Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
Esaminata la domanda presentata dalla regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» e la successiva documentazione integrativa inviata dalla regione stessa a sostegno della richiesta di riconoscimento di che trattasi.
Ha espresso nel corso della riunione del 14 e 15 maggio 2008, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA DEL VINO «TERRE TOLLESI O TULLUM»

Art. 1.

Riconoscimento denominazione

La denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso Riserva, Novello, Pecorino, Passerina, Falanghina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Passito bianco, Passito rosso, Spumante.
Art. 2.

Vitigni ammessi

I vini della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Terre Tollesi» o «Tullum» Bianco, «Terre Tollesi» o «Tullum» bianco superiore: Trebbiano Toscano e/o Abruzzese minimo 75%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, con esclusione dei vitigni aromatici, fino ad un massimo del 25%, presenti in ambito aziendale;
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso: Montepulciano per almeno il 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;
«Terre Tollesi» o «Tullum» Rosso Riserva: Montepulciano 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;
«Terre Tollesi» o «Tullum» Passito Bianco: Moscato, Malvasia, da soli o congiuntamente minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;
«Terre Tollesi» o «Tullum» Passito Rosso: Montepulciano al 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;
«Terre Tollesi» o «Tullum» Spumante: Chardonnay minimo 60%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%, presenti in ambito aziendale;
«Terre Tollesi» o «Tullum» novello: Montepulciano minimo 90%. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale;
«Terre Tollesi» o «Tullum» con le seguenti specificazioni: Pecorino, Passerina, Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Falanghina.
Devono essere ottenuti per almeno il 90% da uno dei sopraccitati vitigni. Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 10%, presenti in ambito aziendale.
Art. 3.

Delimitazione del territorio

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origina controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere raccolte esclusivamente nella zona di produzione, che comprende l'intero territorio del comune di Tollo.
Art. 4.

Condizioni ambientali e rese

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione al relativo albo solo i vigneti compresi nei territori di cui all'art. 3 e con un'altitudine non inferiore agli 80 metri sul livello del mare, con buona sistemazione idraulico-agraria. Sono esclusi tutti i terreni di fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque quelli atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Fermo restando i vigneti esistenti, per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300.
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi, ad eccezione della pergola Abruzzese tradizionale, i sistemi a doppia cortina (G.D.C.) e cordone libero. E' ammessa la potatura a cordone speronato, guyot singolo e/o doppio.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro ed i titoli alcolometrici volumici minimi sono i seguenti:

=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| |volumico naturale minimo %
Tipologia |Produzione t/ha| vol. ===================================================================== Terre Tollesi o Tullum | | Bianco | 13 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Rosso | 12 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Bianco Superiore | 10 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Rosso Riserva | 9 | 12,50 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Passito Bianco | 10 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Passito Rosso | 10 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Spumante | 12 | 10,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Pecorino | 9 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Passerina | 9 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Falanghina | 9 | 11,50 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Merlot | 10 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Cabernet Sauvi gnon | 10 | 12,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Sangiovese | 12 | 11,00 --------------------------------------------------------------------- Terre Tollesi o Tullum | | Novello | 12 | 11,00

Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione e che hanno una densita' di ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni per ettaro ammesse non possono essere superiori a quelle precedentemente indicate.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima ad ettaro ammessa e':
I e II anno produzione ammessa: 0;
III anno produzione ammessa: 60%;
IV anno e successivi produzione ammessa: 100%.
Art. 5.

Vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, nei casi in cui e' previsto, l'appassimento delle uve, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere strettamente effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro caratteristiche peculiari.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, secondo i limiti e le modalita' stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati rettificati oppure con mosti concentrati questi ultimi ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa D.O.C. o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite con esclusione della tipologia «passito».
E' ammessa la colmatura dei vini destinati alla denominazione di origine di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione di origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie, qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per le denominazioni «Terre Tollesi» o «Tullum» passito bianco e «Terre Tollesi» o «Tullum» passito rosso la resa massima del vino non deve essere superiore al 45% del rapporto uva fresca/vino.
Il vino a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» rosso, imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, puo' essere designato in etichetta con il termine «novello» purche' la vinificazione delle uve sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 60%, e nella produzione e commercializzazione siano rispettate le altre disposizioni previste nella normativa vigente per tale tipologia di vino.
Nella vinificazione del vino «Terre Tollesi» o «Tullum» passito nelle due tipologie bianco e rosso, le uve devono essere sottoposte ad appassimento graduale dopo la vendemmia, al sole ed all'aria aperta; in cassette o su graticci, in locali chiusi e ventilati oppure in camera termo-idrocondizionata.
I vini a denominazione controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» bianco, nonche' i vini «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione di vitigno a bacca bianca di cui all'art. 2 non possono essere immessi al consumo prima del 1° febbraio dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
I vini a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» rosso, nonche' i vini «Terre Tollesi» o «Tullum» con specificazione di vitigno a bacca rossa di cui all'art. 2, non possono essere immessi al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» bianco superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Art. 6.

Caratteristiche vini al consumo

I vini a denominazione controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» di cui all'art. 1 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato, fine;
sapore: secco, armonico con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Rosso:
colore: rosso rubino con lievi riflessi violacei;
odore: vinoso, tenue e gradevole;
sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
Novello:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: fruttato;
sapore: fresco, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Pecorino:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fruttato, fine, caratteristico;
sapore: fresco, secco, sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Passerina:
colore: giallo paglierino tenue;
odore: fruttato delicato caratteristico;
sapore: fresco, secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Falanghina:
colore: giallo paglierino molto tenue;
odore: fruttato caratteristico delicato;
sapore: gradevolmente asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: vinoso, pieno caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Sangiovese:
colore: rosso rubino con delicati riflessi violacei;
odore: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Passito Bianco:
colore: dal giallo paglierino all'ambrato;
odore: etereo e caratteristico;
sapore: dolce, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 13,00% vol svolto;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Passito Rosso:
colore: rosso rubino tendende al granato;
odore: caratteristico, accentuato;
sapore: armonico, dolce, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui almeno 13,00% vol svolto;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Spumante:
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: armonico, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
Bianco Superiore:
colore: giallo paglierino;
odore: fruttato, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidita' totale: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee tendenti al granata con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;
acidita' totale: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti della acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
I vini «Terre Tollesi» o «Tullum», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare sentori di legno.
Art. 7.

Etichettatura

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi comprese gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalla normativa comunitaria, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione ed altre purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' alla normativa vigente.
E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alla «vigna», dalla quale effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato effettivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicati e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione d'origine controllata «Terre Tollesi» o «Tullum» deve figurare l'annata di produzione delle uve.
Art. 8.

Confezioni

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri 0,200; 0,250; 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 ed altri formati speciali da litri 4,500; 6,000; 9,000; 12,000; 15,00. Sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri dei vini di pregio.
Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
 
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