Gazzetta n. 162 del 12 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 28 aprile 2008
Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di attuazione della direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970 concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 novembre 2006, di recepimento della direttiva 2005/49/CE della Commissione del 25 luglio 2005 che, alla data di adozione della direttiva 2007/46/CE, ha da ultimo modificato la direttiva 70/156/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, relativo all'omologazione di trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli e i rimorchi progettati e fabbricati specificamente per essere trainati dai medesimi;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000, di recepimento alla direttiva 1999/37/CE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 157 del 9 giugno 2006, relativa alle macchine;
Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2004, di recepimento della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 263 del 9 ottobre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
A d o t t a il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro armonizzato per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli.
(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce un quadro armonizzato contenente le disposizioni amministrative ed i requisiti tecnici generali necessari per l'omologazione di tutti i veicoli nuovi che rientrano nel suo campo di applicazione e dei sistemi, dei componenti e delle entita' tecniche destinati a tali veicoli, al fine di semplificare l'immatricolazione, la vendita e la immissione in circolazione all'interno del territorio nazionale e della Comunita' europea.
2. Il presente decreto stabilisce inoltre disposizioni per la vendita e l'entrata in servizio di parti e apparecchiature destinate ai veicoli omologati conformemente al presente decreto.
3. Specifici requisiti tecnici relativi alla costruzione ed al funzionamento di veicoli sono stabiliti in applicazione del presente decreto con atti normativi il cui elenco tassativo figura nell'allegato IV.
 
Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica:
a) all'omologazione dei veicoli progettati e fabbricati in una o piu' fasi al fine di essere utilizzati su strada, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche progettati e fabbricati per i suddetti veicoli;
b) all'omologazione individuale di tali veicoli;
c) alle parti ed alle apparecchiature destinate ai veicoli da esso contemplati.
2. Il presente decreto non si applica all'omologazione o all'omologazione individuale dei seguenti veicoli:
a) i trattori agricoli o forestali, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE;
b) i quadricicli, quali definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE;
c) i veicoli cingolati.
3. L'omologazione o l'omologazione individuale, disciplinate dal presente decreto, sono facoltative per i seguenti veicoli:
a) veicoli progettati e fabbricati per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, installazioni portuali o aeroportuali;
b) veicoli blindati progettati per essere utilizzati dalle Forze armate, dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico; e
c) macchine mobili, nella misura in cui tali veicoli soddisfino i requisiti del presente decreto. Tali omologazioni facoltative non pregiudicano l'applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine.
4. L'omologazione individuale a norma del presente decreto e' facoltativa per i seguenti veicoli:
a) veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;
b) prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilita' di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove purche' siano progettati e fabbricati specificamente a tale fine.
 
Art. 3.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, salvo altrimenti in essi disposto, si intende per:
a) «atto normativo»: una direttiva particolare o un regolamento CE oppure un regolamento UNECE annesso all'accordo del 1958 riveduto;
b) «direttiva particolare o regolamento»: una direttiva o un regolamento CE elencato nell'allegato IV, parte I. La definizione include anche i rispettivi provvedimenti di esecuzione;
c) «omologazione»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
d) «omologazione nazionale»: l'omologazione prevista dalla legislazione nazionale la cui validita' e' limitata al territorio nazionale;
e) «omologazione CE»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme alle disposizioni amministrative ed alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente decreto o degli atti normativi elencati negli allegati IV o XI;
f) «omologazione individuale»: la procedura con la quale l'autorita' di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche;
g) «omologazione in piu' fasi»: la procedura con la quale una o piu' autorita' di omologazione degli Stati membri della Comunita' europea certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto;
h) «omologazione a tappe»: la procedura di omologazione di un veicolo consistente nell'ottenere gradualmente la serie completa delle schede di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entita' tecniche relativi al veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione del veicolo completo;
i) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura di omologazione di un veicolo completo per mezzo di un'unica operazione;
l) «omologazione mista»: la procedura di omologazione a tappe per la quale sono effettuate una o piu' omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza che sia necessario rilasciare le schede CE per tali sistemi;
m) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che si muova con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, completo, completato o incompleto, con una velocita' massima di progetto superiore a 25 km/h;
n) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente progettato e fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore;
o) «veicolo»: ogni veicolo a motore o il suo rimorchio quali definiti ai punti m) ed n);
p) «veicolo a motore ibrido»: veicolo munito di almeno due diversi convertitori d'energia e di due diversi sistemi di accumulazione, sul veicolo, dell'energia per la sua propulsione;
q) «veicolo elettrico ibrido»: veicolo ibrido che, per la sua propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a bordo:
1) un carburante di consumo;
2) un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica quale, ad esempio, la batteria, il condensatore, il volano/generatore, o altro;
r) «macchina mobile»: ogni veicolo semovente specificamente progettato e fabbricato per eseguire lavori e, per le sue caratteristiche costruttive, non idoneo al trasporto di passeggeri o di merci; le macchine montate su un telaio di veicolo a motore non sono considerate macchine mobili;
s) «tipo di veicolo»: i veicoli di una determinata categoria identici almeno per quanto riguarda gli aspetti essenziali specificati nella parte B dell'allegato II; un tipo di veicolo puo' comprendere diverse varianti e versioni anch'esse specificate nella parte B dell'allegato II;
t) «veicolo base»: qualsiasi veicolo utilizzato nella fase iniziale di un procedimento di omologazione in piu' fasi;
u) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva;
v) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in piu' fasi e che e' conforme alle prescrizioni tecniche del presente decreto;
z) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto;
aa) «veicolo di fine serie»: un veicolo parte di una scorta, che non puo' essere immatricolato o venduto o immesso in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuovi requisiti tecnici per i quali non e' stato omologato;
bb) «sistema»: un insieme di dispositivi combinati in modo da eseguire una o piu' funzioni specifiche in un veicolo e soggetto alle prescrizioni degli atti normativi;
cc) «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo e destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato indipendentemente dal veicolo qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;
dd) «entita' tecnica»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni di un atto normativo destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato separatamente ma soltanto in relazione ad uno o piu' tipi di veicoli determinati qualora l'atto normativo lo preveda espressamente;
ee) «parti o apparecchiature originali» parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione di tali parti o le apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti originali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualita' equivalenti ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;
ff) «costruttore», la persona o l'ente responsabile, verso l'autorita' di omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformita' della produzione; non e' indispensabile che detta persona o ente partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entita' tecnica soggetti all'omologazione;
gg) «rappresentante del costruttore», una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' europea, debitamente designata dal costruttore per rappresentarlo presso l'autorita' di omologazione e per agire in suo nome, ai fini del presente decreto; quando e' fatto riferimento al termine «costruttore», esso deve indicare il costruttore stesso o il suo rappresentante;
hh) «autorita' di omologazione, ovvero l'autorita' responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica o dell'omologazione individuale di un veicolo e della procedura di autorizzazione; essa rilascia e, se necessario, revoca le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri della Comunita' europea, designa i servizi tecnici e assicura che il costruttore rispetti i propri obblighi relativi alla conformita' della produzione»: la Direzione generale per la motorizzazione - Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;
ii) «autorita' competente di cui all'art. 40, ovvero l'autorita' di valutazione delle competenze dei servizi tecnici per le attivita' di cui all'art. 39»: il Dipartimento per i trasporti terrestri - Ministero dei trasporti;
ll) «servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato dall'autorita' di omologazione come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o come organismo di valutazione della conformita' per l'esecuzione della valutazione iniziale, o di altre prove o ispezioni, per conto dell'autorita' di omologazione»: i seguenti servizi tecnici del Dipartimento dei trasporti terrestri - Ministero dei trasporti:
1) Direzione generale per la motorizzazione - Roma;
2) Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma;
3) Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino;
4) Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano;
5) Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia;
6) Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona;
7) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano;
8) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna;
9) Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara;
10) Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli;
11) Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari;
12) Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo;
13) Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;
mm) «metodo di prova virtuale», simulazioni su computer comprendenti calcoli che dimostrano se un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica soddisfa i requisiti tecnici di un atto normativo. Ai fini della prova, non e' necessario che un metodo virtuale utilizzi un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica reali;
nn) «scheda di omologazione», il documento con cui l'autorita' di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' omologato;
oo) «scheda di omologazione CE», la scheda che figura nell'allegato VI, o nell'allegato corrispondente di una direttiva particolare, ovvero in un decreto di recepimento della medesima, o in un regolamento CE; il modulo di comunicazione figurante nel pertinente allegato di uno dei regolamenti UNECE elencati nella parte I o parte II dell'allegato IV del presente decreto e' considerato equivalente ad essa;
pp) «scheda di omologazione individuale», il documento con cui l'autorita' di omologazione certifica che un singolo veicolo e' omologato;
qq) «certificato di conformita», il documento di cui all'allegato IX, rilasciato dal costruttore e attestante che un veicolo appartenente alla serie del tipo omologato a norma del presente decreto e' conforme a tutti gli atti normativi al momento della sua produzione;
rr) «scheda informativa», le schede figuranti negli allegati I o III o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare, ovvero di un decreto di recepimento della stessa, o in un regolamento in cui sono prescritte le informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire; la scheda informativa puo' essere fornita sotto forma di documento elettronico;
ss) «documentazione informativa», la documentazione completa, comprendente la scheda informativa, dati, disegni, fotografie ecc. forniti dal richiedente; la documentazione informativa puo' essere fornita sotto forma di documento elettronico;
tt) «fascicolo di omologazione», la documentazione informativa accompagnata dai verbali di prova e da tutti gli altri documenti che il servizio tecnico o l'autorita' di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle proprie funzioni; il fascicolo di omologazione puo' essere fornito sotto forma di documento elettronico;
uu) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; in tale documento devono essere registrate le tappe successive nella gestione dell'omologazione CE, in particolare le date delle revisioni e degli aggiornamenti.
 
Art. 4.
Obblighi dell'autorita' di omologazione

1. L'autorita' di omologazione assicura che i costruttori che richiedono un'omologazione rispettino gli obblighi previsti dal presente decreto.
2. L'autorita' di omologazione rilascia un'omologazione soltanto per i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche conformi alle disposizioni del presente decreto.
3. E' consentita l'immatricolazione o l'autorizzazione alla vendita o la immissione in circolazione soltanto dei veicoli, dei componenti e delle entita' tecniche conformi alle disposizioni del presente decreto.
4. Non e' consentito vietare, limitare o impedire l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione su strada di veicoli, componenti o entita' tecniche per motivi connessi ad aspetti della costruzione e del funzionamento contemplati dal presente decreto, se soddisfano i requisiti previsti da questo ultimo.
 
Art. 5.
Obblighi dei costruttori

1. Il costruttore e' responsabile verso l'autorita' di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformita' della produzione, indipendentemente dal fatto che egli partecipi direttamente o meno a tutte le fasi di costruzione di un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica.
2. Nel caso di un'omologazione in piu' fasi, ogni costruttore e' responsabile dell'omologazione e della conformita' della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entita' tecniche che si aggiungono nella fase di realizzazione del veicolo in cui egli interviene. Il costruttore che modifica componenti o sistemi gia' omologati in fasi precedenti e' responsabile dell'omologazione e della conformita' della produzione di tali componenti e sistemi.
3. Ai fini del presente decreto, il costruttore stabilito fuori dalla Comunita' europea designa a rappresentarlo dinanzi all'autorita' di omologazione un proprio rappresentante stabilito nella Comunita' europea.
 
Art. 6.
Procedure per l'omologazione CE dei veicoli

1. Il costruttore puo' scegliere una delle seguenti procedure:
a) omologazione a tappe;
b) omologazione in un'unica tappa;
c) omologazione mista.
2. La domanda di omologazione a tappe consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III ed e' accompagnata dalla serie completa delle schede di omologazione richieste da ciascuno dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI. Nel caso dell'omologazione di un sistema o di un'entita' tecnica secondo i pertinenti atti normativi, l'autorita' di omologazione ha accesso al relativo fascicolo di omologazione fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione.
3. La domanda di omologazione in un'unica tappa consiste nella documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato I, in relazione agli atti normativi specificati nell'allegato IV o nell'allegato XI e, se del caso, nella parte II dell'allegato III.
4. Nel caso di una procedura di omologazione mista, l'autorita' di omologazione puo' esentare un costruttore dall'obbligo di produrre una o piu' schede di omologazione CE di sistemi, a condizione che la documentazione informativa sia accompagnata dalle indicazioni di cui all'allegato I, necessarie per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, nel qual caso ciascuna delle omologazioni CE cui si applica l'esenzione e' sostituita da un verbale di prova.
5. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4, nel caso di un'omologazione in piu' fasi vanno fornite le seguenti informazioni:
a) nella prima fase, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base;
b) nella seconda fase e in quelle successive, le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione CE relative alla fase attuale di costruzione, nonche' una copia della scheda di omologazione CE del veicolo rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco esaustivo delle modifiche o delle aggiunte da lui apportate al veicolo;
c) le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite secondo la procedura di omologazione mista di cui al comma 4.
6. Il costruttore presenta la domanda all'autorita' di omologazione. Per un tipo particolare di veicolo puo' essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunita' europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.
7. Su domanda debitamente motivata dell'autorita' di omologazione, il costruttore puo' essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.
8. Il costruttore mette a disposizione dell'autorita' di omologazione la quantita' di veicoli necessaria a garantire lo svolgimento soddisfacente della procedura di omologazione.
 
Art. 7.
Procedure per l'omologazione CE di sistemi
componenti o entita' tecniche

1. Il costruttore presenta la domanda all'autorita' di omologazione. Per un tipo di sistema, componente o entita' tecnica puo' essere presentata una sola domanda e in un solo Stato membro della Comunita' europea. Per ogni tipo da omologare viene presentata una domanda separata.
2. La domanda e' accompagnata da una documentazione informativa, il cui contenuto e' specificato nelle direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o nei regolamenti.
3. Su domanda debitamente motivata dell'autorita' di omologazione, il costruttore puo' essere invitato a fornire ulteriori informazioni necessarie ai fini di una decisione sulle prove richieste o a facilitare l'esecuzione delle medesime.
4. Il costruttore mette a disposizione dell'autorita' di omologazione la quantita' di veicoli, componenti o entita' tecniche richiesta dalle pertinenti direttive particolari, ovvero nei decreti di recepimento delle stesse, o regolamenti CE ai fini dell'esecuzione delle prove richieste.
 
Art. 8.
Disposizioni generali

1. Non e' consentito rilasciare l'omologazione CE senza avere prima accertato che le procedure di cui all'art. 12 sono state debitamente applicate.
2. E' consentito rilasciare l'omologazione CE a norma degli articoli 9 e 10.
3. L'autorita' di omologazione puo' rifiutare di rilasciare l'omologazione CE se ritiene che un veicolo, sistema, componente o entita' tecnica, benche' conforme alle pertinenti prescrizioni, rischi di compromettere gravemente la sicurezza stradale, di danneggiare gravemente l'ambiente ovvero la sanita' pubblica. In tal caso invia immediatamente agli altri Stati membri della Comunita' europea e alla Commissione europea una documentazione dettagliata relativa ai motivi della propria decisione e alle prove a sostegno delle sue conclusioni.
4. Le schede di omologazione CE sono numerate secondo il metodo di cui all'allegato VII.
5. L'autorita' di omologazione invia, entro venti giorni lavorativi, alle omologhe autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea copia della scheda di omologazione CE, completa dei relativi allegati, per ogni tipo di veicolo che ha ricevuto l'omologazione. La copia cartacea puo' essere sostituita da una copia elettronica.
6. L'autorita' di omologazione informa senza indugio le omologhe autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea circa ogni rifiuto o revoca dell'omologazione di un veicolo, specificando i motivi della decisione.
7. L'autorita' di omologazione invia ogni tre mesi alle omologhe autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea l'elenco dei sistemi, componenti o entita' tecniche per i quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l'omologazione CE durante il periodo precedente. L'elenco include le menzioni indicate nell'allegato XIV.
8. Su domanda di una autorita' di omologazione di un altro Stato membro della Comunita' europea, l'autorita' di omologazione, che ha rilasciato un'omologazione CE, gli invia, entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, copia della scheda di omologazione CE con i relativi allegati. La copia cartacea puo' essere sostituita da una copia elettronica.
 
Art. 9.
Disposizioni specifiche concernenti i veicoli

1. E' consentito il rilascio di una omologazione CE per i seguenti veicoli:
a) un tipo di veicolo conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV;
b) un tipo di veicolo per uso speciale conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato XI.
2. Per il rilascio dell'omologazione CE, di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui all'allegato V.
3. E' consentito il rilascio di un'omologazione in piu' fasi per un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche specificate dagli atti normativi pertinenti elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, in funzione dello stato di completamento del veicolo.
4. L'omologazione in piu' fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore.
5. Per il rilascio dell'omologazione di cui ai commi 3 e 4 si applicano le procedure di cui all'allegato XVII.
6. Per ogni tipo di veicolo l'autorita' di omologazione procede come segue:
a) compila tutte le parti pertinenti della scheda di omologazione CE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad essa unita, il cui modello e' riportato nell'allegato VIII;
b) appronta o verifica l'indice del fascicolo di omologazione;
c) rilascia al richiedente la scheda compilata con i suoi allegati, senza ritardi ingiustificati.
7. Nel caso di un'omologazione CE in relazione alla quale, a norma degli articoli 20 o 22 oppure dell'allegato XI, sono state imposte restrizioni di validita' o sono state concesse esenzioni da talune disposizioni degli atti normativi, la scheda di omologazione CE specifica tali restrizioni o esenzioni.
8. Qualora nella documentazione informativa siano precisate disposizioni relative ai veicoli per uso speciale come indicato nell'allegato XI, la scheda di omologazione CE specifica tali disposizioni.
9. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione mista, l'autorita' di omologazione compila nella parte III della documentazione informativa il cui modello figura nell'allegato III, i riferimenti ai verbali di prova, stabiliti dagli atti normativi, per i quali non e' disponibile una scheda di omologazione CE.
10. Qualora il costruttore scelga la procedura di omologazione in un'unica tappa, l'autorita' di omologazione stabilisce l'elenco degli atti normativi applicabili, il cui modello figura nell'appendice dell'allegato VI e acclude tale elenco alla scheda di omologazione CE.
 
Art. 10.
Disposizioni speciali relative ai sistemi
ai componenti o alle entita' tecniche

1. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE per un sistema conforme alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV o nell'allegato XI.
2. E' consentito il rilascio di un'omologazione CE del componente o dell'entita' tecnica per un componente o un'entita' tecnica conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfa le prescrizioni tecniche della direttiva particolare, ovvero del decreto di recepimento della stessa, o del regolamento CE pertinenti, come stabilito nell'allegato IV.
3. Qualora i componenti o le entita' tecniche, destinate o meno alla riparazione, all'assistenza o alla manutenzione, siano anche coperte da un'omologazione di un sistema relativa a un veicolo, un'omologazione supplementare del componente o dell'entita' tecnica e' necessaria solo quando cio' e' previsto dall'atto normativo pertinente.
4. Quando un componente o un'entita' tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformita' alle prescrizioni puo' essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la portata dell'omologazione CE di detto componente od entita' tecnica e' limitata di conseguenza. La scheda di omologazione CE specifica in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni particolari di montaggio. Quando tale componente o entita' tecnica e' montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d'uso o condizioni di montaggio e' verificato al momento dell'omologazione del veicolo.
 
Art. 11.
Prove richieste per l'omologazione CE

1. La conformita' alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto e negli atti normativi elencati nell'allegato IV e' dimostrata mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di prova, le apparecchiature e gli strumenti specifici necessari all'esecuzione delle prove sono descritti in ciascuno degli atti normativi.
2. Le prove necessarie sono eseguite su veicoli, componenti ed entita' tecniche rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il costruttore puo' selezionare, d'accordo con l'autorita' di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche piu' sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali.
3. Su richiesta del costruttore, in alternativa alle procedure di prova di cui al paragrafo 1 e previo accordo dell'autorita' di omologazione, possono essere utilizzati metodi di prova virtuali per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XVI.
4. Le condizioni generali che i metodi di prova virtuali devono soddisfare sono specificate nell'allegato XVI, appendice 1. Per i singoli atti normativi elencati nell'allegato XVI le condizioni di prova specifiche e le corrispondenti disposizioni amministrative figurano nell'appendice 2 del medesimo allegato.
 
Art. 12.
Provvedimenti relativi alla conformita' delle produzioni

1. L'autorita' di omologazione che rilascia un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X per accertare, se necessario in collaborazione con le autorita' di omologazione degli altri Stati membri della Comunita' europea, se siano stati presi i provvedimenti appropriati per garantire la conformita' al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche prodotti.
2. L'autorita' di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE adotta i provvedimenti necessari a norma dell'allegato X in relazione a tale omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorita' di omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al comma 1 siano ancora appropriati e se i veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche prodotti siano ancora conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformita' al tipo omologato e' limitata alle procedure previste nell'allegato X e negli atti normativi contenenti prescrizioni specifiche. A tal fine l'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE puo' eseguire qualsiasi controllo o prova previsti dagli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI su campioni prelevati nelle sedi del costruttore, inclusi gli impianti di produzione.
3. Qualora l'autorita' di omologazione che ha rilasciato un'omologazione CE constata che i provvedimenti di cui al comma 1 non sono stati applicati, divergono in modo significativo dai provvedimenti e dai piani di controllo convenuti o hanno cessato di essere applicati sebbene la produzione non sia stata interrotta, essa adotta le misure necessarie, compresa la revoca dell'omologazione, per garantire che sia seguita correttamente la procedura di conformita' della produzione.
 
Art. 13.
Disposizioni generali

1. Il costruttore informa immediatamente l'autorita' di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione CE, di qualsiasi modifica delle informazioni figuranti nel fascicolo di omologazione. L'autorita' di omologazione decide la procedura da seguire conformemente alle disposizioni del presente decreto. Se necessario, puo' decidere, in consultazione con il costruttore, che deve essere rilasciata una nuova omologazione CE.
2. La domanda di modifica di un'omologazione CE e' presentata esclusivamente all'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE originaria.
3. Se l'autorita' di omologazione ritiene che, per introdurre una modifica, siano necessarie nuove ispezioni o nuove prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui agli articoli 14 e 15 si applicano solo previo esito positivo delle nuove ispezioni o delle nuove prove richieste.
 
Art. 14.
Disposizioni speciali relative ai veicoli

1. La modifica delle indicazioni figuranti nel fascicolo di omologazione e' detta «revisione». In tal caso, l'autorita' di omologazione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E' considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
2. La revisione e' detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal comma 1:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;
b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, e' stata modificata;
c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al veicolo omologato.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive gia' rilasciate. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione piu' recente o dell'unificazione piu' recente della versione aggiornata.
5. Non e' necessario modificare l'omologazione di un tipo di veicolo se le nuove prescrizioni di cui al comma 2, lettera c), sono irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di veicolo o riguardano altre categorie di veicoli.
 
Art. 15.
Disposizioni speciali relative ai sistemi
ai componenti o alle entita' tecniche

1. La modifica delle indicazioni registrate nel fascicolo di omologazione e' detta «revisione». In tali casi, l'autorita' di omologazione rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio. E' considerata conforme a questa prescrizione una versione unificata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
2. La revisione e' detta «estensione» se, oltre a quanto disposto dal comma 1:
a) sono necessarie ulteriori ispezioni o nuove prove;
b) una delle informazioni figuranti nella scheda di omologazione CE, esclusi gli annessi, e' stata modificata;
c) entrano in vigore nuove prescrizioni contemplate da uno degli atti normativi applicabili al sistema, al componente o all'entita' tecnica omologati.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'autorita' di omologazione rilascia una scheda di omologazione CE riveduta, contrassegnata da un numero di estensione progressivo in funzione del numero di estensioni successive gia' rilasciate. Nei casi in cui la modifica e' resa necessaria dall'applicazione del comma 2, lettera c), la terza sezione del numero di omologazione e' aggiornata. La scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione unificata e aggiornata, viene modificato di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione piu' recente o dell'unificazione piu' recente della versione aggiornata.
 
Art. 16.
Rilascio e comunicazione delle modifiche

1. Nel caso di un'estensione, l'autorita' di omologazione aggiorna tutte le pertinenti sezioni della scheda di omologazione CE, i relativi annessi e l'indice del fascicolo di omologazione. La scheda aggiornata e i relativi annessi sono rilasciati al richiedente senza ritardi ingiustificati.
2. Nel caso di una revisione, l'autorita' di omologazione rilascia al richiedente senza ritardi ingiustificati, secondo il caso, i documenti riveduti o la versione unificata e aggiornata, incluso l'indice riveduto del fascicolo di omologazione.
3. L'autorita' di omologazione comunica alle autorita' omologhe degli altri Stati membri della Comunita' europea tutte le modifiche delle omologazioni CE secondo le procedure di cui all'art. 8.
 
Art. 17.
Cessazione della validita' di un'omologazione CE

1. L'omologazione CE di un veicolo cessa di essere valida nei casi seguenti:
a) quando nuove prescrizioni contemplate da un atto normativo applicabile al veicolo omologato diventano obbligatorie per l'immatricolazione, la vendita o la immissione in circolazione di nuovi veicoli e non e' possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione;
b) quando la produzione del veicolo omologato cessa definitivamente per iniziativa volontaria;
c) quando cessa la validita' dell'omologazione per effetto di una restrizione speciale.
2. Quando la cessazione della validita' riguarda soltanto una variante di un tipo o una versione di una variante, l'omologazione CE del veicolo di cui trattasi perde validita' limitatamente alla particolare variante o versione interessata.
3. Quando cessa definitivamente la produzione di un tipo di veicolo, il costruttore ne informa l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione CE di detto veicolo. Ricevuta la comunicazione, detta autorita' informa entro venti giorni lavorativi le autorita' omologhe degli altri Stati membri della Comunita' europea.
4. L'art. 27 si applica solo quando la cessazione interviene nel caso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 3, quando un'omologazione CE di un veicolo perde validita', il costruttore ne informa l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione CE. Questa comunica senza ritardi ingiustificati alle autorita' omologhe degli altri Stati membri della Comunita' europea tutte le informazioni pertinenti per consentire eventualmente l'applicazione dell'art. 27. Tale comunicazione precisa, in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto.
 
Art. 18.
Certificato di conformita'

1. Il costruttore titolare di una scheda di omologazione CE di un veicolo rilascia un certificato di conformita' che accompagna ciascun veicolo completo, incompleto o completato, fabbricato in conformita' del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformita' solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti i certificati di conformita' rilasciati nel corso della fase precedente.
2. Il certificato di conformita' e' redatto in lingua italiana.
3. Il certificato di conformita' e' concepito in modo da non poter essere falsificato. A tal fine, la carta utilizzata e' protetta da una grafica a colori o dal marchio di identificazione del costruttore apposto in filigrana.
4. Il certificato di conformita' e' compilato in ogni sua parte e non contiene restrizioni dell'uso del veicolo che non siano previste da un atto normativo.
5. Il certificato di conformita' di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell'art. 20, comma 2, reca nell'intestazione l'indicazione «Per veicoli completi/completati omologati a norma dell'art. 20 (omologazione provvisoria)».
6. Il certificato di conformita' di cui all'allegato IX, parte I, dei veicoli omologati a norma dell'art. 22 reca nell'intestazione l'indicazione «Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie» e, in prossimita', l'anno di produzione seguito da un numero sequenziale da 1 fino al limite indicato nella tabella dell'allegato XII, che per ciascun anno di produzione identifica la posizione del veicolo nella produzione autorizzata per tale anno.
7. Fatto salvo il comma 1, il costruttore puo' trasmettere per via elettronica dati o informazioni contenuti nel certificato di conformita' all'ente responsabile dell'immatricolazione.
8. Solo il costruttore puo' rilasciare un duplicato del certificato di conformita'. Il termine «duplicato» deve essere chiaramente visibile sul recto di ogni duplicato del certificato.
 
Art. 19.
Marchio di omologazione CE

1. Il costruttore di un componente o di un'entita' tecnica facente parte o meno di un sistema appone su ciascun componente o entita' fabbricati in conformita' del tipo omologato il marchio di omologazione CE prescritto dalla direttiva particolare, ovvero dal decreto di recepimento della stessa, o dal regolamento CE pertinenti.
2. Qualora il marchio di omologazione CE non sia richiesto, il costruttore appone quantomeno il proprio marchio di fabbrica o commerciale nonche' l'indicazione del tipo e/o un numero di identificazione.
3. Il marchio di omologazione CE e' conforme all'appendice dell'allegato VII.
 
Art. 20.
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni

1. Su richiesta del costruttore, l'autorita' di omologazione puo' rilasciare un'omologazione CE per un tipo di sistema, componente o entita' tecnica che incorpora tecnologie o concezioni incompatibili con uno o piu' atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, previa autorizzazione concessa dalla Commissione europea.
2. In attesa della decisione sulla concessione dell'autorizzazione, l'autorita' di omologazione puo' rilasciare un'omologazione provvisoria, valida solo sul territorio nazionale, per un tipo di veicolo oggetto della deroga, a condizione di informarne immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri della Comunita' europea per mezzo di una documentazione contenente i seguenti elementi:
a) i motivi per cui le tecnologie o le concezioni in questione rendono il sistema, il componente o l'entita' tecnica incompatibile con le prescrizioni;
b) una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione dell'ambiente interessati e dei provvedimenti adottati;
c) una descrizione delle prove, e dei relativi risultati, attestanti che il livello di sicurezza e di protezione dell'ambiente e' almeno equivalente a quello garantito dalle prescrizioni oggetto della deroga.
3. Gli altri Stati membri della Comunita' europea possono decidere di accettare l'omologazione provvisoria, di cui al comma 2, sul loro territorio.
4. La Commissione europea decide se autorizzare l'autorita' di omologazione a rilasciare un'omologazione CE per quel tipo di veicolo. Se necessario, la decisione specifica anche eventuali limitazioni della validita', ad esempio connesse alla scadenza di un termine. La validita' dell'omologazione non puo' comunque essere inferiore a trentasei mesi. Se la Commissione europea decide di rifiutare l'autorizzazione, l'autorita' di omologazione informa immediatamente il titolare dell'omologazione provvisoria di cui al comma 2 del presente articolo che l'omologazione provvisoria sara' revocata sei mesi dopo la data della decisione della Commissione europea. Tuttavia, i veicoli prodotti in conformita' dell'omologazione provvisoria prima della revoca di quest'ultima possono essere immatricolati, venduti o immessi in circolazione negli Stati membri della Comunita' europea che abbiano accettato l'omologazione provvisoria.
5. Il presente articolo non si applica quando un sistema, un componente o un'entita' tecnica e' conforme ad un regolamento UNECE al quale la Comunita' europea ha aderito.
 
Art. 21.
Provvedimenti da adottare

1. La Commissione europea se ritiene che vi siano validi motivi per concedere una deroga a norma dell'art. 20 adotta immediatamente i provvedimenti necessari per adattare all'evoluzione tecnologica le direttive particolari o i regolamenti CE interessati. Tali misure, sono intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari o dei regolamenti CE figuranti nell'allegato IV, parte I. Se la deroga di cui all'art. 20 e' relativa a un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE secondo la procedura contemplata dall'accordo del 1958 riveduto.
2. Non appena modificati i pertinenti atti normativi, ogni restrizione connessa alla deroga e' immediatamente soppressa. Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adattare gli atti normativi, la validita' di una deroga puo' essere prorogata, su richiesta dell'autorita' di omologazione.
 
Art. 22.
Omologazione CE di piccole serie

1. Su richiesta del costruttore ed entro i limiti quantitativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 1, l'autorita' di omologazione rilascia, secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4, un'omologazione CE per un tipo di veicolo conforme almeno alle prescrizioni elencate nell'appendice dell'allegato IV, parte I.
2. Il comma 1 non si applica ai veicoli per uso speciale.
3. Le schede di omologazione CE sono numerate conformemente all'allegato VII.
 
Art. 23.
Omologazione nazionale di piccole serie

1. Nel caso di veicoli prodotti entro i limiti quanti-tativi specificati nell'allegato XII, parte A, sezione 2, l'autorita' di omologazione puo' esentare dall'osservanza di una o piu' disposizioni di uno o piu' atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre pertinenti prescrizioni alternative. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato IV o dell'allegato XI secondo il caso.
2. Per i veicoli di cui al comma 1, l'autorita' di omologazione puo' esentare dall'osservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, solo se l'autorita' di omologazione ha fondati motivi per farlo.
4. Ai fini dell'omologazione di veicoli a norma del presente articolo, l'autorita' di omologazione accetta sistemi, componenti o entita' tecniche omologati in conformita' degli atti normativi elencati nell'allegato IV.
5. La scheda di omologazione specifica la natura delle esenzioni concesse a norma dei commi 1 e 2. La scheda di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VI, non reca l'intestazione «scheda di omologazione CE di veicolo». Tuttavia, le schede di omologazione sono numerate secondo il metodo descritto nell'allegato VII.
6. La validita' dell'omologazione e' limitata al territorio nazionale. Tuttavia, su richiesta del costruttore, l'autorita' di omologazione spedisce, con invio raccomandato o per posta elettronica, una copia della scheda di omologazione con i relativi annessi alle autorita' omologhe degli Stati membri della Comunita' europea designati dal costruttore. Entro sessanta giorni dalla ricezione, lo Stato membro della Comunita' europea decide se accettare l'omologazione e comunica formalmente tale decisione all'autorita' di omologazione che ha rilasciato tale omologazione. Uno Stato membro della Comunita' europea puo' rifiutare l'omologazione solo se ha fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo e' stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
7. Su domanda di un richiedente che desideri vendere, immatricolare o immettere in circolazione un veicolo in un altro Stato membro della Comunita' europea, l'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione gli fornisce copia della scheda di omologazione, compreso il fascicolo di omologazione. Uno Stato membro della Comunita' europea autorizza la vendita, l'immatricolazione o la immissione in circolazione di tale veicolo a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo e' stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
 
Art. 24.
Omologazioni individuali

1. L'autorita' di omologazione puo' esentare un veicolo particolare, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o piu' disposizioni del presente decreto e di uno o piu' degli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, a condizione di imporre prescrizioni alternative.
2. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 solo se l'autorita' di omologazione ha fondati motivi per farlo.
3. Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente equivalente per quanto possibile al livello previsto dalle disposizioni dell'allegato IV o dell'allegato XI, secondo il caso.
4. Per l'omologazione individuale non si eseguono prove distruttive. Si utilizza qualsiasi informazione pertinente fornita dal richiedente atta a comprovare la conformita' alle prescrizioni alternative.
5. E' accettata ogni omologazione CE di sistemi, componenti o entita' tecniche in luogo delle prescrizioni alternative.
6. La domanda di omologazione individuale e' presentata dal costruttore o dal proprietario del veicolo o da una persona che agisce per loro conto, purche' questa ultima sia stabilita nella Comunita' europea.
7. L'autorita' di omologazione rilascia un'omolo-gazione individuale se il veicolo e' conforme alla descrizione allegata alla domanda e soddisfa le prescrizioni tecniche applicabili e rilascia senza ritardi ingiustificati una scheda di omologazione individuale. La forma della scheda di omologazione individuale e' basata sul modello della scheda di omologazione CE di cui all'allegato VI e contiene almeno le informazioni necessarie per compilare la domanda di immatrico-lazione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000 di recepimento della direttiva 1999/37/CE. La scheda di omologazione individuale non reca l'intestazione «Omologazione CE di veicolo». Nella scheda di omologazione individuale e' indicato il numero di identificazione del veicolo interessato.
8. La validita' di un'omologazione individuale e' limitata al territorio nazionale. Se un richiedente desidera vendere, immatricolare o immettere in circolazione in un altro Stato membro della Comunita' europea un veicolo per il quale e' stata rilasciata un'omologazione individuale, l'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione fornisce, su richiesta, al richiedente una dichiarazione che riporti le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo e' stato omologato. Per quanto riguarda un veicolo per il quale sia stata rilasciata un'omologazione individuale conformemente alle disposizioni del presente articolo, un altro Stato membro della Comunita' europea ne autorizza la vendita, l'immatricolazione o la immissione in circolazione a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le disposizioni tecniche in base alle quali il veicolo e' stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
9. Su richiesta del costruttore o del proprietario del veicolo, l'autorita' di omologazione rilascia un'omologazione individuale a un veicolo conforme alle disposizioni del presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV o nell'allegato XI, secondo il caso. In tal caso, gli Stati membri della Comunita' europea accettano l'omologazione individuale e autorizzano la vendita, l'immatricolazione e la immissione in circolazione del veicolo.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai veicoli omologati conformemente alla presente decreto e modificati anteriormente alla prima immatricolazione o immissione in circolazione.
 
Art. 25.
Disposizioni speciali

1. La procedura di cui all'art. 24 si applica ad un veicolo particolare durante le fasi successive del suo completamento secondo una procedura di omologazione in piu' fasi.
2. La procedura di cui all'art. 24 non puo' sostituire una fase intermedia della normale sequenza di una procedura di omologazione in piu' fasi e non puo' applicarsi per ottenere l'omologazione in prima fase di un veicolo.
 
Art. 26.
Immatricolazione, vendita ed immissione
in circolazione dei veicoli

1. Fatti salvi gli articoli 29 e 30, e' consentito immatricolare ed autorizzare la vendita o la immissione in circolazione dei soli veicoli accompagnati da un valido certificato di conformita' rilasciato a norma dell'art. 18. E' autorizzata la vendita di veicoli incompleti, ma e' rifiutata l'immatricolazione definitiva e la immissione in circolazione fino a quando restano incompleti.
2. I veicoli esentati dall'obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformita' possono essere immatricolati, venduti o immessi in circolazione solo se conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente decreto.
3. Il numero di veicoli in piccole serie immatricolati, venduti o immessi in circolazione annualmente non puo' superare quello indicato nell'allegato XII, parte A.
 
Art. 27.
Immatricolazione, vendita ed immissione
in circolazione dei veicoli di fine serie

1. Entro i limiti indicati nell'allegato XII, sezione B, e solo per un periodo limitato, e' consentito immatricolare e autorizzare la vendita o la immissione in circolazione di veicoli conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione CE non e' piu' valida.
2. Il comma 1, si applica unicamente ai veicoli nel territorio della Comunita' europea oggetto di un'omologazione CE valida al momento della loro produzione, ma non immatricolati o immessi in circolazione prima che tale omologazione CE perdesse validita'.
3. La facolta' di cui ai commi 1 e 2, e' limitata, per i veicoli completi, ad un periodo di dodici mesi dalla data di scadenza della validita' dell'omologazione CE e, per i veicoli completati, ad un periodo di diciotto mesi da tale data.
4. Il costruttore che intende avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, presenta una richiesta al Ministero dei trasporti. Tale richiesta deve specificare i motivi tecnici o economici che impediscono la conformita' dei veicoli alle nuove prescrizioni tecniche. Entro tre mesi dalla ricezione di tale richiesta il Ministero dei trasporti decide se, e in quale numero, autorizzare l'immatricolazione di tali veicoli.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, anche, ai veicoli oggetto di un'omologazione nazionale ma che non sono stati immatricolati o immessi in circolazione prima che la validita' di tale omologazione cessasse, a norma dell'art. 43, in ragione dell'obbligo di applicare la procedura di omologazione CE.
6. Il Ministero dei trasporti applica i provvedimenti appropriati per assicurare che il numero di veicoli da immatricolare o da immettere in circolazione nell'ambito della procedura di cui al presente articolo sia efficacemente controllato.
 
Art. 28.
Vendita e messa in circolazione dei componenti
e delle entita' tecniche

1. E' consentita la vendita o la messa in circolazione di componenti o di entita' tecniche solo se sono conformi alle prescrizioni degli atti normativi pertinenti e debitamente provvisti del marchio di cui all'art. 19.
2. Il comma 1, non si applica nel caso di componenti o di entita' tecniche specificamente costruiti o progettati per nuovi veicoli non contemplati dal presente decreto.
3. In deroga al comma 1, e' consentita la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entita' tecniche che siano stati esentati da una o piu' disposizioni di un atto normativo a norma dell'art. 20 o che siano destinati ad essere montati su veicoli che fruiscono delle omologazioni concesse a norma degli articoli 22, 23 o 24 che riguardano i componenti o le entita' tecniche in questione.
4. In deroga al comma 1, e salvo disposizione contraria prevista da un atto normativo, e' consentita la vendita e la messa in circolazione di componenti o entita' tecniche destinati ad essere montati su veicoli che, al momento della loro immissione in circolazione, non erano tenuti, ne' in virtu' del presente decreto ne' in virtu' del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 di recepimento della direttiva 70/156/CEE, a formare oggetto di un'omologazione CE.
 
Art. 29.
Veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche
conformi al presente decreto

1. Il Ministero dei trasporti se constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche, anche se conformi alle prescrizioni pertinenti o debitamente provvisti di marchio, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale o nuocciono gravemente all'ambiente o alla salute pubblica, puo' rifiutare per un periodo massimo di sei mesi di immatricolare detti veicoli o di autorizzare la vendita o la immissione in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, componenti o entita' tecniche. In tali casi, il Ministero dei trasporti, ne informa immediatamente il costruttore, gli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione europea, precisando i motivi della propria decisione e indicando, in particolare, se e' determinata da:
a) carenze nei pertinenti atti normativi, o
b) errata applicazione delle pertinenti prescrizioni.
2. La Commissione europea consulta al piu' presto le parti interessate, in particolare l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione, al fine di preparare la decisione.
3. Laddove i provvedimenti di cui al comma 1, siano determinati da carenze nei pertinenti atti normativi, sono adottati appropriati provvedimenti nel modo seguente:
a) se si tratta di direttive particolari o di regolamenti CE figuranti nell'allegato IV, parte I, la Commissione europea li modifica;
b) se si tratta di regolamenti UNECE la Commissione europea propone i necessari progetti di modifica dei regolamenti UNECE in questione secondo la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto.
4. Qualora i provvedimenti di cui al comma 1, siano dovuti a un'errata applicazione delle pertinenti prescrizioni la Commissione europea adotta opportuni provvedimenti per garantire la conformita' a tali prescrizioni.
 
Art. 30.
Veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche
non conformi al tipo omologato

1. Se l'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione CE constata che nuovi veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche accompagnati da un certificato di conformita' o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo da esso omologato, adotta i provvedimenti necessari, compresa, se necessario, la revoca dell'omologazione, affinche' i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche prodotti siano messi in conformita' con il tipo omologato. L'autorita' di omologazione, che ha rilasciato l'omologazione, comunica alle autorita' omologhe degli altri Stati membri della Comunita' europea i provvedimenti presi.
2. Ai fini del comma 1, le divergenze rispetto alle indicazioni figuranti nella scheda di omologazione CE o nel fascicolo di omologazione sono considerate non conformita' al tipo omologato.
3. Un veicolo non e' considerato non conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze eventualmente previste dagli atti normativi pertinenti.
4. Se l'autorita' di omologazione dimostra che nuovi veicoli, componenti o entita' tecniche accompagnati da un certificato di conformita' o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, puo' chiedere allo Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione CE di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato. Quando riceve una richiesta in tal senso, lo Stato membro della Comunita' europea interessato adotta i provvedimenti necessari il piu' presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.
5. L'autorita' di omologazione chiede all'autorita' di omologazione dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione del sistema, del componente, dell'entita' tecnica o del veicolo incompleto, di adottare i provvedimenti necessari affinche' sia ripristinata la conformita' dei veicoli in produzione al tipo omologato nei casi seguenti:
a) nel caso di un'omologazione CE di veicolo, se la non conformita' di un veicolo e' imputabile esclusivamente alla non conformita' di un sistema, un componente o un'entita' tecnica;
b) nel caso di un'omologazione in piu' fasi, se la non conformita' di un veicolo completato e' imputabile esclusivamente alla non conformita' di un sistema, un componente o un'entita' tecnica facente parte del veicolo incompleto, o alla non conformita' del veicolo incompleto stesso.
6. Quando riceve la richiesta di cui al comma 5, l'autorita' di omologazione dello Stato membro della Comunita' europea interessato adotta i provvedimenti necessari il piu' presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta, se del caso congiuntamente all'autorita' di omologazione richiedente. Qualora venga accertata una non conformita', l'autorita' di omologazione dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione CE del sistema, del componente, dell'entita' tecnica o del veicolo incompleto adotta i provvedimenti di cui al comma 1.
7. Le autorita' di omologazione si informano reciprocamente, entro venti giorni lavorativi, della revoca di un'omologazione CE e dei relativi motivi.
8. Se l'autorita' di omologazione dello Stato membro della Comunita' europea che ha rilasciato l'omologazione CE contesta la non conformita' di cui e' stato informato, le autorita' di omologazione degli Stati membri della Comunita' europea interessati si adoperano per comporre la controversia. La Commissione europea e' tenuta informata e procede, ove necessario, alle opportune consultazioni al fine di pervenire ad una soluzione.
 
Art. 31.
Vendita ed entrata in servizio di parti o apparecchiature
che sono in grado di comportare un rischio significativo
per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali

1. La vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali e' consentita solamente se tali parti o apparecchiature sono state autorizzate da un'autorita' di omologazione conformemente ai commi da 5 a 10.
2. Le parti o le apparecchiature soggette ad autorizzazione a norma del comma 1, sono inserite nell'elenco fissato nell'allegato XIII. La decisione di autorizzazione e' preceduta da una relazione di valutazione ed e' intesa a trovare un giusto equilibrio tra i seguenti aspetti:
a) l'esistenza di un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali di veicoli provvisti delle parti o apparecchiature in questione; e
b) l'effetto su consumatori e costruttori del mercato postvendita dell'imposizione a norma del presente articolo di un eventuale requisito di autorizzazione sulle parti o sulle apparecchiature in considerazione.
3. Il comma 1, non si applica ne' alle parti o apparecchiature originali che rientrano nell'omologazione di un sistema relativamente a un veicolo, ne' alle parti o apparecchiature omologate conformemente alle disposizioni di uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a meno che tali omologazioni riguardino aspetti diversi da quelli contemplati al comma 1. Il comma 1, non si applica alle parti o apparecchiature prodotte esclusivamente per veicoli da corsa non destinati a circolare sulle strade pubbliche. Qualora le parti o le apparecchiature incluse nell'allegato XIII abbiano un duplice uso, sia per i veicoli da corsa che per i veicoli destinati a circolare su strada, tali parti o apparecchiature non possono essere vendute o destinate alla vendita al pubblico per essere utilizzate su veicoli circolanti su strada, a meno che non soddisfino i requisiti di cui al presente articolo.
4. La Commissione europea stabilisce la procedura e le prescrizioni per il processo di autorizzazione di cui al comma 1 e adotta le disposizioni per il successivo aggiornamento dell'elenco fissato nell'allegato XIII. Tali prescrizioni includono requisiti relativi alla sicurezza, alla protezione dell'ambiente e, se necessario, alle norme di prova. Esse possono essere basate sugli atti normativi elencati nell'allegato IV, possono essere sviluppate in base allo stato dell'arte delle tecnologie in materia di sicurezza, ambiente e prove, o possono consistere in un confronto della parte o dell'apparecchiatura con le prestazioni ambientali o di sicurezza del veicolo originale o, se del caso, di una delle sue parti, qualora tale confronto rappresenti una modalita' adeguata per il raggiungimento degli obiettivi ambientali o di sicurezza richiesti.
5. Ai fini del comma 1 il costruttore di parti o apparecchiature sottopone all'autorita' di omologazione un verbale di prova redatto da un servizio tecnico designato che certifichi la conformita' delle parti o apparecchiature oggetto della domanda di autorizzazione alle prescrizioni di cui al comma 4. Il costruttore puo' presentare una sola domanda di omologazione per parte a una sola autorita' competente. La domanda include particolari riguardanti il costruttore delle parti o apparecchiature, il tipo, il numero di identificazione e il numero delle parti o apparecchiature per le quali si chiede l'autorizzazione, nonche' il nome del costruttore del veicolo, il tipo di veicolo e, se del caso, l'anno di costruzione o qualsiasi altra informazione che consenta l'identificazione del veicolo cui sono destinati tali parti o apparecchiature. L'autorita' di omologazione, dopo aver accertato, tenuto conto del verbale di prova e di altri elementi probanti, che le parti o apparecchiature in questione sono conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 4, rilascia un certificato al costruttore senza ingiustificati ritardi. Tale certificato autorizza la vendita, la messa in vendita o il montaggio sui veicoli delle parti o apparecchiature nella Comunita' europea, fatto salvo il comma 9.
6. Ogni parte o pezzo di apparecchiatura omologato in applicazione del presente articolo e' debitamente provvisto di marchio. La Commissione europea stabilisce i requisiti per la marcatura e l'imballaggio, nonche' il modello e il sistema di numerazione del certificato di cui al comma 5.
7. Il costruttore informa senza indugio l'autorita' di omologazione che ha rilasciato il certificato di eventuali modifiche aventi un'incidenza sulle condizioni alle quali il certificato e' stato rilasciato. Tale autorita' decide se il certificato deve essere oggetto di riesame o se debba esserne rilasciato uno nuovo e se siano necessarie nuove prove. Al costruttore spetta garantire che le parti e apparecchiature siano prodotte e continuino ad essere prodotte alle condizioni alle quali e' stato rilasciato il certificato.
8. Prima di accordare l'autorizzazione, l'autorita' di omologazione verifica l'esistenza di disposizioni e procedure soddisfacenti per garantire un controllo efficace della conformita' della produzione. L'autorita' di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano piu' soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le parti o apparecchiature siano rimesse in conformita'. Se necessario essa revoca l'autorizzazione.
9. Eventuali disaccordi tra le autorita' di omolo-gazione degli Stati membri della Comunita' europea riguardo ai certificati di cui al comma 5 sono sottoposti all'esame della Commissione europea. Quest'ultima adotta i provvedimenti appropriati, compresa se del caso la richiesta di revocare l'autorizzazione, previa consultazione delle autorita' di omologazione degli Stati membri della Comunita' europea.
10. Il presente articolo non si applica a una parte o pezzo di apparecchiatura finche' non sia stato inserito nell'elenco di cui all'allegato XIII. Per qualsiasi voce o gruppo di voci dell'allegato XIII e' fissato un ragionevole periodo transitorio al fine di consentire al costruttore della parte o dell'apparecchiatura di chiedere e ottenere un'autorizzazione. Nel contempo puo' essere fissata una data, se del caso, per escludere dall'applicazione del presente articolo parti e apparecchiature destinate a veicoli omologati prima di tale data.
11. Nell'attesa di una decisione sull'opportunita' o meno di includere una parte o un pezzo di un'apparecchiatura nell'elenco di cui al comma 1, l'autorita' di omologazione puo' mantenere disposizioni nazionali relative a parti o apparecchiature che sono in grado di comportare un rischio significativo per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali. Una volta presa tale decisione, le disposizioni nazionali relative alle parti o apparecchiature in questione cessano di essere valide.
12. A decorrere dal 29 ottobre 2007, gli Stati membri della Comunita' europea non adottano nuove disposizioni relative a parti o apparecchiature che possono pregiudicare il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza o per la prestazione ambientale del veicolo.
 
Art. 32.
Richiamo dei veicoli

1. Un costruttore che ha ottenuto l'omologazione CE di un veicolo e che, a norma di un atto normativo o della direttiva 2001/95/CE, ovvero del decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 di attuazione della direttiva medesima, e' tenuto a procedere ad un richiamo di veicoli gia' venduti, immatricolati o immessi in circolazione perche' uno o piu' sistemi, componenti o entita' tecniche montati sul veicolo, che siano o meno debitamente omologati conformemente alla presente direttiva, presentano un grave rischio per la sicurezza stradale, la salute pubblica o l'ambiente, ne informa immediatamente l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione del veicolo.
2. Il costruttore propone all'autorita' di omologazione i rimedi idonei a neutralizzare il rischio di cui al comma 1. L'autorita' di omologazione comunica senza indugio le misure proposte alle autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea. Le autorita' competenti garantiscono l'effettiva applicazione delle misure nei rispettivi territori.
3. Se le misure non sono ritenute sufficienti dalle autorita' interessate, o non sono state applicate tempestivamente, esse ne informano senza indugio l'autorita' che ha concesso l'omologazione CE del veicolo. L'autorita' di omologazione informa quindi il costruttore. Qualora l'autorita' che ha rilasciato l'omologazione CE non sia soddisfatta delle misure del costruttore, essa adotta tutte le misure cautelari necessarie, compresa la revoca dell'omologazione CE del veicolo se il costruttore non propone e non attua misure correttive efficaci. In caso di revoca dell'omologazione CE del veicolo, l'autorita' di omologazione interessata ne informa il costruttore, le autorita' omologhe degli altri Stati membri della Comunita' europea e la Commissione europea mediante lettera raccomandata o mezzi elettronici equivalenti entro venti giorni lavorativi.
4. Il presente articolo si applica anche a parti non soggette ad alcuna prescrizione in virtu' di un atto normativo.
 
Art. 33.
Notifica delle decisioni e dei mezzi
di impugnazione esperibili

1. Ogni decisione presa a norma delle disposizioni adottate in esecuzione del presente decreto e ogni decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione CE, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, e' debitamente motivata. Tali decisioni sono notificate all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalle legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilita'.
 
Art. 34.
Regolamenti UNECE prescritti ai fini dell'omologazione CE

1. I regolamenti UNECE ai quali la Comunita' europea ha aderito e che sono elencati nell'allegato IV, parte I, e nell'allegato XI fanno parte dell'omologazione CE di un veicolo allo stesso modo delle direttive particolari, ovvero dei decreti di recepimento delle stesse, o dei regolamenti CE. Essi si applicano alle categorie di veicoli elencati nelle pertinenti colonne della tabella dell'allegato IV, parte I, e dell'allegato XI.
2. Laddove la Comunita' europea abbia deciso l'applicazione vincolante di un regolamento UNECE ai fini dell'omologazione CE di veicoli, gli allegati della direttiva 2007/46/CE, ovvero gli allegati del presente decreto, sono modificati di conseguenza. L'atto che modifica i predetti allegati indica inoltre il calendario dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle relative modifiche. Gli Stati membri della Comunita' europea abrogano o adeguano la normativa nazionale incompatibile con il regolamento UNECE in questione. Se un regolamento UNECE sostituisce una direttiva particolare o un regolamento CE in vigore, la voce pertinente nell'allegato IV, parte I, e nell'allegato XI e' sostituita dal numero del regolamento UNECE e la voce corrispondente nell'allegato IV, parte II, e' soppressa secondo la stessa procedura.
3. Nei casi di cui al comma 2, ultimo periodo, la direttiva particolare o il regolamento CE sostituiti dal regolamento UNECE sono abrogati. Qualora sia abrogata una direttiva particolare devono essere abrogate le normative nazionali adottate per la trasposizione di tale direttiva.
4. La direttiva 2007/46/CE, ovvero il presente decreto, o le direttive particolari, ovvero i decreti di recepimento delle direttive stesse, o i regolamenti CE possono contenere riferimenti diretti a norme e regolamenti internazionali, senza doverli riprodurre nel quadro giuridico comunitario e nazionale.
 
Art. 35.
Equivalenza dei regolamenti UNECE
con direttive o regolamenti CE

1. I regolamenti UNECE elencati nell'allegato IV, parte II, sono riconosciuti equivalenti alle direttive particolari o ai regolamenti CE corrispondenti se caratterizzati dallo stesso campo di applicazione ed oggetto. L'autorita' di omologazione accetta le omologazioni rilasciate a norma di tali regolamenti UNECE e, se del caso, i relativi marchi di omologazione, in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati conformemente alle direttive particolari, ovvero ai decreti di recepimento delle direttive medesime, o ai regolamenti CE equivalenti.
2. Qualora la Comunita' europea abbia deciso di applicare un nuovo regolamento UNECE o un regolamento UNECE modificato ai fini del comma 1, l'allegato IV, parte II, e' modificato di conseguenza. Tali misure sono intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2007/46/CE recepita con il presente decreto.
 
Art. 36.
Equivalenza con altre regolamentazioni

1. L'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE di sistemi, componenti ed entita' tecniche previste dalla direttiva 2007/46CE, ovvero dal presente decreto, e le procedure stabilite da regolamentazioni internazionali o di Paesi terzi, puo' essere riconosciuta, esclusivamente, dal Consiglio dell'Unione europea su proposta della Commissione europea nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunita' europea e Paesi terzi.
 
Art. 37.
Informazioni destinate agli utenti

1. Il costruttore non puo' fornire informazioni tecniche relative alle indicazioni previste nel presente decreto o negli atti normativi elencati nell'allegato IV che differiscano dalle indicazioni omologate dall'autorita' competente.
2. Qualora un atto normativo lo preveda specificamente, il costruttore mette a disposizione degli utenti tutte le informazioni pertinenti e le istruzioni necessarie, precisando le condizioni particolari o le restrizioni relative all'uso di un veicolo, di un componente o di un'entita' tecnica. Tali informazioni sono fornite in lingua italiana e sono riportate, d'intesa con l'autorita' di omologazione, in un documento di supporto appropriato, come il manuale d'istruzioni o il libretto di manutenzione.
 
Art. 38.
Informazioni destinate ai costruttori
di componenti o entita' tecniche

1. Il costruttore del veicolo mette a disposizione dei costruttori di componenti o entita' tecniche tutte le indicazioni, compresi, se del caso, i disegni specificamente elencati nell'allegato o nell'appendice di un atto normativo, che sono necessarie per l'omologazione CE di componenti o entita' tecniche o per l'ottenimento di un'autorizzazione a norma dell'art. 31. Il costruttore del veicolo puo' imporre ai costruttori di componenti o entita' tecniche obblighi destinati a proteggere la riservatezza di tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprieta' intellettuale.
2. Il costruttore di componenti o entita' tecniche detentore di una scheda di omologazione CE, che a norma dell'art. 10, comma 4, contiene restrizioni d'uso o condizioni speciali di montaggio o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo. Qualora un atto normativo lo preveda, il costruttore di componenti o entita' tecniche fornisce istruzioni relative alle restrizioni d'uso o alle condizioni speciali di montaggio o ad entrambe unitamente ai componenti o alle entita' tecniche prodotti.
 
Art. 39.
Designazione dei servizi tecnici

1. Un servizio tecnico designato dall'autorita' di omologazione si conforma alle disposizioni del presente decreto.
2. I servizi tecnici eseguono essi stessi le prove necessarie per l'omologazione o sono incaricati della loro supervisione, o eseguono le ispezioni specificate dal presente decreto o da un atto normativo elencato nell'allegato IV, salvo quando sono ammesse specifiche procedure alternative. Essi non possono eseguire prove o ispezioni per le quali non sia stati debitamente designati.
3. I servizi tecnici rientrano in una o piu' delle seguenti quattro categorie di attivita', a seconda della loro sfera di competenza:
a) categoria A, i servizi tecnici che eseguono, presso le proprie installazioni, le prove di cui al presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV;
b) categoria B, i servizi tecnici incaricati della supervisione delle prove di cui al presente decreto e agli atti normativi elencati nell'allegato IV, eseguite nelle installazioni del costruttore o in quelle di un terzo;
c) categoria C, i servizi tecnici incaricati di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformita' della produzione;
d) categoria D, i servizi tecnici incaricati della supervisione o dell'esecuzione di prove o ispezioni nell'ambito del controllo della conformita' della produzione.
4. I servizi tecnici dimostrano di possedere le competenze appropriate, conoscenze tecniche specifiche e un'esperienza comprovata nelle materie disciplinate dal presente decreto e dagli atti normativi elencati nell'allegato IV. Inoltre, i servizi tecnici si conformano alle norme elencate nell'appendice 1 dell'allegato V che sono pertinenti alle attivita' che svolgono. Tale prescrizione non vale tuttavia per l'ultima fase della procedura di omologazione in piu' fasi di cui all'art. 25, comma 1.
5. L'autorita' di omologazione, di cui all'art. 3, comma 1, lettera hh), agisce in qualita' di servizio tecnico per le quattro attivita' di cui al comma 3.
6. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto puo' essere designato come servizio tecnico per le attivita' della categoria A, per quanto riguarda gli atti normativi elencati nell'allegato XV.
7. I soggetti di cui ai paragrafi 5 e 6, si conformano alle disposizioni del presente articolo.
8. I servizi tecnici di un Paese terzo, diversi da quelli designati in conformita' del comma 6, possono essere notificati ai fini dell'art. 41 solo nell'ambito di un accordo bilaterale tra la Comunita' europea e il Paese terzo in questione.
 
Art. 40.
Valutazione delle competenze dei servizi tecnici

1. Le competenze di cui all'art. 39 sono comprovate da una relazione di valutazione stilata dall'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1, lettera ii). Essa puo' includere un certificato di accreditamento rilasciato da un organismo di accreditamento.
2. La valutazione sulla quale e' basata la relazione di cui al comma 1, e' effettuata in conformita' delle disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato V. La relazione di valutazione e' riveduta al termine di un periodo massimo di tre anni.
3. La relazione di valutazione e' comunicata alla Commissione europea, ove lo richieda.
4. L'autorita' di omologazione che agisce in qualita' di servizio tecnico attesta la conformita' mediante prove documentali. Essa comprende una valutazione effettuata da controllori indipendenti dall'attivita' oggetto della valutazione. Detti controllori possono provenire dalla stessa organizzazione purche' siano gestiti separatamente dal personale che esegue l'attivita' oggetto della valutazione.
5. Un costruttore o un subfornitore che agisce per suo conto designato come un servizio tecnico si conforma alle disposizioni pertinenti del presente articolo.
 
Art. 41.
Procedure di notifica

1. Il Ministero dei trasporti notifica alla Commissione europea il nome, l'indirizzo, compreso l'indirizzo elettronico, le persone responsabili e la categoria di attivita' per ciascun servizio tecnico designato, nonche' eventuali modifiche successive. L'atto di notifica precisa per quali atti normativi sono stati designati i servizi tecnici.
2. Un servizio tecnico puo' eseguire le attivita' di cui all'art. 39 ai fini dell'omologazione soltanto se e' stato preliminarmente notificato alla Commissione europea.
3. Lo stesso servizio tecnico puo' essere designato e notificato da vari Stati membri della Comunita' europea indipendentemente dalla categoria di attivita' svolta.
4. Qualora un'organizzazione specifica o un organismo competente la cui attivita' non rientra fra quelle di cui all'art. 39 debba essere designato in applicazione di un atto normativo, la notifica e' effettuata in conformita' delle disposizioni del presente articolo.
5. L'elenco e gli estremi delle autorita' di omologazione e dei servizi tecnici nazionali e degli Stati membri della Comunita' europea saranno pubblicati dalla Commissione europea sul proprio sito web.
 
Art. 42.
Disposizioni transitorie

1. Nelle more delle necessarie modifiche della direttiva 2007/46/CE, ovvero del presente decreto, volte ad includervi veicoli non contemplati ovvero a completare le disposizioni amministrative e tecniche relative all'omologazione di veicoli di categorie diverse dalla categoria M1 prodotti in piccole serie e a stabilire disposizioni amministrative e tecniche armonizzate relative alla procedura di omologazione individuale, e fino alla scadenza dei periodi transitori di cui all'art. 43, l'autorita' di omologazione continua a rilasciare per tali veicoli omologazioni nazionali purche' tali omologazioni siano basate sulle prescrizioni tecniche armonizzate di cui al presente decreto.
2. Su domanda del costruttore o, nel caso di un'omologazione individuale, del proprietario del veicolo e su presentazione delle informazioni richieste, l'autorita' di omologazione completa e rilascia la scheda di omologazione o la scheda di omologazione individuale. La scheda e' rilasciata al richiedente. Per i veicoli dello stesso tipo l'autorita' di omologazione accetta una copia autenticata come attestazione dell'esecuzione delle prove previste.
3. Qualora un veicolo particolare oggetto di un'omologazione individuale debba essere immatricolato in un altro Stato membro della Comunita' europea, tale Stato membro puo' chiedere all'autorita' di omologazione che ha rilasciato l'omologazione individuale qualsiasi ulteriore informazione che indichi in modo dettagliato la natura delle prescrizioni tecniche cui e' conforme tale veicolo particolare.
4. Nelle more dell'armonizzazione dei sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri della Comunita' europea relativamente ai veicoli disciplinati dal presente decreto, e' consentito utilizzare codici nazionali per facilitare l'immatricolazione e l'imposizione fiscale nel loro territorio nazionale. A tal fine, e' consentito suddividere le versioni di cui all'allegato III, parte II, a condizione che i criteri utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.
 
Art. 43.
Date di applicazione per l'omologazione CE

1. Per quanto riguarda l'omologazione CE, l'autorita' di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dalle date di cui all'allegato XIX.
2. Su domanda del costruttore, l'autorita' di omologazione rilascia omologazioni CE ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 29 aprile 2009.
3. Fino alle date specificate nella quarta colonna della tabella di cui all'allegato XIX, l'art. 26, comma 1, non si applica ai nuovi veicoli per i quali un'omologazione nazionale e' stata rilasciata prima delle date specificate nella terza colonna o per i quali non e' stata rilasciata un'omologazione.
4. Su richiesta del costruttore ed entro le date specificate nella terza colonna delle righe 6 e 9 della tabella di cui all'allegato XIX, l'autorita' di omologazione continua a rilasciare omologazioni nazionali, in alternativa all'omologazione CE di veicolo, per veicoli di categoria M2 o M3 sempreche' tali veicoli e i loro sistemi, componenti e singole unita' tecniche siano stati omologati conformemente agli atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, del presente decreto.
5. Il presente decreto non invalida le omologazioni CE rilasciate a veicoli della categoria M1 anteriormente al 29 aprile 2009, ne' osta alla proroga di tali omologazioni.
6. Per quanto riguarda l'omologazione CE di nuovi tipi di sistemi, componenti o entita' tecniche, l'autorita' di omologazione applica il presente decreto a decorrere dal 29 aprile 2009.
7. Il presente decreto non invalida le omologazioni CE rilasciate a sistemi, componenti o entita' tecniche anteriormente al 29 aprile 2009, ne' osta alla proroga di tali omologazioni.
 
Art. 44.
Sanzioni

1. Con uno o piu' provvedimenti saranno adottate entro il 29 aprile 2009 le sanzioni da irrogare in caso di violazioni delle disposizioni del presente decreto e, in particolare, dei divieti di cui all'art. 31 derivanti da esso, e degli atti normativi elencati nell'allegato IV, parte I, nonche' tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
 
Art. 45.
Valutazione

1. Entro il 29 aprile 2011 l'autorita' di omologazione informa la Commissione europea dell'applicazione delle procedure di omologazione stabilite nella direttiva 2007/46/CE, ovvero nel presente decreto e, in particolare, dell'applicazione del procedimento in piu' fasi. Se del caso, la Commissione europea propone le modifiche che ritiene necessarie per migliorare il procedimento di omologazione.
2. Sulla scorta delle informazioni fornite a norma del comma 1, la Commissione europea riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 2007/46/CE, recepita con il presente decreto, entro il 29 ottobre 2011. Se del caso, la Commissione puo' proporre il differimento delle date di applicazione di cui all'art. 45 della direttiva 2007/46/CE, ovvero dell'art. 43 del presente decreto di recepimento.
 
Art. 46.
Applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 29 aprile 2009.
 
Art. 47.
Abrogazione

1. A decorrere dal 29 aprile 2009 i decreti di recepimento della direttiva 70/156/CEE e successive modificazioni, di cui all'allegato XX, sono abrogati.
2. I riferimenti alla direttiva 70/156/CEE e successive modificazioni si intendono fatti alla direttiva 2007/46/CE, recepita con il presente decreto, e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XXI.
 
Art. 48.
Allegati

1. Gli allegati da I a XXI, nonche' l'elenco degli allegati stessi, al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 aprile 2008

Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 338
 
Elenco degli allegati

----> Vedere a pag. 22 <----

Allegati

----> Vedere da pag. 23 a pag. 92 <----

----> Vedere da pag. 93 a pag. 158 <----
 
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