Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2008 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 118
Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - «Legge comunitaria 2006», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Visti i regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, rispettivamente n. 549/2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, e n. 550/2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, ed in particolare l'articolo 1, che attribuisce all'ENAC le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi della navigazione aerea;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisiti pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della difesa;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Obiettivo

1. Il presente decreto legislativo istituisce la licenza comunitaria di controllore del traffico aereo, al fine di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento del sistema di controllo del traffico aereo generale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva 2006/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
27 aprile 2006, n. L 114.
- Il testo dell'art. 1 e l'allegato B della legge
6 febbraio 2007, n. 13, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 febbraio
2007, n. 40, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente
comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al
presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.».
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per
l'elaborazione di specifiche per la progettazione
eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e
recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e
delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in
relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso
marittimo.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle
navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie
europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei
trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di
lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere
delle societa' di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema
di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati
ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005,
recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di
qualita' per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per
quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e
recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del
Consiglio.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza
dei porti.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa
a una procedura specificamente concepita per l'ammissione
di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato.
2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza
dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli
investimenti nelle infrastrutture.
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza
aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita'
delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE.
2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva
2004/35/CE.
2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei
controllori del traffico aereo.
2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati
generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di
reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva
2002/58/CE.
2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche
artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali
dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture.
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la
direttiva 95/16/CE (rifusione).
2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli
enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione).
2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle
imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini
e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).».
- Il regolamento CE 549/2004/CE e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il regolamento CE 550/2004/CE e pubblicato nella
G.U.U.E. 31 marzo 2004, n. L 96.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legge 8 settembre
2004, n. 237 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 settembre 2004, n. 213 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, della legge 9 novembre 2004, n.
265, e' il seguente:
«Art. 1 (Vigilanza sulla fornitura dei servizi di
navigazione aerea e di traffico aereo). - 1. L'Ente
nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, quale
unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione
delle norme, in applicazione dell'art. 4 del regolamento
(CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica,
controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia
di fornitura dei servizi di navigazione aerea. Sono salve
le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di
difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo,
vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, ivi inclusa la stipula dei contratti di
programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV S.p.A. e
l'approvazione delle tariffe.
2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza
al volo (ENAV S.p.A.) e all'Aeronautica militare le
funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento
professionale del proprio personale. ENAV S.p.A. garantisce
la conformita' degli apparati e dei sistemi di
radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche
internazionali e nazionali vigenti, nonche' il loro
mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e
misurazioni in volo. Le attivita' di radiomisure, salvo
quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare,
devono essere effettuate da soggetti certificati
dall'E.N.A.C.
3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di
intesa, rispettivamente con ENAV S.p.A. e con l'Aeronautica
militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con
il Ministro dell'economia e delle finanze.».



 
Art. 2.

Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto specificamente indicato in eventuali accordi internazionali per la delega di servizi di navigazione aerea, il presente decreto legislativo, limitatamente alla fornitura dei servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale, si applica:
a) agli studenti controllori del traffico aereo;
b) ai controllori del traffico aereo;
c) alle organizzazioni di formazione che forniscono o intendono fornire servizi di formazione ai controllori di cui alla lettera b);
d) ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.
 
Art. 3.

Definizioni

1. Fatte salve le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento e del Consiglio del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «licenza comunitaria di controllore del traffico aereo», di seguito definita «licenza»: il certificato rilasciato e annotato nei modi prescritti dal presente decreto legislativo, che autorizza il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformita' delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate;
b) «licenza comunitaria di studente controllore del traffico aereo», di seguito definita: «licenza di studente»: la licenza rilasciata all'allievo controllore che ha completato con esito favorevole la formazione iniziale per il conseguimento della prima abilitazione del controllo del traffico aereo, che lo autorizza ad iniziare, in conformita' alle abilitazioni e alle specializzazioni in essa indicate, l'addestramento in posizione operativa sotto la supervisione di un istruttore operativo;
c) «abilitazione»: l'autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa; la licenza riporta almeno una delle seguenti abilitazioni:
1) controllo di aeroporto a vista;
2) controllo di aeroporto strumentale;
3) controllo di avvicinamento procedurale;
4) controllo di avvicinamento con sorveglianza;
5) controllo di area procedurale;
6) controllo di area con sorveglianza;
d) «specializzazione dell'abilitazione»: l'autorizzazione riportata nella licenza, di cui e' parte integrante, che indica le condizioni, i compiti o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione;
e) «specializzazione di unita' operativa»: l'autorizzazione riportata nella licenza e' parte integrante della stessa, che indica la localita', secondo il codice ICAO, nonche' i settori e le posizioni operative nelle quali il titolare della licenza e' abilitato a svolgere le proprie mansioni;
f) «specializzazione linguistica»: l'autorizzazione riportata nella licenza e' parte integrante della stessa, che indica le competenze linguistiche del titolare;
g) «specializzazione di istruttore operativo»: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale e' parte integrante, che indica la competenza del titolare ad impartire un addestramento in posizione operativa;
h) «specializzazione della licenza»: l'autorizzazione, riportata nella licenza, a svolgere le funzioni di istruttore operativo, valutatore di competenza o esaminatore;
i) «organizzazione di formazione»: l'organizzazione certificata dall'Autorita' nazionale di vigilanza come idonea a fornire uno o piu' tipi di formazione o addestramento quali definiti nel presente articolo;
l) «studente controllore»: il titolare di una licenza di studente controllore del traffico aereo;
m) «controllore del traffico aereo in addestramento»: il titolare di una licenza di controllore del traffico aereo che segue un corso di formazione o di addestramento per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni;
n) «allievo controllore»: colui che frequenta un corso di formazione iniziale finalizzato al conseguimento della licenza di studente controllore del traffico aereo;
o) «specializzazione di valutatore»: l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale e' parte integrante, che indica la capacita' del titolare a valutare la competenza operativa del controllore del traffico aereo;
p) «specializzazione di esaminatore» l'autorizzazione riportata nella licenza, della quale e' parte integrante, che indica la competenza del titolare a condurre gli esami per il rilascio della licenza di studente controllore del traffico aereo, della licenza di controllore del traffico aereo, delle specializzazioni della licenza, delle abilitazioni, delle specializzazioni delle abilitazioni e di unita' operativa.



Nota all'art. 3:
I riferimenti al regolamento CE n. 549/2004 si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 4.

Fornitura del servizio di controllo del traffico aereo

1. Fatto salvo quanto stabilito per i fornitori di servizi al traffico aereo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo possono essere prestati, per le abilitazioni e le specializzazioni in corso di validita' riportate nella licenza, esclusivamente da controllori del traffico aereo muniti di licenza conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo, e, sotto la supervisione di un istruttore operativo, da:
a) studenti controllori del traffico aereo;
b) controllori del traffico aereo in addestramento operativo, durante la fase di addestramento all'interno dell'ente per il conseguimento di ulteriori abilitazioni o specializzazioni di unita'.



Nota all'art. 4:
I riferimenti al regolamento CE n. 550/2004 si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 5.

Principi che disciplinano il rilascio delle licenze

1. L'ENAC, ai sensi all'articolo 734 del codice della navigazione, provvede con proprio regolamento a definire i requisiti e le modalita' per il rilascio, il mantenimento, la sospensione e la revoca della licenza di studente o di controllore del traffico aereo.
2. Il conseguimento della licenza e' subordinato al superamento di esami teorico-pratici finalizzati a verificare le capacita' del candidato a svolgere l'attivita' di controllore del traffico aereo o di studente controllore del traffico aereo. Le prove afferiscono all'accertamento dell'esperienza, delle abilita', delle cognizioni e della conoscenza linguistica, previste dai programmi approvati dall'ENAC secondo la normativa comunitaria.
3. Le licenze sono rilasciate dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile) alla persona che la firma e ne conserva la titolarita'. L'ENAC rilascia anche le relative abilitazioni e le specializzazioni.
4. La licenza, le abilitazioni e le specializzazioni possono essere sospese dall'ENAC, quando e' in corso di accertamento la responsabilita' del controllore del traffico aereo in un incidente o in un inconveniente nel quale e' stata compromessa la sicurezza dell'aeromobile ovvero in caso di altra negligenza professionale accertata.
5. La licenza e' revocata dall'ENAC in caso di:
a) azione dolosa in violazione a leggi o regolamenti relativi al controllo del traffico aereo;
b) negligenze gravi o reiterate nell'esercizio delle funzioni di controllore del traffico aereo che compromettono la sicurezza degli aeromobili;
c) altri casi in applicazione di norme di legge.
6. La licenza non puo' essere rilasciata a coloro che sono stati condannati a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonche' a coloro che sono sottoposti ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
7. La licenza rilasciata in lingua italiana, contiene gli elementi indicati nell'appendice 1, allegata al presente decreto, e riporta la traduzione in inglese degli elementi a tale fine indicati nella medesima appendice 1.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 734 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327 recante «Codice della navigazione», pubblicato
nell'Edizione speciale della Gazzetta Ufficiale 18 aprile
1942, n. 93, cosi' recita:
«Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli
professionali, i requisiti e le modalita' per il rilascio,
il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca
delle licenze, degli attestati e delle altre forme di
certificazione sono disciplinati da regolamenti dell'ENAC,
emanati in conformita' all'art. 690 e rispondenti alla
normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche
internazionali e comunitarie, disciplina, d'intesa con i
Ministeri della difesa e della salute, la certificazione
medica del personale di volo e non di volo, coordinando le
attivita' per il conseguimento e il mantenimento
dell'idoneita' psicofisica.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale
addetto alla manutenzione di impianti, sistemi ed apparati
per la navigazione aerea.
La Convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944
approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo
1948, n. 616, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561, (Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti
legislativi emanati dal Governo durante il periodo della
Costituente), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
1956, n. 156.».



 
Art. 6.

Fornitori di servizi militari

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, i servizi di controllo del traffico aereo regolari e pianificati sono forniti al traffico aereo generale sotto la responsabilita' dell'Aeronautica militare sugli aeroporti e negli spazi aerei di competenza, quale fornitore di servizi di navigazione aerea in via primaria a movimenti di aeromobili diversi dal traffico aereo generale.
2. Per assicurare una corretta fornitura dei servizi di cui al comma 1, l'Aeronautica militare, avvalendosi degli atti di intesa previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, applica e garantisce il rispetto dei requisiti di qualita' e sicurezza, stabiliti dal presente decreto legislativo, nella formazione, nell'addestramento e nell'impiego del personale militare preposto alle funzioni di controllo del traffico aereo generale.
3. L'ENAC rilascia la licenza di studente o controllore del traffico aereo al personale militare impiegato nello svolgimento delle funzioni di controllore o studente controllore presso fornitori di servizi di navigazione aerea di cui al comma 1, previa dimostrazione da parte dell'Aeronautica militare della rispondenza dei requisiti in possesso di detto personale a quelli prescritti dal presente decreto legislativo.



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 550/2004 e per
il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 settembre 2004, n.
237, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 7.

Requisiti per il rilascio della licenza

1. Per il conseguimento delle licenze di studente controllore del traffico aereo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ai diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un titolo di studio equivalente;
c) frequenza e superamento dei corsi di formazione approvati dall'ENAC con proprio regolamento;
d) certificazione medica di idoneita' psico-fisica in corso di validita', rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11;
e) competenza linguistica adeguata alle mansioni da svolgere.
2. Per il conseguimento delle licenze di controllore del traffico aereo e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) eta' non inferiore ai ventuno anni;
b) licenza di studente controllore;
c) frequenza e superamento dei corsi di formazione stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento;
d) certificazione medica di idoneita' psico-fisica in corso di validita', rilasciata secondo le disposizioni di cui all'articolo 11;
e) competenza linguistica prevista per i controllori del traffico aereo.
3. La licenza e' rilasciata, al momento del conseguimento della prima specializzazione di unita', a seguito di addestramento completato con esito positivo e previa dimostrazione di adeguata conoscenza linguistica. Sono trascritte sulla licenza di controllore del traffico aereo le abilitazioni e le eventuali specializzazioni dell'abilitazione del medesimo, gia' indicate nella licenza di studente controllore del traffico aereo, nonche' la specializzazione di unita' conseguita.
 
Art. 8.

Contenuto delle licenze

1. Le licenze contengono, oltre a quanto previsto all'appendice 1:
a) una o piu' abilitazioni afferenti al tipo di servizi che il titolare puo' fornire;
b) le relative specializzazioni dell'abilitazione;
c) le specializzazioni di unita' operativa, solo per le licenze di controllore del traffico aereo;
d) le specializzazioni linguistiche.
2. Le licenze possono contenere:
a) le specializzazioni della licenza;
b) eventuali specializzazioni nazionali.
3. Le abilitazioni, le specializzazioni delle abilitazioni e di licenza, sono definite dall'ENAC nel proprio regolamento.
 
Art. 9.

Specializzazione linguistica

1. I controllori del traffico aereo devono comprendere e parlare la lingua inglese e la lingua italiana ad un livello adeguato al servizio che espletano.
2. La competenza linguistica e' attestata secondo modalita' e procedure definite dall'ENAC con proprio regolamento, da emanarsi entro il 17 maggio 2010.
 
Art. 10.

Condizioni per il mantenimento della validita' delle abilitazioni e
delle specializzazioni

1. La specializzazione di unita' operativa e' rilasciata per un periodo iniziale di dodici mesi, rinnovabile per ulteriori periodi di dodici mesi nel rispetto dei requisiti specifici stabiliti dall'ENAC con proprio regolamento.
2. Per ottenere la specializzazione di unita' operativa, in caso di avvenuta scadenza, e' necessario completare con esito positivo un programma di addestramento formulato in accordo ai requisiti prescritti dal predetto regolamento dell'ENAC.
3. Il titolare di una abilitazione o di una specializzazione dell'abilitazione che, nel corso di un periodo di quattro anni consecutivi, non espleta i servizi di controllo del traffico aereo associati a tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, puo' frequentare un corso di addestramento di unita' operativa, per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione, soltanto a seguito di accertamento del possesso dei requisiti stabiliti per tale abilitazione o specializzazione dell'abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali esigenze integrative di formazione risultanti dal predetto accertamento.
4. Il livello di conoscenza della lingua del candidato e' verificato ad intervalli regolari, a seconda del livello di competenza, come stabilito dall'ENAC.
5. Le specializzazioni di istruttore operativo, esaminatore e valutatore sono valide per un periodo di trentasei mesi rinnovabile.
 
Art. 11.

Certificati medici

1. La certificazione medica e' rilasciata da un organo sanitario o da medici esaminatori riconosciuti dall'ENAC, in conformita' a quanto previsto all'articolo 734 del codice della navigazione.
2. La certificazione medica e' rilasciata secondo i criteri generali dettati dall'ICAO, nonche' i requisiti previsti da Eurocontrol, per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.
3. La validita' della certificazione medica degli studenti e dei controllori di traffico aereo, fino al quarantesimo anno di eta' e' di ventiquattro mesi. Per gli studenti e i controllori di traffico aereo ultraquarantenni la validita' della certificazione medica e' di dodici mesi.
4. La certificazione medica puo' essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti medici che ne hanno determinato il rilascio. Contro la revoca della certificazione medica puo' essere presentato ricorso alla commissione medica d'appello, avvalendosi del parere di uno o piu' medici indipendenti.
5. Il titolare di una licenza informa il proprio datore di lavoro, ai fini della sorveglianza sanitaria, di ogni alterazione del suo stato di salute o di avere assunto sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza.
6. I fornitori di servizi del traffico aereo istituiscono procedure affinche' i controllori possano assolvere gli obblighi di cui al comma 5 nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Il titolare di una licenza si sottopone agli accertamenti sanitari per verificare l'assenza di assunzione di sostanze stupefacenti secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 734 del codice della
navigazione si veda la nota all'art. 5.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.



 
Art. 12.

Certificazione delle organizzazioni di formazione

1. L'attivita' di formazione o di addestramento di allievi controllori, studenti controllori, e controllori del traffico aereo, incluse le relative valutazioni di competenza, e' svolta esclusivamente da parte delle organizzazioni in possesso della certificazione ENAC di organizzazione di formazione.
2. L'ENAC stabilisce i requisiti per ottenere la certificazione con apposito regolamento.
3. L'ENAC effettua verifiche periodiche programmate e verifiche non programmate, anche senza preavviso, sulle organizzazioni di formazione al fine di verificare l'effettiva osservanza dei requisiti del presente decreto.
4. L'ENAC puo' delegare, in tutto o in parte, l'esecuzione delle verifiche cui al comma 3 ad organizzazioni riconosciute a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004.
5. Qualora l'ENAC accerti che l'organizzazione di formazione non soddisfa piu' i requisiti o le condizioni prescritte, adotta le misure ritenute opportune, ivi compreso il ritiro della certificazione.



Nota all'art. 12:
- Per i riferimenti al regolamento CE n. 550/2004 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 13.

Mutuo riconoscimento delle licenze comunitarie

1. Fatta salva la facolta' dell'ENAC di richiedere il possesso di uno specifico livello di competenza linguistica nazionale, l'ente riconosce le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni di abilitazione e le competenze linguistiche ad esse associate rilasciate dall'autorita' nazionale di vigilanza di un altro Stato membro in conformita' alle disposizioni della direttiva 2006/23/CE nonche' il certificato medico che le accompagna, purche' i titolari abbiano l'eta' minima di ventuno anni per i controllori del traffico aereo.
2. Il titolare di una licenza rilasciata da un altro Stato in conformita' alla citata direttiva, che eserciti le proprie funzioni nelle regioni informazioni volo sotto la responsabilita' italiana, ha il diritto di scambiare la sua licenza con una licenza rilasciata in Italia senza che vengano imposte condizioni supplementari, fatta eccezione per i requisiti di competenza linguistica nazionale.



Nota all'art. 13:
- Per i riferimenti alla direttiva 2006/23/CE si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 14.

Conversione delle licenze nazionali

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in possesso di un'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllore del traffico aereo secondo le preesistenti procedure nazionali hanno titolo ad ottenere la conversione di detta autorizzazione in una delle licenze previste dal presente decreto legislativo, in base all'attivita' svolta e secondo le modalita' stabilite dall'ENAC.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano funzioni equivalenti a quelle di istruttore operativo, esaminatore o valutatore presso un fornitore di servizi al traffico aereo o un'organizzazione di formazione hanno titolo ad ottenere la relativa specializzazione di licenza. A questo fine fanno fede le registrazioni del fornitore di servizio.
 
Art. 15.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la funzione di controllore o studente controllore del traffico aereo senza la prescritta licenza ovvero con la licenza sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo in difformita' dalle abilitazioni o dalle specializzazioni riportate nella licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a novemila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo senza aver ottenuto il rilascio della prescritta certificazione medica ovvero con certificazione non conforme alle disposizioni dell'articolo 11, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilacinquecento euro a diecimila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di una licenza di controllore o studente controllore del traffico aereo che omette di informare il proprio datore di lavoro di un'alterazione del suo stato di salute o di essere sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di farmaci che rischiano di renderlo inidoneo a svolgere in modo adeguato e in condizioni di sicurezza i compiti inerenti alla sua licenza, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dodicimila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita l'attivita' di formazione o addestramento di controllori o studenti controllori del traffico aereo in mancanza della certificazione ENAC e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a cinquantamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo che utilizza un controllore o studente controllore del traffico aereo privo di licenza o in difformita' delle abilitazioni o specializzazioni riportate nella licenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centomila euro.
7. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni del presente articolo ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano all'Aeronautica militare, quale fornitore di servizio di controllo del traffico aereo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonche' al personale militare, che sono soggetti alle norme proprie dell'ordinamento militare.



Nota all'art. 15:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche
al sistema penale» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.



 
Art. 16.

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'Istat nel biennio precedente.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 17.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 2000, n. 223, recante norme di licenze, attestati e abilitazioni per il personale addetto al controllo del traffico aereo, e' abrogato.



Nota all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
2000, n. 223 recante «Regolamento recante norme di licenze,
attestati e abilitazioni per il personale addetto al
controllo del traffico aereo» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 agosto 2000, n. 185.



 
Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. L'ENAC svolge i compiti previsti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Alfano, Ministro della giustizia
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato
(previsto all'articolo 5, comma 7)

APPENDICE 1
Specifiche delle licenze

Le licenze rilasciate sono conformi alle seguenti specifiche: 1. Dettaglio dei dati
1.1. Sulla licenza figurano i seguenti dati. Le voci contrassegnate da un asterisco sono riportate anche in lingua inglese:
a) *Repubblica italiana; Ente nazionale per l'aviazione civile;
b) *denominazione della licenza (in grassetto nerissimo);
c) numero di serie (in numeri arabi) della licenza attribuito dall'autorita' che rilascia la licenza;
d) nome per esteso del titolare;
e) data di nascita;
f) cittadinanza del titolare;
g) firma del titolare;
h) *certificazione relativa alla validita' e all'autorizzazione del titolare di esercitare le prerogative inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:
abilitazioni, specializzazioni delle abilitazioni, specializzazioni di ente, specializzazioni linguistiche, e specializzazioni della licenza;
data del rispettivo primo rilascio;
date di scadenza della rispettiva validita'.
i) firma del funzionario che rilascia la licenza e data del rilascio;
l) timbro dell'autorita' che rilascia la licenza;
1.2. La licenza deve essere accompagnata da una certificazione medica valida. 2. Materiale
E' utilizzata carta di prima qualita' o altro materiale appropriato su cui appaiono con chiarezza le voci di cui al punto 1. 3. Colore
3.1. Il colore del materiale e' il bianco.
 
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