Gazzetta n. 142 del 19 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 giugno 2008
Autorizzazione all'organismo denominato «I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale» ad effettuare i controlli sulla denominazione «Liquirizia di Calabria» protetta transitoriamente a livello nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
e per la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto il decreto 20 febbraio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione «Liquirizia di Calabria», il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 16473 del 21 settembre 2007;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;
Vista la comunicazione del Consorzio per la tutela piante officinali, con la quale e' stato indicato per il controllo sulla denominazione Liquirizia di Calabria l'organismo denominato «I.C.E.A. Istituto per la certificazione etica e ambientale» con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29;
Considerato che l'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Liquirizia di Calabria» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/99, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 23 aprile 2008;
Visti la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato I.C.E.A. Istituto per la certificazione etica e ambientale con sede in Bologna, Strada Maggiore n. 29 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Liquirizia di Calabria, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 20 febbraio 2008.
 
Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 3.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione «Liquirizia di Calabria», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota n. 16473 del 21 settembre 2007 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Liquirizia di Calabria», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».
 
Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cessera' a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione «Liquirizia di Calabria» da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
 
Art. 5.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Liquirizia di Calabria» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 6.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale, immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione «Liquirizia di Calabria» rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Calabria.
 
Art. 7.

L'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
 
Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2008, l'adesione al sistema dei controlli e' consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 giugno 2008
Il direttore generale: Deserti
 
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