Gazzetta n. 155 del 4 luglio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 27 giugno 2008, n. 4390
Disposizioni per l'attuazione da parte di amministrazioni e altri soggetti diversi dal Ministero dello sviluppo economico dell'articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, recante istituzione del regime di aiuti a favore delle attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione.

Alle amministrazioni statali
interessate

Alle regioni

Alle province autonome

Alle province

Alle altre amministrazioni pubbliche interessate

1. Premesse di carattere generale e definizioni.
1.1 Con decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2008, e' stato adottato il regolamento che istituisce il regime di aiuto N 302/07, autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 12 dicembre 2007, per la concessione di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, per il quale il Ministero dello sviluppo economico e' individuato come amministrazione nazionale responsabile.
L'art. 9 del citato regolamento prevede che le amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico e gli altri soggetti che intendano, per interventi di propria competenza, prevedere specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto, ne danno comunicazione preventiva agli uffici preposti del medesimo Ministero, al fine di assicurare gli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi, nonche' l'omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale, di quanto previsto dal decreto stesso; i criteri e le modalita' per la trasmissione della predetta comunicazione e quelli relativi agli adempimenti di monitoraggio sono fissati dal Ministero dello sviluppo economico.
Si forniscono, di seguito, le disposizioni necessarie per l'individuazione dei suddetti criteri, modalita' e adempimenti, nonche' i relativi schemi per le comunicazioni da inviare al Ministero.
1.2 Ai fini della presente circolare si intende per:
- Ministero, il Ministero dello sviluppo economico;
- soggetti attuatori, le amministrazioni diverse dal Ministero e gli altri soggetti che a norma dell'art. 9 del decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico, prevedono, per interventi di propria competenza, specifiche attuazioni per la concessione delle agevolazioni previste dal citato decreto;
- regolamento, il decreto del 27 marzo 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2008;
- regime di aiuto, il regime di aiuto N 302/07 autorizzato dalla Commissione europea con decisione del 12 dicembre 2007 e istituito con il regolamento;
- disciplina, «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;
- provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ogni atto emanato dai soggetti attuatori per l'emanazione di bandi o altri dispositivi volti alla concessione delle agevolazioni finanziarie in attuazione del regime di aiuti N 302/976. 2. Amministrazioni ed altri soggetti competenti per l'attuazione del regime di aiuto.
2.1 Ferma restando la titolarita' del regime di aiuto in capo al Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla relativa decisione di approvazione della Commissione europea del 12 dicembre 2007, possono essere soggetti attuatori del medesimo regime di aiuto i Ministeri, le regioni, le province e le altre amministrazioni pubbliche, per gli interventi in materia di propria competenza.
2.2 Ciascun soggetto attuatore emana i provvedimenti attuativi del regime di aiuto in conformita' al proprio ordinamento giuridico ed amministrativo. 3. Contenuti dei provvedimenti attuativi.
3.1 I provvedimenti attuativi del regime di aiuto prevedono, in conformita' al comma 1 dell'art. 8 del regolamento, i termini, le modalita' e le procedure per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari, i criteri di selezione e valutazione delle iniziative e concessione delle agevolazioni, con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonche' l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o piu' fasi della procedura attuativa.
3.2 I provvedimenti attuativi del regime di aiuto possono inoltre prevedere, in conformita' al comma 2 dell'art. 8 del regolamento, indicazioni e/o limitazioni specifiche solo con riferimento:
a) alle tipologie di progetti ed attivita' ammissibili di cui all'art. 2 del regolamento;
b) ai termini previsti per la realizzazione dei progetti ed attivita';
c) alla forma e alla misura delle agevolazioni, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5 del regolamento nonche' alle relative modalita' di erogazione.
3.3 I soggetti attuatori dichiarano, sotto la propria responsabilita', la conformita' dei provvedimenti attuativi al regime di aiuto approvato dalla Commissione europea, secondo lo schema di dichiarazione di cui all'Allegato 1. 4. Comunicazioni preventive da trasmettere al ministero dello sviluppo economico.
4.1 I soggetti attuatori che intendano, per interventi di propria competenza, adottare provvedimenti attuativi del regime di aiuto, ne danno comunicazione agli uffici preposti del Ministero, trasmettendo la dichiarazione di cui all'Allegato 1, congiuntamente alle informazioni obbligatorie di cui all'Allegato 2, prima della pubblicazione del provvedimento attuativo stesso, secondo le modalita' di cui al successivo punto 7.
4.2 Il Ministero acquisisce le comunicazioni preventive e le relative informazioni obbligatorie e, dopo averne verificata la completezza, notifica ai soggetti attuatori l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni complete entro i trenta giorni successivi.
4.3 I soggetti attuatori possono concedere le agevolazioni in attuazione del regime di aiuto solo successivamente alle notifiche del Ministero di cui al precedente punto 4.2.
4.4 Le notifiche di cui al precedente punto 4.2 consentono di considerare i provvedimenti attuativi come applicazioni del regime di aiuto e di includerli nelle specifiche relazioni che il Ministero e' tenuto a presentare alla Commissione europea in quanto Amministrazione titolare del medesimo regime. 5. Comunicazioni annuali successive alla concessione degli aiuti da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico.
5.1 Al fine di assicurare gli adempimenti di monitoraggio e di presentazione alla Commissione europea delle relazioni annuali sull'attuazione del regime di aiuto in applicazione di quanto previsto dall'art. 9 del regolamento, i soggetti attuatori trasmettono al Ministero, secondo le modalita' di cui al successivo punto 7, le informazioni previste nell'Allegato 3 alla presente circolare, per ciascun provvedimento attuativo del regime di aiuto.
5.2 Le informazioni di cui al punto 5.1 devono essere inviate entro il 30 aprile di ciascun anno, a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del regime e per tutto il periodo in cui sono emanati atti di concessione, erogazione ed eventuali revoche e recuperi, riferiti al medesimo provvedimento.
5.3 I soggetti attuatori si impegnano a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione di agevolazioni a titolo del regime di aiuto per un periodo di dieci anni. 6. Obblighi di notifica individuale alla Commissione europea e informativa per gli aiuti di importo superiore a 3 milioni di euro.
6.1 Sono a carico dei soggetti attuatori gli obblighi di notifica individuale alla Commissione europea di singoli progetti di cui all'art. 7 del regolamento, secondo le modalita' previste dalla Disciplina e dalle norme procedurali applicabili previste dal regolamento (CE) n. 794/2004 e successive modifiche, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio relativo alle modalita' di applicazione dell'art. 88 del Trattato UE. Ogni notifica deve fare esplicito riferimento al regime di aiuti N 302/07.
6.2 I soggetti attuatori sono altresi' responsabili dell'obbligo di trasmissione alla Commissione europea delle informazioni previste ogni qualvolta sia concesso un aiuto per un importo superiore ai 3 milioni di euro, secondo l'apposito modulo allegato alla Disciplina conformemente al punto 10.1.3 della Disciplina medesima, facendo esplicito riferimento al regime di aiuti N 302/07.
6.3 I soggetti attuatori trasmettono per conoscenza al Ministero le informazioni relative alle notifiche individuali di cui al punto 6.1 ed ai relativi esiti, nonche' quelle relative agli obblighi di cui al punto 6.2. Le informazioni da trasmettere sono quelle previste nell'apposita sezione dell'Allegato 3. 7. Modalita' di trasmissione delle informazioni al Ministero dello sviluppo economico.
Le informazioni di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6 devono essere inviate per via informatica alla Direzione generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico, utilizzando gli appositi schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente circolare nel formato elettronico reso disponibile dal Ministero stesso. La medesima documentazione, in forma cartacea, e' trasmessa al Ministero mediante raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2008
Il Capo dipartimento per la competitivita'
Bianchi
 
Allegato

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