Gazzetta n. 145 del 23 giugno 2008 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 aprile 2008, n. 80
Testo del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 24 aprile 2008), coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2008, n. 111 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: «Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

1. E' disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidita', l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilita' di cui alla contabilita' speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilita' vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del comma 2-bis. (( 2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 e' rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarita' del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008.
2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 29 dicembre 2007, e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformita' alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.
2-quater. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo e' rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
2-septies. All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale.
2-octies. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilita' speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. ))

3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.



Riferimenti normativi:

- La legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante:
«Interventi per i settori dell'economia di rilevanza
nazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
febbraio 1982, n. 57;
- Si riporta il testo dei commi 841 e 847 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme
restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le
risorse assegnate ai fondi di cui all'articolo 60, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono
contestualmente soppressi. Al fondo e' altresi' conferita
la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di
cui al comma 842, la continuita' degli interventi previsti
dalla normativa vigente. Per la programmazione delle
risorse nell'ambito del Fondo per la competitivita' e lo
sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
60 della legge 27 dicembre 2002, 289, e quelle dettate per
il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi'
alimentato, per quanto riguarda gli interventi da
realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i
relativi documenti di programmazione, dalle risorse
assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico
nell'ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e,
per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse
stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.».
«847. In attesa della riforma delle misure a favore
dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la
finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del
Fondo di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n, 266,
del Fondo di cui all'art. 4, comma 106, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche' le
risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e dell'art. 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni
di euro per l'anno 2007, di 100 milioni di euro per l'anno
2008 e di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Il Fondo
opera con interventi mirati a facilitare operazioni di
concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche
tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla
vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a
operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di
attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle
operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli
interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove
imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
e medie imprese femminili.».
- Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa):
«Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto
nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art.
2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato
preventivo.».



 
(( Art. 1-bis.

1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di parti- colare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, puo' individuare uno o piu' soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla societa', finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attivita' comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennita' e manleve da rilasciarsi o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della societa', comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
5. Al fine di assicurare la continuita' e l'economicita' dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza gia' conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto. ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in
societa' per azioni), convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni:
«2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 e' effettuata con modalita' trasparenti e non
discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione
dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli
investitori istituzionali. Dette modalita' di alienazione
sono preventivamente individuate, per ciascuna societa',
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 80 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
«7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni
di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, qualora i relativi titoli siano
gia' negoziati in mercati finanziari regolamentati, sono
effettuate ad un prezzo determinato facendo riferimento al
valore dei titoli riscontrato su tali mercati nel periodo
dell'alienazione stessa e tenendo conto dell'esigenza di
incentivare la domanda di titoli al fine di assicurare il
buon esito dell'operazione, anche qualora tale valore
risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del
prezzo di cui al primo periodo e' attestata da un
consulente finanziario terzo.».



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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