Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 aprile 2008
Istituzione del Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Premesso che la promozione dell'allattamento materno e' considerata da tempo una priorita' di salute pubblica e che le piu' importanti organizzazioni internazionali, come l'OMS, l'UNICEF, le societa' scientifiche e le associazioni professionali, nonche' la letteratura scientifica internazionale in materia (BMJ, JAMA, ACTA pediatrica, PEDIATRIC, AJPH, LANCET) esprimono unanime consenso sull'importanza dell'allattamento esclusivo e prolungato al seno nella promozione della salute con ricadute positive sul benessere fisico, psicologico, sociale nonche' economico, per i singoli, a partire dalle madri e dai bambini, le famiglie, la comunita' e di conseguenza anche per il sistema sanitario;
Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanita' ha adottato nel 1981 il «Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei sostituti del latte materno» la cui finalita' e' quella di contribuire ad assicurare ai lattanti una nutrizione sicura e adeguata, proteggendo l'allattamento al seno e assicurando, nel contempo, l'utilizzazione appropriata dei sostituti del latte materno, ove necessari, sulla base di informazioni adeguate e indipendenti, attraverso forme corrette di commercializzazione e distribuzione di tali prodotti, ribadendo e perfezionando tali indicazioni con le successive Risoluzioni dell'Assemblea Mondiale della Sanita', in particolare le n. 39.28-1986, 47.5-1994, 49.15-1996, 54.2-2001, 55.25-2002 e 58.32-2005;
Visto che la «Convenzione sui diritti dell'infanzia» del 20 novembre 1989, ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, riconosce specificamente il «diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile», prestando particolare attenzione allo sviluppo delle cure sanitarie primarie, garantendo alle madri adeguate cure prenatali e postatali e facendo in modo che tutti i gruppi sociali, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno;
Visto che la dichiarazione congiunta OMS/UNICEF «L'allattamento al seno: protezione, incoraggiamento e sostegno. L'importanza del ruolo dei servizi per la maternita» - Ginevra 1989 - ha individuato come strumento efficace una serie integrata di azioni che comprendono l'informazione e il sostegno alle mamme prima e dopo il parto, la formazione degli operatori sanitari, la riorganizzazione secondo nuovi standard delle attivita' dei punti nascita e del territorio, azioni che tra l'altro stanno alla base del Programma Internazionale OMS/UNICEF Ospedali amici dei bambini (Baby Friendly Hospital Initiative);
Visto che la Dichiarazione degli Innocenti sulla «Protezione, Promozione e Sostegno dell'allattamento al seno», promulgata a Firenze il 1° agosto 1990 e sottoscritta dal Governo italiano, prevede esplicitamente l'istituzione di un «Comitato nazionale multi-settoriale per l'allattamento al seno» i cui membri provengano dai dipartimenti governativi e dalle organizzazioni non governative interessate e dalle associazioni sanitarie professionali e la nomina di «un autorevole coordinatore nazionale per l'allattamento al seno» oltre all'applicazione in ogni servizio ospedaliero di maternita' dei «dieci passi per allattare al seno con successo» contenuti nella dichiarazione congiunta OMS/UNICEF del 1989, l'attuazione del codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e le successive risoluzioni dell'assemblea mondiale della Sanita' nella loro interezza, l'emanazione di un'appropriata legislazione che protegga il diritto all'allattamento al seno delle donne lavoratrici e stabilisca misure per la sua applicazione;
Considerato che la Risoluzione dell'assemblea mondiale della Sanita' (WHA 55.25) «La strategia globale per l'alimentazione dei neonati e dei bambini» del 18 maggio 2002, sollecita gli Stati Membri, come questione urgente, ad adottare ed attuare una politica comprensiva dell'alimentazione dei neonati e dei bambini nel contesto di politiche nazionali per la nutrizione, garantendo a tutte le madri un sostegno qualificato per iniziare e mantenere l'allattamento al seno in maniera esclusiva per sei mesi e il suo proseguimento anche dopo l'introduzione di alimentazione complementare fino a due anni ed oltre, conformemente alle raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF;
Visto che la Commissione Europea nel documento finale del progetto «Promozione dell'allattamento al seno in Europa» (EU Project on Promotion of Breastfeeding in Europe. Protection, promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action. European Commission, Directorate Public Health and Risk Assessment, Luxembourg, 2004) ha indicato tra le politiche appropriate ed efficaci per la protezione, promozione e sostegno dell'allattamento materno, la piena applicazione della Dichiarazione degli Innocenti del 1990, compresa l'istituzione di specifici Comitati Nazionali, gia' presenti in altri paesi della U.E.;
Considerato che la Dichiarazione degli Innocenti 2005 «L'Alimentazione dei neonati e dei bambini», promulgata a Firenze il 22 novembre 2005, ribadisce gli obiettivi della dichiarazione del 1990 e indica come obiettivi addizionali un articolato piano di azione che prevede tra l'altro l'assunzione di una politica generale sull'alimentazione dei neonati e dei bambini, la protezione, promozione e sostegno l'allattamento al seno secondo gli standard OMS, l'introduzione di una alimentazione complementare tempestiva, adeguata, sicura e appropriata, il sostegno in situazioni difficili e il rilancio del Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno;
Visto che la Commissione Europea ha emanato nel 2006 il documento «Alimentazione dei lattanti e dei bambini fino a tre anni: raccomandazioni standard per l'Unione europea» redatto attraverso il progetto EUNUTET (European Network for Public Health Nutrition: Networking, Monitoring, Intervention and Training) che ribadisce l'importanza dell'allattamento al seno come «il modo naturale di alimentare il lattante ed il bambino» ricordando che «l'allattamento al seno esclusivo per i primi sei mesi assicura una crescita, uno sviluppo ed una salute ottimali» e che «dopo quest'eta', l'allattamento al seno, con l'aggiunta di alimenti complementari appropriati, continua a contribuire alla crescita, allo sviluppo ed alla salute del lattante e del bambino» raccomandando l'emanazione di politiche appropriate e la formulazione di linee guida, richiamando le indicazioni del sopraccitato documento «Promozione dell'allattamento al seno in Europa» del 2004;
Tenuto conto che lo Stato Italiano con provvedimenti successivi nel tempo, anche in attuazione di periodici aggiornamenti delle direttive CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, e in coerenza con le indicazioni dell'OMS in materia, ha riconosciuto come prioritaria l'esigenza di promuovere l'allattamento al seno definendo specifiche disposizioni normative volte a tutelare tale pratica e ad impedire che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la mamma possa essere dissuasa dall'allattare al seno il proprio bambino, in particolare attraverso il decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e successive modifiche, la circolare del Ministero della salute n. 16 del 24 ottobre 2000 «Promozione e tutela dell'allattamento al seno»;
Tenuto conto che lo Stato italiano ha progressivamente aumentato l'attenzione alla promozione dell'allattamento materno nei piani e programmi sulla salute materno infantile in particolare attraverso il decreto ministeriale 24 aprile 2000 «Progetto obiettivo materno-infantile», (PSN 1998-2000) «Tutela dei diritti del bambino in ospedale - continuita' nelle relazioni affettive ed emotive del bambino», il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 «Approvazione del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005» che individua tra gli obiettivi strategici per la salute del neonato «l'ottimizzazione del numero dei punti nascita, la promozione di campagne informative rivolte alle gestanti e alle puerpere sulle norme comportamentali di prevenzione quali, in particolare, la promozione dell'allattamento al seno»; il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, che prevede «il miglioramento dell'assistenza ostetrica e pediatrico/neonatologica nel periodo perinatale, anche nel quadro di una umanizzazione dell'evento nascita che deve prevedere l'allattamento materno precoce ed il «rooming-in» tenendo conto anche degli altri standard definiti dall'OMS e dall'UNICEF per gli «Ospedali Amici dei Bambini», il programma «Guadagnare Salute - Rendere facili le scelte salutari» che indica come «l'allattamento esclusivo al seno, come alimentazione normale dei neonati e dei bambini fino ai sei mesi di eta' dovrebbe essere sostenuto, ampliando le iniziative che sono gia' in funzione in Italia, come gli Ospedali Amici dei Bambini. Assicurare il costante controllo del rispetto delle disposizioni legislative relative alla produzione e commercializzazione dei sostituti del latte materno, con particolare attenzione ai contenuti derivanti dal codice OMS»;
Considerato che la Commissione Parlamentare per l'Infanzia ha approvato il 27 gennaio 2005 una risoluzione (7-0031-Allattamento al Seno) che impegna il Governo tra l'altro «a difendere, promuovere e sostenere l'allattamento materno; a stabilire e quantificare obiettivi nazionali e regionali per l'aumento della prevalenza e della durata dell'allattamento al seno; ad includere tali obiettivi nel futuro piano d'azione per l'infanzia e nei relativi progetti obiettivo sulla salute materno-infantile»;
Considerato che in sede di Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2007 (Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2008) sono state approvate le «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno» che rappresentano pertanto il documento di riferimento per concretizzare gli obiettivi indicati a livello internazionale e nazionale;
Visto che nelle suddette «Linee di indirizzo» si sottolinea la necessita' dell'istituzione a cura del Ministero della salute di un apposito «Comitato nazionale multisettoriale con funzioni di proposta e orientamento allo scopo di facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento al seno»;
Considerato che l'istituzione del «Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno» realizza gli impegni assunti con la sottoscrizione della dichiarazione degli innocenti del 1990 e risponde alle raccomandazioni dell'OMS, dell'UNICEF e della Commissione Europea e della Commissione Parlamentare Infanzia;
Ritenuto opportuno pertanto procedere, in applicazione delle Linee di Indirizzo citate, alla costituzione del Comitato Nazionale Multisettoriale per l'allattamento materno in esse previsto;
Decreta:

Art. 1.
Istituzione e durata

1. Per le motivazioni di cui alle premesse e' istituito presso il Ministero della salute il «Comitato nazionale multisettoriale per l'allattamento materno», d'ora in poi denominato Comitato.
2. Il Comitato di cui al comma 1 dura in carica tre anni dalla data di insediamento ed e' rinnovabile.
 
Art. 2.
Compiti e funzioni

1. Al Comitato di cui all'art. 1 sono attribuite funzioni di proposta e orientamento allo scopo di facilitare il buon funzionamento di una rete nazionale di protezione, promozione e sostegno dell'allattamento materno che persegue gli obiettivi indicati nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno», indicate in premessa. In particolare il Comitato dovra':
a) promuovere, facilitare e monitorare l'applicazione delle raccomandazioni elencate nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno», con particolare attenzione affinche' le attivita' di protezione, promozione e sostegno di tale pratica raggiungano tutte le donne, contrastando ogni forma di disuguaglianza;
b) incentivare e promuovere attivita' presso le regioni e le province autonome, in collaborazione con le aziende sanitarie, le societa' scientifiche di settore, le associazioni professionali e le associazioni per la protezione, la promozione ed il sostegno dell'allattamento al seno, affinche' siano sviluppati percorsi formativi sulla base delle raccomandazioni dell'OMS e dell'UNICEF;
c) sostenere e monitorare l'applicazione del Sistema di indicatori previsto dalle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno» per orientare le iniziative in base ai bisogni rilevati e per ottimizzare la distribuzione delle risorse disponibili, favorendo le pratiche che valorizzano le azioni a sostegno dell'allattamento tra le prestazioni erogate nel percorso nascita;
d) promuovere modalita' omogenee di raccolta di dati sulla prevalenza dell'allattamento al seno secondo i criteri dell'OMS, sottoponendo a monitoraggio i dati raccolti per orientare adeguatamente le attivita', utilizzando i flussi informativi suggeriti dalle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno»;
e) vigilare sulla corretta applicazione del «Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno» comprensivo delle successive pertinenti risoluzioni dell'assemblea mondiale della Sanita', nonche' delle norme nazionali pertinenti;
f) adoperarsi affinche' la rete nazionale per la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno collabori nello sviluppo, nella realizzazione e nella valutazione di piani nazionali e regionali integrati con le restanti attivita' del settore materno infantile.
 
Art. 3.
Composizione

1. Il Comitato di cui all'art. 1 e' cosi' composto:
un Coordinatore, nominato dal Ministro della salute, (con funzioni di Autorevole coordinatore nazionale per l'allattamento al seno, come previsto dalla dichiarazione degli innocenti;
due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno in rappresentanza del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, e l'altro in rappresentanza del Dipartimento di prevenzione e comunicazione - Direzione della prevenzione sanitaria;
un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
due rappresentanti del Coordinamento sanita' delle regioni e delle province autonome, del Tavolo interregionale per l'allattamento materno, di cui uno in rappresentanza della regione che coordina il Tavolo;
un rappresentante del Comitato italiano per l'UNICEF;
un rappresentante del centro collaborativo dell'OMS per la salute materno infantile c/o IRCSS Burlo Garofalo di Trieste;
un rappresentante della Societa' italiana di pediatria (SIP);
un rappresentante della Societa' italiana di neonatologia (SIN);
un rappresentante della Federazione italiana medici pediatri (FIMP);
un rappresentante dell'Associazione culturale pediatri (ACP);
un rappresentante della Societa' italiana di ginecologa e ostetricia (SIGO);
un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche (FNCO);
un rappresentante della Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (IPASVI);
un rappresentante dell'Associazione italiana consulenti professionali allattamento materno (AICPAM);
un rappresentante delle principali Associazioni e ONG Italiane per l'allattamento materno;
un rappresentante dell"IBFAN Italia (International Baby Food Action Network).
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute.
 
Art. 4.
Membri aggiuntivi

1. Partecipa ai lavori del Comitato di cui all'art. 1 un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: universita' e ricerca, pubblica istruzione, lavoro e previdenza sociale, solidarieta' sociale e dipartimento delle politiche della famiglia.
 
Art. 5.
Clausola di invarianza finanziaria

1. Secondo quanto previsto nelle «Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, promozione, e sostegno dell'allattamento al seno», l'istituzione del Comitato di cui all'art. 1 non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e ai componenti del Comitato non spettano compensi o rimborso spese a qualsiasi titolo dovuti.
Roma, 15 aprile 2008
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 56
 
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