Gazzetta n. 161 del 11 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 11 giugno 2008
Riconoscimento, alla sig.ra Peters Salete, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Peters Salete, nata a Quatro Pontes (Brasile) il 20 novembre 1960, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Psicologa», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Psicologa»;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «diploma de Licenciada em Filosofia», conseguito presso l'«Universidade Sao Francisco» in data 1° marzo 1998 e del «Titulo de Psicologa» conseguito presso la «Uniararas Centro Universitario Herminio Ometto» in data 21 dicembre 2005;
Considerato inoltre che e' iscritta al «Conselho Regional de Psicologia do Panama» dal 17 febbraio 2006 al 7 maggio 2007;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 14 marzo 2008;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistenti in prova attitudinale sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Psicologia clinica e della salute, 2) Psicologia dinamica, 3) Legislazione e deontologia professionale;
Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 22, n. 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Peters Salete, nata a Quatro Pontes (Brasile) il 20 novembre 1960, cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Psicologi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, sulle seguente materie: 1) Psicologia clinica e della salute, 2) Psicologia dinamica, 3) Legislazione e deontologia professionale.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 11 giugno 2008
Il direttore generale: D'Alessandro
 
Allegato A
a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla matena indicata nel precedente art. 2, e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato.
d) l'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;
e) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez A - settore civile ambientale.
 
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