Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2008
Termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, disciplinanti la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti da persone fisiche, enti non commerciali, societa' semplici, soggetti non residenti;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, che ha riproposto detta rideterminazione;
Visto l'art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha consentito la possibilita' di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2008;
Visto l'art. 12 comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, i termini previsti per gli adempimenti tributari, prevedendo in particolare che in caso di differimento per un periodo non superiore a venti giorni del pagamento delle imposte non si fa luogo all'applicazione della maggiorazione a titolo di interesse;
Considerate le difficolta' operative incontrate da numerosi contribuenti nel porre in essere gli adempimenti necessari ai fini del perfezionamento della predetta rideterminazione entro il termine del 30 giugno 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:

Art. 1. Termine per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei
terreni

1. La redazione della perizia giurata di stima nonche' il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, possono essere effettuati entro il 20 luglio 2008, senza alcuna maggiorazione.
2. Restano comunque fermi i termini previsti per il versamento delle rate successive alla prima.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2008

Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone