Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 5 giugno 2008
Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS articolo 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore multilink. (Deliberazione n. 306/08/CONS).

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 5 giugno 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L. 114 dell'8 maggio 2003;
VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilita' dei costi);
VISTO il D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 1998;
VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 19 settembre 2005 (2005/698/CE) sulla separazione contabile e la contabilita' dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la delibera n. 4/06/CONS recante "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;
VISTO, in particolare, l'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS in cui l'Autorita' fissa i valori delle tariffe di terminazione (glide path) e prevede, seppur secondo due procedimenti autonomi, un collegamento tra la definizione dei valori di terminazione in deroga a quelli previsti e la definizione del modello di costi per il calcolo della terminazione degli operatori alternativi;[r1]
VISTE le sentenze del TAR Lazio dell'11 ottobre 2007 nn. 10230/2007 e 9993/2007 e del Consiglio di Stato del 10 luglio 2007 n. 4888/2007, relative alla asimmetria nella regolamentazione dei prezzi di terminazione;
VISTA la delibera n. 692/07/CONS con cui si sono concluse le attivita' relative ai procedimenti in deroga di cui all'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS avviati su istanza degli operatori Fastweb, BT Italia, Tele 2 e Tiscali e definite, quindi, le tariffe di terminazione per le societa' Fastweb, BT Italia e Tiscali applicabili dalla data di istanza di deroga fino al 30 giugno 2007;
CONSIDERATO che Multilink s.p.a. ha preso parte ai procedimenti di cui sopra e che, con la delibera n. 692/07/CONS, l'Autorita' ha chiarito i criteri regolamentari da applicarsi nella valutazione delle contabilita' presentate dagli operatori alternativi a giustificazione dei prezzi di terminazione sulla propria rete;
VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'art 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS dall'operatore Multilink S.p.A. (ora Infracom Nework Application S.p.A.) in data 6 settembre 2006 e perfezionata in data 30 marzo 2007 con l'invio delle necessarie giustificazioni contabili, concernente l'applicazione di un prezzo di terminazione superiore al valore massimo stabilito dall'art 40 comma 3 della delibera n. 417/06/CONS;
CONSIDERATO che detta istanza, ai sensi di quanto previsto all'art. 40 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS, puo' considerarsi valida solo a partire dalla data del 30 marzo 2007, data di invio della documentazione necessaria ad evidenziare le motivazioni tecniche ed economiche a giustificazione della richiesta;
VISTO l'avvio del procedimento di "Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore Multilink S.p.A.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2007;
VISTA la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica del 8 maggio 2008 recante le "Risultanze del procedimento "Valutazione ai sensi dell'art. 40 della delibera n. 417/06/CONS della richiesta di autorizzazione delle condizioni di offerta proposte dall'operatore Multilink s.p.a. per il servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa'", inviata, in pari data agli operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind (prot. 27316);
SENTITO in audizione innanzi al Consiglio, in data 14 maggio 2008, l'operatore Multilink;
VISTI gli atti del procedimento;
CONSIDERATO quanto segue:
1 Il procedimento istruttorio
Con la delibera n. 417/06/CONS, all'art. 40, l'Autorita' ha previsto che gli operatori alternativi notificati come aventi significativo potere di mercato nell'offerta dei servizi di terminazione sulla propria rete possano praticare prezzi equi e ragionevoli non superiori ai limiti imposti al comma 3 del predetto articolo. L'Autorita', con la medesima delibera, ha previsto altresi' che gli operatori possano richiedere prezzi maggiori di quelli definiti al succitato comma 3, qualora giustificati dai costi. A giustificazione dei propri costi gli operatori devono allegare alla richiesta un'opportuna documentazione contabile ed un sistema di contabilita' dei costi conformi a quanto indicato al successivo comma 5 del predetto articolo.
Sulla base di tali previsioni, l'operatore Multilink ha avanzato in data 6 settembre 2006, ai sensi dell'art 40 comma 4 della delibera n. 417/06/CONS, un'istanza concernente la richiesta di applicazione di un prezzo di terminazione superiore al valore massimo stabilito dall'art 40, comma 3, della predetta delibera, integrandola, tuttavia, soltanto in data 30 marzo 2007 con i documenti contabili previsti al comma 5 dello stesso articolo.
A seguito di tale ultimo inoltro, valutata la rispondenza di quanto prodotto dall'operatore Multilink S.p.A. alle richieste della delibera, gli Uffici dell'Autorita' hanno avviato, in data 23 maggio 2007, il procedimento di valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dall'operatore.
Si sono tenute, nel corso dell'esame dell'istanza e della contabilita' prodotta dall'operatore da parte degli Uffici, diverse audizioni con l'operatore e sono state richieste integrazioni e dettagli necessari alla verifica della rispondenza delle documentazioni contabili fornite al quadro regolamentare vigente in materia di contabilita' regolatoria. Tale valutazione si e' svolta adottando criteri analoghi a quelli gia' stabiliti nel corso dei procedimenti di revisione dei prezzi di terminazione relativi agli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali. Al riguardo, oltre ad essere stato audito dagli Uffici nei mesi di giugno 2007 e febbraio 2008, l'operatore ha altresi' preso parte a procedimenti di analisi delle contabilita' degli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali, di cui alla delibera n. 692/07/CONS, attraverso l'invio di contributi, ricevendo le relazioni sui criteri contabili del 9 novembre 2007, partecipando all'audizione congiunta del 21 novembre 2007 innanzi al Consiglio, ricevendo le relazioni conclusive dell'11 dicembre 2007 e partecipando all'audizione finale innanzi al Consiglio del 18 dicembre 2007.
In data 1 febbraio 2008, Multilink S.p.A. ha comunicato la propria fusione per incorporazione con la societa' Infracom Network Application S.p.A., finalizzatasi in data 31 dicembre 2007. Tale societa' nasce dalla cessione di un ramo di azienda di Infracom Italia S.p.A. (precedentemente azionista di maggioranza di Multilink S.p.A.) e dall'incorporazione con le societa' Netscalibur e Multilink (entrambe appartenenti al gruppo Infracom). In ragione di tale fusione, Infracom Network Application S.p.A. dal 1 gennaio 2008 assume tutti i diritti e gli obblighi della societa' incorporata, proseguendo in tutti i suoi rapporti anteriori alla fusione, e subentrando, dunque, alla societa' Multilink S.p.A. anche nel presente procedimento. Tanto premesso, unicamente per semplicita' espositiva, nel seguito, ci si riferira' ancora alla societa' Multilink ed alla sua controllante Infracom (intendendo quindi Infracom Italia S.p.A.) come entita' distinte.
Sulla base delle attivita' istruttorie suesposte, gli Uffici hanno concluso la prima fase di analisi (c.d. fase di vigilanza) in data 8 maggio 2008, trasmettendo, per eventuali osservazioni e controdeduzioni a Multilink ed agli operatori che avevano partecipato ai procedimenti di cui alla delibera n. 692/07/CONS, una relazione sulle attivita' svolte recante le risultanze delle analisi della documentazione contabile predisposta da Multilink.
Con tale invio, si e' avviata la seconda fase procedimentale (c.d. di contraddittorio) nel corso della quale le risultanze delle valutazioni degli Uffici sono state sottoposte agli operatori interessati ed all'operatore Multilink al fine di acquisirne le controdeduzioni per l'adozione della decisione finale. In particolare Multilink ha esposto le proprie controdeduzioni ed osservazioni, relativamente alla relazione degli Uffici, attraverso l'invio di un proprio contributo e nel corso di un'audizione innanzi al Consiglio dell'Autorita', tenutasi in data 14 maggio 2008.
Sulla scorta delle risultanze della fase di contradditorio, gli Uffici hanno svolto ulteriori approfondimenti istruttori, i cui esiti sono contenuti nel presente provvedimento.

2 Le conclusioni degli Uffici in esito ai procedimenti di valutazione delle richieste di deroga
Si riassumono di seguito le conclusioni degli Uffici in esito al procedimento istruttorio di valutazione delle richieste di deroga, conclusioni che sono state gia' rappresentate a Multilink ed ai soggetti partecipanti al procedimento di cui alla delibera n. 692/07/CONS nella relazione dell'8 maggio 2008 (riportata in Allegato A alla presente delibera). Si rimanda all'allegato A alla presente delibera per la completa illustrazione degli aspetti di dettaglio analizzati dagli Uffici.

2.1 Criteri regolamentari
Come gia' definito nel corso dei procedimenti di cui alla delibera n. 692/07/CONS, anche nel caso della valutazione di Multilink gli Uffici hanno applicato quanto previsto all'art. 40 comma 5 della delibera n. 417/06/CONS sulla rispondenza del sistema di contabilita' dei costi al "quadro regolamentare vigente in materia di contabilita' regolatoria" adottando, laddove possibile, le norme vigenti in capo all'operatore incumbent di rete fissa anche nella valutazione del sistema di contabilita' di Multilink.
In particolare, alla luce del fatto che le catene impiantistiche di Telecom Italia riflettono in maniera adeguata quelle degli operatori alternativi di rete fissa rispetto al caso di altri operatori regolati ed in considerazione del fatto che Multilink opera sullo stesso mercato di rete fissa in cui operano BT Italia, Fastweb, Tele 2, Tiscali e Telecom Italia, si ritiene che anche per Multilink siano applicati i criteri di definizione dei perimetri contabili previsti nel caso di tali operatori.

2.2 Base costi, ammortamenti e capitale impiegato
Multilink ha adottato, per la propria contabilita', la metodologia del costo storico pianamente allocato (HCA - FAC) adoperando, come base costi, le voci di costo provenienti dalla contabilita' che alimenta i bilanci pubblici. Multilink ha altresi' mantenuto le medesime vite utili ed ammortamenti impiegati nella propria contabilita' generale predisposta a fini civilistici, dichiarando che e' possibile garantire il raccordo tra i dati pubblici di bilancio ed i costi impiegati in ingresso ai propri modelli di contabilita' (operativi, ammortamenti e capitale residuo). Anche in questo caso, pur rilevando che la metodologia vigente per Telecom Italia e' quella del costo corrente (CCA), l'uso dei costi storici, in luogo di quelli correnti, non comporta significative distorsioni in ragione del fatto che la maggior parte gli investimenti in servizi di accesso diretto risultano relativamente recenti. Valgono infatti anche per Multilink, che ha avviato gli investimenti e la vendita dei servizi di accesso diretto nel 2003, le considerazioni, gia' espresse con la delibera n. 692/07/CONS relativamente alle contabilita' degli operatori alternativi, in merito all'equivalenza sostanziale dell'uso della metodologia HCA e quella CCA, prevista nel caso di Telecom Italia.
Sotto tale profilo, il caso di Multilink presenta un'ulteriore peculiarita'. Tale societa', nel 2006 (anno di riferimento per la contabilita' adottata), impiegava infatti una quota sostanziale di accessi diretti in tecnologia WLL forniti dalla societa' controllante Infracom Italia S.p.A. attraverso un contratto infragruppo. Il bilancio 2006 di Multilink (e la relativa contabilita' prodotta a giustificazione del prezzo di terminazione) presentano, tra i costi di rete, una quota elevata di costi operativi relativi alla fornitura di servizi di accesso ed interconnessione da parte della societa' controllante. Tali costi sono per natura di tipo corrente, dunque, anche adottando la metodologia CCA, gli stessi non subirebbero alcuna variazione.
Come nel caso degli operatori BT Italia, Fastweb e Tiscali, al fine di garantire al mercato il massimo grado di trasparenza sulla effettiva corrispondenza tra i dati contabili presentati a giustificazione delle richieste di deroga e quelli presenti nei bilanci civilistici, si ritiene opportuno che Multilink provveda a far certificare da una societa' di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la rispondenza dei dati utilizzati nella richiesta di deroga alle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento. In ragione del fatto che una quota significativa di costi di rete e' legata a rapporti infragruppo, tenuto anche conto che il ramo d'azienda che nel 2006 forniva accessi WLL a Multilink e' confluito, con la stessa Multilink, nella societa' Infracom Network Application S.p.A., si ritiene opportuno che il revisore verifichi altresi' che i prezzi di trasferimento praticati da Infracom S.p.A. nel 2006 siano in linea con i costi sostenuti dalla stessa societa'.

2.3 Perimetro contabile
Multilink, nella redazione della propria contabilita', ha impiegato un perimetro contabile alquanto difforme da quello adottato da Telecom Italia. Per quanto riguarda i costi di rete, le differenze sono parzialmente dovute alla diversa catena impiantistica impiegata dall'operatore nonche' alla peculiare struttura dei costi prima evidenziata. Relativamente ai costi non di rete, si sono individuate numerose voci di costo, tra i costi di IT ed i costi comuni e di struttura, che si ritengono non pertinenti al servizio di terminazione stesso.
Nel rimandare per dettagli alla relazione in allegato A, in questa sede si sottolinea che, assumendo a riferimento i criteri vigenti per Telecom Italia, si e' provveduto ad individuare ed escludere tutte quelle voci di costo che non ricadono nel perimetro contabile del servizio di terminazione di un operatore di rete fissa oppure che non potrebbero comunque ricadervi, in virtu' dei criteri di pertinenza e causalita' dei costi.
Sono pertanto stati esclusi i costi di rete relativi alla fornitura su accessi a banda larga all'ingrosso, i contributi di attivazione, lavorazioni esterne, interventi tecnici, ecc. Tali costi, nel caso di Telecom Italia, non possono essere attribuiti al traffico, in quanto dipendenti dal numero di utenti, dal numero di attivazioni, dal numero di interventi sulla linea, ecc.. Sono stati altresi' esclusi dal perimetro contabile del servizio di terminazione i costi commerciali (marketing, promozioni, ecc.), i costi relativi a funzioni di gestione dell'utenza finale (customer care, fatturazione all'utenza, ecc.), i costi afferenti a sistemi di rete non pertinenti al traffico di terminazione o ripagati in altra forma (flussi di interconnessione diretta o inversa, portabilita' del numero).
Tra gli elementi di peculiarita' che hanno caratterizzato le conclusioni raggiunte dagli Uffici sui dati contabili forniti da Multilink, si evidenzia che:
- il perimetro individuato include i costi di WLL relativi ai servizi forniti da Infracom Italia SpA. Sia la modalita' di fornitura negoziata con Infracom (prezzo per stazione IDU, che serve tutte gli accessi di un edificio), sia la tecnologia (impianti radio condivisi tra piu' linee di accesso) portano a concludere che i costi di accesso WLL dipendano dal traffico e non dal numero di utenti e che pertanto rientrino nel perimetro del servizio di terminazione. Fatti salvi i rilievi esposti nel paragrafo precedente circa la valorizzazione di tali costi, si ritiene che, analogamente al caso degli accessi in fibra ottica condivisa, l'inclusione degli elementi del sistema WLL dipendenti dal traffico nel perimetro del servizio di terminazione sia consistente con i criteri adottati per la separazione tra accesso e trasporto nel caso della rete fissa;
- il perimetro individuato include una quota degli apparati VoIP in sede cliente. Tale costo, nella misura del 20% indicata dall'Autorita' con la delibera n. 692/07/CONS, e' riconosciuto per parita' di trattamento, unicamente in quanto legato alla copertura dei costi di segnalazione e gestione della chiamata che nella tecnologia PSTN ricadono tra i costi del traffico.

2.4 Driver e criteri di ripartizione dei costi rete e costi generali
Anche per Multilink, sono state rilevate criticita' sulla modalita' di redazione della contabilita' del servizio di terminazione, mentre i criteri di ripartizione dei costi comuni adottati non risultano sempre condivisibili. Se, da un lato, e' possibile accettare le giustificazioni dell'operatore per gli aspetti legati alla mancanza di sistemi di rilevamento dedicati alla registrazione puntuale delle quantita' di traffico che per ciascuna tipologia di servizio sono transitate nei singoli apparati, non e' possibile tuttavia condividere che, in sostituzione di misure puntuali dell'utilizzo degli stessi da parte dei servizi, si impieghino coefficienti di ripartizione dei costi comuni di rete basati sui ricavi.
Al riguardo si osserva che Multilink, in quanto operante sul mercato affari, percepisce dal traffico vocale un'elevata quota percentuale dei propri ricavi. Nel caso di Multilink, dunque, ripartire i costi di rete, invece che in funzione dell'occupazione di banda, sulla base dei ricavi dei diversi servizi, comporterebbe una sostanziale sovrastima dell'effettivo utilizzo degli apparati e dei link trasmissivi.
E' proprio a causa della dipendenza dalle scelte commerciali dell'operatore che l'adozione di driver basati sui ricavi non puo' ritenersi una metodologia valida nell'ambito della ripartizione dei costi di rete tra i servizi. Diversamente, anche ammettendo che i prezzi al dettaglio siano esogeni in quanto regolati dal mercato (cosa in generale non vera, poiche' cio' avviene solo in regime di concorrenza perfetta), si assisterebbe al paradosso che, a parita' di catene impiantistiche, costi totali e volumi prodotti (e dunque a parita' di utilizzo degli apparati da parte dei diversi tipi di traffico), il costo dei servizi voce e dunque della terminazione varierebbe in funzione del fatto che l'operatore operi sul mercato affari piuttosto che su quello residenziale.
Su richiesta degli Uffici, Multilink ha anche provveduto a riformulare i propri driver sulla base della capacita' impiegata dai diversi servizi, impiegando per le componenti di accesso il numero dei canali voce mediamente allocati agli utenti e la corrispondente banda dati fornita. Analogamente, per le componenti trasporto, l'operatore ha impiegato driver basati sull'occupazione delle risorse da parte del traffico di terminazione rispetto al traffico totale.
Gli Uffici, pur ritenendo accettabili in via generale tali nuovi driver, hanno operato alcune modifiche ai criteri di calcolo impiegati da Multilink. In particolare, per l'accesso gli Uffici hanno proposto di impiegare, come coefficiente di allocazione alla voce, il numero di canali impiegati per tale servizio sul totale dei canali di accesso, attribuendo quindi la capacita' residua del link al traffico dati, mentre per il trasporto gli Uffici hanno ritenuto che la quota di minuti di terminazione sul traffico totale presentata da Multilink non fosse in linea con quella presentata da altri operatori, e dunque provveduto a riformulare tale driver a partire dai dati acquisiti da questi ultimi.
Circa i costi dichiarati da Multilink per IT e costi generali e di struttura, gli Uffici hanno provveduto a limitare tale ammontare al 10% del costo totale allocato, ritenendo eccessiva e non ragionevole la quota di costo afferente a tali categorie proposta dall'operatore. Tali voci nella contabilita' di Multilink risultavano inclusive di numerose attivita' non pertinenti al servizio (in quanto ad es. legate alla commercializzazione al cliente) o genericamente non attribuibili.

2.5 Volumi di traffico
L'operatore Multilink ha impiegato, nel calcolo dei costi unitari, i volumi di traffico effettivamente generati nel corso dell'esercizio contabile 2006, esercizio utilizzato per prospettare i propri costi. La scelta e' pertanto in linea con la prassi regolamentare e non presenta criticita'.

2.6 Il tasso di remunerazione del capitale impiegato
Gli Uffici ritengono che le metodologie adottate da Multilink nel calcolo del WACC siano in linea con quelle adottate con la delibera n. 692/07/CONS e confermano, pertanto, il valore di WACC del 12% proposto dall'operatore.
Incidentalmente, si osserva che la peculiare struttura dei costi di rete di Multilink (che vede la prevalenza dei costi operativi legati al trasferimento verso la societa' Infracom Italia S.p.A.) comporta una ridotta sensibilita' del costo del servizio inclusivo del tasso di remunerazione del capitale, a moderate variazioni dello stesso tasso di remunerazione.

2.7 Ulteriori valutazioni
In linea con quanto previsto con la delibera n. 692/07/CONS, gli Uffici hanno ritenuto opportuno riconoscere a Multilink, a fini pro-concorrenziali ed in via temporanea, una quota parte dei costi non recuperabili (sunk costs) sostenuti per avviare le attivita', investire nella copertura della rete ed affermare il proprio marchio in un contesto caratterizzato dalla presenza di un soggetto in posizione dominante in tutti i mercati delle telecomunicazioni fisse e quindi da una forte incertezza dei ritorni economici.
Gli Uffici, sulla base delle conclusioni raggiunte dalla delibera n. 692/07/CONS, hanno stimato l'impatto di tali costi nella misura del 25% dei costi totali allocati, impiegando dunque la medesima percentuale prevista per gli operatori BT Italia, Fastweb, Tiscali e Tele 2.

2.8 L'Orientamento degli Uffici
Gli Uffici, nella relazione conclusiva dell'8 maggio 2008, tenuto conto delle valutazioni sintetizzate nei precedenti paragrafi da 2.1 a 2.7 (e riportate in dettaglio in allegato A), hanno ritenuto che il prezzo di terminazione dell'operatore Multilink fosse collocabile in un intervallo compreso tra 1,42€cent/min ed 1,57€cent/min.
Considerato il margine di incertezza sulla valutazione del costo dell'operatore Multilink, gli Uffici hanno quindi concluso che non sussistevano le condizioni per approvare l'istanza di deroga per l'operatore, deroga che sarebbe, a tutto voler concedere, risultata di valore estremamente vicino a quello comunque stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS, ossia 1,54€cent/min.
E' stato pertanto proposto, nella predetta relazione di applicare il valore di 1,54 €cent/min stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS, che si ritiene essere, sulla base delle valutazioni svolte nella relazione dell'8 maggio 2008, oltre che equo e ragionevole, pienamente giustificato dai costi presentati da Multilink. Tale scelta garantisce altresi' la riduzione dei costi regolamentari e delle incertezze per il mercato legate ad eventuali e successive valutazioni da parte delle societa' di revisione.

3 Il contraddittorio
Gli Uffici, con l'invio della relazione dell'8 maggio 2008, hanno sottoposto agli operatori interessati (BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb, Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind) le risultanze delle analisi contabili effettuate sulla contabilita' di Multilink. Quest'ultimo operatore, il solo ad aver presentato una memoria, sentito dal Consiglio dell'Autorita' in data 14 maggio 2008, ha presentato diverse osservazioni e controdeduzioni in merito alle conclusioni raggiunte dagli Uffici.
Nel seguito si ripropongono le principali posizioni espresse da tale operatore e le valutazioni conclusive dell'Autorita', alla luce degli ulteriori contributi prodotti.

3.1 Le osservazioni di Multilink
In via preliminare Multilink ha evidenziato la propria natura di operatore infrastrutturato, dotato di una propria rete di accesso a larga banda in tecnologia WLL e Hyperlan, operante nel Veneto, in Lombardia, in Emilia Romagna e Toscana.
L'operatore ha sottolineato che la propria rete e' alternativa a quella di Telecom Italia, presenta un livello di infrastrutturazione superiore a quello degli operatori in unbundling e shared access ed e' in grado di offrire servizi a banda larga anche laddove non c'e' copertura ADSL, contribuendo dunque a colmare il c.d. digital divide in assenza di contributi o indennizzi di servizio universale. Multilink ha altresi' evidenziato che la propria rete include una dorsale in fibra ottica derivante dalla rete di Autostrade TLC, come ulteriormente espansa con anelli metropolitani, nonche' di essere assegnatario di un diritto di uso per le frequenze WiMax di blocco C nella regione Emilia Romagna.
Multilink ha focalizzato le proprie osservazioni su tre punti della relazione degli Uffici che, a suo parere, risultano suscettibili di riesame in quanto solo parzialmente corretti o basati su confronti non adeguati. I punti evidenziati sono:
- il calcolo del driver di allocazione dei costi di accesso;
- il calcolo del driver di allocazione dei costi di trasporto e commutazione;
- l'inclusione dei costi di IT tra i costi generali e di struttura.

3.1.1 Driver di allocazione dei costi di accesso
Multilink evidenzia che gli Uffici hanno modificato la valutazione del fattore di utilizzo degli accessi da parte dei servizi voce proposta da Multilink senza tenere in considerazione che la banda media non allocata (c.d. spare capacity), pur essendo certamente disponibile per il traffico dati, e' in realta' necessaria anche ai servizi vocali al fine di garantire un adeguato grado di servizio durante i periodi di picco di domanda.
In tal senso, Multilink non ritiene corretta l'attribuzione integrale della spare capacity ai soli servizi dati, proponendo, in luogo della propria valutazione iniziale (50% e 50%) una stima piu' conservativa, basata su proprie statistiche, secondo cui almeno il 30% di tale capacita' andrebbe attribuita ai servizi vocali.

3.1.2 Driver di allocazione dei costi di trasporto e commutazione
Multilink lamenta che gli Uffici, nell'analizzare il calcolo del driver applicato alle componenti di trasporto e commutazione, avrebbero accantonato le statistiche di traffico prodotte da Multilink adottando invece quantita' desunte da altre contabilita' relative ad operatori che hanno presentato richiesta di deroga. In particolare il rapporto tra minuti di terminazione vocale su totale del traffico voce transitato a qualsiasi titolo sulla rete sarebbe stato valutato tra il 7% ed il 17% in luogo del valore presentato da Multilink pari al 25,5%.
Multilink sottolinea, al riguardo, che i numeri assunti a riferimento dagli Uffici sono tipici di operatori che, oltre ad offrire traffico voce, impiegano le proprie risorse trasmissive e di commutazione PSTN per la fornitura di traffico dati in dial-up. Multilink evidenza che operatori quali Tiscali e BT Italia, nelle aree in cui non c'e' copertura xDSL, nel 2006 usavano ed usano ancora servizi di raccolta di tipo FRIACO che generano considerevoli volumi di traffico PSTN e che impiegano le centrali SS7 al pari del traffico voce. Cio' tende a ridurre il rapporto tra i volumi di traffico di terminazione e il totale del traffico transitato sulla rete.
Nel caso di Multilink tale fenomeno non avviene; l'operatore infatti non offre servizi dial-up poiche' puo' ricorrere, anche nelle aree in cui non c'e' copertura xDSL, ai propri accessi WLL. In tal senso Multilink ritiene che le differenze tra le proprie statistiche di traffico e quelle degli altri operatori debbano essere valutate non come un'inefficienza o un'anomalia, quanto piuttosto come un effetto della strategia di investimento in infrastrutture della stessa e quindi meritevoli di essere adeguatamente valorizzate.

3.1.3 Inclusione dei costi di IT tra i costi generali e di struttura
Multilink sottolinea che nella propria analisi gli Uffici, analogamente a quanto gia' fatto nel caso di BT Italia, avrebbero valutato nella misura massima del 10% dei costi di rete gia' attribuiti la somma delle voci di costo relative ai sistemi di IT ed i costi comuni e di struttura.
Multilink ritiene tuttavia che il caso di BT Italia non sia confrontabile al proprio. Per BT Italia la voce overheads (che gli Uffici, nel caso di Multilink, hanno assimilato alla somma dei costi di IT e di quelli comuni e di struttura) da un lato conterrebbe voci di costo non correlate alla fornitura del servizio di terminazione, dall'altro non conterrebbe proprio i citati costi di IT in quanto, dalla relazione allegata alla delibera n. 692/07/CONS, si desume che detti costi sarebbero contabilizzati separatamente.
Secondo Multilink i costi di IT, che sono stimabili in un 5% dei costi di terminazione totali, dovrebbero essere riconosciuti separatamente dai costi generali e di struttura per un importo addizionale di circa 0,078€cent/min. L'operatore evidenzia altresi' che i propri costi comuni e di struttura, differentemente dal caso di BT Italia, sono da classificarsi tra i costi indiretti e non tra i costi c.d. non attribuibili, cioe' per i quali non e' possibile individuare un nesso di causalita' diretta o indiretta. Secondo Multilink, l'elevata incidenza degli stessi e' legata alle proprie minori economie di scala ed alla tipologia di clientela affari servita. L'incidenza totale della correzione richiesta da Multilink alla luce delle precedenti osservazioni, a valle del riconoscimento temporaneo dei costi non recuperabili, e' valutabile in circa 0,625€cent/min.

3.2 Le valutazioni dell'Autorita'
Relativamente alla valutazione del driver di accesso, l'Autorita' sottolinea che, in un modello FDC, i costi legati alla c.d. spare capacity, purche' corrispondenti ad un dimensionamento ottimale delle risorse di rete (costi efficienti), possono certamente allocarsi, pro quota, anche ai servizi regolati.
In linea generale, la corretta valutazione della quota di spare capacity attribuibile a due servizi che condividono la medesima risorsa trasmissiva richiederebbe la conoscenza puntuale delle misure di utilizzo medio della risorsa da parte dei servizi stessi. In altre parole, conoscendo il numero di canali equivalenti mediamente impiegati dal traffico dati ed il numero di canali equivalenti mediamente impiegati dal traffico voce, il costo dell'intera risorsa trasmissiva (e dunque anche della spare capacity) andrebbe ripartito in funzione del rapporto tra dette quantita' ed il totale dei canali equivalenti mediamente utilizzati.
Orbene, l'informazione sull'uso medio della risorsa da parte del secondo servizio appare desumibile solo in via indiretta dai documenti prodotti. Multilink non ha infatti fornito un valore per il numero di canali equivalenti mediamente utilizzati da parte del traffico dati, ma il valore minimo di capacita' garantita agli utenti ed un numero di "ulteriori canali dedicabili ad Internet" "su base statistica". Stante che la quantita' in oggetto viene definita da Multilink come "opzionale" e non come banda media, appare opportuno non applicare il criterio di ripartizione basato sull'uso medio delle risorse, ma piuttosto ricorrere, in subordine, ad un criterio diverso e piu' robusto per la ripartizione dei costi.
In particolare si osserva che nelle reti integrate voce e dati, tutta la capacita' non impiegata dal traffico voce e' sempre a disposizione del traffico dati. Le osservazioni di Multilink circa la necessita' di prevedere spare capacity per il traffico vocale al fine di soddisfare i picchi senza riduzione del grado di servizio sono certamente corrette se riferite ad una rete monoservizio, ma mal si applicano invece ad una rete dual play (quale quella di Multilink) dove il traffico vocale - grazie alla sua piu' elevata priorita' -, puo' impiegare, nei periodi di picco di domanda, la capacita' altrimenti utilizzata dal traffico dati, mantenendo dunque la propria qualita' di servizio a detrimento di quella della seconda tipologia di traffico offerto.
Il normale dimensionamento della banda trasmissiva totale in rapporto alla banda minima dedicata al traffico dati (usualmente molto piccola rispetto alla prima) e', dunque, in genere sufficiente a garantire una elevata qualita' dei servizi voce anche durante i periodi di picco di domanda, restando, nei periodi non di picco, la capacita' inutilizzata a completa disposizione del traffico dati. Sulla base di tali valutazioni, il driver di ripartizione dei costi di accesso puo' essere ottenuto attribuendo i costi di spare capacity integralmente ai servizi dati risulta pari a 22,73%.
Con riferimento ai driver per le risorse di trasporto e di commutazione, l'Autorita' rileva che le statistiche di traffico impiegate nelle valutazioni degli Uffici e basate sui dati prodotti da altri operatori, comprendono effettivamente anche una quota di traffico in dial-up dovuta all'uso di servizi di raccolta FRIACO. In tal senso, stante il fatto che l'operatore Multilink dichiara di non offrire tale tipologia di traffico potendo ricorrere ovunque agli accessi proprietari WLL, l'Autorita' ritiene condivisibile l'impiego del valore del 25,5% come rapporto tra il traffico in terminazione vocale ed il traffico totale in transito e quindi di modificare in tal senso l'analisi degli Uffici (che invece ponevano tale grandezza tra il 7% ed il 17%).
Lasciando immutate le restanti valutazioni, avendo eliminato le incertezze sui valori per il driver di trasporto e commutazione di cui alla relazione dell'8 marzo 2008, il costo del servizio di terminazione viene a collocarsi attorno nell'intorno del valore di 1,74€cent/min.
Circa l'ultimo punto sollevato da Multilink, ossia la valorizzazione dei costi di IT, l'Autorita' sottolinea che la contabilita' di BT Italia, per quanto riporti indicazione separata dei costi di IT, include tale voce di costo nell'aggregato overhead insieme quindi ai costi generali e di struttura. La limitazione al 10% adottata con la delibera n. 692/07/CONS riguarda pertanto la somma dei costi di IT e dei costi generali e di struttura propriamente detti.
Peraltro, nel caso di Multilink, come nel caso di BT Italia, tali ultime voci di costo da un lato includono costi commerciali non pertinenti ai servizi all'ingrosso, dall'altro non possono considerarsi costi indiretti in quanto non vi sono misure di utilizzo rilevanti ai fini dell'attribuzione degli stessi ai servizi di terminazione. Tanto premesso, l'Autorita' conferma la decisione di limitare l'ammontare di tali costi al 10% dei costi di rete gia' allocati, analogamente a quanto gia' previsto nel caso di BT Italia con la delibera n. 692/07/CONS.

4 Decisioni conclusive dell'Autorita' sulla richiesta di deroga
In considerazione di quanto espresso precedentemente, si ritiene di approvare l'istanza di deroga avanzata dall'operatore Multilink (oggi Infracom Network Application) fissando come prezzo di terminazione, per il periodo compreso tra il 30 marzo 2007 ed il 30 giugno 2007, il valore di 1,74€cent/min.
L'Autorita' ritiene altresi' opportuno, in linea con quanto previsto all'art. 40 comma 8 della delibera n. 417/06/CONS, che l'operatore provveda a fornire, ai fini dell'efficacia del valore su indicato, una relazione redatta da una societa' di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento.
Al fine di accertare l'assenza di doppio ristoro del costo degli apparati in sede cliente, la relazione dovra' altresi' analizzare la causalita' dei costi e dei ricavi concernenti gli apparti in sede d'utente, e certificare che i costi degli apparati in sede di utente, attribuiti al servizio di terminazione, non siano anche remunerati dai clienti. La relazione dovra' inoltre certificare l'orientamento al costo dei prezzi definiti tra Multilink S.p.A. ed Infracom Italia S.p.A. per i servizi di interconnessione e di accesso forniti nel 2006 ed afferenti ai costi presentati a giustificazione del prezzo di terminazione richiesto.
L'Autorita' ritiene inoltre opportuno, ove possibile, che tale relazione venga predisposta dalla medesima societa' incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento e che sia sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari, prima dell'invio all'Autorita'. L'efficacia dell'applicazione del prezzo di cui al presente provvedimento deve ritenersi subordinata alla presentazione di tale relazione.
RITENUTO che l'analisi tecnica che sorregge le determinazioni che precedono risiede, oltre che nelle superiori argomentazioni, nell'allegato A alla presente delibera;
UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

DELIBERA

Articolo 1.

1. Il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell'operatore Multilink S.p.A. - ora Infracom Network Application S.p.A. non puo' essere maggiore di 1,74€cent/min per il periodo 30 marzo 2007 - 30 giugno 2007.
 
Articolo 2.

1. L'operatore provvede a fornire una relazione redatta da una societa' di revisione, scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che certifichi che i dati utilizzati nella richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla base delle risultanze contabili del bilancio dell'esercizio di riferimento.
2. Ove possibile, la societa' di cui al comma 1 e' la medesima incaricata per la revisione del bilancio pubblico per l'anno di riferimento.
3. La relazione accerta altresi' la causalita' dei costi e dei ricavi concernenti gli apparati in sede d'utente, provvedendo a certificare che i costi degli apparati in sede di utente attribuiti al servizio di terminazione non siano anche remunerati dai clienti.
4. La relazione accerta inoltre l'orientamento al costo dei prezzi relativi ai servizi di interconnessione ed accesso forniti nel corso del 2006 all'operatore Multilink S.p.A. dall'operatore Infracom Italia S.p.A., afferenti ai costi presentati a giustificazione del prezzo di terminazione richiesto.
5. La relazione di cui al precedente comma 1 e' sottoposta all'approvazione dei competenti organi societari ed e' trasmessa all'Autorita' insieme al provvedimento di approvazione del competente organo societario.
6. L'efficacia dell'applicazione dei prezzi in deroga di cui all'art. 1 e' subordinata alla presentazione di cui al precedente comma 5.
La presente delibera, unitamente al suo allegato, e' notificata all'operatore Multilink S.p.A., ora Infracom Network Application S.p.A., e pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita'.
La presente delibera, priva degli allegati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, il presente atto puo' essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.
Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 5 giugno 2008
IL PRESIDENTE: Calabro'
I COMMISSARI RELATORI: D'Angelo - Mannoni
 
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