle modalita' ivi
previste,14, fermo il rispetto dell'art. 10 della citata
direttiva 1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto
capoverso;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come
modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e
dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20,
21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150,
152, 169, 181;
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione
dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica»
articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8,
10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale», e successive modificazioni,
articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182,
limitatamente ai commi 4 e 5, 193, limitatamente ai rifiuti
non pericolosi, 202, 205, 208, ad eccezione dei commi 1 e
11, 212, commi da 5 a 13, limitatamente all'impiego delle
Forze armate, 214, 215, 216, 238;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55,
56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93,
95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127,
128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni
I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante
«Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» art. 1,
comma 1, art. 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)» art. 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante
«Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento
rifiuti Campania», art. 1, comma 3, art. 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come
modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di
espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei
soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli
interventi da eseguire.
1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni
di autorita' competente di spedizione di cui all'art. 194,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in deroga alle disposizioni ivi previste.».



 
Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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