Gazzetta n. 168 del 19 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 8 luglio 2008
Riconoscimento, al sig. Iahnadjiev Alexandar Ivanov, di titolo professionale extracomunitario, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di giornalista professionista.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale datato 17 novembre 2006, n. 304, contenente il regolamento in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista;
Vista l'istanza del sig. Iahnadjiev Alexandar Ivanov, nato a Sofia (Bulgaria) il 21 settembre 1978, cittadino bulgaro, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Bulgaria ai fini dell'accesso all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della professione in Italia;
Rilevato che il richiedente ha conseguito un titolo di scuola media superiore nell'anno scolastico 1996/1997, presso il liceo italo-bulgaro del complesso scolastico nazionale di cultura di Gorna Banja - Sofia;
Considerato che ha documentato di essere iscritto alla «Unione dei giornalisti bulgari» dall'anno 2007;
Considerato altresi' che e' iscritto al corso di laurea in «Lettere e filosofia» presso la Universita' degli studi di Perugia, dove ha sostenuto con esito positivo numerosi esami;
Preso atto che, in base a dichiarazione dell'Autorita' competente bulgara, la professione di giornalista in Bulgaria non risulta essere regolamentata;
Considerato che il richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi dieci;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 aprile 2008;
Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «giornalista professionista» e quella di cui e' in possesso l'istante;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali sulle materie indicate nell'allegato A;
Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi diciotto;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Iahnadjiev Alexandar Ivanov, nato a Sofia (Bulgaria) il 21 settembre 1978, cittadino bulgaro, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei giornalisti - elenco dei «giornalisti professionisti» e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi, e che consiste nello svolgimento di attivita' giornalistica continuativa e retribuita per uno o piu' organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante al presente decreto.
 
Art. 4.
La prova attitudinale scritta, ove oggetto di scelta del richiedente, consistera' nella redazione di un articolo su argomenti di attualita' scelti dal candidato tra quelli proposti dalla Commissione: 1) interno, 2) esteri, 3) economia - sindacato, 4) cronaca, 5) sport, 6) cultura - spettacolo.
 
Art. 5.
La prova attitudinale orale, vertera' sulle seguenti materie: 1) norme giuridiche attinenti all'informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista; 2) diritti, doveri, etica e deontologia dell'informazione.
Roma, 8 luglio 2008
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A
a) Prova attitudinale : il candidato dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate negli articoli 4 e 5. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato con successo quello scritto.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 4. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del direttore o dei direttori degli organi di informazione, presso cui e' stato svolto il tirocinio.
 
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