Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 3 luglio 2008
Dichiarazione ufficiale dei vini a denominazione d'origine controllata e garantita « Brunello di Montalcino» destinati all'esportazione negli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante « Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini»";
Visto il regolamento n. 884/2001 della Commissione del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l'art. 5;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 agosto 2006, recante «Vigilanza sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.)»";
Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che all'art. 1, comma 1047, stabilisce che le funzioni di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari"» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante il regolamento di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 9 giugno 2008, recante «Interventi intesi a rafforzare il sistema di gestione del vino DOCG"» Brunello di Montalcino;
Vista la circolare n. 2008-2 del Department of the Treasury Alchool and Tobacco Tax and Trade Bureau, con la quale viene, tra l'altro, stabilito che tutti gli importatori di vino a DOCG Brunello di Montalcino, a partire dal 23 giugno 2008, debbono dotarsi di un'apposita dichiarazione del Governo italiano che attesti che l'annata ed il marchio del vino a DOCG Brunello di Montalcino siano conformi ai requisiti del disciplinare di produzione e che il prodotto sia commerciabile come tale in Italia;
Considerata l'opportunita' di evitare che le esportazioni del vino a DOCG Brunello di Montalcino negli Stati Uniti d'America siano indistintamente oggetto di provvedimenti di fermo del prodotto da parte delle competenti autorita' statunitensi;
Ritenuto necessario - al fine di salvaguardare a livello nazionale ed internazionale l'immagine del vino Brunello di Montalcino e consolidare il rapporto di fiducia con il consumatore - di adottare interventi volti al rafforzamento del sistema dei controlli;
Ritenuto di affidare temporaneamente all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari, ferma restando la competenza dei diversi attori coinvolti nel processo di certificazione, l'incarico di attestare ufficialmente le partite di vino a DOCG Brunello di Montalcino destinate all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America;

Decreta:

Art. 1.

Dichiarazione di conformita' per l'esportazione negli Stati Uniti
d'America

1. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari - Ufficio periferico di Firenze - (di seguito ICQ - Ufficio di Firenze) e' l'organo ufficiale di controllo preposto al rilascio di una dichiarazione di conformita' del vino a DOCG Brunello di Montalcino (di seguito dichiarazione).
2. La dichiarazione viene rilasciata dall'ICQ - Ufficio di Firenze a seguito di richiesta da parte delle ditte che esportano vino a DOCG Brunello di Montalcino negli Stati Uniti d'America.
3. La dichiarazione, redatta conformemente allo schema allegato al presente decreto, e' costituita da un originale e due copie, recanti il medesimo numero di protocollo e data.
 
Art. 2.

Procedimento per il rilascio della dichiarazione

1. Gli esportatori presentano la richiesta di rilascio della dichiarazione all'ICQ - Ufficio di Firenze, con istanza scritta in bollo.
2. L'istanza deve contenere:
1) il nome e/o la ragione sociale del soggetto richiedente, il numero di partita IVA o il codice fiscale e l'indicazione della sede legale;
2) l'indicazione dei numeri di lotto, della serie e del numero delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato recati dalle partite di prodotto che si intende esportare negli Stati Uniti d'America;
3) l'indicazione esatta del luogo ove sono detenute le partite di prodotto;
4) nel caso di imbottigliatore, la dichiarazione di aver proceduto all'imbottigliamento delle partite per le quali viene chiesto il rilascio della dichiarazione.
3. L'istanza di cui al comma 2 e' corredata delle copie dei certificati di idoneita' delle partite di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992 o, nel caso di commerciante di prodotto imbottigliato da terzi, da copia delle fatture e dei documenti di accompagnamento relativi alle operazioni di acquisto.
4. L'ICQ - Ufficio di Firenze verifica la tracciabilita' di ciascuna delle partite di vino oggetto di esportazione, anche avvalendosi della consultazione di sistemi informativi automatizzati predisposti ai fini dell'applicazione del piano dei controlli, e, tenuto conto degli atti eventualmente prodotti dal comitato di garanzia di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2008, citato in premessa, rilascia la dichiarazione di conformita'.
5. Il procedimento si conclude nel termine di quindici giorni dal momento della ricezione dell'istanza.
6. Il termine di cui al comma 5 e' elevato a trenta giorni nel caso di operatori diversi dagli imbottigliatori e di operatori sottoposti alle misure adottate in applicazione dell'art. 5 del regolamento della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001.
 
Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica fino al 31 dicembre 2008.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2008

Il Ministro: Zaia Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 201
 
Allegato
----> Vedere allegato a pag. 24 <----
 
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