Gazzetta n. 173 del 25 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 luglio 2008
Riconoscimento, al sig. Lizama Codocedo Eugenio Andres, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Lizama Codocedo Eugenio Andres, nato l'11 gennaio 1979 a Santiago de Chile (Cile), cittadino cileno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Cile in data 25 novembre 2004 presso la «Universidad de La Serena», ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciado en Psicologia» presso la stessa Universita' in pari data;
Considerato altresi' che ha conseguito presso la Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano un Master universitario di secondo livello in «Sport e Management psicosociale», rilasciato nel febbraio 2008;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano in data 9 ottobre 2007 con validita' fino al 30 novembre 2008 per motivi di studio;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Lizama Codocedo Eugenio Andres, nato l'11 gennaio 1979 a Santiago de Chile (Cile), cittadino cileno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo.
 
Art. 2.
L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubbica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.
Roma, 8 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
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