Gazzetta n. 149 del 27 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 aprile 2008
Condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

IL MINISTRO
delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 10, comma 5, della legge 14 maggio 2005 n. 80, che istituisce i contratti di filiera e di distretto;
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che defmisce i distretti rurali e agroalimentari di qualita' e demanda alle regioni la loro individuazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento Ordinario n. 149;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007, recante le condizioni di accesso ai finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti di ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 10 del 13 gennaio 2001;
Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 63 del 28 febbraio 2004;
Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 277 del 21 ottobre 2005;
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 358 del 16 dicembre 2006;
Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 27 dicembre 2006;
Visti gli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 (2006/C/54/08), pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 54 del 4/03/2006;
Vista la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 232 del 30 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006;
Considerato che il regime di aiuti relativo ai contratti di filiera n. N 381/2003, approvato con decisione della Commissione europea n. C (2003) 4105 fm. dell'11 novembre 2003, deve essere modificato tranne che per gli aiuti a favore di investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, che devono essere soppressi entro il 31 dicembre 2008, in base a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
Considerato che l'art. 4, comma 2, del citato decreto interministeriale del 22 novembre 2007 stabilisce che le spese ammissibili e i limiti agli investimenti saranno stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Decreta:

Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le spese ammissibili e i limiti agli investimenti per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto, in base a quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico del 22 novembre 2007.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti di filiera, ivi compresa la filiera agroenergetica e di distretto, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, individuati dalle regioni.
 
Art. 2.
Contratto di filiera

1. Il contratto di filiera deve favorire processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, anche alla luce della riconversione in atto nei diversi comparti, stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il contratto di filiera si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo individua il soggetto proponente/capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.
3. Al contratto di filiera possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera.
4. Il piano progettuale si sviluppa nell'ambito di una singola filiera, deve essere articolato in diverse tipologie di investimento in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in termini di distribuzione del reddito.
 
Art. 3.
Contratto di distretto

1. Il contratto di distretto deve favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio, stimolare forme di organizzazione della catena del valore e garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola.
2. Il contratto di distretto si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel territorio, che individua il soggetto proponente/capofila, gli obiettivi, le azioni, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci.
3. Al contratto di distretto possono partecipare sia soggetti beneficiari, impegnati direttamente nella realizzazione di specifici progetti, sia soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera.
4. Il piano progettuale si sviluppa nell'ambito di una o piu' filiere di qualita' certificata e tutelata e/o di produzioni tradizionali o tipiche, deve essere articolato in diverse tipologie di investimento in relazione all'attivita' svolta dai soggetti beneficiari e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, logistica e commerciale e in termini di distribuzione del reddito.
 
Art. 4.
Investimenti ammissibili

I. Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto e' concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per le tipologie di investimenti e nei limiti di cui alla normativa comunitaria citata nelle premesse e sulla base del regime di aiuti che sara' approvato con decisione della Commissione europea.
2. L'aiuto e' concesso esclusivamente per attivita' intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime e' stato istituito e dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione europea; e' stata presentata una domanda debitamente compilata; il contratto di filiera e' stato approvato dal CIPE, con l'indicazione precisa dell'importo dell'aiuto da concedere a ciascun beneficiario e previo accertamento della disponibilita' delle relative risorse finanziarie.
3. Gli investimenti ammissibili comprendono le seguenti tipologie: investimenti nelle aziende agricole e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di biomasse agricole a uso non alimentare e di prodotti agroenergetici, aiuti per la creazione di sistemi di controllo, per la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e per la prestazione di assistenza tecnica, aiuti a favore della pubblicita' dei prodotti, aiuti alla ricerca e sviluppo.
4. Le spese ammissibili e l'intensita' massima dell'aiuto sono riportati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. I criteri di scelta degli investimenti devono essere coerenti con i piani di sviluppo rurale delle regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti stessi.
6. Le spese ammissibili possono riguardare una o piu' unita' produttive relative ad uno stesso beneficiario.
7. Gli investimenti devono riguardare i prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato istitutivo delle Comunita' europee. I prodotti ottenuti dall'attivita' di trasformazione possono anche non essere compresi nell'allegato I del Trattato. In tal caso le condizioni del sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
Con circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali saranno individuate le caratteristiche, le modalita' e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto anche con riferimento alla rappresentativita' della componente agricola nelle filiere.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2008

Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 196
 
----> Vedere allegato da pag. 38 a pag. 43 <----
 
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