Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 giugno 2008
Riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de L'Aquila».

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare, qualita'
e tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1996 recante disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle Regioni o Province Autonome del territorio nazionale;
Vista la domanda inoltrata dalla Regione Abruzzo per conto del Consorzio Tutela dei Vini d'Abruzzo, con nota del 28 marzo 2007, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila».
Visto il parere favorevole della stessa Regione;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Sulmona il giorno 9 gennaio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso nella riunione del 13 febbraio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 64 del 15 marzo 2008;
Vista l'istanza presentata in data 24 aprile 2008 della Regione Abruzzo, intesa ad eliminare dall'art. 2, punto 2 della proposta di disciplinare di produzione la specificazione del vitigno «Verdicchio»;
Visto il parere del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini espresso sulla predetta istanza nella riunione del 14 e 15 maggio 2008, in base al quale si e' dichiarato favorevole all'accoglimento della richiesta riguardante l'eliminazione dall'art. 2, punto 2 della proposta di disciplinare di produzione la specificazione del vitigno «Verdicchio»;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della indicazione gografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre dell'Aquila» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
Ritenuto altresi' di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della i.g.t. in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
Decreta:

Art. 1.

1. E' riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, di cui forma parte integrante, il relativo disciplinare di produzione, le cui misure entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009.
 
Art. 2.

1. soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla campagna vendemmiale 2008/2009, i vini ad indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo elenco delle vigne, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati, vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila», nel rispetto delle disposizioni di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2002.
 
Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica in vigore.
 
Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 5.

1. L'elenco dei codici dei vini i.g.t. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, e' integrato con i codici delle tipologie dei vini a i.g.t. «Terre Aquilane» o «Terre de l'Aquila», riportati all'allegato «A» del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti
Allegato
 
Allegato A

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