Gazzetta n. 172 del 24 luglio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 14 maggio 2008
Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa. (Deliberazione n. 26/08/CIR).

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 14 maggio 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 13, concernente la determinazione dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione;
VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
VISTA la decisione n. 91/396/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;
VISTA la direttiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al Servizio Universale e ai diritti degli utenti in materia di comunicazione elettronica ("direttiva servizio universale");
VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";
VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 25 novembre 1997, concernente "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 284 del 5 dicembre 1997;
VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 2 marzo 2006, n. 145, concernente l'adozione del "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2006;
VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 22 gennaio 2008, concernente "Numero unico di emergenza europeo 112", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 10 marzo 2008;
VISTA la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
VISTA la delibera n. 9/03/CIR del 3 luglio 2003, concernente "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2003;
VISTA la delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001, concernente "Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro";
VISTA la delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002, recante "Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;
VISTA la delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002, concernente "Norme di attuazione dell'articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002;
VISTA la delibera n. 9/02/CIR del 27 giugno 2002, recante "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 59 dell'8 aprile 2002: criteri di applicazione agli Internet Service Provider delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 167 del 18 luglio 2002;
VISTA la delibera n. 15/03/CIR del 17 dicembre 2003, recante "Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero della Salute", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2004;
VISTA la delibera n. 15/04/CIR del 3 novembre 2004, recante "Attribuzione di diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;
VISTA la delibera n. 65/05/CIR del 7 settembre 2005, recante "Avvio del procedimento per l'integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR - Misure d'urgenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;
VISTA la delibera n. 69/05/CIR del 15 novembre 2005, recante "Assegnazione di risorse di numerazione al Dipartimento per le Pari Opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 7 dicembre 2005;
VISTA la delibera n. 83/05/CIR del 22 novembre 2005, recante "Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazione elenco abbonati e trasparenza e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 9 dicembre 2005;
VISTA la delibera n. 84/05/CIR del 15 dicembre 2005, recante "Integrazione delle soglie di prezzo massimo previste dal Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2006;
VISTA la delibera n. 8/06/CIR del 9 febbraio 2006, recante "Misure in merito ai prezzi massimi per le chiamate dirette alle numerazioni per servizi di informazione abbonati e originate da rete fissa ed alla informazione sui prezzi del completamento di chiamata", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2006;
VISTA la delibera n. 11/06/CIR del 7 marzo 2006, recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2006, Supplemento ordinario n. 95;
VISTA la delibera n. 18/06/CIR del 30 maggio 2006, recante "Misure di urgenza in merito alla numerazione in decade 4 utilizzata per il servizio informazioni elenco abbonati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 maggio 2006;
VISTA la delibera n. 23/06/CIR del 2 agosto 2006, recante "Proroga del termine per l'uso provvisorio da parte di Poste Italiane S.p.A. del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;
VISTA la delibera n. 46/06/CONS del 25 gennaio 2006 recante "Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2006;
VISTA la delibera n. 32/07/CIR del 9 maggio 2007, recante "Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio";
VISTA la delibera n. 418/07/CONS recante "Disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.189 del 16 agosto 2007;
VISTA la delibera n. 97/08/CONS recante "Nuovi termini di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della delibera n. 418/07/CONS "disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell'utenza" ed ulteriori norme a tutela dell'utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.65 del 17 marzo 2008;
VISTA la richiesta pervenuta da parte del Ministero della giustizia in data 29 ottobre 2007 di assegnazione di una numerazione per servizi di pubblica utilita' per le esigenze della Polizia penitenziaria;
VISTA la Raccomandazione ITU-T E.164, concernente il "Piano di numerazione delle telecomunicazioni pubbliche internazionali";
VISTA la Raccomandazione ITU-T Q.708, concernente il "Piano di numerazione dei punti internazionali di segnalazione";
VISTA la Raccomandazione della CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ECC/REC(03)01, concernente "Implementation and use of CLI (Calling Line Identification) within CEPT countries";
VISTA la Raccomandazione della CEPT ECC/REC(06)03, concernente "Principles related to numbering plans for SMS short codes";
VISTA la Raccomandazione della CEPT ECC/REC(04)07, riguardante "Designation of '116' number range for possible future Europe-wide harmonised short numbers";
VISTA la decisione della Commissione Europea del 29 ottobre 2007 n. 2007/116/CE "che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre 2007;
CONSIDERATA la necessita' di provvedere all'aggiornamento del piano approvato con la delibera n. 9/03/CIR, anche sulla base di quanto emerso nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e con riferimento alla rispondenza dello stesso piano all'evolversi delle esigenze del mercato ed alla promozione dello sviluppo e della diffusione di servizi innovativi, nonche' alla piena interoperabilita' dei servizi, alla disponibilita' delle risorse di numerazione ed alla loro efficiente allocazione, alle esigenze di tutela del consumatore;
CONSIDERATA, altresi', la necessita' di integrare formalmente nel testo del Piano le variazioni e le integrazioni in materia di numerazione apportate dall'Autorita' con provvedimenti successivi alla emanazione della delibera n. 9/03/CIR;
VISTO il procedimento istruttorio "Revisione del Piano di numerazione di cui alla delibera n. 9/03/CIR e s.m.i.", avviato con comunicazione pubblicata sul sito dell'Autorita' in data 08/09/06 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2006;
VISTI i contributi prodotti dai soggetti partecipanti alla prima fase del procedimento avviato con la comunicazione suddetta;
VISTA la delibera n. 44/07/CIR recante "Consultazione pubblica concernente la revisione del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.163 del 16 Luglio 2007;
VISTA la delibera n. 109/07/CIR recante "Proroga dei termini relativi alla consultazione pubblica concernente la revisione del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa indetta con la delibera n. 44/07/CIR", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.188 del 14 agosto 2007;
VISTI i contributi presentati da: 1288 Servizio di Consultazione Telefonica S.r.l., Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni (ANUIT), BT Italia S.p.A., COOP Italia Soc. Cooperativa, Elsacom S.p.A., Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., H3G S.p.A., Il Numero Italia S.r.l., KPNQwest Italia S.p.A., Messagenet S.r.l., Quick Star Communication L.t.d., Seat Pagine Gialle S.p.A, Skype Communication Sarl, SMS Italia S.r.l., Tele2 Italia S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., VoicePlus S.r.l., Welcome Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., le posizioni da essi espresse, anche nell'ambito delle audizioni, su ciascun tema e le conseguenti valutazioni dell'Autorita', come riportato nell'Allegato B, che costituisce parte integrante della presente delibera;
VISTA la delibera n. 415/07/CONS, recante "Disposizioni regolamentari riguardanti l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.209 dell'8 settembre 2007;
VISTA la delibera n. 113/07/CIR del 9 ottobre 2007, recante "Misure urgenti in materia di assegnazione delle risorse di numerazione a seguito dell'ingresso nel mercato dei fornitori avanzati di servizi";
RITENUTA l'opportunita' di specificare, con l'occasione, anche la disciplina di taluni aspetti attinenti i modelli economici di interconnessione da utilizzare per alcune numerazioni per le quali il vigente quadro normativo non ha, allo stato, dettato norme specifiche, ancorche' tali norme possano trovare, alla prima occasione utile, piu' adeguata definizione nell'ambito di procedimenti di analisi dei mercati;
RITENUTA, altresi', l'opportunita' di includere nel provvedimento disposizioni riguardanti i prezzi massimi praticabili su alcune numerazioni, confermando o aggiornando i limiti gia' previsti dalla delibera n. 9/03/CIR per le medesime numerazioni, al fine di non far venir meno la disciplina vigente senza che la stessa sia modificata a seguito di un procedimento ad hoc nell'ambito del quadro regolamentare posto a tutelare l'utenza, e ritenuta di conseguenza l'opportunita', al fine di non creare ingiustificate disparita' regolamentari, di includere nel provvedimento disposizioni riguardanti i prezzi massimi praticabili su alcune nuove numerazioni per servizi a sovrapprezzo;
RITENUTO opportuno, con l'occasione, dettare norme concernenti l'implementazione della prestazione di identificazione della linea di utente (CLI- Calling Line Identifier), che rappresenta un importante strumento di tutela dell'utenza e di sicurezza delle comunicazioni, in coerenza con le indicazioni elaborate in sede internazionale;
RITENUTO che talune tematiche particolari sollevate dai contributi presentati in risposta alla consultazione richiedono ulteriori specifici approfondimenti e pertanto non possano trovare soluzione adeguata nel presente provvedimento, ma debbano essere oggetto di successive attivita' istruttorie;
RITENUTA, infine, la necessita' che l'Amministrazione competente, ai sensi dell'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fissi in tempo utile i contributi per la concessione dei diritti di uso delle nuove numerazioni introdotte dal presente provvedimento, secondo criteri di analogia con i contributi gia' fissati per altre numerazioni e di commisurazione alla scarsita' della risorsa;
UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

DELIBERA

Art. 1

1. E' approvato il Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e la relativa disciplina attuativa contenuti nell'Allegato A alla presente delibera.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'Amministrazione competente adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle procedure di propria pertinenza previste dal Piano di cui al comma 1 ed, in particolare, ai sensi dell'art. 35 del Codice delle comunicazioni elettroniche, fissa i contributi per la concessione dei diritti di uso delle nuove numerazioni introdotte dal Piano stesso, secondo criteri di analogia con i contributi gia' fissati per altre numerazioni, di commisurazione alla disponibilita' della risorsa, di ristoro degli oneri amministrativi di gestione.
3. Fatto salvo ove diversamente specificato, i soggetti titolari di risorse di numerazione si conformano alle disposizioni del piano di numerazione, di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente delibera.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera e' integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
La presente delibera, priva dell'allegato B, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2008
IL PRESIDENTE: Calabro
IL COMMISSARIO RELATORE: Mannoni
 
Allegato A alla delibera n. 26/08/CIR

PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI
E DISCIPLINA ATTUATIVA
Articolo 1 (Definizioni)
Articolo 2 (Piano di numerazione per servizi)
Articolo 3 (Assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni)
Articolo 4 (Procedure generali per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni)
Articolo 5 (Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalita' di comunicazione)
Articolo 6 (Identificazione della linea chiamante)
Articolo 7 (Numerazione geografica)
Articolo 8 (Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali)
Articolo 9 (Numerazioni per servizi interni di rete)
Articolo 10 (Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici)
Articolo 11 (Numerazione per servizi di accesso ad Internet)
Articolo 12 (Numeri per servizi di emergenza)
Articolo 13 (Numeri per servizi di pubblica utilita' e servizi armonizzati a valenza sociale)
Articolo 14 (Numeri per servizi di comunicazione sociale)
Articolo 15 (Numeri per servizi di assistenza clienti "customer care")
Articolo 16 (Numerazione per servizi di addebito al chiamato)
Articolo 17 (Numerazione per i servizi ad addebito ripartito)
Articolo 18 (Numerazione per servizi di numero unico o personale)
Articolo 19 (Numerazioni per servizi a sovrapprezzo)
Articolo 20 (Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo)
Articolo 21 (Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)
Articolo 22 (Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo: numerazioni per servizi di informazione elenco abbonati)
Articolo 23 (Disposizioni comuni alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo)
Articolo 24 (Codici per selezione del vettore Carrier Selection)
Articolo 25 (Codici di accesso a rete privata virtuale)
Articolo 26 (Numerazioni non decadiche)
Articolo 27 (Numeri identificativi dei punti di segnalazione)
Articolo 28 (Ulteriori codici per sistemi di segnalazione)
Articolo 29 (Numerazioni e codici non descritti)
Articolo 30 (Norme transitorie e finali)
Allegato 1 al Piano di numerazione

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono:
a) Numero o numerazione: sequenza di cifre che identifica una specifica utenza.
b) Codice: la parte significativa del numero, ai fini dell'individuazione del servizio (o dei servizi) per il quale (o per i quali) la numerazione e' utilizzabile.
c) Numero geografico: ciascun numero del piano nazionale di numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete. La definizione prescinde dalla tecnologia utilizzata per realizzare il collegamento.
d) Numero non geografico: ogni numero del piano nazionale di numerazione che non sia un numero geografico.
e) Periodo di latenza: intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra due successive utilizzazioni di una risorsa di numerazione per identificare utenze diverse.
f) Servizi interni di rete: servizi forniti dall'operatore di rete stesso correlati con le funzionalita' di rete e che per loro natura non necessitano di interoperabilita' tra reti di operatori diversi.
g) Servizi di accesso ad Internet: servizi di accesso in modalita' "dial-up" ad Internet, comprendenti il trasporto e la gestione della chiamata telefonica commutata, destinata ad un Internet Service Provider (ISP), per l'instaurazione di sessioni di comunicazioni di tipo dati.
h) Servizi senza oneri per il chiamante: servizi per i quali non e' previsto alcun tipo di addebitato al chiamante, a qualsiasi rete esso appartenga. Tali servizi includono:
1) servizi di emergenza;
2) servizi di pubblica utilita';
3) servizi di comunicazione sociale;
4) servizi di assistenza clienti "customer care";
5) servizi con addebito al chiamato.
i) Servizi con addebito al chiamato: servizi che permettono di addebitare al chiamato il costo complessivo della chiamata.
j) Servizi con addebito ripartito servizi per i quali il costo complessivo, che comprende il trasporto, l'instradamento e la gestione della chiamata, e' ripartito tra chiamante e chiamato secondo le due seguenti categorie tariffarie:
1) ripartizione a quota fissa: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota fissa ed al chiamato la restante parte;
2) ripartizione a quota variabile: per ogni chiamata andata a buon fine, al chiamante viene addebitata una quota variabile in funzione della durata e al chiamato la restante parte.
k) Servizio di numero unico o personale: servizio che permette al sottoscrittore di essere raggiunto, tramite uno stesso numero non geografico, ad un insieme discreto di possibili di destinazioni. Il sottoscrittore del servizio stabilisce le diverse destinazioni alternative a cui indirizzare le chiamate.
l) Servizi a sovrapprezzo: servizi forniti attraverso reti di comunicazione elettronica, mediante l'uso di specifiche numerazioni, che consentono l'accesso degli utenti ad informazioni o prestazioni a pagamento. Per tali servizi, l'operatore di rete addebita all'abbonato un prezzo complessivo comprendente il trasporto, l'instradamento, la gestione della chiamata e la fornitura delle informazioni o prestazioni. Tali servizi sono classificati per tipologia delle informazioni o prestazioni fornite in:
1) Servizi di carattere sociale-informativo, quali tra gli altri:
a) servizi riguardanti le pubbliche amministrazioni e gli enti locali;
b) servizi di pubblica utilita';
c) servizi di informazione abbonati;
2) Servizi di assistenza e consulenza tecnico-professionale che comprendono, tra l'altro:
a) consulenze di tipo sanitario, legale, economico/finanziario;
b) servizi editoriali e di rassegna stampa;
- c) servizi di meteorologia;
d) servizi di assistenza clienti;
3) Servizi di chiamate di massa ovvero i servizi offerti, generalmente, per limitati periodi di tempo, che consentono la partecipazione di un notevole numero di utenti ad eventi particolari che prevedono un numero molto elevato di tentativi di chiamata concentrati nel tempo. Comprendono, tra l'altro:
a) sondaggi di opinione;
b) televoto;
c) servizi di raccolta fondi;
d) giochi di massa;
e) manifestazioni a premio e concorsi legati a prodotti e servizi di consumo;
4) Servizi di intrattenimento, quali, tra l'altro:
a) servizi di conversazione;
b) pronostici relativi a giochi;
c) servizi di astrologia e cartomanzia;
d) manifestazioni a premio;
e) caselle vocali;
f) giochi;
5) Servizi di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, quali, tra l'altro:
a) loghi e suonerie;
b) programmi software;
c) audio e video.
m) Servizi informazioni abbonati: servizi che consistono nella fornitura al cliente finale delle informazioni inerenti l'elenco degli abbonati di rete fissa e di rete mobile di ogni operatore di telecomunicazioni.
n) Nomadismo: prestazione associata ad un servizio di tipo fisso che permette di svincolare la fornitura del servizio medesimo da una particolare locazione fisica, che puo' corrispondere al punto terminale di rete associato al sito del cliente indicato nel contratto con l'operatore; tale prestazione consente la fornitura del servizio potenzialmente da un qualsiasi punto terminale di rete sia per comunicazioni entranti che uscenti.
o) Servizio di comunicazione elettronica nomadico: un servizio di comunicazione elettronica offerto con la prestazione di nomadismo.
p) Servizio di comunicazione telefonica nomadico: servizio che consente all'utente, identificato da uno stesso numero non geografico del piano nazionale di numerazione e/o altro identificativo, di originare e ricevere chiamate nazionali, internazionali, da un qualsiasi punto terminale di rete.
q) Operatori nazionali: ai soli fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni e dei codici, gli operatori che dichiarano nella domanda di fornire il servizio di telefonia vocale sull'intero territorio nazionale.
r) Operatore di origine: operatore che fornisce al cliente, anche utilizzando servizi intermedi di altri operatori, il servizio di comunicazione elettronica.
s) Amministrazione competente: organismo incaricato di svolgere le attivita' di gestione del piano di numerazione, di assegnazione dei diritti d'uso della numerazione e di relativa vigilanza che il Codice delle comunicazioni elettroniche attribuisce alla competenza dell'ex Ministero delle comunicazioni.

Articolo 2
(Piano di numerazione per servizi)

1. Il piano di numerazione e' organizzato per servizi sulla base della prima cifra come di seguito indicato:
0 Numerazione geografica
1 Numerazione per servizi specifici a numerazione breve e per servizi a sovrapprezzo
2 Riservato per esigenze future
3 Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali
4 Numerazione per servizi interni di rete e servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati
5 Numerazioni per servizi di comunicazione telefonica nomadici
6 Riservato per esigenze future
7 Numerazione per servizi di accesso ad Internet
8 Numerazione per servizi con addebito al chiamato, per servizi con addebito ripartito e per servizi a sovrapprezzo
9 Riservato per esigenze future
2. Sulla base della classificazione di cui al precedente comma 1, il presente provvedimento attribuisce le risorse di numerazione ai servizi, definendo l'associazione tra le differenti numerazioni e gli specifici servizi che possono essere offerti sulle medesime.

Articolo 3
(Assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni)

1. I diritti d'uso delle numerazioni sono assegnati ai soggetti in possesso di idoneo titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi di comunicazioni o di una risorsa correlata.
2. I diritti d'uso delle numerazioni, salvo ove diversamente specificato, sono assegnati per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente.
3. I soggetti titolari di diritti d'uso di numerazione sono responsabili del corretto utilizzo della numerazione loro assegnata in conformita' con le prescrizioni del presente piano. Tali operatori sono pertanto tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza possibile, la conformita' dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni di cui sono titolari dei diritti d'uso. I titolari dei diritti di uso informano i soggetti che offrono i servizi su numerazioni da loro messe a disposizione sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra operatore titolare dei diritti d'uso e fornitore di servizio deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di servizio a seguito di violazione accertata dai parte dei competenti organi.
4. In ogni caso, e' fatto divieto, oltre che ai soggetti assegnatari di numerazione, anche ai soggetti che offrono servizi su numerazioni messe a disposizione dagli operatori ed agli utenti finali di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione, sia con riferimento ai servizi svolti sulle numerazioni sia per quanto riguarda la struttura stessa della numerazione. L'uso della selezione passante non deve alterare la struttura della numerazione, fatta eccezione per la lunghezza dei numeri geografici corrispondenti ai centralini.
5. L'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente dei diritti d'uso delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del titolare dei medesimi diritti, dei contributi previsti dalla normativa vigente.
6. L'utilizzo delle numerazioni in difformita' del presente piano e della normativa vigente comporta, ai sensi del successivo art. 4, comma 9, la sospensione e la revoca, anche in via d'urgenza, dei relativi diritti d'uso delle numerazioni nonche' l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 4
(Procedure generali per l'assegnazione
dei diritti d'uso delle numerazioni)

1. La richiesta per l'assegnazione di diritti d'uso della numerazione puo' essere fatta dai soggetti aventi titolo di cui al precedente articolo 3, anche in sede di domanda per l'ottenimento del titolo medesimo o di dichiarazione di cui all'art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ove non diversamente stabilito dal presente provvedimento ovvero da appositi provvedimenti in relazione a specifiche numerazioni, l'assegnazione dei diritti d'uso avviene secondo le procedure del presente articolo.
2. I diritti d'uso sono assegnati per singole numerazioni o per blocchi di numerazione secondo le disposizioni pertinenti del presente provvedimento. Nel caso di assegnazione a blocchi, l'Amministrazione competente ha facolta' di assegnare, secondo criteri di equa distribuzione delle risorse, blocchi di dimensioni di un ordine di grandezza inferiore a quello previsto, al fine di prevenire indisponibilita' di risorse di numerazione. In occasione dell'apertura di nuove numerazioni, l'Amministrazione competente ha altresi' facolta' di limitare la quantita' di singole numerazioni o di blocchi assegnati a ciascun operatore in fase di prima applicazione, al fine di prevenire indisponibilita' di risorse e accaparramento nonche' di adottare ogni utile strumento per assicurare una equa ed ordinata ripartizione tra i richiedenti.
3. Il richiedente, in sede di domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni, deve fornire le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del richiedente;
b) riferimento al titolo autorizzatorio oppure alla autorizzazione provvisoria alla sperimentazione;
c) utilizzo previsto delle risorse di numerazione;
d) distretto per il quale si richiede la numerazione (solo in caso di numerazione geografica);
e) numero di blocchi, numeri o codici richiesti;
f) eventuali blocchi, numeri o codici preferiti;
4. L'assegnazione provvisoria di diritti d'uso di risorse di numerazione puo' essere richiesta nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Tale assegnazione puo' essere mantenuta anche durante il periodo necessario all'ottenimento del titolo autorizzatorio definitivo alla prestazione del servizio, purche' la relativa domanda sia presentata prima della scadenza del periodo per il quale e' stata autorizzata la sperimentazione Le stesse risorse di numerazione possono essere confermate a seguito dell'acquisizione del titolo autorizzatorio definitivo, se conformi con l'attribuzione stabilita nel presente Piano di numerazione. Nel caso di diniego dell'autorizzazione definitiva le predette risorse di numerazione si intendono automaticamente revocate.
5. L'Amministrazione competente assegna i diritti d'uso delle risorse di numerazione secondo la data di presentazione della richiesta, di norma entro tre settimane, ed, ove possibile e applicabile, in base alla preferenza espressa.
6. In caso di conflitto per richieste contemporanee di identica numerazione, l'Amministrazione competente procede alla assegnazione dei diritti d'uso previa audizione delle parti. Le preferenze espresse dai soggetti in possesso di un titolo autorizzatorio definitivo hanno priorita' sulle preferenze espresse dai soggetti che intendono utilizzare la numerazione nell'ambito di una autorizzazione provvisoria.
7. La richiesta di ulteriori assegnazioni di diritti d'uso e' soggetta a verifica dell'utilizzo superiore al 50% della numerazione della stessa tipologia precedentemente assegnata. Tale vincolo non si applica nel caso di richieste di assegnazione di diritti d'uso di numerazioni utilizzate per servizi con schemi tariffari diversi ovvero per nuove tipologie di servizi differenti da quelli offerti sulla numerazione precedentemente assegnata, nonche' per la numerazione di cui all'art.8, comma 3. La dichiarazione dell'operatore in merito al rispetto del limite sopra indicato e' soggetta a verifica.
8. La risorsa di numerazione assume uno dei seguenti stati:
a) disponibile: risorsa utilizzabile per l'assegnazione del relativo diritto d'uso, anche provvisorio;
b) assegnata: risorsa il cui diritto d'uso e' assegnato ad un soggetto;
c) assegnata provvisoriamente: risorsa il cui diritto d'uso e' assegnato ad un soggetto per un esercizio sperimentale o per l'esecuzione di prove;
d) riservata: risorsa non utilizzabile;
e) utilizzata: risorsa impiegata per fornire servizio;
f) in latenza: risorsa temporaneamente indisponibile per l'assegnazione da parte dell'Amministrazione competente ovvero per l'utilizzo da parte dell'operatore per un utente finale diverso dal precedente utilizzatore.
Si indicano, inoltre, con il termine:
- "restituite" le risorse di numerazione riconsegnate all'Amministrazione competente dal soggetto assegnatario per cause diverse tra le quali la sopravvenuta cessazione dell'attivita' o di un servizio ovvero per valutazioni di ordine commerciale;
- "revocate" le risorse di numerazione che l'Amministrazione competente ha ritirato al soggetto assegnatario.
9. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono sospesi o revocati, se del caso anche con provvedimento d'urgenza, nel caso di utilizzo della numerazione non conforme al presente provvedimento ed alla normativa vigente. Tali diritti sono revocati nel caso di cessazione del servizio da parte del titolare dei medesimi ovvero in caso di revoca del titolo autorizzatorio. I diritti d'uso delle risorse di numerazione possono altresi' essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso di:
a) modifica dei termini del titolo;
b) risorse non utilizzate entro il termine temporale prescritto a partire dall'assegnazione;
c) necessita' di sopperire a situazioni di insufficienza di risorse rispetto alle richieste.
10. Nel caso di portabilita' di numeri assegnati su base singolo numero, l'onere del pagamento dei contributi inerenti il diritto d'uso spetta all'operatore Recipient.
11. Nel caso di revoca o di restituzione dei diritti d'uso di numerazioni assegnate a blocchi, qualora una o piu' numerazioni appartenenti al medesimo blocco siano state configurate, a seguito di portabilita', su reti di altri operatori, i diritti d'uso dell'intero blocco ed i relativi oneri contributivi sono assegnati di norma all'operatore sulla cui rete e' configurato il quantitativo maggiore delle numerazioni del blocco.
12. I diritti d'uso delle numerazioni assegnate ad un operatore, in caso di trasferimento dell'attivita' ad altro operatore, sono assegnati, con i relativi oneri, a quest'ultimo operatore subentrante.
13. L'assegnatario dei diritti d'uso delle numerazioni che intende trasferire tali diritti ad altro soggetto, inoltra richiesta all'Amministrazione competente, la quale fornisce il proprio nulla osta al trasferimento di norma entro tre settimane.
14. Una risorsa utilizzata diventa disponibile per una successiva utilizzazione da parte di un diverso utilizzatore dopo un periodo di latenza la cui durata minima e' specificata per ciascun tipo di numerazione.
15. L'Amministrazione competente pubblica sul proprio sito web le tabelle aggiornate dello stato delle diverse numerazioni, con l'indicazione dell'operatore a cui risultano assegnate le singole numerazioni o i blocchi di numerazioni e la relativa data di assegnazione. Nel caso di numerazioni associate a servizi a sovrapprezzo, le tabelle recano anche il fornitore del servizio che opera su ciascuna numerazione ed il tipo di servizio offerto.

Articolo 5 (Criteri per l'utilizzo delle numerazioni e relative modalita' di
comunicazione)

1. La norma di riferimento per l'uso delle numerazioni e' la Raccomandazione UIT-T E.164. Il codice 00 identifica le chiamate internazionali.
2. L'operatore di origine o, dove applicabile, il soggetto titolare dei diritti d'uso delle numerazioni, stabilisce, anche mediante accordi con i fornitori di servizi, i prezzi applicabili alle chiamate dirette ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento nel rispetto dei seguenti criteri:
a) nel caso di servizi tariffati in base alla durata, il prezzo addebitato al cliente chiamante e' proporzionale alla durata effettiva della comunicazione, salvo una eventuale e ragionevole quota fissa addebitata alla risposta;
b) nel caso di accesso a servizi tariffati secondo modalita' forfetarie, il prezzo e' addebitato al cliente chiamante solo al termine dell'effettivo completamento del servizio richiesto.
3. Il soggetto titolare dei diritti d'uso della numerazione che attiva la fornitura di un servizio o di contenuti destinati alla clientela finale tramite l'utilizzo di una specifica numerazione per servizi a sovrapprezzo, comunica all'Amministrazione competente i dati anagrafici del fornitore del servizio o di contenuti e la tipologia di servizio offerto.
4. Fatte salve le ulteriori disposizioni applicabili all'erogazione dei servizi a sovrapprezzo, l'espletamento dei servizi su numerazioni per servizi a sovrapprezzo e numerazioni per servizi di numero unico e personale e' preceduto da un annuncio fonico, chiaro ed esplicito, sul prezzo applicato, con riferimento alla rete fissa o mobile, dalla quale e' effettuata la chiamata. In caso di prezzo differenziato a seconda dell'operatore da cui si origina la chiamata, l'informazione puo' limitarsi al prezzo massimo previsto da rete fissa e mobile. E' ammesso, per i soli servizi di numero unico e personale, l'impiego di un sistema interattivo che consenta al chiamante di scegliere esplicitamente, su base chiamata ed espressamente, mediante la digitazione di un tasto, di non ricevere tali informazioni. L'obbligo informativo non puo' essere assolto attraverso il rimando ad altre numerazioni, a siti Internet o a qualsivoglia altra forma di comunicazione. Nel corso del messaggio informativo obbligatorio, il cliente non e' sottoposto ad alcuna tassazione.
5. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazioni elettroniche o, dove applicabile, l'operatore titolare dei diritti d'uso delle numerazioni o il fornitore di contenuti assicura, nelle informazioni e nella pubblicita' con qualunque mezzo diffuse e relative ai servizi offerti sulle numerazioni di cui al presente provvedimento, la corretta indicazione del prezzo della chiamata da rete fissa e mobile nelle modalita' previste dal precedente comma 4, comprensivo della quota fissa alla risposta ed inclusivo dell'IVA.
6. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica assicura che venga fornita ai propri clienti, su richiesta, la corretta e completa informazione sul prezzo applicabile per tutte le numerazioni accessibili.
7. La terminologia di uso comune "numero verde" e' associata, nelle informazioni e nella pubblicita', con qualunque mezzo diffuse, ai soli servizi offerti su numerazioni per servizi con addebito al chiamato, a qualunque rete appartenga il chiamante. Nelle informazioni e nella pubblicita' sono rese note le eventuali restrizioni all'accessibilita' di cui al successivo articolo 16, comma 1.
8. Ove non diversamente stabilito da norme riguardanti numerazioni specifiche, la numerazione assegnata deve essere utilizzata entro il termine di dodici mesi dalla data di assegnazione. Trascorso tale termine la numerazione non utilizzata puo' essere soggetta a revoca.

Articolo 6
(Identificazione della linea chiamante)

1. Gli operatori di rete che intervengono nella realizzazione di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, incluse le comunicazioni basate sulla trasmissione di messaggi, quali SMS ed MMS, che utilizza numeri definiti dalla Raccomandazione UIT-T E.164, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono fornire, trasportare e inoltrare l'informazione relativa all'identificazione della linea chiamante (CLI - Calling Line Identification), ciascuno per quanto di competenza.
2. La fornitura della prestazione di cui al comma 1 avviene conformemente alle norme in materia di tutela dei dati personali.
3. L'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica all'utente che origina la comunicazione e' responsabile della fornitura e correttezza del CLI nonche' della consegna di tale informazione all'operatore di destinazione o all'eventuale operatore di transito. A tal fine, nel caso di CLI generati dall'utente e fatto salvo quanto previsto dalle norme di cui al comma 2, verifica la corrispondenza di questo con le numerazioni attribuite alla linea che origina la comunicazione, eventualmente trasmettendo un CLI addizionale o sovrascrivendo lo stesso, nel rispetto degli standard internazionali e nei limiti della fattibilita' tecnica. Le comunicazioni dirette ai numeri per servizi di emergenza, sono comunque gestite ed inoltrate anche quando sono originate da terminali di rete mobile privi di SIM.
4. Nel transito attraverso una rete, il CLI non e' ingiustificatamente rimosso o modificato, salvo le eventuali modifiche effettuate in accordo agli standard internazionali.
5. Resta in capo all'operatore che fornisce il servizio di comunicazione elettronica all'utente che origina la comunicazione la responsabilita', per le comunicazioni dirette a numerazioni E.164 del presente piano che prevedono il coinvolgimento di operatori di transito, di stipulare con questi ultimi accordi contrattuali tali da consentire il rispetto del precedente comma 4.
6. Nel caso di chiamate trasferite, il CLI presentato all'utente chiamato e' quello della linea chiamante originaria.
7. In nessun caso possono essere effettuate comunicazioni utilizzando come CLI numerazioni per servizi a sovrapprezzo, per servizi interni di rete non gratuiti, nonche' numerazioni non decadiche.

Articolo 7
(Numerazione geografica)

1. Il territorio nazionale, ai fini della numerazione geografica, e' suddiviso in distretti, individuati tramite codici denominati indicativi distrettuali. I nomi dei distretti con i relativi indicativi sono riportati nel decreto ministeriale "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico" del 25 novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La lunghezza massima del numero geografico e' di 11 cifre. I numeri geografici con lunghezza di 11 cifre, sono attribuiti per numerazioni di utente con prima cifra "1" dopo l'indicativo di distretto.
3. I numeri geografici hanno la struttura descritta di seguito:
- per lunghezza del numero pari a 10 cifre:
0 X U1U2U3U4U5U6U7U8 con Ui = 0 ÷ 9 e i=1÷8
0 YW U1U2U3U4U5U6U7 con Ui = 0 ÷ 9 e i=1÷7
0 ZKJ U1U2U3U4U5U6 con Ui = 0 ÷ 9 e i=1÷6
- per lunghezza del numero pari a 11 cifre:
0 X U1U2U3U4U5U6U7U8U9 con Ui = 0 ÷ 9 e i=2÷9 |
0 YW U1U2U3U4U5U6U7U8 con Ui = 0 ÷ 9 e i=2÷8 |e
con U1 = 1 |
0 ZKJ U1U2U3U4U5U6U7 con Ui = 0 ÷ 9 e i=2÷7
dove: X = indicativo di distretto ad una cifra,
YW = indicativo di distretto a due cifre,
ZKJ = indicativo di distretto a tre cifre,
e X, Y e Z diversi da zero.
4. Le numerazioni geografiche vengono attribuite agli operatori per blocchi di diecimila numeri contigui con le ultime quattro cifre da 0000 a 9999.
5. Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica nomadici esclusivamente nell'ambito distrettuale. L'Autorita' si riserva di valutare le modalita' per eventualmente estendere l'utilizzo nomadico all'intero territorio nazionale.
6. Le numerazioni geografiche possono essere utilizzate per effettuare e ricevere chiamate su terminali di reti mobili, ovvero su terminali che impiegano per l'accesso tecnologie radio, per realizzare servizi di comunicazioni a mobilita' limitata alle condizioni ed entro la zona stabilite dalle pertinenti disposizioni.
7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 8
(Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali)

1. I diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico sono assegnati agli operatori sulla base di codici a tre cifre. Di norma allo stesso operatore sono assegnati codici con la medesima seconda cifra.
2. Le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta di seguito:
3XY U1U2U3U4U5U6(U7) con X=2÷9, Y=0 ÷ 9, Ui = 0 ÷ 9 e i=1÷7.
Le numerazioni del tipo 31 U1U2U3U4U5U6U7U8 con Ui = 0 ÷ 9 e i=1÷8 sono attribuite a servizi di comunicazione mobili e personali di tipo specializzato, quali i servizi mobili satellitari ed i servizi svolti mediate le reti GSM-R, e sono assegnate su base blocchi di 100.000 numeri.
Le numerazioni del tipo 30 U1U2U3U4U5U6U7U8 con Ui = 0 ÷ 9 e i=1÷8 sono riservate per usi futuri.
3. I codici 37X (con X=0..9), sono assegnabili esclusivamente come codici per servizi di comunicazione mobili e personali ai fini della fornitura del servizio agli utenti degli operatori mobili virtuali da utilizzare, per i clienti di tali ultimi operatori, a blocchi di quattro cifre del tipo 37XY.
4. La lunghezza massima del numero per i servizi di comunicazioni mobili e personali e' di 10 cifre. L'Autorita' si riserva di estendere tale lunghezza a 11 cifre.
5. I codici per servizi di comunicazioni mobili e personali sono utilizzati anche per l'identificazione dei "Routing Number" nelle reti mobili e per l'accesso alla segreteria telefonica.
6. Per consentire l'accesso diretto alla segreteria telefonica da parte degli utenti nonche' per fornire il servizio di trasferimento della chiamata al servizio di segreteria telefonica sono assegnati a ciascun operatore al massimo due codici nella decade 3, che assumono valori del tipo 3XY. Per il primo codice richiesto viene mantenuto il criterio di riconoscibilita' dell'operatore in seconda cifra X e la cifra Y, di preferenza, e' pari al valore 3, ove disponibile. Il secondo codice e' riservato per l'utilizzo esclusivo per i clienti degli operatori mobili virtuali e la cifra Y non puo' essere uguale a 3.
7. Gli operatori possono disporre, per i servizi di comunicazioni mobili e personali di tipo pre-pagato, la cessazione della relativa numerazione qualora non vengano intrattenuti con il cliente rapporti commerciali per un periodo continuativo di almeno 24 mesi. Gli operatori definiscono le modalita' affinche' l'utente possa continuare ad usufruire del numero entro il predetto periodo, ferme restando in ogni caso le pertinenti disposizioni riguardanti il trattamento del credito residuo. Gli operatori informano l'utente, con almeno 30 giorni in anticipo, della cessazione del numero. Tali numerazioni possono essere utilizzate per altri utenti dopo il prescritto periodo di latenza.
8. Il periodo di latenza per le numerazioni per servizi di comunicazioni mobili e personali ha una durata di tre mesi.

Articolo 9
(Numerazioni per servizi interni di rete)

1. Le numerazioni per servizi interni di rete sono dedicate ai servizi forniti dall'operatore stesso ai propri clienti, che per loro natura non necessitano di interoperabilita' tra reti di operatori diversi, correlati con la specifica rete ed i relativi sistemi di segnalazione e tariffazione, inclusi i servizi di natura ancillare che completano il servizio di comunicazione di base, quali ad esempio la fornitura di informazioni sul traffico effettuato, la verifica del credito, il trasferimento di chiamata, la presentazione del numero chiamante, ecc. L'offerta da parte degli operatori ai propri clienti di servizi su tali numerazioni e' comunque subordinata al rispetto delle vigenti normative in quanto applicabili.
2. Le numerazioni per servizi interni di rete hanno la struttura di seguito riportata:
4X U1...Un con X = 0,1,2 Ui = 0÷9 e i = 1÷n ed n uguale o minore di 12
3. Sulle numerazioni 40 U1...Un sono offerti esclusivamente servizi a titolo gratuito per il chiamante. Il prezzo massimo delle chiamate alle numerazioni interne di rete con X uguale a 1 o 2 e' riportato nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.
4. L'utilizzo di numerazioni per servizi interni di rete non e' subordinato a preventiva assegnazione di diritti d'uso. Resta ferma la possibilita', per l'Autorita', di definire l'uso armonizzato di alcuni codici e numeri in decade 4 per servizi di particolare finalita', a beneficio degli utenti dei servizi di telecomunicazioni.
5. L'utilizzazione delle numerazioni per servizi interni di rete e' comunicato all'Autorita' ed all' Amministrazione competente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di attivazione del servizio. La comunicazione include il prezzo praticato e la descrizione esaustiva del servizio espletato.
6. Le numerazioni per servizi interni di rete non possono essere utilizzate per l'offerta di servizi a sovrapprezzo.
7. L'accesso ai servizi interni di rete da parte degli utenti di un operatore di Carrier Selection o Carrier Preselection, e' effettuato in modalita' "easy access" mediante l'utilizzo del codice di selezione, di cui all'articolo 24, assegnato all'operatore medesimo.
8. Nel caso di accesso ai servizi interni di rete dell'operatore in modalita' "easy access", la lunghezza massima della numerazione a codice 4 dopo il codice 10XY(Z) e' di 14 cifre, "4" iniziale compreso.

Articolo 10
(Numerazione per servizi di comunicazione telefonica nomadici)

1. I codici 5X sono dedicati alla fornitura di servizi di comunicazione telefonica nomadici.
2. Le numerazioni di cui al precedente comma 1 hanno la seguente struttura:
5 X U1U2U3U4U5U6U7U8, con X=0÷9, Ui=0÷9 e i=1÷8
3. Il codice 55 (cioe' X=5) e' impiegato per la fornitura dei servizi di comunicazione telefonica nomadici.
4. I rimanenti codici 5X, con X diverso da 5, sono riservati per esigenze future.
5. Le numerazioni sono attribuite agli operatori per blocchi di mille numeri contigui, con le ultime tre cifre da 000 a 999. In sede di prima richiesta possono essere attribuiti a ciascun operatore non piu' di 50 blocchi.
6. I prezzi delle chiamate verso numerazione a codice 5 sono stabiliti secondo il modello di terminazione e remunerano i costi della originazione, del trasporto e della terminazione ma escludono ogni tipo di sovrapprezzo. Per le chiamate verso tali numerazioni i prezzi massimi sono pari a quelli delle chiamate verso numerazione geografica, per servizi equivalenti, secondo il piano tariffario sottoscritto dal cliente. Nel caso che il piano tariffario preveda la distinzione tra chiamate locali e interdistrettuali la soglia suddetta e' pari a due volte il prezzo delle chiamate locali.
7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di sei mesi.

Articolo 11
(Numerazione per servizi di accesso ad Internet)

1. I codici 70X sono esclusivamente dedicati all'accesso, in modalita' "dial-up" ad Internet. Il prezzo applicato include soltanto il trasporto e la gestione della comunicazione ed esclude ogni tipo di sovrapprezzo.
2. Le numerazioni relative ai codici di cui al precedente comma 1 hanno la struttura descritta di seguito:
a) 700 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=0÷9 e i=1÷7
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet senza oneri per il chiamante, con possibilita' di attivazione per singoli distretti.
b) 701 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=0÷9 e i=1÷7
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilita' di attivazione per singoli distretti. La titolarita' del prezzo della chiamata e' dell'operatore di origine.
c) 702 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=0÷9 e i=1÷7
e
709 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=0÷9 e i=1÷7
numero univoco a livello nazionale per servizi di accesso ad Internet con addebito al chiamante in funzione della durata della comunicazione, con possibilita' di attivazione per singoli distretti.
La titolarita' del prezzo della chiamata e' dell'operatore cui sono attribuiti i diritti d'uso della numerazione.
3. I rimanenti codici 70X, con X=3, 4, 5, 6, 7 ed 8, sono riservati per altre categorie di servizi di accesso ad Internet, mentre i codici 7XY con X diverso da 0 e Y=0÷9, sono riservati per esigenze future.
4. Per le chiamate alle numerazioni di cui al comma 2 lettere b) e c), i prezzi massimi della quota variabile minutaria e della quota fissa alla risposta sono indicati nella tabella 1 dell'Allegato A.
5. I diritti d'uso delle numerazioni appartenenti ai codici 70X sono attribuiti per blocchi di cento numeri contigui con le ultime due cifre da 00 a 99.
6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 12
(Numeri per servizi di emergenza)

1. I numeri per i servizi di emergenza sono univoci a livello nazionale e sono stabiliti, cosi' come previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 76, comma 1), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' in merito alla disponibilita' dei numeri.
2. I numeri per i servizi di emergenza attualmente assegnati sono: ===================================================================== Numero| Servizio | Assegnato a =====================================================================
| |Ministero della difesa 112 |Pronto Intervento |(Carabinieri) --------------------------------------------------------------------- 113 |Soccorso pubblico di emergenza|Ministero dell'interno ---------------------------------------------------------------------
|Emergenza maltrattamenti dei |Ministero dello sviluppo 114 |minori |economico ---------------------------------------------------------------------
|Vigili del fuoco Pronto | 115 |Intervento |Ministero dell'interno ---------------------------------------------------------------------
| |Ministero del lavoro, salute e 118 |Emergenza sanitaria |politiche sociali

3. Il numero 112 e' altresi' riservato per fornire il servizio relativo al numero di emergenza unico europeo.
4. L'accesso ai servizi di emergenza e' senza alcun onere per l'utente chiamante.
5. Gli operatori assicurano l'accesso ai servizi di emergenza direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.

Articolo 13
(Numeri per servizi di pubblica utilita'
e servizi armonizzati a valenza sociale)

1. L'Autorita' stabilisce i numeri per i servizi definiti di pubblica utilita' e puo' modificare od eliminare gli esistenti.
2. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilita' sono univoci a livello nazionale.
3. Qualora, per un servizio dichiarato di pubblica utilita', il ministero competente nella materia oggetto del medesimo servizio, fatte salve le attribuzioni costituzionali delle regioni, accerti la necessita' dell'assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita', fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9, verificata la disponibilita' di un numero, lo assegna all'Amministrazione richiedente.
4. I numeri per i servizi definiti di pubblica utilita' attualmente assegnati sono: ===================================================================== Numero| Servizio | Assegnato a =====================================================================
| |Ministero dell'economia e delle
117 |Guardia di finanza |finanze ---------------------------------------------------------------------
|Capitaneria di Porto |
|Assistenza in mare - Numero |Ministero delle infrastrutture
1530 |Blu |e dei trasporti ---------------------------------------------------------------------
|Servizio Antincendi Boschivo |
|del Corpo Forestale dello |
1515 |Stato |Ministero dell'interno ---------------------------------------------------------------------
| |Ministero dello sviluppo
| |economico e Ministero
1518 |Servizio informazioni CCISS |dell'interno ---------------------------------------------------------------------
|Comunicazioni per emergenze |Ministero del lavoro, salute e
1500 |per la salute pubblica |politiche sociali ---------------------------------------------------------------------
| |Presidenza del Consiglio dei
|Servizio a sostegno delle |Ministri - Dipartimento per le
1522 |donne vittime di violenza |Pari Opportunita' ---------------------------------------------------------------------
| |Ministero dell'ambiente, della
| |tutela del territorio e del
1525 |Servizio emergenza ambientale |mare ---------------------------------------------------------------------
|Servizi della Polizia |
1544 |penitenziaria |Ministero della giustizia

5. Il codice 116 e' riservato per i numeri armonizzati europei destinati a servizi a valenza sociale.
6. Le numerazioni di cui al comma 5 hanno la struttura 116 U1U2U3 e sono assegnate dagli uffici dell'Autorita', a seguito di richiesta, al ministero competente nella materia oggetto del servizio al quale la numerazione e' destinata dalle pertinenti norme comunitarie, per lo svolgimento dei servizi secondo le condizioni stabilite dalle stesse norme comunitarie, come segue: "116000", riservato per "Linea diretta per i minori scomparsi"; "116111", riservato per "Linea diretta di assistenza ai minori"; "116123", riservato per "Linea diretta di sostegno emotivo".
7. L'accesso ai servizi di pubblica utilita' ed ai servizi armonizzati europei a valenza sociale e' senza alcun onere per l'utente chiamante.
8. Gli operatori offrono l'accesso al servizio direttamente o indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori.
9. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito in regime di concorrenza da piu' soggetti. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.
10. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 14
(Numeri per servizi di comunicazione sociale)

1. L'Autorita' puo' stabilire nuovi numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale e modificare o eliminare gli esistenti.
2. I numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale sono univoci a livello nazionale e consentono all'utenza di accedere a tali servizi, anche con ripartizione territoriale.
3. Qualora per un servizio riconosciuto di interesse sociale, il Ministero, competente in base all'organizzazione del Governo vigente nella materia oggetto del servizio, accerti la necessita' dell'assegnazione di una numerazione di cui al presente articolo, inoltra una richiesta motivata all'Autorita'. L'Autorita', fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, verificata la disponibilita' di un codice, lo assegna al Ministero richiedente.
4. L'accesso ai servizi di comunicazione sociale e' senza alcun onere per l'utente chiamante.
5. I numeri per i servizi definiti di comunicazione sociale hanno la struttura di seguito descritta:
196 XY con X=2÷9 e Y=1÷6
I numeri 196XY con valori di X e/o di Y diversi da quelli indicati nella struttura precedente sono riservati per utilizzi futuri.
6. Le numerazioni di cui al presente articolo non sono assegnabili qualora il servizio sia fornito ai fini di lucro. In tali casi possono essere assegnati numeri per servizi con addebito al chiamato.
7. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi

Articolo 15
(Numeri per servizi di assistenza clienti "customer care")

1. Il numero di assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un fornitore di servizi di comunicazione o di risorsa correlata di accedere, senza oneri per il chiamante, allo sportello di assistenza dell'operatore medesimo adeguato alle esigenze degli utenti secondo le disposizioni della normativa applicabile, al quale e' possibile, tra l'altro, segnalare disservizi, ottenere risposte a quesiti legati ai servizi forniti, ai prezzi ed alla fatturazione degli stessi ed alle procedure di reclamo, gestire il blocco selettivo delle chiamate. I numeri sono univoci a livello nazionale.
2. Gli operatori non utilizzano numerazione con addebito, in tutto o in parte, al chiamante per l'accesso dei propri clienti allo sportello di assistenza per la fornitura del servizio di assistenza di cui al comma 1.
3. Per il servizio di assistenza clienti sono assegnati numeri brevi a tre cifre a codice 1 nonche' numeri a 4 e 6 cifre aventi la struttura di seguito descritta:
a) 192X, 194X con X=2 ÷ 9
b) 1920XY, 1921XY con X,Y=0 ÷ 9
I numeri 194X, con X=0 o X=1, sono riservati per esigenze future.
4. Solo gli operatori nazionali, hanno diritto, compatibilmente con la disponibilita' di risorse, a numeri brevi a tre cifre di assistenza clienti, ferma restando la possibilita' di assegnare numeri brevi a tre cifre per il servizio di assistenza clienti a soggetti che non rientrano nella categoria suddetta, sulla base della disponibilita' e delle effettive esigenze di mercato degli operatori.
5. Gli operatori che dichiarano nella richiesta di titolo autorizzatorio di fornire il servizio di telefonia vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto per il proprio servizio di assistenza clienti all'assegnazione di un numero a quattro cifre.
6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 16
(Numerazione per servizi di addebito al chiamato)

1. I codici 80X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al chiamato. Il fornitore del servizio puo' limitarne l'accessibilita'. Solo le numerazioni appartenenti a questi codici possono essere denominate, secondo una terminologia di uso comune, numeri verdi.
2. Le numerazioni per servizi di addebito al chiamato hanno la struttura descritta di seguito:
a) 800 U1U2U3U4U5U6 con Ui=0÷9 e i=1÷6
b) 803 U1U2U3 con Ui=0÷9 e i=1÷3
I codici 80X, con X diverso da 0 e da 3 sono riservati per esigenze future.
3. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 800 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui con le ultime due cifre da 00 a 99.
4. I diritti d'uso delle numerazioni su codice 803 sono assegnati agli operatori su base singolo numero. Alla domanda di assegnazione deve essere allegata la richiesta del fornitore del servizio che ha richiesto di utilizzare la numerazione.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 17
(Numerazione per i servizi ad addebito ripartito)

1. I codici 84X vengono utilizzati per identificare la categoria specifica dei servizi ad addebito ripartito.
2. La struttura e la modalita' di addebito al chiamante, supportate dalle numerazioni con codice 84X, sono articolate su due fasce, come di seguito riportato:
a) Prima categoria (X=0,1) - al chiamante viene addebitata una quota fissa:
84 0 U1U2U3U4U5U6 con Ui=0÷9 e i=1÷6
84 1 U1U2U3 con Ui=0÷9 e i=1÷3
b) Seconda categoria (X=7,8) - al chiamante viene addebitata oltre ad una quota fissa anche una quota minutaria:
84 8 U1U2U3U4U5U6 con Ui=0÷9 e i=1÷6
84 7 U1U2U3 con Ui=0÷9 e i=1÷3
L'Autorita' puo' definire ulteriori modalita' di addebito al chiamante per le numerazioni a codice 84X (con X=2, 3, 4, 5, 9).
3. I prezzi applicati al chiamante da ciascun operatore di origine sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo. I prezzi massimi sono indicati nella tabella 1 dell'allegato 1 al presente Piano.
4. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 840 e 848 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99.
5. I diritti d'uso delle numerazioni sui codici 841 e 847 sono assegnati agli operatori su base singolo numero per la propria clientela che ne faccia esplicita richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.
6. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 18
(Numerazione per servizi di numero unico o personale)

1. I codici 199 e 178 identificano la categoria specifica dei servizi di numero unico o personale. Il chiamante e' informato del prezzo della chiamata cosi' come precisato al precedente art. 5, comma 4.
2. Le strutture delle numerazioni per servizi di numero unico o personale sono le seguenti:
a) 199 U1U2U3U4U5U6 con Ui=0÷9 e i=1÷6;
b) 178 U1U2U3U4U5U6U7 con Ui=0÷9 e i=1÷7
3. I prezzi applicati al chiamante, da ciascun operatore di origine sono relativi esclusivamente ai costi di trasporto e di gestione della chiamata ed escludono ogni tipo di sovrapprezzo e/o remunerazione del chiamato. Per le chiamate a tali numerazioni, i prezzi massimi della quota fissa alla risposta e della quota minutaria sono indicati nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.
4. I diritti d'uso delle numerazioni sul codice 199 sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99. I diritti d'uso delle numerazioni sul codice 178 sono assegnati agli operatori per blocchi di mille numeri contigui, con le ultime tre cifre da 000 a 999.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 19
(Numerazioni per servizi a sovrapprezzo)

1. Le numerazioni utilizzabili per l'offerta di servizi a sovrapprezzo sono, di regola, a codice 89X, con X che individua in via esclusiva il contenuto di tali servizi nell'ambito delle categorie di seguito elencate: =====================================================================
| Categorie servizi a sovrapprezzo |Codici associati ===================================================================== a)|servizi di carattere sociale-informativo | 892 ---------------------------------------------------------------------
|servizi di assistenza e consulenza | b)|tecnico-professionale | 895 --------------------------------------------------------------------- c)|servizi di chiamate di massa | 894 --------------------------------------------------------------------- d)|servizi di intrattenimento | 899 ---------------------------------------------------------------------
|servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e |
|servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente | e)|attraverso la rete di comunicazione elettronica | 899

2. La struttura delle numerazioni a codice 89X e' la seguente:
a) 892 U1U2U3 con Ui =0÷9 e i=1÷3
b1) 895 Y U1U2 con Y = 0÷4 Ui =0÷9 e i=1÷2
b2) 895 Y U1U2U3U4U5U6 con Y= 5÷9, Ui =0÷9 e i=1÷6
c1) 894 Y U1U2 con Y = 0÷4 Ui =0÷9 e i=1÷2
c2) 894 Y U1U2U3U4 con Y= 5÷9, Ui =0÷9 e i=1÷4
d), e) 899 U1U2U3U4U5U6 con Ui =0÷9 e i=1÷6
Le numerazioni a codice 89X con X=0,1,3,6,7,8 sono riservate per usi futuri.
3. Le soglie di prezzo massimo, per le numerazioni a codice 89X con X=2,4,5,9 sono riportate nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano. Per servizi di raccolta fondi e per televoto e' ammessa la sola tariffazione forfetaria.
4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere b2), c2), d) ed e) sono assegnati agli operatori per blocchi di cento numeri contigui, con le ultime due cifre da 00 a 99. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al comma 2, lettere a), b1) e c1), sono assegnati agli operatori su base singolo numero per le proprie attivita' o per la propria clientela che ne faccia richiesta scritta da allegare alla domanda degli operatori.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni a codice 892 ed 895 ha una durata di 12 mesi. Il periodo di latenza per le numerazioni a codice 894 ed 899 ha una durata di tre mesi.

Articolo 20
(Numerazioni gia' utilizzate per servizi a sovrapprezzo)

1. Per l'offerta di servizi a sovrapprezzo, in aggiunta alle numerazioni di cui al precedente art.19, sono utilizzabili, sino al 31 dicembre 2009, anche le numerazioni, associate ad una o piu' delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 19, comma 1, di cui alla tabella seguente: =====================================================================
| Categorie servizi a sovrapprezzo |Codici associati ===================================================================== a)|servizi di carattere sociale-informativo |166, ---------------------------------------------------------------------
|servizi di assistenza e consulenza | b)|tecnico-professionale |163 e 164 --------------------------------------------------------------------- c)|servizi di chiamate di massa |163 e 164 --------------------------------------------------------------------- d)|servizi di intrattenimento |144

Dall'entrata in vigore del presente Piano, non sono assegnate nuove numerazioni di cui al presente articolo.
2. La struttura di tali numerazioni e':
a) 144 A U1U2U3U4U5 con A=0,1,2,6,8, Ui =0÷9 e i=1÷5
b) 166 A U1U2U3U4U5 con A=0,1,2,6,8, Ui =0÷9 e i=1÷5
c) 163 XY con X=0÷9 e Y=2÷9
d) 164 XY con X=0÷9 e Y=0÷9
e) 163 XYZ con X=0÷9, Y=0,1 e Z=0÷9
Le numerazioni a codice 144 e 166 con valori di A=3,4,5,7,9 non sono utilizzate.
3. Per le chiamate alle numerazioni a codice 144, 166 i prezzi della quota fissa alla risposta e della quota minutaria sono indicati nella tabella 2 dell'Allegato 1 al presente Piano. La prima cifra A dopo i codici 144 e 166 determina lo scaglione del prezzo al chiamante
4. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di sei mesi.

Articolo 21
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo:
numerazioni per servizi SMS/MMS e trasmissione dati)

1. In aggiunta alle numerazioni di cui ai precedenti artt.19 e 20, sono attribuite ai servizi a sovrapprezzo anche altre numerazioni, associate ad una o piu' delle diverse categorie di servizi di cui all'art. 19, comma 1, e riservate esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS (Short Message Service/Multimedia Message Service) ed altre tipologie di trasmissione dati, secondo quanto riportato nella tabella seguente: =====================================================================
| Categorie servizi a sovrapprezzo |Codici associati =====================================================================
|servizi di carattere sociale-informativo, con | a)|esclusione del servizio informazioni abbonati |43 e 44 --------------------------------------------------------------------- c)|servizi di chiamate di massa |46 e 47 --------------------------------------------------------------------- d)|servizi di intrattenimento |48 e 49 ---------------------------------------------------------------------
|servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e |
|servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente | e)|attraverso la rete di comunicazione elettronica |48 e 49

Limitatamente ai servizi di raccolta fondi svolti sulle numerazioni a codice 46 e 47, per la ricezione di chiamate da rete fissa e' ammesso anche l'impiego di sistemi interattivi automatici.
2. La struttura di tali numerazioni e':
4 X U1U2U3 con X=3,4,6,7,8,9, Ui =0÷9 e i=1÷3
3. Sono stabiliti i prezzi massimi per le chiamate alle numerazioni di cui al presente articolo per servizi "una tantum" ed i prezzi massimi mensili per servizi in abbonamento come riportato nella tabella 1 dell'Allegato 1 al presente Piano.
4. I diritti d'uso delle numerazioni di cui al presente articolo sono assegnati su base singolo numero.
5. Il periodo di latenza per le numerazioni di cui al presente articolo ha una durata di tre mesi.

Articolo 22
(Ulteriori numerazioni per servizi a sovrapprezzo:
numerazioni per servizi di informazione elenco abbonati)

1. Le numerazioni 12XY identificano, nell'ambito dei servizi a sovrapprezzo di tipo sociale-informativo, i servizi di informazioni elenco abbonati, inerenti gli abbonati a tutti gli operatori di rete fissa e mobile, che possono essere offerti anche con caratteristiche
evolute.
2. La struttura delle numerazioni per il servizio di informazione abbonati e' di seguito descritta:
12XY con X= 4÷9 Y= 0÷9
Le numerazioni 12XY con X=0÷3 e Y=0÷9 sono riservate per usi futuri.
3. Sulle numerazioni 12XY possono essere offerti esclusivamente servizi informazioni abbonati, consistenti nella fornitura:
a) del numero dell'abbonato a partire dal nominativo;
b) del nominativo a partire dal numero;
c) dall'informazione che il numero o il nominativo non possono essere forniti in quanto resi indisponibili dall'abbonato;
d) di ogni altra informazione contenuta nell'elenco degli abbonati o comunque connessa a tali informazioni;
e) del servizio di completamento della chiamata.
4. Il servizio, erogato nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni nonche' delle norme per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale, e' fruibile in fonia attraverso operatori o sistemi automatici di risposta.
5. L'operatore assegnatario della numerazione fissa il prezzo al pubblico per le chiamate dirette alla numerazione 12XY originate da rete fissa e da rete mobile, nel rispetto dei prezzi massimi per la quota fissa alla risposta e per la quota minutaria, ovvero del prezzo massimo forfetario, ove applicabile, riportati nella tabella 1 dell'Allegato A. I medesimi limiti si applicano anche al prezzo minutario o forfetario della eventuale comunicazione effettuata tramite la prestazione di completamento della chiamata.
6. Nel caso di tassazione forfetaria il prezzo e' addebitato al cliente chiamante solo dopo l'effettivo completamento del servizio e cioe' solo quando il cliente abbia ricevuto l'informazione richiesta ovvero l'informazione che il numero o il nominativo non possono essere forniti in quanto resi indisponibili dall'abbonato.
7. L'utente che richiede il completamento della chiamata e' informato preliminarmente del prezzo massimo della prestazione, eventualmente attraverso esplicito riferimento al prezzo massimo gia' comunicato all'avvio della chiamata.
8. La prestazione di completamento della chiamata e' fornita solo dopo che, ricevuta l'informazione di cui al comma 7, il cliente manifesta l'esplicita accettazione del servizio esclusivamente attraverso la digitazione sulla tastiera della cifra 1.
9. Il servizio informazioni abbonati puo' essere offerto anche utilizzando numerazioni 892 U1U2U3. In tal caso si applicano alla numerazione tutte le norme riguardanti il servizio informazioni abbonati e la numerazione 12XY, con la sola esclusione delle modalita' di assegnazione dei diritti d'uso della numerazione e dei prezzi massimi applicabili.

Articolo 23
(Disposizioni comuni alle numerazioni per servizi a sovrapprezzo)

1. L'utilizzo delle numerazioni per servizi a sovrapprezzo e' soggetta al rispetto della normativa vigente in tema di offerta servizi a sovrapprezzo. E' altresi' soggetto alla normativa vigente in materia di blocco selettivo di chiamata.
2. Non e' ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle riportate nei precedenti articoli 19, 20, 21 e 22.

Articolo 24
(Codici per selezione del vettore Carrier Selection)

1. La Carrier Selection nelle modalita' easy access ed equal access e' una prestazione che permette di accedere ai servizi di telecomunicazioni offerti dagli operatori interconnessi. L'operatore di accesso fornisce il servizio di raccolta delle chiamate ed inoltra le numerazioni geografiche, mobili e internazionali selezionate dall'utente alla rete dell'operatore individuato dal codice di Carrier Selection.
2. Nella Carrier Selection in modalita' easy access, l'utente fa precedere, per ciascuna chiamata, al numero del destinatario il codice dell'operatore prescelto (codice di Carrier Selection), mentre in modalita' equal access, l'instradamento verso l'operatore preselezionato e' effettuato automaticamente dall'operatore di accesso senza che l'utente debba far precedere il numero del destinatario dal codice di Carrier Selection. E' comunque possibile la scelta su base chiamata di un operatore alternativo a quello preselezionato mediante la selezione del codice di Carrier Selection.
3. Il numero massimo di cifre selezionate dall'utente nel caso di Carrier Selection nella modalita' easy access per chiamate internazionali e' di 22 cifre.
4. I codici di Carrier Selection hanno la struttura descritta di seguito:
10XY(Z)
in cui il codice 10 identifica la categoria specifica di codice di Carrier Selection, mentre le cifre XY(Z) identificano l'operatore a cui il codice e' stato assegnato. Sono disponibili:
a) codici a 4 cifre
10XY con X, Y = 2 ÷ 8
per un totale di 49 combinazioni disponibili;
b) codici a 5 cifre
10XYZ con X = 0, 1, 9 Y = 2 ÷ 9 Z = 0 ÷ 9
per un totale di 240 combinazioni disponibili.
Le 270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9 Y = 0, 1 Z = 0÷9 e per X = 2÷8 Y = 0, 1, 9 Z = 0÷9 sono disponibili per futuri impieghi o per costituire la base, qualora se ne rendesse necessaria l'introduzione, per codici a lunghezza maggiore.
5. Ad un soggetto avente titolo possono essere assegnati fino a due codici, il secondo dei quali a lunghezza massima; quest'ultimo viene utilizzato con le medesime modalita', vincoli e limiti del primo codice.
6. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di ventiquattro mesi.

Articolo 25
(Codici di accesso a rete privata virtuale)

1. I codici di accesso alle reti private virtuali consentono la selezione di una rete privata virtuale all'interno di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche.
2. La struttura dei codici di accesso a rete privata virtuale e' la seguente:
a) 1482
b) 149X con X=4,5,6,7,8,9
c) 149XY con X=0,1,2,3 Y= da 2 a 9
d) 149 XYZ con X=0,1,2,3 Y=0,1 Z=0÷9
3. Il periodo di latenza per i codici di cui al presente articolo ha una durata di dodici mesi.

Articolo 26
(Numerazioni non decadiche)

1. L'uso dei caratteri "*" e "#" nelle numerazioni, e' ammesso solo in accordo con quanto indicato dagli organismi internazionali di armonizzazione ed in particolare dall'ETSI, nell'ambito delle reti mobili, quali USSD (Ustructured Supplementary Data,) nonche' nell'ambito di servizi interni di rete, ovvero in accordo a specifiche assegnazioni dell'Amministrazione competente di concerto con l'Autorita'. Tali numerazioni non sono utilizzate per identificare un utente o per la fornitura di servizi a sovrapprezzo.
2. L'Autorita' si riserva di armonizzare numerazioni che impiegano i caratteri di cui al comma 1 affinche' siano impiegate per il medesimo scopo da parte di tutti gli operatori.

Articolo 27
(Numeri identificativi dei punti di segnalazione)

1. I numeri identificativi dei punti di segnalazione nazionali (NSPC - National Signalling Point Code) e internazionali (ISPC - International Signalling Point Code) sono numeri binari a quattordici bit, la cui struttura e modalita' di impiego sono conformi alle Raccomandazioni della serie ITU-T Q.70x.
2. L'assegnazione degli ISPC e NSPC e' effettuata su base singolo numero ai soggetti autorizzati alla fornitura di una rete telefonica pubblica.
3. I punti di segnalazione sono associati ad apparati fisicamente installati sul territorio nazionale, fatti salvi i casi eccezionali previsti dalla norma ITU-T Q.708, in cui un ISPC appartenente ad un SANC (Signalling Area/Network Code) assegnato a uno Stato puo' essere utilizzato in un altro Stato con l'autorizzazione di entrambe le amministrazioni. In quest'ultimo caso, l'operatore interessato ha l'onere di ottenere l'autorizzazione dallo stato estero e presentare la stessa all'Amministrazione competente.
4. I gruppi di numeri identificativi dei punti di segnalazione internazionali sono richiesti all'ITU dall'Amministrazione competente.
5. Gli ISPC e NSPC non sono trasferibili o cedibili a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.
6. Nella domanda di assegnazione dei diritti d'uso il richiedente deve indicare:
a) nominativo e indirizzo del richiedente;
b) l'ISPC o NSPC richiesto;
c) il nome univoco del punto di segnalazione indicando l'indirizzo della sua allocazione fisica;
d) in caso di trasferimento, ai sensi del comma 5, il nome del precedente operatore titolare del punto di segnalazione;
e) l'eventuale stato membro dove il punto di segnalazione sara' allocato, nel caso eccezionale di cui al comma 3;
f) gli usi dell'ISPC/NSPC nella rete, quali: STP (Signalling Transfer Point), SEP (Signalling End Point - Signalling Point senza funzionalita' di STP), SCCP (Signalling Connection Control Part) relay, ISC (International Switching Center), GMSC (Gateway Mobile Switching Center), LR (Location Register), OMC (Operation and Maintenance Center), SCP (Service Control Point), SSP (Service Switching Point);
g) l'identificazione di almeno una relazione di segnalazione MTP (Message Tranfer Part) pianificata, indicandone nome ed indirizzo del "distant signalling point" e suo ISPC o NSPC, rispettivamente per la richiesta di un ISPC o NSPC.
7. L'operatore e' tenuto a comunicare, entro quindici giorni, al Ministero una qualsiasi variazione dei dati cui al comma 6.
8. Il periodo di latenza per i codici dei punti di segnalazione nazionale ha una durata di sei mesi.

Articolo 28
(Ulteriori codici per sistemi di segnalazione)

1. Il codice OP ID e' un numero decimale a tre cifre che identifica univocamente, in ambito nazionale, un operatore. Tale codice e' utilizzato nei routing number al fine di identificare la rete di origine oppure la rete di destinazione.
2. I codici OP ID possono essere richiesti dai soggetti con autorizzazione per servizi telefonici disponibili al pubblico o per fornitura di una rete telefonica pubblica. A ciascun operatore e' assegnato un singolo OP ID.
3. Il codice OP ID non e' trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.
4. I codici OP ID possono essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore risulti in possesso di piu' di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 3.
5. Il codice MNC (Mobile Network Code) e' un numero decimale a due cifre e, in conformita' con quanto previsto dalla norma ITU-T E.212, identifica una rete mobile nazionale ed e' utilizzato all'interno del codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity) che a sua volta identifica un utente mobile.
6 I codici MNC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali, anche di tipo specializzato o satellitari, nonche' dagli operatori mobili virtuali assegnatari di numerazione di utente.
7. Il codice MNC non e' trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.
8. Il codice NCC (Network Color Code) e' un numero binario a tre bit e, in conformita' con quanto previsto dalla norma ETSI GSM 03.03, e' utilizzato per permettere ad un terminale mobile di discriminare tra Base Station adiacenti.
9 I codici NCC possono essere richiesti dai soggetti che forniscono servizi mobili e personali anche di tipo specializzato. A ciascun operatore e' assegnato un singolo codice NCC.
10. Il codice NCC non e' trasferibile o cedibile a qualsiasi titolo da un operatore all'altro, ad eccezione dei casi di fusione od acquisizione di aziende; in tali circostanze il trasferimento deve essere notificato entro quindici giorni all'Amministrazione competente.
11. I codici NCC possono essere revocati dall'Amministrazione competente, sentite le parti interessate, nel caso in cui un operatore sia in possesso di piu' di un codice, a seguito di quanto previsto al comma 10.

Articolo 29
(Numerazioni e codici non descritti)

1. Nel caso di richieste di risorse di numerazione non descritte nel presente articolato, il richiedente presenta all'Autorita' ed all'Amministrazione competente una proposta contenente l'indicazione della risorsa di numerazione che intende utilizzare, la relativa struttura, la descrizione generale del servizio cui intende attribuire la risorsa di numerazione ed ogni altro utile elemento a supporto della richiesta. In deroga alla norma generale di cui all'art. 4, in caso di accoglimento della richiesta l'assegnazione dei diritti d'uso e' effettuata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Articolo 30
(Norme transitorie e finali)

1. L'Autorita' si riserva di rivedere, all'occorrenza anche limitatamente ad ambiti territoriali specifici, la suddivisione del territorio nazionale di cui al precedente articolo 7, comma 1, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'.
2. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 8 entrano in vigore a partire dal 31 dicembre 2008.
3. Le disposizioni di cui all'art. 9 riguardanti il codice 4 per la fornitura di servizi interni di rete entrano in vigore a partire dal 1 luglio 2009. Fino a tale data e' consentita la prosecuzione delle utilizzazioni di numeri a codice 4 in atto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. E' consentita l'attivazione di nuove numerazioni in decade 4 per servizi a sovrapprezzo solo in coerenza con le disposizioni dell'art. 21. Al fine di tutelare gli utenti, l'Amministrazione competente non assegna per la fornitura di servizi a sovrapprezzo prima del 1° luglio 2010 numeri in decade 4 utilizzati dagli operatori alla data di pubblicazione del presente provvedimento per la fornitura di servizi tramite SMS/MMS e trasmissione dati.
4. Gli operatori rendono disponibile entro il 1 luglio 2009 la prestazione di blocco delle comunicazioni realizzate tramite SMS/MMS e trasmissione dati, relative a servizi a sovrapprezzo offerti su decade 4, di cui all'art. 21. Entro la medesima data gli operatori ed i fornitori di contenuti sottoscrivono un codice di autoregolamentazione che, oltre a prevedere le necessarie tutele a favore dell'utenza, includa anche la definizione uniforme e comune tra i vari operatori di prassi per l'informazione sui prezzi dei servizi, sulle modalita' di attivazione e disattivazione dei servizi stessi, sulle e della predetta prestazione di blocco delle comunicazioni.
5. Entro il 31 dicembre 2008, gli operatori titolari dei diritti d'uso per numerazioni dedicate ai servizi a sovrapprezzo ed ai servizi di numero unico e personale aggiornano l'elenco dei centri servizi e fornitori di contenuti attestati sulle numerazioni di cui sono titolari, prevedendo altresi' ad integrare i rapporti contrattuali con i predetti soggetti secondo le disposizioni di cui all'art. 3.
6. I codici di cui all'art.8, comma 6, in via transitoria e fino al 31 dicembre 2008, possono essere utilizzati anche a quattro cifre, garantendo che non si determinino impatti all'interconnessione ed, in particolare, che gli altri operatori direttamente o indirettamente interconnessi possano limitarsi ad analizzare le sole prime tre cifre, per l'instradamento. Nel caso di utilizzo di codici a quattro cifre, gli operatori interessati, all'atto della sottoscrizione del servizio da parte dei clienti, informano adeguatamente questi ultimi riguardo alla futura modifica della modalita' di utilizzo dei servizi di accesso diretto alla segreteria telefonica e di trasferimento di chiamata, qualora forniti, che dovranno adottare a seguito del ritorno all'uso di un codice a tre cifre.
7. Le numerazioni con codice 0878 gia' assegnate possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2008.
8. Ferme restando le soglie di prezzo massimo attualmente in vigore, di cui alla delibera n. 9/03/CIR, entro il 30 settembre 2008 gli operatori applicano le soglie di prezzo massimo indicate nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 al presente Piano. Entro la predetta data, l'Autorita' si riserva di rivedere la disciplina delle soglie di prezzo relativamente ai servizi di raccolta fondi.
9. L'assegnazione delle nuove numerazioni di cui all'art.19 e 21 e' effettuata a partire dal 30 settembre 2008. Per le richieste pervenute entro il predetto termine, trovano applicazione, ai fini dell'assegnazione, i commi 2, limitatamente all'ultimo periodo, e 6 dell'art. 4.
10. Per i servizi di chiamate di massa sono utilizzabili dagli operatori anche le numerazioni geografiche a codice 0369 e 0769, solo nelle aree geografiche corrispondenti, rispettivamente, al distretto di Milano ed al distretto di Roma. Il prezzo massimo per chiamata applicabile corrisponde al prezzo della chiamata inter-distrettuale del piano tariffario sottoscritto dal cliente, e non trovano applicazioni le disposizioni riguardanti la normativa sui servizi a sovrapprezzo. I diritti d'uso di tale numerazioni geografiche sono assegnati agli operatori per blocchi di 1.000 numeri, con le ultime tre cifre da 000 a 999; ad ogni operatore sono assegnabili fino a due blocchi di 1.000 numeri. Il periodo di latenza per tali numerazioni ha una durata di tre mesi.
11. Il codice "456" e' riservato al servizio gratuito di trasparenza tariffaria.
12. La societa' Poste Italiane S.p.A. e' abilitata a proseguire l'uso del codice a tre cifre "186" per l'espletamento del servizio di dettatura telegrammi, fino al verificarsi della condizione prevista dal comma 9 dell'articolo 13.
13. La gestione dei nomi a dominio ".e164.arpa" utilizzati nell'ambito di ENUM nonche' le regole per l'utilizzo del sistema ENUM per l'indirizzamento e l'instradamento sono definiti dall'Autorita' con successivi e specifici provvedimenti, in relazione alle esigenze di mercato.
14. I soggetti utilizzatori dei codici di cui all'art. 27 comunicano, entro il 30 settembre 2008,gli eventuali dati non precedentemente comunicati di cui al comma 6 del predetto articolo, per gli NSCP e ISCP allo stato in uso.

Allegato 1 al Piano di numerazione

----> Vedere tabelle alle pagg. 42 e 43 <----
 
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