Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 giugno 2008
Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ponza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo, compete Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Ponza (Latina) in data 9 maggio 2008, n. 45;
Vista la nota prot. n. 0013216 in data 26 maggio 2008 con la quale la prefettura di Latina esprime il proprio nulla osta;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lazio con nota prot. n. 93219/2D/04 del 28 maggio 2008;
Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2008 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza degli autocaravan e caravan intestati a persone residenti e non residenti del comune.
 
Art. 2.

Divieto

Dal 1° luglio al 16 settembre 2008, dalle ore 00.00 del venerdi alle ore 24.00 della domenica, e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t che trasportano merce non alimentare.
 
Art. 3.

Divieto

Dal 1° luglio al 30 settembre 2008 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ponza, nei giorni di venerdi' - sabato - domenica e festivi, dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 15 t.
 
Art. 4.

Deroghe

Durante il periodo di vigenza dei divieti possono affluire sull'isola:
a) veicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e religiose, previa autorizzazione rilasciata dal comune;
b) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
c) veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 1,5 t, intestati a soggetti residenti sull'isola, per comprovate necessita';
d) veicoli delle forze dell'ordine, carri funebri, nettezza urbana.
 
Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 6.

Autorizzazioni in deroga

Al comune di Ponza e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco.
 
Art. 7.

Vigilanza

Il prefetto di Latina e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 17 giugno 2008

Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 30
 
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